CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 21182/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1961Sts [OSCURATO:PERSONA] SrlManzella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Paravizzini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Saturnino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Siracusaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA],sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto il rigetto dei ricorsi,sentiti i difensori, il quali hanno insitito nei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 05/12/2025 il Tribunale del riesame di Siracusa haconfermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa indata 10/10/2025 che aveva disposto il sequestro preventivo (sia impeditivo, sia anticipatoriodella confisca, diretta e per equivalente) nei confronti – per quanto qui rileva – di StrazzullaAntonino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640-bis e 61 n. 7 cod. pen. e di STS costruzionis.r.l., in relazione all’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6 e 24, d.lgs. 8 giugno 2001, n.231 in relazione al delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen.Agli indagati è stata provvisoriamente contestata la truffa in concorso per ilconseguimento di erogazioni pubbliche (con il conseguente illecito amministrativo a carico diSTS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che non avrebbe adottato modelli di organizzazione idonei aprevenirne la commissione), in relazione all’ipotesi di (falsa attestazione di) lavori diriqualificazione energetica e di consolidamento sismico relativi alla ristrutturazione di unedificio sito a Siracusa acquistato dalla STS costruzioni s.r.l., società commerciale che, aisensi dell’art. 119 commi 9 e 10 del D.L. 19/05/2020 n. 34, non poteva accedere al creditodi imposta superbonus 110%; tuttavia, rappresentando una situazione diversa da quellareale, ossia la presenza (fittizia) di un condominio, denominato Domus (ente giuridicocostituito in data 10/08/2021, composto per la maggioranza di quote della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., utilizzato per il riconoscimento dei crediti di imposta superbonus 110%),venivano richiesti e indebitamente ottenuti dall’Agenzia delle entrate crediti di imposta per ilcomplessivo ammontare di euro 10.066.154,00 quali benefici fiscali previsti dal citato D.L. n.34/2020, cosiddetti “Superbonus 110%” e “[OSCURATO:PERSONA]”; crediti oggetto di successivacessione, a titolo di corrispettivo, al Consorzio CAEC (esecutore dei lavori) e da questo allasocietà [OSCURATO:PERSONA] e luce s.p.a.2. Avverso detta ordinanza, propongono ricorso per cassazione, tramite i rispettividifensori, gli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], StrazzullaAntonino, [OSCURATO:PERSONA] e la STS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., formulando i motivi di ricorso diseguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è affidatoad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. in ordine al periculum in mora. Le tre ricorrenti sono indagate nella qualità di promissarie acquirenti, ciascuna, di una delleunità immobiliari del predetto (fittizio) condominio Domus, beneficiarie dei crediti d’impostasuperbonus 110%, ceduti al consorzio CAEC, finalizzati alla realizzazione di appartamentidestinati a civile abitazione; il profitto ingiusto conseguito è stato indicato complessivamentein euro 420.000,00 circa, di cui una parte sequestrata in via diretta mediante l'ablazione deicrediti fiscali non ancora compensati e la restante parte mediante l'ablazione del patrimonioimmobiliare di proprietà delle indagate.L’unica doglianza difensiva verte sulle argomentazioni utilizzate dal Tribunale delriesame per ritenere sussistente il periculum in mora e, in particolare, il rischio che ilpatrimonio delle indagate possa essere disperso rapidamente e comunque primadell'applicazione di una futura ed eventuale confisca. La difesa evidenzia che, in sede diriesame, sono state prodotte le visure catastali attestanti i beni patrimoniali di proprietà delleindagate (compresi gli immobili facenti parte del condominio Domus), dalle quali emerge chetutte e tre sono titolari di fabbricati di valore commerciale superiore agli importi da confiscare.Secondo la difesa, il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad affermare che la condottaoggetto di contestazione, di per sé, manifesterebbe la volontà delle indagate di sottrarsiall'applicazione