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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 agosto 2024

Cassazione n. 03657/2025

Testo disponibile della fonte

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n. 24527/2020 promosso da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( PEC: lucafontana@ ordineavvocatiroma.org) , elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], piazza del Popolo 18, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( PEC: enrico.maggiore @pec.comune.roma.it) , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo negli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via del Tempio di Giove 21, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente nonché contro Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato (PEC : [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;controricorrente avverso la sentenza n. 7750/2019della Corte di appello di Roma, pubblicata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 07/11/2008, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto davanti al Tribunale di Roma il Comune di Roma (ora [OSCURATO:PERSONA]) e l’Agenzia del Demanio, al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittim ità della pretesa avanzata nei suoi confronti a titolo di indennizzo,calcolato sui valori di mercato,ai sensi dell’art. 1, comma 257, l. n. 296 del 2006, per la concessione demaniale marittima relativa a un cottage ad uso di residenza estiva.

Si è costituito in giudizio il solo Comune, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione, ha accolto la domanda, dichiarando non dovuto l’indennizzo in base ai valori di mercato.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia dell’Agenzia del Demanio, la Corte d’appello ha accolto l’impugnazionee ha respinto la domanda formulata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi di impugnazione.

Si sono difesi con controricorso entrambi gli intimati.

Con atto depositato il 01/08/2024, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, espressamente accettata daRoma Capitale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre preliminarmente rilevare che , in data 0 1 /0 8 /202 4 , il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha accettato espressamente la rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

L’Agenzia del Demanio non ha fatto pervenire alcuna accettazione. 2.Com’è noto, la rinuncia al ricorso per cassazione determinal'estinzione del processo anche in assenza di accettazionee, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020; Cass., Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). 3.Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020).

3. Tenuto conto della complessità della materia del contendere e dell’incidenza sulla stessa della sentenza n. 70 del 23/04/2024 della Corte costituzionale, sopravvenuta in corso di causa, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di litetra tutte le parti. 4.La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Cosìdeciso in Roma, nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n. 24527/2020 promosso da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( PEC: lucafontana@ ordineavvocatiroma.org) , elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], piazza del Popolo 18, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( PEC: enrico.maggiore @pec.comune.roma.it) , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo negli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via del Tempio di Giove 21, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente nonché contro Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato (PEC : [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;controricorrente avverso la sentenza n. 7750/2019della Corte di appello di Roma, pubblicata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 07/11/2008, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto davanti al Tribunale di Roma il Comune di Roma (ora [OSCURATO:PERSONA]) e l’Agenzia del Demanio, al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittim ità della pretesa avanzata nei suoi confronti a titolo di indennizzo,calcolato sui valori di mercato,ai sensi dell’art. 1, comma 257, l. n. 296 del 2006, per la concessione demaniale marittima relativa a un cottage ad uso di residenza estiva. Si è costituito in giudizio il solo Comune, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione, ha accolto la domanda, dichiarando non dovuto l’indennizzo in base ai valori di mercato. Avverso tale pronuncia ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia dell’Agenzia del Demanio, la Corte d’appello ha accolto l’impugnazionee ha respinto la domanda formulata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi di impugnazione. Si sono difesi con controricorso entrambi gli intimati. Con atto depositato il 01/08/2024, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, espressamente accettata daRoma Capitale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre preliminarmente rilevare che , in data 0 1 /0 8 /202 4 , il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha accettato espressamente la rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese di lite. L’Agenzia del Demanio non ha fatto pervenire alcuna accettazione. 2.Com’è noto, la rinuncia al ricorso per cassazione determinal'estinzione del processo anche in assenza di accettazionee, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020; Cass., Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). 3.Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020). 3. Tenuto conto della complessità della materia del contendere e dell’incidenza sulla stessa della sentenza n. 70 del 23/04/2024 della Corte costituzionale, sopravvenuta in corso di causa, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di litetra tutte le parti. 4.La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Cosìdeciso in Roma, nella camera di consiglio del
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