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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:335
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61991CJ0271_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-271/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla House of [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad essa pendente tra M.H.

Marshall e Southampton and [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N.

Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Zuleeg e J.L.

Murray, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, F.A.

Schockweiler, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P.J.G.

Kapteyn, e D.A.O.

Edward, giudici, avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere viste le osservazioni scritte presentate: ° per la signorina M.H.

Marshall, dall' [OSCURATO:PERSONA] J. Beloff, QC, e dal signor [OSCURATO:PERSONA] (Bindman & Partners), solicitor; ° per la Southampton & [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dai signori [OSCURATO:PERSONA], QC, [OSCURATO:PERSONA], barrister, e [OSCURATO:PERSONA], solicitors; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dai signori [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, assistito dal signor D. Wyatt, barrister, in qualità di agenti; ° per il governo tedesco dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale degli Affari economici, e Claus-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il medesimo ministero, in qualità di agenti; ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente; vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della signorina M.H.

Marshall, della Southampton and [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], del governo britannico, del governo irlandese, rappresentato dal signor Feichin McDonagh, BL, in qualità di agente, e della Commissione, all' udienza dell' 8 dicembre 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 gennaio 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 14 ottobre 1991, pervenuta alla Corte il 17 ottobre successivo, la House of [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 6 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40, in prosieguo: la "direttiva"). 2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la signorina Marshall e il suo ex datore di lavoro, la Southampton and [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l' "[OSCURATO:PERSONA]"), in merito ad una domanda di risarcimento del danno subito dalla signorina Marshall a seguito del suo licenziamento da parte dell' [OSCURATO:PERSONA]. 3 La domanda si basa sull' illegittimità del suddetto licenziamento, non contestata nella causa principale, in quanto la Corte, nella sentenza 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall (Racc. pag. 723), risolvendo alcune questioni pregiudiziali sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che l' art. 5, n. 1, della direttiva va interpretato nel senso che una politica generale in fatto di licenziamenti, la quale implichi il licenziamento di una donna per il solo motivo che essa ha raggiunto o superato l' età alla quale ha diritto ad una pensione statale, età che, a norma delle leggi nazionali, è diversa per gli uomini e per le donne, costituisce una discriminazione in base al sesso vietata da detta direttiva. 4 La controversia nella causa principale scaturisce dal fatto che l' [OSCURATO:PERSONA], a cui la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] aveva rinviato la causa per l' esame della questione del risarcimento, ha stimato il danno pecuniario della signorina Marshall in 18 405 UKL, ivi incluse 7 710 UKL a titolo di interessi, e le ha riconosciuto un indennizzo di 19 405 UKL (ivi incluse 1 000 UKL per il danno morale). 5 Emerge dagli atti di causa che, a norma dell' art. 65, n. 1, lett. b), del [OSCURATO:PERSONA] 1975 (in prosieguo: "SDA"), qualora un [OSCURATO:PERSONA] accerti che un ricorso per illegittima discriminazione in base al sesso nell' ambito di un rapporto di lavoro è fondato, può, se lo ritiene giusto ed equo, ingiungere al convenuto di versare al ricorrente un importo corrispondente al risarcimento danni cui avrebbe potuto essere condannato da una [OSCURATO:PERSONA].

Nondimeno, a norma dell' art. 65, n. 2, dello SDA, l' ammontare dell' indennizzo corrisposto non può eccedere un determinato limite che era, all' epoca dei fatti, di 6 250 UKL. 6 Emerge del pari dagli atti di causa che all' epoca dei fatti l' [OSCURATO:PERSONA] non era competente ° o comunque le disposizioni in materia erano ambigue sul punto se esso lo fosse ° a riconoscere interessi sulle somme concesse a titolo di indennizzo a seguito di atti di illegittima discriminazione in base al sesso nell' ambito di un rapporto di lavoro. 7 Nella fattispecie, l' [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che l' art. 35 A del [OSCURATO:PERSONA] del 1981 lo autorizzava ad includere nella sua decisione un importo a titolo di interessi.

