CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22746/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’AvvocaturaGenerale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.– intimata –per la correzione della sentenza della Corte di Cassazione n.17829/2021, depositata il 22.06.2021;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon notifica effettuata a mezzo PEC in data 18.10.2021 all’indirizzoPEC della [OSCURATO:SOCIETA]. e a quello del suo difensore domiciliatario,l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 391-bisNumero registro generale 25709/2021Numero sezionale 4169/2026Numero di raccolta generale 22746/2026Data pubblicazione 06/07/2026cod. proc. civ. per la correzione dell’errore materiale contenuto nellasentenza di questa Corte n. 17829/2021, depositata il 22.06.2021,per omessa indicazione, anche nel dispositivo, della compensazioneintegrale tra le parti delle spese dell’intero giudizio e, quindi, anchedelle spese dei giudizi di merito, come disposta nell’ultimo capoversodella motivazione, dedicato alle spese di giudizio (punto 5), laddove siafferma che “in considerazione della specificità della questionecontroversa, appare opportuno disporre l’integrale compensazione trale parti delle spese dell’interno giudizio”;- l’intimata non si è costituita.[OSCURATO:PERSONA]- L’istanza di correzione, presentata dall’Agenzia delle entrate, èinammissibile non essendo configurabile alcun errore materiale neldispositivo della sentenza;- l'inammissibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c.,tuttavia, non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficiole proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio ericorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendol'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formaledella volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (Cass. S. U. n.4353 del 2023; Cass. n. 28035 del 2025);- nella specie, invero, l’errore materiale viene rilevato nellamotivazione della sentenza;- secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 26236 del 2019),richiamato dall’istante, in materia di regolamentazione delle spese dilite, integra un'ipotesi di correzione di errore materiale la discrasia tramotivazione della sentenza e dispositivo, non potendosi il contrastorisolvere nel senso della prevalenza del dispositivo sulla motivazione,ove risultino chiaramente spiegate le ragioni della dispostaNumero registro generale 25709/2021Numero sezionale 4169/2026Numero di raccolta generale 22746/2026Data pubblicazione 06/07/2026compensazione, in quanto il dispositivo ha la funzione di esprimere informa riassuntiva la decisione;- orbene, nel caso in esame risulta evidente che l’errore materialesussiste non nel dispositivo, ma nella motivazione della sentenza,nella parte riguardante la regolamentazione delle spese (p. 6, punto5), laddove viene disposta l’integrale compensazione tra le parti dellespese dell’intero giudizio, senza che risultino spiegate le ragioni dellacompensazione anche per le spese dei giudizi di merito, in contrastocon il dispositivo, in cui la compensazione è stata correttamentedisposta solo per il giudizio di legittimità;- la compensazione delle spese dei giudizi di merito, disposta a p. 6,punto 5 della motivazione, invero, contrasta irrimediabilmente conquanto statuito ai precedenti punti 3 e 3.1, in cui è stato esaminatol’ultimo motivo del ricorso principale, proposto dall’Agenzia delleentrate, formulato proprio avverso il capo di sentenza relativo allespese del processo di primo grado. Nel ritenere infondato tale motivo,formulato in relazione al vizio di omessa pronuncia, la Corte haaffermato che “3.1. La sentenza impugnata riferisce espressamente,nella parte in cui illustra il contenuto dell'appello dell'Agenzia, che ilgravame ha per oggetto anche la statuizione relativa alle spese delgiudizio di primo grado, contestata sotto il profilo della mancatacompensazione delle stesse. Conclude, tuttavia, nel senso dellaconferma integrale della sentenza impugnata, respingendo, in talmodo (anche) tale motivo di appello, sia pure in via tacita.”;- la mancata spiegazione, a quel punto, delle ragioni dellacompensazione delle spese “dell’intero giudizio” e, quindi, anche deigiudizi di merito, se posta a confronto con quanto evidenziato inprecedenza nella stessa motivazione e con il contenuto deldispositivo, comprova che la affermazione sulla compensazione dellespese dei giudizi di merito è dovuta ad un evidente errore materialeNumero registro generale 25709/2021Numero sezionale 4169/2026Numero di raccolta generale 22746/2026Data pubblicazione 06/07/2026contenuto in detta parte della motivazione che può essere corretto inquesta sede, dovendosi sostituire a p. 6, punto 5 della motivazionedella sentenza le parole “dell’intero giudizio” con le parole “delgiudizio di legittimità”;- non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento(Cass. S. U. n. 29432 del 2024). P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, dispone la correzione dell’erroremateriale contenuto nella motivazione della propria sentenza n.17829/2021, depositata il 22.06.2021, nel senso che, a p. 6 - punto 5della motivazione di detta sentenza, siano eliminate le parole“dell’intero giudizio” e aggiunte le parole “del giudizio di legittimità”.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]