della eventuale confisca; tale circostanza, si osserva, sarebbe rilevante per ilsequestro impeditivo, ma non per quello funzionale alla confisca, in ordine al qualeoccorrerebbe, invece, spiegare perché, concretamente, i beni nella disponibilità delleindagate potrebbero, nelle more, andare dispersi, così da fondare una prognosi di futuraincapienza; mentre, lamenta la difesa, sia il G.i.p. sia il Tribunale non hanno individuatoelementi ovvero comportamenti da cui desumere una volontà di dispersione dei beni.2.2. Anche per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso èaffidato ad un unico articolato motivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 121 D.L. n. 34 del 2020 eart. 321 cod. proc. pen.La difesa lamenta che il tribunale del riesame ha errato nel ritenere sussistenti sia ilfumus sia il periculum in mora.Quanto al fumus, si osserva che gli indagati hanno stipulato dei preliminari di venditain cui è inserita un’apposita clausola contrattuale di immissione in possesso dei promissariacquirenti degli immobili a far data dalla stipula dei preliminari di acquisto; circostanzaindicativa della liceità dell'operazione che esclude qualsivoglia fittizia simulazione di atti,tanto da addivenire alla stipula dei contratti definitivi di vendita acquisiti agli atti; i preliminaridi vendita sono stati stipulati tramite un atto pubblico regolarmente registrato; situazionecorrispondente a quanto previsto dalla circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 dell'Agenzia delleentrate, allegata, laddove annovera tra i destinatari del c.d. Superbonus con diritto alladetrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nelpossesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di venditaregolarmente registrato; osserva la difesa che il tribunale del riesame, a pag. 14dell’ordinanza, ritiene inconferente il richiamo alla circolare citata in quanto inapplicabile alcaso di specie senza alcuna spiegazione giuridica.Quanto al periculum in mora, si lamenta l’assenza di specifica motivazione,assumendo che sarebbero state poste a fondamento del periculum soltanto le intercettazionicitate nel provvedimento di sequestro, estrapolate dai brogliacci, che non sono statidepositati né posti a disposizione della difesa nonostante specifica richiesta di accesso alfascicolo, integrando così nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc pen.Inoltre, si deduce che il sequestro avrebbe dovute essere, tutt'al più, eseguito sugli immobilioggetto del procedimento, bastevoli in proporzione alla misura degli importi dei crediti diimposta, posto che del sequestro viene disposta la trascrizione presso la conservatoria deiregistri immobiliari con relativa annotazione a carico degli indagati, sicché il dedottopericulum sarebbe scongiurabile e quindi insussistente.2.3. Anche per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il ricorso è affidato ad un unicomotivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc. pen., in relazione agli artt. 53 D.lgs. 231/01 e 321 cod. proc. pen.La società è indagata per truffa aggravata per avere, attraverso la costituzione delcondominio denominato Domus, ritenuto fittizio in quanto costituito per la maggioranza daquote della stessa STS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ottenuto il riconoscimento di crediti di impostasuperbonus 110%, finalizzati alla realizzazione di appartamenti destinati a civile abitazione,conseguendo un profitto ingiusto pari complessivamente ad euro 9.338.861,00 di cui unaparte sequestrata in via diretta mediante l'ablazione dei crediti fiscali non ancora compensatie la restante parte mediante l'ablazione di una parte del patrimonio immobiliare della società.L’unica doglianza difensiva verte sulle argomentazioni utilizzate dal Tribunale delriesame per ritenere sussistente il periculum in mora ed in particolare il rischio che ilpatrimonio immobiliare della società possa essere disperso rapidamente e comunque primadell'applicazione di una futura ed eventuale confisca. La difesa evidenzia che, in sede diriesame, è stato documentato che la società è proprietaria di tre distinti complessiimmobiliari del valore complessivo di circa euro 30.000.000,00 (compreso il condominioDomus stimato da una consulenza di parte in quasi 7 milioni di euro) e che è stata prodottacopia della dichiarazione Irpef 2025 della società, da cui emerge che, per l'anno 2024, haconseguito ricavi per euro 1.509.791,00 e un utile netto di euro 