A suo parere, il risarcimento dei danni era l' unico rimedio appropriato nel caso della signorina Marshall, mentre il limite previsto all' art. 65, n. 2, dello SDA rendeva tale indennizzo inadeguato e incompatibile con l' art. 6 della direttiva. 8 A seguito della decisione dell' [OSCURATO:PERSONA], l' [OSCURATO:PERSONA] pagava alla signorina Marshall l' importo di 5 445 UKL, ad integrazione delle 6 250 UKL, corrispondenti al limite massimo in precedenza menzionato, pagate ancor prima che fosse adito tale giudice. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia proponeva appello contro la concessione di 7 710 UKL a titolo di interessi. 9 Avendo l' [OSCURATO:PERSONA] accolto l' appello dell' [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] rigettato l' ulteriore impugnazione della signorina Marshall, quest' ultima ricorreva dinanzi alla House of [OSCURATO:PERSONA], la quale ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Qualora la normativa nazionale di uno Stato membro preveda la condanna al pagamento di un indennizzo a favore di chi abbia subito un' illegittima discriminazione del tipo vietato dalla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE (in prosieguo: la 'direttiva' ), se lo Stato membro possa essere dichiarato responsabile della mancata attuazione dell' art. 6 della direttiva per il fatto che la normativa nazionale impone un limite massimo di 6 250 lire sterline all' ammontare di tale indennizzo; 2) Qualora la normativa nazionale preveda la corresponsione di un indennizzo come sopra indicato, se sia essenziale ai fini della corretta applicazione dell' art. 6 della direttiva, che l' indennizzo da accordare:

a) non sia inferiore all' ammontare della perdita subita a seguito dell' illegittima discriminazione e

b) debba comprendere gli interessi maturati sull' importo capitale della perdita così stabilito, dalla data dell' illegittima discriminazione a quella del pagamento dell' indennizzo; 3) Qualora la normativa nazionale di uno Stato membro non abbia attuato l' art. 6 della direttiva sotto uno degli aspetti di cui alle questioni sub 1) e 2), se chi ha subito un' illegittima discriminazione come quella in precedenza descritta abbia il diritto di valersi dell' art. 6 nei confronti di un ente che sia un' emanazione dello Stato membro così da superare i limiti imposti dalla normativa nazionale all' ammontare dell' indennizzo che può essere corrisposto". 10 Per una più ampia esposizione degli antefatti e del contesto giuridico della controversia nella causa principale, nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla portata delle questioni pregiudiziali 11 Mediante le questioni suddette, la House of [OSCURATO:PERSONA] chiede sostanzialmente se discenda dalla direttiva il diritto ad un integrale risarcimento del danno subito da parte della vittima di una discriminazione in base al sesso operata da un ente emanazione dello Stato, e se l' art. 6 della direttiva consenta a tale persona di opporsi all' applicazione di una normativa nazionale che dovrebbe dare attuazione alla direttiva, ma che stabilisce limiti al risarcimento.

Il problema fondamentale è pertanto quello della determinazione del significato e della portata del suddetto art. 6, nell' ambito dei principi e delle finalità della direttiva. 12 Si deve tuttavia constatare, sulla base del tenore delle suddette questioni lette alla luce delle precedenti sentenze della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e dell' [OSCURATO:PERSONA], che la House of [OSCURATO:PERSONA] non ha posto alla Corte il quesito, sollevato dal governo britannico, se un giudice quale un [OSCURATO:PERSONA], appositamente istituito per decidere le controversie di lavoro, abbia o meno la possibilità, o l' obbligo, di varcare i limiti posti dal legislatore alla sua competenza al fine di adempiere gli obblighi del diritto comunitario. 13 I governi britannico e irlandese hanno inoltre sostenuto che, nonostante il fatto che le questioni pregiudiziali riguardino sia il massimale controverso che gli interessi, la Corte dovrebbe limitarsi a fornire una soluzione a tale ultima questione, in quanto il ricorso proposto dalla signora Marshall dinanzi alla House of [OSCURATO:PERSONA] concerne unicamente il punto se l' [OSCURATO:PERSONA] possa concedere interessi, e il compito della Corte di giustizia è quello di pronunciarsi su problemi reali, e non su questioni ipotetiche. 14 In merito, si deve osservare che, fatta salva la valutazione della Corte circa la propria competenza, spetta al giudice nazionale determinare le questioni di diritto comunitario da sottoporre alla Corte onde ottenere da essa tutti gli elementi interpretativi necessari alla risoluzione della controversia dinanzi ad esso pendente. 15 Nella fattispecie, la House of [OSCURATO:PERSONA] si è preoccupata di precisare, al punto 12 dell' ordinanza di rinvio, che, benché l' impugnazione riguardasse il potere dell' [OSCURATO:PERSONA] di concedere interessi in caso di illegittima discriminazione in base al sesso nell' ambito di un rapporto di lavoro, la presente causa verte anche, e verteva già dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], sul limite dell' indennizzo imposto dall' art. 65, n. 2, dello SDA.

Il giudice di rinvio ha ritenuto che, se tale disposizione fosse applicabile all' indennizzo riconosciuto alla signorina Marshall, il problema degli interessi sarebbe con ciò stesso risolto, dato che l' importo in termini di capitale della perdita da essa subita eccedeva il limite legale. 16 Stando così le cose, nulla osta alla presa in considerazione, in tutti i loro aspetti, delle questioni pregiudiziali sollevate.

