CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 29498/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7659/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA](NA), CORSO ITALIA , N. 319, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi NAPOLI n. 465/2021 depositata il 08/02/2021. Ric. 2022n. 7659sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sulle domande proposte dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i primi proprietari di un appartamento al piano terra e i secondi, rispettivamente , proprietari dell’appartamento al primo e al secondo piano,siti nello stabile in Piano di Sorrento, alla via Cavone n. 63, e su quelle avanzate dai germani Russo contro i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Vitaglione in separato giudizio, previa riunione delle cause , in parziale accoglimento delle contrapposte istanze, così provvedeva: 1) condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a consentire l’accesso al sottoscala attraverso l’androne dei locali garage di essi convenuti; 2) condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere le condutture elettriche ed idriche apposte lungo la porzione di viale ( p.lla 1422) di proprietà [OSCURATO:PERSONA]/Vitaglione; 3) accertava la comunione in favore dei [OSCURATO:PERSONA]/Vitaglione dello stanzino posto nel sottoscala e di cui al punto d) della citazione; 4) condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad eliminare la cassetta di fili elettrici all’interno della cassa scala comune; 5) condannava i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della porzione di fondo di mq 13, dai medesimi occupata, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 6) rigettavale ulteriori domande formulate dalle parti; 7) rigetta va le domande riconvenzionali formulate dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Vitaglione nel giudizio riunito. Ric. 2022n. 7659sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 2. I coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Vitaglione, proponevano appello avverso tale decisione chiedendo, in parziale riforma della stessa, rigettarsi la domanda dei Russo di rilascio dell’area di mq 13 ed accogliersi la domanda riconvenzionale di essi appellanti di demolizione della veranda realizzata da [OSCURATO:PERSONA] sul balcone del secondo piano e di negatoria servitutisdel passaggio carraio esercitato dai Russo sulla p.lla 1422 di loro proprietà. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resist evano al gravame (quest’ultima quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) e a loro volta proponevano appello incidentale per ottenere l’accoglimento della loro domanda di condanna dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Vitaglione ad eliminare l’unione dei due terrazzini in unica balconata per violazione dell’art. 1120, quanto al decoro architettonico del fabbricato e la scala di comunicazione dell’appartamento dei predetti coniugi con il loro giardino perché costituente aggravio della servitù di passaggio in danno del cortile di proprietà esclusiva Russo. 4. La Corte d’Appello di Napoli rigettava sia l’impugnazione principale che quella incidentale. Per quel che ancora rileva in questo giudizio,secondo la Corte d’Appelloil Tribunale aveva ben interpretato l’atto di divisione del 1985 per notaio Cannavale (prodotto in atti), recependo sul punto gli esiti della ctu, laddove avevaritenuto che quella costituita sulla p.lla 1422 eraservitù sia pedonale che carrabile, traendo argomenti univocie concordanti dalle previsioni del titolo e segnatamente: - la larghezza di metri 2 del costruendo viale (insistente in parte anche sulla p.lla 1422 di [OSCURATO:PERSONA]) gravato da servitù ( v. art. 30 pag. 20 atto per notaio Caccavale del 1985); la possibilità di Ric. 2022n. 7659sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 sostare sui viali (tra cui quello di causa) solo per il tempo occorrente per il carico e scarico delle auto ( v. pag. 21 atto Caccavale del 1985). Precisazione quest’ultima che, all’evidenza, sarebbe stata del tutto ultronea se la servitù fosse stataintesa dalle parti solo come pedonale e che, invece, evidenzia in modo chiaro ed espresso la volontà delle stesse di costituire una servitù anche carrabile. In tali termini,il primo giudice aveva correttamente affermato la sussistenza di una servitù carrabile sulla base del titolo gravante sulla p.lla 1422 dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]Vitaglione senza affatto fondare la sua decisione su mere presunzioni, come asserito dagli appellanti. Sicchè, non vi era alcuna violazione dei pri ncipi giurisprudenziali in materia denunciata dagli appellanti, dal momento che il contenuto ed i limiti della servitù di passaggio erano stati correttamente desunti dal titolo costitutivo interpretato anche in rapporto alla situazione dei luoghi. [OSCURATO:PERSONA] i restanti motivi di appello e anche l’appello incidentale ma le relative questioni non sono rilevanti in questo giudizio. 5. [OSCURATO:PERSONA] e MariaVitaglione hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso. 6. Le parti intimate non si sono costituite. 