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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22540/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile per il delitto di cui all'art. 497-ter, n. 1, cod. pen., a lui contestato per aver illecitamente detenuto presso la propria abitazione segni distintivi e contrassegni in uso alla Polizia di Stato o comunque oggetti che ne simulano la funzione.2.

Il ricorso per cassazione si compone di cinque motivi.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 497- ter cod. pen., poiché il materiale sequestrato, non essendo contraffatto e non essendo stato acquistato da persone che avessero precedentemente commesso furti o altri reati, non rientrerebbe nel perimetro della fattispecie contestata, ma in quello dell'art. 28 T.U.L.P.S. che disciplina la circolazione di materiale senza le prescritte autorizzazioni.

Non si potrebbe ritenere, come fatto dalla Corte, il carattere sussidiario dell'art. 28 T.U.L.P.S., in ragione sia dell'interpretazione letterale della disposizione del Codice penale sia dell'interpretazione sistematica, non potendosi ritenere che l'art. 497 -ter cod. pen. sia disposizione speciale rispetto alla disposizione amministrativa, poiché avrebbe invece come oggetto condotte diverse, seppur al fine di tutelare interessi simili.

L'imputato avrebbe peraltro pacificamente acquisito materiale originale esibendo la fotocopia di una falsa licenza da collezionista.

2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., poiché il ricorrente sarebbe stato già condannato in relazione ai medesimi fatti di reato all'esito di un procedimento penale svoltosi a Padova.

Il materiale rinvenuto farebbe infatti parte del medesimo acquisto effettuato a Rovigo nel 2017, né il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto alcunché con il materiale acquistato nel 2017 poiché in tale periodo sarebbe stato detenuto.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge poiché il procedimento penale in oggetto originerebbe da una perquisizione illegittima.

Dalle dichiarazioni dei testi del P.M. non sarebbe infatti emerso univocamente il motivo della perquisizione, in ultimo individuato in "voci" che avrebbero individuato il [OSCURATO:PERSONA] come probabile possessore di armi, al fine di giustificare la perquisizione ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S.

Tuttavia, non sarebbero state mai rinvenute armi a casa del [OSCURATO:PERSONA], né la denuncia anonima o confidenziale integrerebbe notitia criminis idonea a procedere alla perquisizione.

Le prove acquisite sarebbero conseguentemente inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen..

2.4. Il quarto motivo censura vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove.

La Corte avrebbe infatti affermato che i verbali di sequestro del 2017 e del 2021 farebbero riferimento a beni differenti in mancanza di qualsiasi accertamento sul punto, e in contrasto con le prove e con un altro punto della sentenza dove la Corte stessa avrebbe affermato che tale materiale sarebbe residuato dal sequestro già subito nel 2017 e non rinvenuto all'epoca.

2.5. Il quinto motivo lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., poiché la Corte avrebbe omesso di considerare la collaborazione dell'imputato, i problemi psicologici dello stesso, la condanna già subita, l'attuale regolare percorso di vita e la limitata offensività della condotta.

La realizzazione di più condotte avvinte dal vincolo della continuazione non sarebbe, peraltro, di per 2sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità.

Il ricorrente, attualmente detenuto, starebbe scontando un cumulo aritmetico di pene detentive principalmente brevi e per fatti di reato risalenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, ai confini dell'inammissibilità, è nel complesso infondato.

2. Il primo motivo non coglie nel segno. 2.1.L'art. 28 del r. d. n. 773 del 1931 (t. u.

I. p. s.) è incluso nel titolo II, tra le disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica, e nel capo III, rubricato "delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare"; per quanto di interesse per il presente scrutinio, punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3000 euro a 30000 euro, "qualora il fatto non costituisca un più grave reato", la detenzione senza licenza del Ministero dell'interno, "di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere" (comma 1); e la detenzione senza licenza del Ministero dell'interno, "delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria" (comma 2).