Sul significato e sulla portata dell' art. 6 della direttiva 76/207 17 Emerge da una giurisprudenza costante come l' art. 189, terzo comma, del Trattato implichi, per ciascuno degli Stati membri destinatari di una direttiva, l' obbligo di adottare, nell' ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia delle norme della direttiva stessa conformemente allo scopo che essa persegue, lasciando allo Stato in questione la scelta delle vie e dei mezzi per realizzare tale scopo. 18 Occorre pertanto identificare le finalità della direttiva e verificare segnatamente se, in caso di violazione del divieto di discriminazione, le norme di essa conferiscano agli Stati membri un margine di discrezionalità in merito alla scelta del tipo di sanzioni da applicare, nonché al loro contenuto. 19 La direttiva è diretta all' applicazione, negli Stati membri, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei diversi settori dell' occupazione, e segnatamente in materia di condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento. 20 A tal fine, l' art. 2 pone il principio della parità di trattamento e i suoi limiti, mentre l' art. 5, n. 1, ne definisce la portata per quanto concerne appunto le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, nel senso che esso implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso. 21 Come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza Marshall, tale art. 5, n. 1, che esclude in via generale ed in termini inequivocabili qualsiasi discriminazione basata sul sesso, in particolare in materia di licenziamento, può essere fatto valere nei confronti di un' autorità pubblica che agisca in qualità di datore di lavoro per impedire l' applicazione di qualsiasi disposizione nazionale non conforme. 22 Ai sensi dell' art. 6 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari a permettere a tutti coloro che si ritengano lesi da una discriminazione di far valere in giudizio i propri diritti.

Tale obbligo presuppone che tali provvedimenti siano sufficientemente efficaci per permettere il conseguimento dello scopo della direttiva e possano essere effettivamente fatti valere dagli interessati dinanzi ai giudici nazionali. 23 Come la Corte ha riconosciuto nella sentenza 10 aprile 1984, causa 14/83, von Colson e Kamann (Racc. pag. 1891, punto 18 della motivazione), il suddetto art. 6 non impone una sanzione determinata in caso di trasgressione del divieto di discriminazione, bensì lascia agli Stati membri la libertà di scegliere fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo della direttiva in relazione alle diverse situazioni che possono presentarsi. 24 Nondimeno, lo scopo è quello di ottenere una parità effettiva di possibilità, e non può quindi essere conseguito in mancanza di provvedimenti atti a ristabilire tale parità laddove essa non sia rispettata.

Come la Corte ha precisato nella precitata sentenza von Colson e Kamann, punto 23 della motivazione, le misure di cui trattasi devono garantire una tutela giurisdizionale effettiva ed efficace ed avere per il datore di lavoro un effetto dissuasivo reale. 25 Siffatti imperativi presuppongono necessariamente la presa in considerazione delle caratteristiche proprie di ogni singolo caso di trasgressione del principio di parità.

Orbene, nell' ipotesi di licenziamento discriminatorio, in violazione dell' art. 5, n. 1, della direttiva, il ristabilimento della situazione di parità non potrebbe realizzarsi senza una riassunzione del soggetto discriminato, o, alternativamente, un risarcimento in danaro per il danno subito. 26 Qualora il provvedimento adottato per conseguire lo scopo in precedenza indicato sia il risarcimento in denaro, esso deve essere adeguato, nel senso che deve consentire una integrale riparazione del danno effettivamente subito a seguito del licenziamento discriminatorio, sulla base delle pertinenti norme nazionali.

Sulla prima e sulla seconda questione 27 Con la prima questione, il giudice a quo chiede se l' art. 6 della direttiva osti a che norme interne stabiliscano un limite massimo all' indennizzo liquidabile ad una persona discriminata. 28 Con la seconda questione, si chiede se il medesimo art. 6 imponga che (a) il risarcimento del danno sofferto in base all' illecita discriminazione sia integrale e che (b) esso includa gli interessi sull' importo principale a decorrere dalla data della discriminazione di cui trattasi e fino alla data di versamento dell' indennizzo. 29 In merito, va rilevato che l' interpretazione dell' art. 6, come sopra formulata, fornisce una soluzione diretta alla prima parte della seconda questione, relativa all' importo dell' indennizzo imposto da tale norma. 30 Emerge del pari da tale interpretazione che la fissazione di un massimale come quello di cui trattasi nella causa principale non può considerarsi come una corretta attuazione dell' art. 6 della direttiva, visto che esso limita a priori l' importo dell' indennizzo ad un livello che non è necessariamente conforme all' esigenza di garantire una reale parità di possibilità mediante un equo risarcimento del pregiudizio subito a seguito del licenziamento discriminatorio. 31 Per quanto riguarda la seconda parte della seconda questione, concernente la corresponsione di interessi, è sufficiente constatare che un risarcimento integrale del pregiudizio sofferto a seguito del licenziamento discriminatorio non può prescindere da elementi, quali il decorso del tempo, tali da diminuirne di fatto il valore.

