CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 18907/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6.9.2022 il Tribunale di Torino ha confermato i decreti di sequestro probatorio emessi dal P.M. e, segnatamente, il decreto del 12.7.2022- avente ad oggetto smartphone e supporti informatici in grado di contenere file audio o video relativi a notizie e immagini attinenti alla vita privata, nonché strumenti di ripresa visiva o sonora in grado di acquisire indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata - e il decreto del 19.07.2022- avente ad oggetto le copie forensi del materiale informatico già sequestrato in data 2.12.2021- emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], destinatario unicamente del primo decreto, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], destinatari di entrambi i decreti, in relazione a due ipotesi di reato (in data 20.3.2021 e 30.4.2021), provvisoriamente loro ascritte ex art. 615- bis c.p., per essersi indebitamente procurati notizie o immagini attinenti alla vita privata di persone. 1.1.Con riferimento al primo fatto, in ordine cronologico, avvenuto a Sassuolo il 20.03.2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo la contestazione mossa, si sarebbero indebitamente procurati notizie o immagini attinenti alla vita privata di persone ricoprenti ruoli dirigenziali della [OSCURATO:SOCIETA]. mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora installati presso il Green lab [OSCURATO:SOCIETA]. Con riferimento al secondo fatto, avvenuto a Piacenza il 30.04.2021, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pappalado si sarebbero indebitamente procurati notizie private relative alla vita di dirigenti della [OSCURATO:SOCIETA]., mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora installati presso la sala riunioni dell'Hotel MH. 2. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi di ricorso, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 125 e 253 c.p.p., nonché il vizio di motivazione in relazione al fumus commissi delicti; invero, il ricorrente ha premesso di essere stato coinvolto nel 2021 nell'attività relativa al medesimo procedimento, allorquando gli veniva notificato un decreto di perquisizione e sequestro in qualità di terzo interessato, decreto questo annullato dal tribunale del riesame per mancanza di pertinenzialità, con restituzione degli oggetti in sequestro solo dopo numerosi solleciti, mentre le copie forensi dei supporti informatici venivano restituite e distrutte lo scorso 30 luglio e, comunque, ad oggi il ricorrente non è ancora in possesso dei verbali tecnici delle operazioni compiute sui supporti informatici; l'oggetto del provvedimento impugnato (smartphone, chiavette USB, ecc.) non è che l'esatta replica della misura cautelare reale precedentemente subita, che ha consentito agli inquirenti di rimanere in possesso di tutto il materiale in visione per parecchi mesi, con conseguente impossibilità di rinvenire ragioni giustificative del sequestro oggetto di impugnazione, se non quella di continuare ad avere tutta la documentazione nonostante ne fosse stata ordinata la distruzione; l'attuale misura ablativa, dunque, risulta strumentale a reperire nuove attuali informazioni che coprono il periodo temporale tra il 2 dicembre 2021 e il 13 luglio 2022, periodo che, tuttavia, non ha attinenza con i fatti-reato in contestazione, le cui informazioni sono state già acquisite nel corso della precedente perquisizione ed analizzate dall'autorità giudiziaria e dalla P.G. per oltre 8 mesi; nella fattispecie in esame non sono state eseguite intercettazioni illecite, in quanto, tutte le attività sono state svolte su espressa richiesta del cliente, presente agli incontri che, al termine di ogni servizio, ha sempre proceduto al pagamento delle fatture regolarmente emesse, con ciò riconoscendo e validando il lavoro resogli; d'altra parte, nel caso di registrazioni effettuate alla presenza di uno dei partecipanti, esse non sono considerate intercettazioni e in ogni caso il materiale di interesse investigativo è stato nella disponibilità degli inquirenti dal 2.12.2021 al 30.07.2022, senza che nulla sia emerso in relazione ai reati contestati; tra gli atti depositati dal P.M., si trovavano anche le chat tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno interessato non solo il periodo in cui vengono ipotizzati i reati, cioè dal 20.3.2021 al 30.04.2021, ma anche il lasso di tempo che va dal mese di marzo a quello di dicembre 2021, da cui non emerge alcuna irregolarità; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p., per la violazione del principio di adeguatezza, proporzionalità, nonché del contraddittorio per omesso avviso all'interessato nel momento dell'acquisizione dei dati digitali sequestrati e della loro selezione e violazione dell'art. 103 c.p.p.; invero, dall'apprensione dei beni sono trascorsi tre mesi e ciò ha permesso la copiatura mirata di quanto potesse essere di interesse per le indagini, copiatura che, però, risulta priva della fase di instaurazione del contraddittorio, anche durante la formazione dei mezzi di ricerca della prova; agli agenti operanti, peraltro, era stata