L'art. 497 -ter cod. pen. è incluso tra le "falsità personali" (capo IV del Titolo VII del Libro II del codice penale) ed intende sanzionare, con la reclusione da due a cinque anni, l'illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione. 2.2.0ra, se è vero che l'intitolazione della norma incriminatrice di cui all'art. 497 -ter cod. pen. recita "Possesso di segni distintivi contraffatti", è anche vero che il testo della disposizione, al n. 1, come detto, estende l'applicazione delle pene previste dall'art. 497 -bis cod. pen., senza diretto riferimento alla genuinità intrinseca del documento o dell'oggetto, "a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione".

La ratio della previsione non attiene soltanto ai documenti o alle cose materialmente false (contraffatte o alterate), ma è strumentale, più in generale, alla tutela del bene giuridico della pubblica fiducia dei consociati nel valore di prova del documento, del contrassegno o dell'oggetto; il rimprovero penale, in altre parole, riguarda l'idoneità dei documenti o degli oggetti a trarre in inganno il comune cittadino sulla veridicità delle qualità "personali" del detentore, in sintonia con la collocazione sistematica della fattispecie tipica (in termini e in motivazione, Sez.5, n. 6784 del 16/01/2015, 3Arba, Rv.262321); di tal che, anche una detenzione di uno di tali oggetti sine titulo, quand'anche originale, integra il reato in esame (in motivazione, Sez.5, n. 32964 del 29/05/2014, Piva, Rv.260191).

Ne deriva l'infondatezza della deduzione difensiva, volta a rivendicare l'autenticità dei capi di vestiario rinvenuti in sede di perquisizione e, per l'effetto, a sostenere, al riguardo, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato.

2.3. Quanto ai rapporti tra gli ambiti di operatività della disciplina penale e dell'art. 28 del t.u.l.p.s., è intanto da escludere un'interferenza di norme con riferimento alla previsione di cui al comma primo di quest'ultimo paradigma, dal momento che la Polizia di Stato è un corpo civile e non è annoverabile tra le Forze armate o militari (art. 23

I. n. 121 del 1981).

Residua il secondo comma dell'art. 28 citato, che punisce la detenzione, senza licenza del Ministero dell'interno, "delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria"; in relazione al tenore della norma è possibile riscontrare una sovrapposizione con il dato letterale dell'art. 497-ter cod. pen., in quanto gli appartenenti alla Polizia di Stato sono "Corpo di polizia", di cui all'art. 497-ter cod. pen. e, parimenti, sono agenti di pubblica sicurezza (in base alla

I. n. 121 del 1981 e, prima ancora, agli artt. 17, 18 e 43 del r.d. n. 690 del 1907) e di polizia giudiziaria (artt. 57 cod. proc. pen., 5 d.

Igs. n. 271 del 1989), a mente dell'art. 28 del t.u.l.p.s.

E tuttavia, quest'ultima norma incriminatrice, in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'ultimo comma ("qualora il fatto non costituisca un più grave reato"), deve ritenersi sussidiaria rispetto alla disposizione del codice penale, che punisce con sanzione più severa il comportamento di colui che illecitamente, dunque anche di colui che sia privo di licenza ministeriale, detenga tessere di riconoscimento od altri contrassegni di identificazione degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Anche a tal proposito, pertanto, la doglianza difensiva appare priva di pregio.

3. Il terzo motivo, che merita trattazione anticipata rispetto agli altri perché pone una questione di inutilizzabilità assoluta delle acquisizioni probatorie, è generico e manifestamente infondato, per diversi ordini di ragioni. 3.1.È giurisprudenza costante che la nullità del provvedimento di perquisizione (quand'anche adottato di iniziativa dalle forze di polizia) non si trasmette a quello di sequestro delle cose rinvenute nel corso della sua esecuzione, né determina l'inutilizzabilità a fini di prova delle stesse (Sez.5, n. 32009 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273641; Sez.1, n. 23674 del 10/05/2011, Gentile, Rv. 250428; Sez.

U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644; Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996-01; Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, M'Nasri, Rv. 248685-01; Sez. 2, n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, 4Rv. 238114-01; Sez. 1, n. 18438 del 28/04/2006, Proietti, Rv. 234672-01; Sez. 2, n. 26685 del 14/05/2003, Noto, Rv. 225176-01; Sez. 5, n. 1276 del 17/12/2002, dep. 2003, Vetrugno, Rv. 223437-01; Sez. 1, n. 41449 del 02/10/2001, Mini, Rv. 220082-01).