La corresponsione di interessi, ai sensi delle pertinenti norme nazionali, è pertanto da considerarsi una componente essenziale di un indennizzo che consenta il ripristino di un' effettiva parità di trattamento. 32 La prima e la seconda questione vanno pertanto risolte dichiarando che l' art. 6 della direttiva del Consiglio va interpretato nel senso che osta a che il risarcimento del danno subito da una persona pregiudicata a seguito di un licenziamento discriminatorio sia limitato ad un massimale fissato a priori, nonché dalla mancanza di interessi destinati a compensare la perdita subita dal beneficiario del risarcimento per effetto del tempo trascorso fino al versamento effettivo del capitale concesso.

Sulla terza questione 33 Con la terza questione, la House of [OSCURATO:PERSONA] chiede se una persona lesa a seguito di un licenziamento discriminatorio possa, contro un' autorità dello Stato che agisca in qualità di datore di lavoro, avvalersi dell' art. 6 della direttiva al fine di opporsi all' applicazione di norme nazionali che impongano limiti all' importo del risarcimento ottenibile a titolo di risarcimento. 34 Dalle considerazioni sopra svolte in merito al significato e alla portata dell' art. 6 della direttiva emerge che tale norma è elemento indispensabile per conseguire lo scopo fondamentale della parità di trattamento tra uomini e donne, segnatamente in materia di condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, di cui all' art. 5, n. 1, della direttiva e che, qualora, in caso di licenziamento discriminatorio, il provvedimento prescelto per ristabilire la suddetta parità sia il risarcimento in denaro, quest' ultimo dev' essere integrale e non può essere limitato a priori quanto al suo ammontare. 35 Pertanto, il combinato disposto degli artt. 6 e 5 della direttiva crea in capo alla persona lesa a seguito di un licenziamento discriminatorio diritti di cui essa può avvalersi dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato e delle autorità che ne sono emanazione. 36 Il fatto che agli Stati membri sia lasciata una scelta, in relazione alle situazioni che possono presentarsi, fra diverse soluzioni per raggiungere lo scopo perseguito dalla direttiva, non può avere la conseguenza di impedire ai singoli di avvalersi del medesimo art. 6 in una situazione, come quella della fattispecie in esame nella causa principale, in cui le autorità nazionali non dispongono di alcuna discrezionalità in ordine all' attuazione della soluzione prescelta. 37 Al riguardo, va ricordato, come risulta in particolare dalla sentenza 19 novembre 1991, cause C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. (Racc. pag.

