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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38696/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 22 luglio 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso I'll settembre 2019, ha ridotto la pena inflitta ad anni otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'elemento soggettivo del reato, e, con il secondo motivo, ha denunciato violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è di merito, in quanto propone una alternativa lettura della conversazione che i giudici del merito hanno ritenuto essere significativa della volontà omicidiaria; rilevato che anche il secondo motivo è di merito, in quanto valorizza la condotta successiva al reato, già valutata e ritenuta non significativa a fronte dell'assenza di segni di resipiscenza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 22 luglio 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso I'll settembre 2019, ha ridotto la pena inflitta ad anni otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'elemento soggettivo del reato, e, con il secondo motivo, ha denunciato violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è di merito, in quanto propone una alternativa lettura della conversazione che i giudici del merito hanno ritenuto essere significativa della volontà omicidiaria; rilevato che anche il secondo motivo è di merito, in quanto valorizza la condotta successiva al reato, già valutata e ritenuta non significativa a fronte dell'assenza di segni di resipiscenza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giug
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