Nel caso in scrutinio, risulta che la perquisizione effettuata d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, a norma dell'art. 41 del t.u.l.p.s., sia stata convalidata dal pubblico ministero (pag. 3 sentenza di appello) ed abbia condotto al sequestro dei beni che costituiscono corpo di reato, dunque di per sé assoggettabili a sequestro, ai sensi dell'art. 253 del codice di rito; una eventuale nullità del decreto di convalida non sarebbe comunque suscettibile di riverberare effetti sulla legittimità ed utilizzabilità processuale del sequestro probatorio.

D'altro canto, la lettura dei provvedimenti in doppia conforme non consente di cogliere tratti di originaria invalidità dell'atto, in quanto la polizia giudiziaria è legittimata a compiere, sulla base di notizie confidenzialmente apprese, perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi, in forza del disposto dell'art. 41 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Sez.1, n. 38605 del 15/07/2021, Cataldo, Rv. 282070). 4.11 secondo e il quarto motivo, che sono interdipendenti e possono essere trattati congiuntamente, si palesano aspecifici, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati.

Entrambe le concordi pronunce in rassegna, che possono essere esaminate in un unicum argomentativo, hanno convenientemente ritenuto che i beni in sequestro non siano riconducibili a quelli già detenuti dal prevenuto anni prima e da lui denunciati, in occasione di altro sequestro, come asportati dalla di lui ex compagna; che, in ogni caso, la circostanza sarebbe irrilevante, dal momento che gli oggetti de quibus non coincidono con quelli sequestrati nell'ambito della perquisizione eseguita nel 2017, con la conseguenza che si versa nel contesto di fatti diversi e non del "medesimo fatto" di cui all'art. 649 cod. proc. pen.; che, ancora, non risponde a verità che il materiale sequestrato sarebbe stato acquistato prima del 2017, perché le mascherine di protezione sono "comparse" nel 2020, in occasione dell'emergenza Covid-19, mentre le divise e le palette provengono da una partita distribuita nel 2020-2021 (pag. 3 sentenza impugnata, pag.6 sentenza di primo grado).

I motivi d'impugnazione si rivelano meramente riproduttivi delle ragioni di gravame, puntualmente disattese dalla Corte d'appello, in carenza di confronto con le relative proposizioni e, peraltro, orientati a sollecitare il collegio di legittimità ad incunearsi nella rivalutazione degli elementi di fatto e delle emergenze probatorie, operazione non autorizzata in questa sede (ex multis, Sez.

U, n. 6402 5del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01). 5.11 quinto motivo è generico e manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha respinto il motivo di appello, che aveva invocato l'applicabilità della condizione di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in considerazione dell'abitualità della condotta", desunta da due condanne "relative a reati della stessa indole di quelli per cui si procede (l'ultima delle quali passata in giudicato il 6.3.2023)".

Il motivo di ricorso non si misura con l'enunciato preciso della decisione impugnata, ed introduce obiezioni distoniche ed autoreferenziali.

L'art. 131-bis cod. pen., al comma 1, esclude il riconoscimento della causa di non punibilità nel caso di abitualità del comportamento e, al comma 4, stabilisce che "il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore [...] abbia commesso più reati della stessa indole"; e la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (per tutte, Sez.

U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266591).

D'altro canto, anche a richiamare il principio in virtù del quale una pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rimane la necessità di ancorarne la valutazione ad una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez.

U n. 18891 del 2701/2022, Ubaldi, Rv. 283064).