7. Parte ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nellarichiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022n. 7659sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. c.c. – Violazione delle regole di interpretazione –Motivazione errata – Violazione artt. 1063, 1064 e 1065 c.c. - Motivazione inesistente o contraddittoria - Omesso esame di fatti decisivi –Illogicità. I ricorrenti intendono proporre ricorso unicamente avverso una delle decisioni adottate dalla Corte di Appello e, per l’esattezza, quella con cui il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda per la declaratoria di inesistenza di servitù carraia da parte dei Russo sulla p.lla 1422 di proprietà [OSCURATO:PERSONA]/Vitaglione. Si lamenta l’interpretazione dell’atto stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] nel maggio del 1985, dove eraprevista “la possibilità di sostare sui viali (tra cui quello di causa) solo per il tempo occorrente per il carico e scarico delle auto”. In verità proprio tale possibilità indicata nell’atto Cannavale proverebbe il contrario. Quell’inciso "il costruendo viale dovrà avere una larghezza di 2 metri, dovrà essere sempre lasciato sgombro e sarà permessa la sola sosta per il tempo occorrente per il carico e scarico delle auto" non può intendersi riferito alle modalità di esercizio della servitù da parte dei proprietari del fondo dominante, cioè i Russo. Piuttosto rientra negli obblighi imposti ai proprietari del fondo servente e cioè ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Vitaglione per non rendere disagevole il passaggio pedonale ad essi Russo. Sarebberocon tutta evidenza i [OSCURATO:PERSONA] (e prima di loro [OSCURATO:PERSONA]) che l’atto Cannavale onera a non sostare con l’auto sul viale e ciò con l’evidente fine di evitare che la sosta di mezzi possa intralciare il passaggio pedonale. Infatti, ove gli appellanti, i [OSCURATO:PERSONA]. 2022n. 7659sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 Vivo, avessero sostato stabilmente con l’auto sul viale avrebbero impedito ai Russo il normale e comodo esercizio dell’unica servitù stabilita in loro favore dall’atto Cannavale, quella pedonale Sarebbe questa l’unica interpretazione possibile della disposizione contenuta nell’atto del [OSCURATO:PERSONA]. Diversamente opinando non si comprenderebbe quale possa essere la necessità per il proprietario del fondo dominante (nel nostro caso i Russo) di sostare sul viale, all’interno del fondo servente, e qui caricarvi o scaricarvi merci da trasportare, poi, a mano nel proprio fondo!! 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione artt.1362 c.c. e 1063, 1064 e 1065 c.c. - Motivazione inesistente o contraddittoria – Violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dall’art. 1362 c.c. - Errata interpretazione - Omesso esame di fatti decisivi quali l’atto di divisione per [OSCURATO:PERSONA] del 10 maggio 1985 – Illogicità – Contrasto di questa decisione con altra sul medesimo punto emessa da altra sezione della medesima Corte di Appello Civile di Napoli. I ricorrenti ritengono indispensabile richiamare le conclusioni a cui nel parallelo procedimento definito con la sentenza 2539/21 è giunta la Sesta Sezione della Corte di Appello Civile di Napoli. La Corte territoriale ha confermato la sentenza 1180/16 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la domanda (proposta nel 2007) con cui essi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la rimozione di un paletto apposto dagli acquirenti dell’immobile dei [OSCURATO:PERSONA], i coniugi Cimmino/Aprea, all’ingresso del viale già oggetto di contestazione nei procedimenti Ric. 2022n. 7659sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 già instaurati e oggetto della sentenza 465/2021 di cui si chiede all’Ecc.ma Corte di Cassazione l’annullamento. E, dunque, la sentenza emessa dalla VI Sezione della Corte di Appello Civile, facendo buon uso delle regole ermeneutiche stabilite dall’art. 1362 c.c., ha correttamente interpretato la disposizione contenuta nell’atto di divisione per [OSCURATO:PERSONA] del 1985. Accertato che l’atto Cannavale non prevede a favore del fondo Russo e in danno di quello [OSCURATO:PERSONA]/Vitaglione servitù carrabile è evidente che la sentenza 465/21 è stata resa violando le disposizioni codicistiche fissate negli articoli 1063, 1064 e 1065 del c.c. e violando i canoni normativi di interpretazione dettati dal Legislatore agli artt. 1362 c.c. e ss ovvero attribuendo alla volontà negoziale delle parti un significato in contrasto con il tenore chiaro e inequivocabile dell’atto. Da qui la illogica e poco attendibile motivazione. La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, in quanto soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante. Ciò comporta che dall’esistenza della servitù di passo pedonale non può desumersi anche l’esistenza del passo carrabile (Cass. civ. sez. II 23/07/2018 n. 19483), E’ principio consolidato che la servitù di passaggio generica non autorizzi l’uso dell’automobile (Cassazione civile, sez. II, sentenza 05.03.2010 n. 5434) Il fatto che esista una servitù di passaggio non offre la garanzia all’avente diritto di poter transitare liberamente sul bene altrui anche con l’autovettura. Sempre nel corpo della sentenza n. 5434/2010:“se il titolo costitutivo non lo Ric. 2022n. 7659sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 prevede in modo chiaro e preciso si deve ritenere che il beneficiario abbia il potere di passare solamente a piedi” e ancora “in tema di servitù prediali, l'art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 c.c. rivestono carattere meramente sussidiario. Tali precetti, pertanto, possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneutici” 3. Il collegio rileva che la sentenza 2539/21 della Corte d’Appello di Napoli richiamata dai ricorrenti a sostegno della loro interpretazione del titolo costitutivo della servitù è stata impugnata con ricorso per cassazione e la trattazione del relativo giudizio è statafissata per l’udienza camerale del 26 ottobre 2023. 4. Il collegio ritiene necessario rinviare la trattazione del presente ricorso all’esito di quello avente ad oggetto la medesima questione relativa all’interpretazione dell’atto di divisione del 1985 per notaio Cannavale e in particolare s