CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, in data 10 luglio 2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto la difesa prospetta doglianze che, oltre ad essere basate su assunti relativi ad una inammissibile ricostruzione alternativa della fattispecie concreta, non colgono nel segno dal momento che, correttamente, la Corte di appello ha chiarito il diritto di ritenzione esercitato sul bene altrui non ha efficacia scriminante laddove il credito che si intende tutelare non sia, come è pacifico non lo fosse nel caso di specie, liquido ed esigibile (cfr., Sez. 2 - , n. 46670 del 20/09/2019, Zerbino, Rv. 277596 01; Sez. 2, n. 45992 del 07/11/2007, Cravosio, Rv. 238899 - 01); altrettanto generico è il rilievo difensivo circa il diniego della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. poiché la difesa, non tenendo conto delle ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della propria decisione, ha in sostanza finito per reiterare in questa sede la richiesta alla luce di una rivisitazione della vicenda in chiave riduttiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.