440.923,00. Si lamentaquindi vizio di travisamento del fatto per indicazione di un dato fattuale inesistente edomessa valutazione di documento contabile rilevante, laddove il Tribunale del riesame,indicando un dato inesistente, descrive la STS come “un soggetto giuridico effimero, natoquale schermo giuridico per la realizzazione di un complesso disegno fraudolento”, e che,“pur in possesso di un importante patrimonio immobiliare che fornisce un'apparente solidità”,sarebbe una società “capitalizzata" interamente attraverso anticipazioni dei soci e priva diliquidità di cassa (nonostante ingentissimi introiti derivanti dalle numerose venditeimmobiliari); né si avrebbe conoscenza della situazione patrimoniale, dell'ammontare deidebiti e della situazione di bilancio; inoltre, sussisterebbe, secondo il tribunale del riesame, ilpericolo di disperazione dei beni societari, atteso che la società sta procedendo alla venditadegli appartamenti Domus (realizzati grazie alla truffa per cui si procede), con altissimorischio di dispersione del patrimonio: osserva la difesa che, però, il condominio Domus èsoltanto uno dei tre complessi di proprietà della società e che il tribunale non ha indicatoelementi concretamente idonei a ritenere fondato il rischio che la società si stiadeterminando ad alienare anche gli ulteriori beni immobiliari di sua proprietà; a riscontrodell’assenza del pericolo di dispersione dei beni, e quindi delle garanzie patrimoniali, sievidenzia che l’assemblea dei soci, in epoca successiva (18/03/2025) alla conoscenza dellapendenza del presente procedimento, ha deliberato la rinuncia alla distribuzione degli utili ealla restituzione dei finanziamenti; pur trattandosi di delibera revocabile, doveva esserevalorizzata a dimostrazione che i soci della STS non hanno mai adottato comportamenti voltia dismettere l'ingente patrimonio immobiliare della società;aggiunge la difesa che il d.l.vo 231/2001 è improntato la salvaguardia della continuitàimprenditoriale e che tale ratio non è compatibile con un'interpretazione del sequestropreventivo finalizzato alla confisca che sia potenzialmente in grado di esautorare l'entedall'utilizzo di gran parte del proprio patrimonio.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi generici o non consentiti ecomunque manifestamente infondati.1. Il Tribunale del riesame, all’esito di una compiuta ricostruzione dell’articolata vicendaamministrativa, condivisa con il Giudice per le indagini preliminari, ha confermato sia il fumusdel delitto di truffa aggravata contestato idoneo a fondare la misura ablativa interinale sia ilpericulum in mora.2. Quanto al fumus commissi delicti, contestato solo dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eSalvatore [OSCURATO:PERSONA], va detto che la relativa doglianza, meramente reiterativa di quantodedotto in sede di riesame, è stata adeguatamente affrontata dal collegio cautelare.Premesso che lo standard probatorio idoneo a fondare il provvedimento ablatorio interinale èqualitativamente diverso da quello richiesto in sede dibattimentale ai fini della penaleresponsabilità, va osservato che il Tribunale del riesame ha avvisato, sulla scorta delleemergenze indiziarie, la piena congruenza dell’ipotesi di reato prospettata, evidenziandoche: la richiesta del beneficio non perveniva dalle persone fisiche, bensì dal condominioritenuto fittiziamente creato al solo fine di lucrare l'incentivo statale, altrimenti precluso asoggetti, come la STS costruzioni s.r.l., svolgenti attività di impresa; tutti gli indagati risultanolegati da strettissimi vincoli familiari con i vertici della STS costruzioni s.r.l. (StrazzullaAntonio è figlio di [OSCURATO:PERSONA], titolare del 50% di quote di società proprietaria del33,33% del capitale della [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] è moglie del legale rappresentantedella [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] è moglie di [OSCURATO:PERSONA], proprietariodel 33,33% del capitale sociale della STS; [OSCURATO:PERSONA] è figlia dei coniugi AntoninoSaturnino e [OSCURATO:PERSONA]); il prezzo pattuito nei contratti di acquisto era“sostanzialmente vile”; ciascuno dei soggetti coinvolti ha fornito un contributo materialeessenziale alla realizzazione dell'illecito, inserendosi le loro condotte, con la stipula deicontratti preliminari di acquisto a effetti anticipati, in maniera causalmente efficiente nellaconcatenazione dei passaggi, formalmente leciti, ma sostanzialmente parti di un più ampiopiano artificioso che portava al conseguimento del credito di imposta (p. 17 ordinanzaimpugnata). Sul punto, il tribunale rimarca la particolare successione temporale degli atti chehanno connotato la vicenda a cominciare dalla costituzione della STS costruzioni s.r.l.,avvenuta il 13/04/2021, seguita, meno di un mese dopo, dall’acquisto del fabbricato inquestione, la successiva divisione in varie unità immobiliari, la costituzione del condominio“Domus”, beneficiario del c.d. Superbonus 110% il 09/08/2021, la redazione delle “scrittureprivate” con i promittenti acquirenti, tutte datate 09/08/2021, contenenti il richiamo al“Regolamento di condominio” che non stato ancora stato approvato (pp. 4-5 ordinanza):plurimi elementi sulla scorta dei quali il tribunale ha argomentato la piena consapevolezzadegli indagati, chiamati a rivestire un ruolo soltanto formale nella complessa architetturadell’operazione, e l’urgenza di attivare tempestivamente le procedure per l’ottenimento deicrediti fiscali (p.9 ordinanza). Va, sul punto, ricordato che, in sede di riesame deiprovvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata unavalutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementidella fattispecie contestata. Lo stesso giudice può di conseguenza rilevare anche il difettodell’elemento soggettivo del reato, purché esso emerga ictu oculi (Sez. 2, n. 18331 del22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521-01); cosa che non ricorre nel caso di specie.2.1. L’apparato motivazionale risulta, dunque, impermeabile alle censure dei ricorrentiin ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito; invero, il controllo di legittimità non concerne né laricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fontie la rilevanza e concludenza dei dati probatori (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Intema di misure cautelari personali, dunque, il ricorso per cassazione è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma nonanche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che sirisolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti,Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-0101). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere“all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova odiversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate» (così, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-3. Con riferimento al periculum in mora - oggetto di censura comune a tutti i ricorrenti etrattato congiuntamente per le reciproche interazioni -, ribadito il principio di diritto secondocui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.,finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazioneanche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessarial’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U,n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01), va rilevato che la motivazionedell’ordinanza impugnata risulta, anche sul punto, del tutto immune da censure e idonea aconfutare, in fatto e in diritto, le deduzioni difensive reiterate in sede di legittimità.3.1. Ebbene, contrariamente a quanto, peraltro genericamente, sostenuto dai ricorrenti,il Tribunale del riesame di Siracusa con argomenti efficaci e persuasivi ha adempiutoall’onere motivazionale come richiesto (peraltro in forma “concisa”) dalla pronuncia a SezioniUnite Ellade, spiegando le ragioni che rendevano necessaria l'anticipazione dell'effettoablatorio rispetto alla definizione del giudizio per il rischio concreto che il profitto del reatopotesse essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato e sul punto si èconfrontata anche con le deduzioni difensive introdotte con la richiesta di riesame. Ed invero,il Tribunale del riesame, condividendo le valutazioni già svolte nel decreto genetico, hacongruamente ricostruito la condotta fraudolenta dei ricorrenti, dalla predisposizione delleistanze propedeutiche all’esecuzione degli interventi edilizi sino all’ottenimento del credito diimposta illecito e alla successiva cessione dello stesso, ed ha spiegato logicamente comedetti elementi, unitamente all’ingente importo del credito illecitamente generato e allasuccessiva cessione (che è atto dispositivo), rendano concreto il pericolo di perdita digaranzia del credito. Al riguardo, risulta infatti confacente il riferimento innanzitutto all’entitàconsiderevole del profitto del contestato delitto di truffa aggravata (superiore a dieci milioni dieuro), alla natura del credito di imposta, che ne facilita la circolazione - del resto in parte giàavvenuta mediante cessione ad intermediari qualificati ed esposto alla possibilità diimminente utilizzo in compensazione (p. 10 ordinanza) -, alla complessiva struttura dellacondotta fraudolenta contestata ai ricorrenti, ritenuta finalizzata unicamente allapredisposizione delle istanze propedeutiche all’esecuzione degli interventi edilizi sinoall’ottenimento del credito di imposta illecito e alla successiva cessione dello stesso. Sievidenziano, in tale senso, la finalità costitutiva della società STS, detentrice nella quota digran lunga più rilevante del profitto ingiusto (oltre il 90%), quale nuovo soggetto giuridico“senza alcuna storia”; la scansione temporale degli atti di compravendita e delle praticheedilizie sopra riportata; la circostanza che, “sebbene in possesso di un importante patrimonioimmobiliare […] risulta capitalizzata interamente attraverso anticipazioni dei soci e riva diliquidità di cassa”; l’irrilevanza della delibera dei soci di non restituire i finanziamenti e di nondistribuire gli utili, quale atto deliberativo unilaterale revocabile in qualunque momento; ilfatto che l’oggetto sociale stesso della società sia proprio la vendita immobiliare; il caratterefittizio delle promesse di vendita, evincibile dai prezzi “assolutamente vili concordati” e daltipo di promissari acquirenti (mogli o figli dei proprietari delle quote societarie) e il rinvio dellevendite ad oltre tre anni, dopo la conclusione delle pratiche per la definitiva acquisizionedelle utilità derivanti dai crediti di imposta; il fatto che le vendite sia state poi finalizzatesoltanto nel 2024, dopo che i soggetti erano venuti a conoscenza del procedimento penale”(pagg. 20 e 21 ordinanza).3.2. Totalmente generico, sempre con riferimento al periculum in mora, è il ricorsonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laddove si eccepisce la nullità ex art. 178,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per il mancato deposito dei brogliacci relativi all’attivitàcaptativa, che la difesa assume costituire l’unico elemento posto a base del periculum inmora.Innanzitutto, va ricordato il principio affermato da questa Corte secondo il qualel’omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto, come dei "files" audio delleregistrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione, non è sanzionato da nullità oinutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di unadocumentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenutodelle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunaledi fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte frai testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto informa privata dei relativi "files" audio (Sez.6, n. 22570 del 11/04/2017, Cassese e altri, Rv.270036). Né la difesa, nel dedurre la nullità, come detto in forma del tutto generica, haallegato e tantomeno dimostrato la tempestiva richiesta rivolta al pubblico ministero ol’omesso rilascio di quanto richiesto. E in ogni caso, lungi dal costituire “l’unico elementoposto a fondamento” del “labiale periculum” (così in ricorso, quarta pagina), le conversazioniintercettate vengono segnalate come utili a corroborare ulteriormente la consapevolezzasoggettiva degli indagati che l’attività di impresa, in quanto tale, non consentisse l’accesso alc.d. Superbonus ed occorresse la stipula dei contratti preliminari quale “espediente volto asuperare un ostacolo normativo ben noto” (p. 9 ordinanza impugnata).3.3. Inoltre, con argomentazioni che si sottraggono ai denunciati rilievi di legittimità, ilTribunale ha preso atto del dedotto status patrimoniale della società STS e dei soggettiprivati, ritenendola correttamente di per sé non sufficiente ad eliminare il pericolo didispersione, reputando i soggetti coinvolti “incapaci i generare il necessario affidamento” (p.21 ordinanza), all’esito, peraltro, di una valutazione di merito non censurabile in presenza diuna motivazione in punto periculum in mora che deve ritenere senz'altro esistente e nonmeramente apparente, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione in materia cautelarereale, ammesso soltanto per violazione di legge a mente dell’art. 325 cod. proc. pen. (tra letante, sez. 2, sent. n. 49739 del 10/10/2023 Cc., dep. 14/12/202, Rv. 285608 – 01).4. Per le ragioni sin qui esposte, si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]