Pure a tal riguardo, il ricorrente non si è curato di affrontare lo specifico profilo e si è limitato ad evocare, non più che vagamente, un'ipotesi di identità del medesimo disegno criminoso tra i fatti oggetto della decisione impugnata e quelli delle plurime sentenze irrevocabili. 6.Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26/05/2026. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] a1 ezzuiio [OSCURATO:PERSONA] oggi,[OSCURATO:PERSONA] S !monte 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile per il delitto di cui all'art. 497-ter, n. 1, cod. pen., a lui contestato per aver illecitamente detenuto presso la propria abitazione segni distintivi e contrassegni in uso alla Polizia di Stato o comunque oggetti che ne simulano la funzione.2. Il ricorso per cassazione si compone di cinque motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 497- ter cod. pen., poiché il materiale sequestrato, non essendo contraffatto e non essendo stato acquistato da persone che avessero precedentemente commesso furti o altri reati, non rientrerebbe nel perimetro della fattispecie contestata, ma in quello dell'art. 28 T.U.L.P.S. che disciplina la circolazione di materiale senza le prescritte autorizzazioni. Non si potrebbe ritenere, come fatto dalla Corte, il carattere sussidiario dell'art. 28 T.U.L.P.S., in ragione sia dell'interpretazione letterale della disposizione del Codice penale sia dell'interpretazione sistematica, non potendosi ritenere che l'art. 497 -ter cod. pen. sia disposizione speciale rispetto alla disposizione amministrativa, poiché avrebbe invece come oggetto condotte diverse, seppur al fine di tutelare interessi simili. L'imputato avrebbe peraltro pacificamente acquisito materiale originale esibendo la fotocopia di una falsa licenza da collezionista. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., poiché il ricorrente sarebbe stato già condannato in relazione ai medesimi fatti di reato all'esito di un procedimento penale svoltosi a Padova. Il materiale rinvenuto farebbe infatti parte del medesimo acquisto effettuato a Rovigo nel 2017, né il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto alcunché con il materiale acquistato nel 2017 poiché in tale periodo sarebbe stato detenuto. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge poiché il procedimento penale in oggetto originerebbe da una perquisizione illegittima. Dalle dichiarazioni dei testi del P.M. non sarebbe infatti emerso univocamente il motivo della perquisizione, in ultimo individuato in "voci" che avrebbero individuato il [OSCURATO:PERSONA] come probabile possessore di armi, al fine di giustificare la perquisizione ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. Tuttavia, non sarebbero state mai rinvenute armi a casa del [OSCURATO:PERSONA], né la denuncia anonima o confidenziale integrerebbe notitia criminis idonea a procedere alla perquisizione. Le prove acquisite sarebbero conseguentemente inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen.. 2.4. Il quarto motivo censura vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove. La Corte avrebbe infatti affermato che i verbali di sequestro del 2017 e del 2021 farebbero riferimento a beni differenti in mancanza di qualsiasi accertamento sul punto, e in contrasto con le prove e con un altro punto della sentenza dove la Corte stessa avrebbe affermato che tale materiale sarebbe residuato dal sequestro già subito nel 2017 e non rinvenuto all'epoca. 2.5. Il quinto motivo lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., poiché la Corte avrebbe omesso di considerare la collaborazione dell'imputato, i problemi psicologici dello stesso, la condanna già subita, l'attuale regolare percorso di vita e la limitata offensività della condotta. La realizzazione di più condotte avvinte dal vincolo della continuazione non sarebbe, peraltro, di per 2sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità. Il ricorrente, attualmente detenuto, starebbe scontando un cumulo aritmetico di pene detentive principalmente brevi e per fatti di reato risalenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, ai confini dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 2. Il primo motivo non coglie nel segno. 