I-5357, punto 17 della motivazione), che la facoltà attribuita allo Stato di scegliere tra una molteplicità di mezzi possibili al fine di conseguire il risultato prescritto da una direttiva non esclude che i singoli possano far valere dinanzi ai giudici nazionali i diritti il cui contenuto può essere determinato con una precisione sufficiente sulla base delle sole disposizioni della direttiva. 38 La terza questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che una persona pregiudicata a seguito di un licenziamento discriminatorio può far valere le disposizioni dell' art. 6 della direttiva nei confronti di un' autorità dello Stato che agisca in qualità di datore di lavoro per far disapplicare una disposizione nazionale che fissi limiti all' ammontare dell' indennizzo ottenibile a titolo di riparazione.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 39 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA], dal governo tedesco, dal governo irlandese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, a cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla House of [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 14 ottobre 1991, dichiara: 1) L' art. 6 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, va interpretato nel senso che osta a che il risarcimento del danno subito da una persona pregiudicata a seguito di un licenziamento discriminatorio sia limitato ad un massimale fissato a priori, nonché dalla mancanza di interessi destinati a compensare la perdita subita dal beneficiario del risarcimento per effetto del tempo trascorso fino al versamento effettivo del capitale concesso. 2) Una persona pregiudicata a seguito di un licenziamento discriminatorio può far valere le disposizioni dell' art. 6 della direttiva nei confronti di un' autorità dello Stato che agisca in qualità di datore di lavoro per far disapplicare una disposizione nazionale che fissi limiti all' ammontare dell' indennizzo ottenibile a titolo di riparazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CJ0271_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-271/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla House of [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad essa pendente tra M.H. Marshall e Southampton and [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn, e D.A.O. Edward, giudici, avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere viste le osservazioni scritte presentate: ° per la signorina M.H. Marshall, dall' [OSCURATO:PERSONA] J. Beloff, QC, e dal signor [OSCURATO:PERSONA] (Bindman & Partners), solicitor; ° per la Southampton & [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dai signori [OSCURATO:PERSONA], QC, [OSCURATO:PERSONA], barrister, e [OSCURATO:PERSONA], solicitors; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dai signori [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, assistito dal signor D. Wyatt, barrister, in qualità di agenti; ° per il governo tedesco dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale degli Affari economici, e Claus-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il medesimo ministero, in qualità di agenti; ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente; vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della signorina M.H. Marshall, della Southampton and [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], del governo britannico, del governo irlandese, rappresentato dal signor Feichin McDonagh, BL, in qualità di agente, e della Commissione, all' udienza dell' 8 dicembre 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 gennaio 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 14 ottobre 1991, pervenuta alla Corte il 17 ottobre successivo, la House of [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 6 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40, in prosieguo: la "direttiva"). 2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la signorina Marshall e il suo ex datore di lavoro, la Southampton and [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l' "[OSCURATO:PERSONA]"), in merito ad una domanda di risarcimento del danno subito dalla signorina Marshall a seguito del suo licenziamento da parte dell' [OSCURATO:PERSONA]. 3 La domanda si basa sull' illegittimità del suddetto licenziamento, non contestata nella causa principale, in quanto la Corte, nella sentenza 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall (Racc. pag. 723), risolvendo alcune questioni pregiudiziali sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che l' art. 5, n. 1, della direttiva va interpretato nel senso che una politica generale in fatto di licenziamenti, la quale implichi il licenziamento di una donna per il solo motivo che essa ha raggiunto o superato l' età alla quale ha diritto ad una pensione statale, età che, a norma delle leggi nazionali, è diversa per gli uomini e per le donne, costituisce una discriminazione in base al sesso vietata da detta direttiva. 4 La controversia nella causa principale scaturisce dal fatto che l' [OSCURATO:PERSONA], a cui la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] aveva rinviato la causa per l' esame della questione del risarcimento, ha stimato il danno pecuniario della signorina Marshall in 18 405 UKL, ivi incluse 7 710 UKL a titolo di interessi, e le ha riconosciuto un indennizzo di 19 405 UKL (ivi incluse 1 000 UKL per il danno morale). 5 Emerge dagli atti di causa che, a norma dell' art. 65, n. 1, lett. b), del [OSCURATO:PERSONA] 1975 (in prosieguo: "SDA"), qualora un [OSCURATO:PERSONA] accerti che un ricorso per illegittima discriminazione in base al sesso nell' ambito di un rapporto di lavoro è fondato, può, se lo ritiene giusto ed equo, ingiungere al convenuto di versare al ricorrente un importo corrispondente al risarcimento danni cui avrebbe potuto essere condannato da una [OSCURATO:PERSONA]. Nondimeno, a norma dell' art. 65, n. 2, dello SDA, l' ammontare dell' indennizzo corrisposto non può eccedere un determinato limite che era, all' epoca dei fatti, di 6 250 UKL. 6 Emerge del pari dagli atti di causa che all' epoca dei fatti l' [OSCURATO:PERSONA] non era competente ° o comunque le disposizioni in materia erano ambigue sul punto se esso lo fosse ° a riconoscere interessi sulle somme concesse a titolo di indennizzo a seguito di atti di illegittima discriminazione in base al sesso nell' ambito di un rapporto di lavoro. 7 Nella fattispecie, l' [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che l' art. 35 A del [OSCURATO:PERSONA] del 1981 lo autorizzava ad includere nella sua decisione un importo a titolo di interessi. A suo parere, il risarcimento dei danni era l' unico rimedio appropriato nel caso della signorina Marshall, mentre il limite previsto all' art. 65, n. 2, dello SDA rendeva tale indennizzo inadeguato e incompatibile con l' art. 6 della direttiva. 8 A seguito della decisione dell' [OSCURATO:PERSONA], l' [OSCURATO:PERSONA] pagava alla signorina Marshall l' importo di 5 445 UKL, ad integrazione delle 6 250 UKL, corrispondenti al limite massimo in precedenza menzionato, pagate ancor prima che fosse adito tale giudice. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia proponeva appello contro la concessione di 7 710 UKL a titolo di interessi. 9 Avendo l' [OSCURATO:PERSONA] accolto l' appello dell' [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] rigettato l' ulteriore impugnazione della signorina Marshall, quest' ultima ricorreva dinanzi alla House of [OSCURATO:PERSONA], la quale ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Qualora la normativa nazionale di uno Stato membro preveda la condanna al pagamento di un indennizzo a favore di chi abbia subito un' illegittima discriminazione del tipo vietato dalla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE (in prosieguo: la 'direttiva' ), se lo Stato membro possa essere dichiarato responsabile della mancata attuazione dell' art. 6 della direttiva per il fatto che la normativa nazionale impone un limite massimo di 6 250 lire sterline all' ammontare di tale indennizzo; 2) Qualora la normativa nazionale preveda la corresponsione di un indennizzo come sopra indicato, se sia essenziale ai fini della corretta applicazione dell' art. 6 della direttiva, che l' indennizzo da accordare: a) non sia inferiore all' ammontare della perdita subita a seguito dell' illegittima discriminazione e b) debba comprendere gli interessi maturati sull' importo capitale della perdita così stabilito, dalla data dell' illegittima discriminazione a quella del pagamento dell' indennizzo; 3) Qualora la normativa nazionale di uno Stato membro non abbia attuato l' art. 6 della direttiva sotto uno degli aspetti di cui alle questioni sub 1) e 2), se chi ha subito un' illegittima discriminazione come quella in precedenza descritta abbia il diritto di valersi dell' art. 6 nei confronti di un ente che sia un' emanazione dello Stato membro così da superare i limiti imposti dalla normativa nazionale all' ammontare dell' indennizzo che può essere corrisposto". 10 Per una più ampia esposizione degli antefatti e del contesto giuridico della controversia nella causa principale, nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. Sulla portata delle questioni pregiudiziali 11 Mediante le questioni suddette, la House of [OSCURATO:PERSONA] chiede sostanzialmente se discenda dalla direttiva il diritto ad un integrale risarcimento del danno subito da parte della vittima di una discriminazione in base al sesso operata da un ente emanazione dello Stato, e se l' art. 6 della direttiva consenta a tale persona di opporsi all' applicazione di una normativa nazionale che dovrebbe dare attuazione alla direttiva, ma che stabilisce limiti al risarcimento. Il problema fondamentale è pertanto quello della determinazione del significato e della portata del suddetto art. 6, nell' ambito dei principi e delle finalità della direttiva. 12 Si deve tuttavia constatare, sulla base del tenore delle suddette questioni lette alla luce delle precedenti sentenze della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e dell' [OSCURATO:PERSONA], che la House of [OSCURATO:PERSONA] non ha posto alla Corte il quesito, sollevato dal governo britannico, se un giudice quale un [OSCURATO:PERSONA], appositamente istituito per decidere le controversie di lavoro, abbia o meno la possibilità, o l' obbligo, di varcare i limiti posti dal legislatore alla sua competenza al fine di adempiere gli obblighi del diritto comunitario. 13 I governi britannico e irlandese hanno inoltre sostenuto che, nonostante il fatto che le questioni pregiudiziali riguardino sia il massimale controverso che gli interessi, la Corte dovrebbe limitarsi a fornire una soluzione a tale ultima questione, in quanto il ricorso proposto dalla signora Marshall dinanzi alla House of [OSCURATO:PERSONA] concerne unicamente il punto se l' [OSCURATO:PERSONA] possa concedere interessi, e il compito della Corte di giustizia è quello di pronunciarsi su problemi reali, e non su questioni ipotetiche. 14 In merito, si deve osservare che, fatta salva la valutazione della Corte circa la propria competenza, spetta al giudice nazionale determinare le questioni di diritto comunitario da sottoporre alla Corte onde ottenere da essa tutti gli elementi interpretativi necessari alla risoluzione della controversia dinanzi ad esso pendente. 