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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39702/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 23/06/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Palermo in data 11/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di indebito utilizzo di carta di credito.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si desume il vizio motivazionale in relazione all'elemento soggettivo del reato, è inammissibile poiché manifestamente infondato in quanto la condotta comporta l'utilizzo di carta di credito di cui non si ha la titolarità e prescinde dalla consapevolezza della provenienza illecita del mezzo di pagamento utilizzato. ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il riconoscimento della recidiva, la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. e la dosimetria della pena sono manifestamente infondati poiché la corte ha reso sul punto adeguata motivazione valorizzando i precedenti specifici della ricorrente che risultano ostativi alla concessione del beneficio della non menzione; osservato che le censure afferenti al trattamento punitivo sono inammissibili poiché si tratta di questione rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata in ordine alla motivazione sul trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 23/06/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Palermo in data 11/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di indebito utilizzo di carta di credito. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si desume il vizio motivazionale in relazione all'elemento soggettivo del reato, è inammissibile poiché manifestamente infondato in quanto la condotta comporta l'utilizzo di carta di credito di cui non si ha la titolarità e prescinde dalla consapevolezza della provenienza illecita del mezzo di pagamento utilizzato. ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il riconoscimento della recidiva, la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. e la dosimetria della pena sono manifestamente infondati poiché la corte ha reso sul punto adeguata motivazione valorizzando i precedenti specifici della ricorrente che risultano ostativi alla concessione del beneficio della non menzione; osservato che le censure afferenti al trattamento punitivo sono inammissibili poiché si tratta di questione rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata in ordine alla motivazione sul trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 39702/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris