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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22510/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 254/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, via Crescenzo n. 91. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

PIEMONTE n. 554/2015, depositata in data21 maggio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 3 febbraio 2012. il contribuente, esercente l’attività di artigiano edile in genere a far data dal primo aprile 1995, riceveva Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Irpef notifica dell’avviso di accertamento n.

T7E010600331, relativo ad IRPEF per € 200.543,00, Addizionale regionale per € 6.529,00, [OSCURATO:PERSONA] per € 1.399,00, IRAP per € 19.821,00, oltre sanzioni, in relazione al Mod. [OSCURATO:PERSONA] 20, per l’anno di imposta 2007.

Successivamente, il contribuente inoltrava istanza di adesione, senza presentarsi tuttavia alla convocazione dell'Ufficio e limitandosi a trasmettere successivamente una memoria difensiva con la quale deduceva travisamento dei fatti, per non avere l'ufficio proceduto a verificare l'effettività delle rimanenze iniziali nonché chiedeva l’ annullamento dell 'avviso, salvo che l'Ufficio avesse ritenuto di proporre una riduzione della propria pretesa.

La proposta aveva esito negativo.

2. Avverso tale di accertamento, il contribuente presentava ricorso dinanzi la C.t.p. di Torino; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato.

3. La C.t.p. di Torino, dopo aver concesso la sospensione dell’atto impugnato, con sentenza n. 06/13/2013 rigettava il ricorso del contribuente e confermava il provvedimento dell’amministrazione finanziaria.

4. Avverso la detta sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Piemonte, nel cui giudizio resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.

5. Con sentenza n. 554/2015, depositata in data 21 maggio 2015, la C.t.r. adita respingevail gravame confermando le statuizioni del giudice di prime cure.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. delPiemonte, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi.

L’ufficio ha resistito con controricorso.

La causa ̀ stata tr attata nella camera di consiglio del 07 luglio 2023.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109, comma primo, periodo primo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110, comma ottavo, d.P.R. n. 917 del 1986; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; tutti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia; denunzia ai sensi dell’art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ.»,

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta : «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109, comma primo, periodo primo, d.P.R. n. 917 del 1986; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma secondo, d.P.R. n. 600 del 1973; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma primo, l. n. 212 del 2000; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110, comma ottavo, d.P.R. n. 917 del 1986; denunzia ai sensi dell’art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.».

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, secondo comma, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 e dell’art. 53, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.; denunzia ai sensi dell’art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.».

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma secondo, l. 20 novembre 1982, n. 890; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156, comma terzo, e dell’art. 160, cod. proc. civ.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, comma primo, periodo primo, d.P.R. n. 600 del 1973; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56, comma primo, d.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma secondo, d.lgs. n. 546 del 1992; tutti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia; denunzia ai sensi dell’art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ.».

2. Va premesso che, con istanza depositata in data 14 maggio 2019, il difensore del contribuente, costituitosi in sostituzione de l precedente, partecipava di aver presentato ad Equitalia dichiarazione di definizione agevolata dei carichi ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, impegnandosi, ai sensi di legge, a rinunciare ai giudizi pendenti in relazione ai carichi oggetto di definizione; all’uopo allegava, come documentazione rilevante, il riscontro di Equitalia per la definizione agevolata con l’indicazione dell’importo di € 208.969,21 e la prova del pagamento delle cinque rate, instando per la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso per intervenuta definizione agevolata.

2.1. Vista la produzione allegata all’istanza, in difetto di contestazioni erariali e, comunque, attesa anche la rinuncia al ricorso, può procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio, con spese a car

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 254/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, via Crescenzo n. 91. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 554/2015, depositata in data21 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 3 febbraio 2012. il contribuente, esercente l’attività di artigiano edile in genere a far data dal primo aprile 1995, riceveva Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Irpef notifica dell’avviso di accertamento n. T7E010600331, relativo ad IRPEF per € 200.543,00, Addizionale regionale per € 6.529,00, [OSCURATO:PERSONA] per € 1.399,00, IRAP per € 19.821,00, oltre sanzioni, in relazione al Mod. [OSCURATO:PERSONA] 20, per l’anno di imposta 2007. Successivamente, il contribuente inoltrava istanza di adesione, senza presentarsi tuttavia alla convocazione dell'Ufficio e limitandosi a trasmettere successivamente una memoria difensiva con la quale deduceva travisamento dei fatti, per non avere l'ufficio proceduto a verificare l'effettività delle rimanenze iniziali nonché chiedeva l’ annullamento dell 'avviso, salvo che l'Ufficio avesse ritenuto di proporre una riduzione della propria pretesa. La proposta aveva esito negativo. 2. Avverso tale di accertamento, il contribuente presentava ricorso dinanzi la C.t.p. di Torino; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato. 3. La C.t.p. di Torino, dopo aver concesso la sospensione dell’atto impugnato, con sentenza n. 06/13/2013 rigettava il ricorso del contribuente e confermava il provvedimento dell’amministrazione finanziaria. 4. Avverso la detta sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Piemonte, nel cui giudizio resisteva l’Ufficio con controdeduzioni. 5. Con sentenza n. 554/2015, depositata in data 21 maggio 2015, la C.t.r. adita respingevail gravame confermando le statuizioni del giudice di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. delPiemonte, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. L’ufficio ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata tr attata nella camera di consiglio del 07 luglio 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109, comma primo, periodo primo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110, comma ottavo, d.P.R. n. 917 del 1986; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; tutti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia; denunzia ai sensi dell’art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ.», 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta : «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109, comma primo, periodo primo, d.P.R. n. 917 del 1986; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma secondo, d.P.R. n. 600 del 1973; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma primo, l. n. 212 del 2000; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110, comma ottavo, d.P.R. n. 917 del 1986; denunzia ai sensi dell’art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, secondo comma, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 e dell’art. 53, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.; denunzia ai sensi dell’art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma secondo, l. 20 novembre 1982, n. 890; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156, comma terzo, e dell’art. 160, cod. proc. civ.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, comma primo, periodo primo, d.P.R. n. 600 del 1973; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56, comma primo, d.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma secondo, d.lgs. n. 546 del 1992; tutti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia; denunzia ai sensi dell’art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ.». 2. Va premesso che, con istanza depositata in data 14 maggio 2019, il difensore del contribuente, costituitosi in sostituzione de l precedente, partecipava di aver presentato ad Equitalia dichiarazione di definizione agevolata dei carichi ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, impegnandosi, ai sensi di legge, a rinunciare ai giudizi pendenti in relazione ai carichi oggetto di definizione; all’uopo allegava, come documentazione rilevante, il riscontro di Equitalia per la definizione agevolata con l’indicazione dell’importo di € 208.969,21 e la prova del pagamento delle cinque rate, instando per la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso per intervenuta definizione agevolata. 2.1. Vista la produzione allegata all’istanza, in difetto di contestazioni erariali e, comunque, attesa anche la rinuncia al ricorso, può procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio, con spese a car
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