15 Nella fattispecie, la House of [OSCURATO:PERSONA] si è preoccupata di precisare, al punto 12 dell' ordinanza di rinvio, che, benché l' impugnazione riguardasse il potere dell' [OSCURATO:PERSONA] di concedere interessi in caso di illegittima discriminazione in base al sesso nell' ambito di un rapporto di lavoro, la presente causa verte anche, e verteva già dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], sul limite dell' indennizzo imposto dall' art. 65, n. 2, dello SDA. Il giudice di rinvio ha ritenuto che, se tale disposizione fosse applicabile all' indennizzo riconosciuto alla signorina Marshall, il problema degli interessi sarebbe con ciò stesso risolto, dato che l' importo in termini di capitale della perdita da essa subita eccedeva il limite legale. 16 Stando così le cose, nulla osta alla presa in considerazione, in tutti i loro aspetti, delle questioni pregiudiziali sollevate. Sul significato e sulla portata dell' art. 6 della direttiva 76/207 17 Emerge da una giurisprudenza costante come l' art. 189, terzo comma, del Trattato implichi, per ciascuno degli Stati membri destinatari di una direttiva, l' obbligo di adottare, nell' ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia delle norme della direttiva stessa conformemente allo scopo che essa persegue, lasciando allo Stato in questione la scelta delle vie e dei mezzi per realizzare tale scopo. 18 Occorre pertanto identificare le finalità della direttiva e verificare segnatamente se, in caso di violazione del divieto di discriminazione, le norme di essa conferiscano agli Stati membri un margine di discrezionalità in merito alla scelta del tipo di sanzioni da applicare, nonché al loro contenuto. 19 La direttiva è diretta all' applicazione, negli Stati membri, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei diversi settori dell' occupazione, e segnatamente in materia di condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento. 20 A tal fine, l' art. 2 pone il principio della parità di trattamento e i suoi limiti, mentre l' art. 5, n. 1, ne definisce la portata per quanto concerne appunto le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, nel senso che esso implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso. 21 Come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza Marshall, tale art. 5, n. 1, che esclude in via generale ed in termini inequivocabili qualsiasi discriminazione basata sul sesso, in particolare in materia di licenziamento, può essere fatto valere nei confronti di un' autorità pubblica che agisca in qualità di datore di lavoro per impedire l' applicazione di qualsiasi disposizione nazionale non conforme. 22 Ai sensi dell' art. 6 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari a permettere a tutti coloro che si ritengano lesi da una discriminazione di far valere in giudizio i propri diritti. Tale obbligo presuppone che tali provvedimenti siano sufficientemente efficaci per permettere il conseguimento dello scopo della direttiva e possano essere effettivamente fatti valere dagli interessati dinanzi ai giudici nazionali. 23 Come la Corte ha riconosciuto nella sentenza 10 aprile 1984, causa 14/83, von Colson e Kamann (Racc. pag. 1891, punto 18 della motivazione), il suddetto art. 6 non impone una sanzione determinata in caso di trasgressione del divieto di discriminazione, bensì lascia agli Stati membri la libertà di scegliere fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo della direttiva in relazione alle diverse situazioni che possono presentarsi. 24 Nondimeno, lo scopo è quello di ottenere una parità effettiva di possibilità, e non può quindi essere conseguito in mancanza di provvedimenti atti a ristabilire tale parità laddove essa non sia rispettata. Come la Corte ha precisato nella precitata sentenza von Colson e Kamann, punto 23 della motivazione, le misure di cui trattasi devono garantire una tutela giurisdizionale effettiva ed efficace ed avere per il datore di lavoro un effetto dissuasivo reale. 25 Siffatti imperativi presuppongono necessariamente la presa in considerazione delle caratteristiche proprie di ogni singolo caso di trasgressione del principio di parità. Orbene, nell' ipotesi di licenziamento discriminatorio, in violazione dell' art. 5, n. 1, della direttiva, il ristabilimento della situazione di parità non potrebbe realizzarsi senza una riassunzione del soggetto discriminato, o, alternativamente, un risarcimento in danaro per il danno subito. 26 Qualora il provvedimento adottato per conseguire lo scopo in precedenza indicato sia il risarcimento in denaro, esso deve essere adeguato, nel senso che deve consentire una integrale riparazione del danno effettivamente subito a seguito del licenziamento discriminatorio, sulla base delle pertinenti norme nazionali. Sulla prima e sulla seconda questione 27 Con la prima questione, il giudice a quo chiede se l' art. 6 della direttiva osti a che norme interne stabiliscano un limite massimo all' indennizzo liquidabile ad una persona discriminata. 28 Con la seconda questione, si chiede se il medesimo art. 6 imponga che (a) il risarcimento del danno sofferto in base all' illecita discriminazione sia integrale e che (b) esso includa gli interessi sull' importo principale a decorrere dalla data della discriminazione di cui trattasi e fino alla data di versamento dell' indennizzo. 