fornita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] la password di accesso al device e da ciò sorge anche la violazione dell'art. 103 c.p.p., per essere stati appresi dati relativi all'attività difensiva dispiegata in favore del [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento; in particolare, alcuni dati memorizzati sui supporti informatici sequestrati non potevano essere prelevati e men che meno trattenuti in copia, in quanto attinenti ad attività svolte nell'ambito della difesa resa da uno degli odierni difensori (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) nel procedimento penale n. 24047/15 R.G.N.R. a carico anche del [OSCURATO:PERSONA], all'epoca appartenente all'arma dei Carabinieri, per l'ipotesi di reato di cui all'art.323 c.p.; d'altra parte i dati dei supporti informatici oggetto di sequestro nel presente procedimento erano stati già espunti dal tribunale del riesame, in accoglimento del ricorso proposto dall'indagato per violazione dell'articolo 103 c.p.p., sicchè l'ufficio di Procura ha reiterato una modalità di acquisizione dei dati già censurata; inoltre, i decreti di sequestro oggetto di impugnazione pare derivino dall'analisi del PC e del telefono sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] nel corso della perquisizione del 2 dicembre 2021, ma nelle more è intervenuta sentenza della Corte di Cassazione, in data 12 ottobre 2022, che ha annullato il provvedimento di perquisizione sequestro emesso dal PM a carico del [OSCURATO:PERSONA], sicché gli accertamenti svolti non utilizzabili per dichiarata nullità, determinando così un annullamento a catena di quelli successivi che da essi originano; in ogni caso le attività d'indagine coordinate dal P.M. ed eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA] non risultano svolte nel rispetto dei principi di legittimità espressi in materia circa l'acquisizione di copia integrale della messaggistica, dopo il sequestro del dispositivo, con contestuale restituzione dello stesso all'avente diritto, selezionando i soli dati rilevanti ai fini dell'accertamento del reato per il quale si procede; invero, il pubblico ministero non può trattenere la copia integrale dei dati appresi, se non per il tempo strettamente necessario alla loro selezione e compiute le operazioni di selezione la copia integrale deve essere restituita agli aventi diritto, laddove nessuna di tali prescrizioni è stata osservata dal P.M.; 3. Hanno altresì proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deducono: 3.1 con il primo motivo, i vizi di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p. e di motivazione in relazione al fumus commissi delicti; invero - premesso che i provvedimenti ablativi impugnati si inseriscono nell'ambito di un'indagine avviata da circa un anno confronti di diversi soggetti, comportante l'emissione di provvedimenti di sequestro anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], individuati quali terzi interessati, e che oggetto dei sequestri impugnati è lo stesso materiale alle stesse persone già effettuato, per i quali è intervenuto provvedimento di annullamento con restituzione dei beni sottoposti a sequestro- per avere il tribunale del riesame utilizzato unicamente l'annotazione di P.G. dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] con i dati estrapolati dai supporti informatici sequestrati al [OSCURATO:PERSONA], senza approfondire i contenuti del DVD ad essa allegato, che ben avrebbero permesso di escludere la fondatezza del quadro indiziario prospettato, né tantomeno le allegazioni difensive; tutta la documentazione presente nel DVD spiega l'oggetto dell'incarico che il dirigente della [OSCURATO:SOCIETA] ha assegnato, in entrambi i casi, sempre tramite [OSCURATO:PERSONA], alle società investigative di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero documentare incontri aziendali riservati utilizzando registratori; nella perquisizione del 2.12.2021 che aveva visto coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali terzi interessati e che aveva avuto ad oggetto lo stesso materiale appreso con gli ultimi sequestri, non erano stati rinvenuti strumenti idonei a porre in essere delle intercettazioni ambientali e nessun elemento è emerso circa la possibile commissione di illeciti; 3.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione al nesso di pertinenzialità alle indagini in corso del materiale sequestrato, in ordine ai principi di proporzionalità ed adeguatezza, nonché violazione degli art. 103 c.p.p. e 24 Cost.; invero, l'informativa dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dimostra come gli inquirenti abbiano effettuato una vera e propria ricerca "a strascico" nei device di [OSCURATO:PERSONA], senza rinvenire nessuna "corposa captazione", emergendo una finalità ultronea rispetto all'accertamento dei fatti oggetto di indagine, configurandosi un sequestro "onnivoro" ed "esplorativo", già censurato dalla Corte di Cassazione con conseguente violazione dei principi che sorreggono le misure cautelari reali; senza considerare poi le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dai ricorrenti avente ad oggetto non solo servizi di security e portierato, ma anche investigazioni