2.1.L'art. 28 del r. d. n. 773 del 1931 (t. u. I. p. s.) è incluso nel titolo II, tra le disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica, e nel capo III, rubricato "delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare"; per quanto di interesse per il presente scrutinio, punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3000 euro a 30000 euro, "qualora il fatto non costituisca un più grave reato", la detenzione senza licenza del Ministero dell'interno, "di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere" (comma 1); e la detenzione senza licenza del Ministero dell'interno, "delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria" (comma 2). L'art. 497 -ter cod. pen. è incluso tra le "falsità personali" (capo IV del Titolo VII del Libro II del codice penale) ed intende sanzionare, con la reclusione da due a cinque anni, l'illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione. 2.2.0ra, se è vero che l'intitolazione della norma incriminatrice di cui all'art. 497 -ter cod. pen. recita "Possesso di segni distintivi contraffatti", è anche vero che il testo della disposizione, al n. 1, come detto, estende l'applicazione delle pene previste dall'art. 497 -bis cod. pen., senza diretto riferimento alla genuinità intrinseca del documento o dell'oggetto, "a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione". La ratio della previsione non attiene soltanto ai documenti o alle cose materialmente false (contraffatte o alterate), ma è strumentale, più in generale, alla tutela del bene giuridico della pubblica fiducia dei consociati nel valore di prova del documento, del contrassegno o dell'oggetto; il rimprovero penale, in altre parole, riguarda l'idoneità dei documenti o degli oggetti a trarre in inganno il comune cittadino sulla veridicità delle qualità "personali" del detentore, in sintonia con la collocazione sistematica della fattispecie tipica (in termini e in motivazione, Sez.5, n. 6784 del 16/01/2015, 3Arba, Rv.262321); di tal che, anche una detenzione di uno di tali oggetti sine titulo, quand'anche originale, integra il reato in esame (in motivazione, Sez.5, n. 32964 del 29/05/2014, Piva, Rv.260191). Ne deriva l'infondatezza della deduzione difensiva, volta a rivendicare l'autenticità dei capi di vestiario rinvenuti in sede di perquisizione e, per l'effetto, a sostenere, al riguardo, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato. 2.3. Quanto ai rapporti tra gli ambiti di operatività della disciplina penale e dell'art. 28 del t.u.l.p.s., è intanto da escludere un'interferenza di norme con riferimento alla previsione di cui al comma primo di quest'ultimo paradigma, dal momento che la Polizia di Stato è un corpo civile e non è annoverabile tra le Forze armate o militari (art. 23 I. n. 121 del 1981). Residua il secondo comma dell'art. 28 citato, che punisce la detenzione, senza licenza del Ministero dell'interno, "delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria"; in relazione al tenore della norma è possibile riscontrare una sovrapposizione con il dato letterale dell'art. 497-ter cod. pen., in quanto gli appartenenti alla Polizia di Stato sono "Corpo di polizia", di cui all'art. 497-ter cod. pen. e, parimenti, sono agenti di pubblica sicurezza (in base alla I. n. 121 del 1981 e, prima ancora, agli artt. 17, 18 e 43 del r.d. n. 690 del 1907) e di polizia giudiziaria (artt. 57 cod. proc. pen., 5 d. Igs. n. 271 del 1989), a mente dell'art. 28 del t.u.l.p.s. E tuttavia, quest'ultima norma incriminatrice, in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'ultimo comma ("qualora il fatto non costituisca un più grave reato"), deve ritenersi sussidiaria rispetto alla disposizione del codice penale, che punisce con sanzione più severa il comportamento di colui che illecitamente, dunque anche di colui che sia privo di licenza ministeriale, detenga tessere di riconoscimento od altri contrassegni di identificazione degli appartenenti alla Polizia di Stato. Anche a tal proposito, pertanto, la doglianza difensiva appare priva di pregio. 3. Il terzo motivo, che merita trattazione anticipata rispetto agli altri perché pone una questione di inutilizzabilità assoluta delle acquisizioni probatorie, è generico e manifestamente infondato, per diversi ordini di ragioni. 3.1.È giurisprudenza costante che la nullità del provvedimento di perquisizione (quand'anche adottato di iniziativa dalle forze di polizia) non si trasmette a quello di sequestro delle cose rinvenute nel corso della sua esecuzione, né determina l'inutilizzabilità a fini di prova delle stesse (Sez.5, n. 32009 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273641; Sez.1, n. 23674 del 10/05/2011, Gentile, Rv. 250428; Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644; Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996-01; Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, M'Nasri, Rv. 248685-01; Sez. 2, n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, 4Rv. 238114-01; Sez. 1, n. 18438 del 28/04/2006, Proietti, Rv. 