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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 37015/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNO Czlto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] AsLFR^P

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello diMpTog ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena concordata dalle parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena inflittagli in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975 (capo a) e di cui all'art. 648 cod. pen. (capo b), unificati fra loro per continuazione.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunciando violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, avuto riguardo alla mancata verifica della prova della responsabilità.

3. E' pervenuta rinuncia al ricorso che però non può ritenersi valida, in quanto inoltrata il 5 ottobre 2020 via PEC e sottoscritta dal solo difensore che non risulta munito di procura speciale rilasciata dall'imputato ai fini del compimento dell'atto di cui trattasi.

4. Il ricorso risulta comunque inammissibile, poiché svolge generici rilievi in ordine a questioni non devolute con l'appello e comunque superate dalla rinuncia, in sede di concordato, a tutti i motivi diversi da quelli relativi alla sola dosimetria della pena inflitta.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, da emettere "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNO Czlto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] AsLFR^P 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello diMpTog ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena concordata dalle parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena inflittagli in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975 (capo a) e di cui all'art. 648 cod. pen. (capo b), unificati fra loro per continuazione. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunciando violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, avuto riguardo alla mancata verifica della prova della responsabilità. 3. E' pervenuta rinuncia al ricorso che però non può ritenersi valida, in quanto inoltrata il 5 ottobre 2020 via PEC e sottoscritta dal solo difensore che non risulta munito di procura speciale rilasciata dall'imputato ai fini del compimento dell'atto di cui trattasi. 4. Il ricorso risulta comunque inammissibile, poiché svolge generici rilievi in ordine a questioni non devolute con l'appello e comunque superate dalla rinuncia, in sede di concordato, a tutti i motivi diversi da quelli relativi alla sola dosimetria della pena inflitta. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, da emettere "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]