private; 3.3. con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, in ordine alla mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 253 c.p.p. in quanto l'ordinanza impugnata non considera che i fatti risalgono al marzo ed aprile 2021 e già il 2 dicembre 2021 erano stati sottoposti a sequestro i supporti 'elettronici - allora come terzi, ora come indagati - di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né il dato di fatto che dei contenuti di tali supporti erano già state effettuate le copie forensi, né che tali copie sono state nuovamente sequestrate il 20.07.2022, seppur trattenute per oltre 7 mesi dagli inquirenti e avviate a distruzione; a fronte della produzione documentale del PM e della difesa, non sembra possa rinvenirsi la motivazione circa la necessarietà per l'accertamento dei fatti di un nuovo sequestro indiscriminato con riguardo a fatti risalenti appunto al marzo/aprile 2021, soprattutto in ragione del reato per il quale si procede. 4. Il Procuratore Generale in sede, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. 5. In data 25.1.2023 [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore ha depositato motivi nuovi con i quali ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. 6.In data 30.1.2023 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato a mezzo dei difensori di fiducia motivi nuovi, evidenziando che, sebbene a distanza di mesi sia stato restituito con decreto del 26.9. 2022 il materiale fisico appreso, non si è provveduto a restituire la copia forense dei device posti sotto sequestro in data 13.7.2022, né la copia forense sequestrata il 20.7.2022, in violazione dei principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità. 7. In data 9.2.2023 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, a mezzo dei difensori di fiducia, memoria di replica insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati per quanto si dirà. 1.Giova premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 5, 13/10/2009, n. 43068; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). 2. Sulla base di tale premessa va esaminato innanzitutto -e con assorbimento delle ulteriori deduzioni svolte- il tema affrontato in maniera più o meno articolata nei ricorsi proposti dagli indagati, circa la violazione, negli operati sequestri, del principio di proporzionalità, integrante il vizio di violazione di legge il cui ingresso è consentito in sede di legittimità ed è apprezzabile anche sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione, ovvero di motivazione apparente. 2.1.Come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta e dagli indagati nei ricorsi, il provvedimento impugnato deve essere calato nelle vicende procedimentali che lo hanno preceduto e segnatamente nell'indagine riguardante l'indagato [OSCURATO:PERSONA], estraneo al presente procedimento, al quale, nel 2021, venivano sequestrati cellulari ed apparecchi informatici sulla base di un'ipotesi di reato di corruzione per fatti commessi nella primavera 2021 e nell'ambito della quale indagine ai tre ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) veniva sequestrato a loro volta il materiale informatico, nella qualità di terzi interessati. Sia il decreto a carico di [OSCURATO:PERSONA], che quelli a carico dei suddetti terzi (che oggi rivestono il ruolo di indagati e ricorrenti) risultano essere stati annullati: il primo con sentenza di questa Corte (Sez. 6, n.3318 del 22/10/2022) e i secondi con provvedimento del Tribunale del Riesame e con sentenza di questa Corte quanto al [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 6, n. 37349 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Le sentenze di annullamento si sono soffermate sulla mancanza di motivazione in merito al rapporto tra la misura e i beni sequestrati, cioè sull'esplicazione dei fini specifici per i quali i beni sono stati sequestrati, e ciò anche alla luce del principio di proporzionalità. Invero, nel caso di sequestro dai contenuti molto estesi, occorre tener conto, appunto, del principio di proporzionalità ed adeguatezza, con immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti ( Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016 - dep. 15/12/2016, Amores, Rv. 268489; ma anche Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013 - dep. 12/04/2013, Verni; conf. Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008 - dep. 07/07/2008, P.M. in proc. Staffolani, Rv. 240254). L'esigenza investigativa che in qualche modo - in alcuni casi - può depotenziare, quasi vanificandola, la possibilità di verificare nella immediatezza la legittimità del mezzo di ricerca quanto alla sussistenza del nesso di strumentalità tra res (di cui non si ha nemmeno consapevolezza), reato per cui si procede e finalità probatoria, richiede ed impone strumenti "compensativi" di garanzia per il soggetto che subisce la limitazione dei propri diritti. Strumenti di garanzia, cioè, che si collocano già al momento della adozione della mezzo di ricerca della prova e che attengono alla portata del vincolo, alle ragioni stesse del vincolo, al motivo per cui il vincolo venga "modulato" in modo onnicomprensivo (cioè decidendo, ad esempio, di