CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 23211/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di LecceRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Lecce, qualegiudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolodella continuazione tra reati giudicati con cinque sentenze definitive, emesse neiconfronti dell’odierno ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta propostopersonalmente, senza ministero del difensore, con atto depositato il 13settembre 2025, dunque, in data successiva al 3 agosto 2017 e all’entrata invigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificatol'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte nonvi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione siasottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272011 – 01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]