Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 208/2019
ECLI:EU:C:2019:890
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0058_INF
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa C‑58/19 P)
«Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento di capitali e di risorse economiche – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente – Decisione di un’autorità di uno Stato terzo – Obbligo del Consiglio dell’Unione europea di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo
[Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione (PESC) del Consiglio 2017/381; regolamento del Consiglio 2017/374]
(v. punti 23‑27, 40, 41)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base ad un procedimento giurisdizionale condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata – Stato terzo che ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Irrilevanza
[Decisione (PESC) del Consiglio 2017/381; regolamento del Consiglio 2017/374]
(v. punti 28‑32, 36‑38, 42, 43)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è manifestamente fondata.
2)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑247/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:931
), è annullata.
3)
La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA].
4)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese sorte sia nell’ambito del procedimento di primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.