29 In merito, va rilevato che l' interpretazione dell' art. 6, come sopra formulata, fornisce una soluzione diretta alla prima parte della seconda questione, relativa all' importo dell' indennizzo imposto da tale norma. 30 Emerge del pari da tale interpretazione che la fissazione di un massimale come quello di cui trattasi nella causa principale non può considerarsi come una corretta attuazione dell' art. 6 della direttiva, visto che esso limita a priori l' importo dell' indennizzo ad un livello che non è necessariamente conforme all' esigenza di garantire una reale parità di possibilità mediante un equo risarcimento del pregiudizio subito a seguito del licenziamento discriminatorio. 31 Per quanto riguarda la seconda parte della seconda questione, concernente la corresponsione di interessi, è sufficiente constatare che un risarcimento integrale del pregiudizio sofferto a seguito del licenziamento discriminatorio non può prescindere da elementi, quali il decorso del tempo, tali da diminuirne di fatto il valore. La corresponsione di interessi, ai sensi delle pertinenti norme nazionali, è pertanto da considerarsi una componente essenziale di un indennizzo che consenta il ripristino di un' effettiva parità di trattamento. 32 La prima e la seconda questione vanno pertanto risolte dichiarando che l' art. 6 della direttiva del Consiglio va interpretato nel senso che osta a che il risarcimento del danno subito da una persona pregiudicata a seguito di un licenziamento discriminatorio sia limitato ad un massimale fissato a priori, nonché dalla mancanza di interessi destinati a compensare la perdita subita dal beneficiario del risarcimento per effetto del tempo trascorso fino al versamento effettivo del capitale concesso. Sulla terza questione 33 Con la terza questione, la House of [OSCURATO:PERSONA] chiede se una persona lesa a seguito di un licenziamento discriminatorio possa, contro un' autorità dello Stato che agisca in qualità di datore di lavoro, avvalersi dell' art. 6 della direttiva al fine di opporsi all' applicazione di norme nazionali che impongano limiti all' importo del risarcimento ottenibile a titolo di risarcimento. 34 Dalle considerazioni sopra svolte in merito al significato e alla portata dell' art. 6 della direttiva emerge che tale norma è elemento indispensabile per conseguire lo scopo fondamentale della parità di trattamento tra uomini e donne, segnatamente in materia di condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, di cui all' art. 5, n. 1, della direttiva e che, qualora, in caso di licenziamento discriminatorio, il provvedimento prescelto per ristabilire la suddetta parità sia il risarcimento in denaro, quest' ultimo dev' essere integrale e non può essere limitato a priori quanto al suo ammontare. 35 Pertanto, il combinato disposto degli artt. 6 e 5 della direttiva crea in capo alla persona lesa a seguito di un licenziamento discriminatorio diritti di cui essa può avvalersi dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato e delle autorità che ne sono emanazione. 36 Il fatto che agli Stati membri sia lasciata una scelta, in relazione alle situazioni che possono presentarsi, fra diverse soluzioni per raggiungere lo scopo perseguito dalla direttiva, non può avere la conseguenza di impedire ai singoli di avvalersi del medesimo art. 6 in una situazione, come quella della fattispecie in esame nella causa principale, in cui le autorità nazionali non dispongono di alcuna discrezionalità in ordine all' attuazione della soluzione prescelta. 37 Al riguardo, va ricordato, come risulta in particolare dalla sentenza 19 novembre 1991, cause C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. (Racc. pag. I-5357, punto 17 della motivazione), che la facoltà attribuita allo Stato di scegliere tra una molteplicità di mezzi possibili al fine di conseguire il risultato prescritto da una direttiva non esclude che i singoli possano far valere dinanzi ai giudici nazionali i diritti il cui contenuto può essere determinato con una precisione sufficiente sulla base delle sole disposizioni della direttiva. 38 La terza questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che una persona pregiudicata a seguito di un licenziamento discriminatorio può far valere le disposizioni dell' art. 6 della direttiva nei confronti di un' autorità dello Stato che agisca in qualità di datore di lavoro per far disapplicare una disposizione nazionale che fissi limiti all' ammontare dell' indennizzo ottenibile a titolo di riparazione. Decisione relativa alle spese Sulle spese 39 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA], dal governo tedesco, dal governo irlandese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, a cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla House of [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 14 ottobre 1991, dichiara: 1) L' art. 6 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, va interpretato nel senso che osta a che il risarcimento del danno subito da una persona pregiudicata a seguito di un licenziamento discriminatorio sia limitato ad un massimale fissato a priori, nonché dalla mancanza di interessi destinati a compensare la perdita subita dal beneficiario del risarcimento per effetto del tempo trascorso fino al versamento effettivo del capitale concesso. 2) Una persona pregiudicata a seguito di un licenziamento discriminatorio può far valere le disposizioni dell' art. 6 della direttiva nei confronti di un' autorità dello Stato che agisca in qualità di datore di lavoro per far disapplicare una disposizione nazionale che fissi limiti all' ammontare dell' indennizzo ottenibile a titolo di riparazione.
Sentenza Corte di giustizia UE/1993 — Fons Iuris — Fons Iuris