sequestrare una quantità indistinta di corrispondenza o di documenti - anche quelli più personali e riservati-), alla necessità di ancorare la durata del sequestro a criteri oggettivi di ragionevolezza temporale, alla esigenza insopprimibile di selezionare le cose davvero necessarie ai fini della prova. Inoltre, quanto alla copia dei dati digitali sequestrati, la c.d. copia integrale costituisce solo una copia — mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma essa non legittima affatto il trattenimento dell'insieme di dati appresi (Sez. 6, n. 13156 del 04/03/2020, Scagliarini). La copia integrale consente di fare, dopo il sequestro, ciò che naturalmente avrebbe dovuto essere fatto prima, cioè la verifica di quali, tra i dati contenuti nel contenitore, siano quelli pertinenti rispetto al reato. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il Pubblico Ministero: a) può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle che davvero assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro; b) è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede; c) compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia integrale deve essere restituita agli aventi diritto (così testualmente in motivazione, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti). Tali principi sono strumentali alla necessità di un accertamento in concreto, caso per caso, volta per volta, finalizzato a verificare se le operazioni di selezione del materiale siano conformi alla esigenza di differimento temporaneo della valutazione del nesso di pertinenza tra res e reato che si intenda provare ovvero si traducano in una elusione delle garanzie di cui si è detto, con conseguente violazione del diritto di proporzione e limitazione illegittima di diritti delle persone (Sez. 6, n. 46102 del 11/05/2021, dep. 2022, Antonucci, n. m.). 2.2. I riportati principi, come correttamente rilevato dal P.G. nella requisitoria scritta, pur non avendo un effetto automatico e diretto sull'ordinanza impugnata e sui provvedimenti ablativi presupposti, poiché riguardanti ipotesi di reato differenti (corruzione, in quel caso, e 615- bis c.p. nella fattispecie in esame), trovano, comunque, applicazione nella fattispecie in esame, per la loro portata generale e per il descritto snodo delle vicende processuali e fattuali della vicenda nel suo complesso. Infatti, i sequestri oggetto del provvedimento impugnato- riguardanti i reati commessi nella primavera del 2021- hanno interessato in sostanza i medesimi apparecchi e copie, che, in relazione a condotte coeve (seppure diversamente qualificate), erano già stati sottoposti a sequestro, sicchè il Tribunale del riesame a maggior ragione avrebbe dovuto valutare la corretta applicazione del principio di proporzionalità, non potendo esaustivamente affermare l'infondatezza delle "eccezioni relative alla mancanza di proporzionalità e pertinenza dei beni appresi e alla violazione dell'articolo 103 c.p.p.", poiché, "da un lato deve rivelarsi che i beni oggetto di sequestro sono i dispositivi elettronici in uso agli indagati, nei quali sono state trasferite le corpose illecite captazioni, dall'altro, che la disposizione di cui all'articolo 103 c.p.p. non trova applicazione nel caso in cui l'apprensione sia finalizzata al ritrovamento dei corpi di reato, come nel caso di specie, fatta salva la successiva inutilizzabilità di quanto appreso, se un ultroneo e non attinente alle contestazioni". Invero il Tribunale del riesame avrebbe dovuto valutare- tenuto conto dell'ampiezza del materiale informatico e telematico da sequestrare e sequestrato- non solo l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari - dovendo modulare il sequestro, quando ciò sia possibile, in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare- ma anche tener conto in tale valutazione che il medesimo materiale era già stato sequestrato in occasione dei sequestri precedenti in cui i ricorrenti erano solo terzi, sequestri poi annullati. Viene, quindi, anche in rilievo il concetto di "sacrificio eccessivo" del diritto del singolo nei confronti della misura (Sez. 5, n. 18316 del 25/3/2019), rispetto al quale occorre un'analisi specifica, anche in merito al trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede, essendo tenuto il pubblico ministero a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, provvedendo , all'esito, alla restituzione della copia-integrale agli aventi diritto (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949), valutazione questa all'evidenza non compiuta.In tale contesto, anche il rispetto dell'art. 103 c.p.p.- in merito al quale il Tribunale ha avvalorato la scelta di autorizzare in prima battuta l'acquisizione di tutto il contenuto, fatta salva una successiva valutazione di inutilizzabilità del materiale coperto da tale norma, valutazione questa rinviata però ad un momento indeterminato- risulta di fatto vanificato alla luce del principio di legittimità, secondo cui la restituzione delle cose sottoposte a vincolo deve avvenire immediatamente, non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti. 3. Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, il provvedimento impugnato va annulla