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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 208/2019

ECLI:EU:C:2019:890
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0058_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑58/19 P) «Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento di capitali e di risorse economiche – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente – Decisione di un’autorità di uno Stato terzo – Obbligo del Consiglio dell’Unione europea di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione»

1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo [Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione (PESC) del Consiglio 2017/381; regolamento del Consiglio 2017/374] (v. punti 23‑27, 40, 41)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base ad un procedimento giurisdizionale condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata – Stato terzo che ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Irrilevanza [Decisione (PESC) del Consiglio 2017/381; regolamento del Consiglio 2017/374] (v. punti 28‑32, 36‑38, 42, 43) Dispositivo 1) L’impugnazione è manifestamente fondata. 2) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑247/17 , non pubblicata, EU:T:2018:931 ), è annullata. 3) La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 4) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese sorte sia nell’ambito del procedimento di primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0058_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑58/19 P) «Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento di capitali e di risorse economiche – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente – Decisione di un’autorità di uno Stato terzo – Obbligo del Consiglio dell’Unione europea di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione» 1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo [Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione (PESC) del Consiglio 2017/381; regolamento del Consiglio 2017/374] (v. punti 23‑27, 40, 41) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base ad un procedimento giurisdizionale condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata – Stato terzo che ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Irrilevanza [Decisione (PESC) del Consiglio 2017/381; regolamento del Consiglio 2017/374] (v. punti 28‑32, 36‑38, 42, 43) Dispositivo 1) L’impugnazione è manifestamente fondata. 2) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑247/17 , non pubblicata, EU:T:2018:931 ), è annullata. 3) La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 4) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese sorte sia nell’ambito del procedimento di primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.
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