234672-01; Sez. 2, n. 26685 del 14/05/2003, Noto, Rv. 225176-01; Sez. 5, n. 1276 del 17/12/2002, dep. 2003, Vetrugno, Rv. 223437-01; Sez. 1, n. 41449 del 02/10/2001, Mini, Rv. 220082-01). Nel caso in scrutinio, risulta che la perquisizione effettuata d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, a norma dell'art. 41 del t.u.l.p.s., sia stata convalidata dal pubblico ministero (pag. 3 sentenza di appello) ed abbia condotto al sequestro dei beni che costituiscono corpo di reato, dunque di per sé assoggettabili a sequestro, ai sensi dell'art. 253 del codice di rito; una eventuale nullità del decreto di convalida non sarebbe comunque suscettibile di riverberare effetti sulla legittimità ed utilizzabilità processuale del sequestro probatorio. D'altro canto, la lettura dei provvedimenti in doppia conforme non consente di cogliere tratti di originaria invalidità dell'atto, in quanto la polizia giudiziaria è legittimata a compiere, sulla base di notizie confidenzialmente apprese, perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi, in forza del disposto dell'art. 41 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Sez.1, n. 38605 del 15/07/2021, Cataldo, Rv. 282070). 4.11 secondo e il quarto motivo, che sono interdipendenti e possono essere trattati congiuntamente, si palesano aspecifici, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati. Entrambe le concordi pronunce in rassegna, che possono essere esaminate in un unicum argomentativo, hanno convenientemente ritenuto che i beni in sequestro non siano riconducibili a quelli già detenuti dal prevenuto anni prima e da lui denunciati, in occasione di altro sequestro, come asportati dalla di lui ex compagna; che, in ogni caso, la circostanza sarebbe irrilevante, dal momento che gli oggetti de quibus non coincidono con quelli sequestrati nell'ambito della perquisizione eseguita nel 2017, con la conseguenza che si versa nel contesto di fatti diversi e non del "medesimo fatto" di cui all'art. 649 cod. proc. pen.; che, ancora, non risponde a verità che il materiale sequestrato sarebbe stato acquistato prima del 2017, perché le mascherine di protezione sono "comparse" nel 2020, in occasione dell'emergenza Covid-19, mentre le divise e le palette provengono da una partita distribuita nel 2020-2021 (pag. 3 sentenza impugnata, pag.6 sentenza di primo grado). I motivi d'impugnazione si rivelano meramente riproduttivi delle ragioni di gravame, puntualmente disattese dalla Corte d'appello, in carenza di confronto con le relative proposizioni e, peraltro, orientati a sollecitare il collegio di legittimità ad incunearsi nella rivalutazione degli elementi di fatto e delle emergenze probatorie, operazione non autorizzata in questa sede (ex multis, Sez. U, n. 6402 5del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01). 5.11 quinto motivo è generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale ha respinto il motivo di appello, che aveva invocato l'applicabilità della condizione di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in considerazione dell'abitualità della condotta", desunta da due condanne "relative a reati della stessa indole di quelli per cui si procede (l'ultima delle quali passata in giudicato il 6.3.2023)". Il motivo di ricorso non si misura con l'enunciato preciso della decisione impugnata, ed introduce obiezioni distoniche ed autoreferenziali. L'art. 131-bis cod. pen., al comma 1, esclude il riconoscimento della causa di non punibilità nel caso di abitualità del comportamento e, al comma 4, stabilisce che "il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore [...] abbia commesso più reati della stessa indole"; e la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (per tutte, Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266591). D'altro canto, anche a richiamare il principio in virtù del quale una pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rimane la necessità di ancorarne la valutazione ad una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U n. 18891 del 2701/2022, Ubaldi, Rv. 283064). Pure a tal riguardo, il ricorrente non si è curato di affrontare lo specifico profilo e si è limitato ad evocare, non più che vagamente, un'ipotesi di identità del medesimo disegno criminoso tra i fatti oggetto della decisione impugnata e quelli delle plurime sentenze irrevocabili. 6.Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/05/2026. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] a1 ezzuiio [OSCURATO:PERSONA] oggi,[OSCURATO:PERSONA] S !monte 7
Sentenza Cassazione n. 22540/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris