CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 33491/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30890/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata alla memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. datata 24 novembre 2025,dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Crescenzio n. 9, presso lo studio dell’AvvocatoMaria [OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Fermo , alla v i a [OSCURATO:PERSONA] n. 26 , in persona del curatore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA] (nominata dal Tribunale di Ancona il 20 settembre 2018), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Ancona, alla via Piaven. 6/B. - c ontroricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 670, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent i - avverso la SENTENZA, n. cron. 949 /202 1 , depositata da lla CORTE D'APPELLO DIANCONA i n data 10 / 0 8 /202 1 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 04/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato l’11 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] citò Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Ancona, assumendo di essere socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto titolare, in forza di una scrittura privata del 1998, di n. 3.360 quote della medesima società e chiedendone il riconoscimento oltre al risarcimento, in via equitativa o previa c.t.u., dei danni cagionatigli per la cattiva gestione sociale da parte dei convenuti. Instauratosi il contraddittorio, si costituirono questi ultimi, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto. Con ordinanza del 3 agosto 2018, l’istruttore invitò le parti ad interloquire, exart. 101, comma 2, cod. proc. civ. , in ordine alla “ necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società, previa nomina di un curatore speciale, in relazione alla domanda di accertamento della qualità di socio formulata dall’attore...”. All’udienza del 20 settembre 2018 fu disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (le cui quote erano oggetto di domanda di accertamento da parte dell’attore), nella stessa sede nominandosene curatrice speciale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ancona. All’udienza del 27 novembre 2018 comparve, ma senza costituirsi, la menzionata curatrice, eccependo di non essere mai stata ritualmente citata dalla parte attrice (nel cui interesse era stata ordinata la integra zione de l contraddittorio). All’esito del giudizio, l’adito tribunale accertò la qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA], con la titolarità di n. 3.360 quote a decorrere dalla data della sentenza; dispose l’iscrizione della medesima sentenza nelle forme di legge a cura della parte interessata; dichiarò inammissibile la domanda di risarcimento del danno; compensò integralmente le spese del giudizio. 2. Pronunciando sul gravame promosso da Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] avverso questa decisione, l’adita Corte di appello di Ancona, con sentenza del 27 aprile/10 agosto 2021, n. 949, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., così dispose: «In accoglimento dell’appello, dichiara la nullità ex art. 354 c.p.c. dell’impugnata sentenza e dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Ancona – Sezione Imprese; condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del grado, liquidate, in favore degli appellanti, in solido, in complessivi euro 8.000,00 (euro 2.300,00 studio, 1.700,00 introduttiva, 4.000,00 decisionale), oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, e nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in complessivi euro 6.000,00 (euro 1.500,00 studio, 1.000,00 introduttiva, 3.500,00 decisionale), oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge». Quella corte, ritenne che, «Dall’esame degli atti, si evince con chiarezza, contrariamente a quanto opinato dall’appellato Silenzi, che: inequivocabilmente, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’istruttore, preso atto delle posizioni delle parti in merito alla sussistenza di litisconsorzio necessario, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e contestualmente designava quale curatore speciale l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ordinando “la comunicazione al curatore da parte della cancelleria entro il 2.10.2018” e rinviando, per conclusioni, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A tale udienza il curatore speciale compariva e il giudice “sentite le parti” tratteneva la causa in decisione con rinuncia delle parti ai termini. In sentenza (pag. 6), il Tribunale dava atto che l’integrazione del contraddittorio era stata disposta d’ufficio nei confronti della società, evidentemente sul presupposto della sua necessità; contrariamente a quanto riportato in sentenza (p. 4), non vi è prova della regolare instaurazione del contraddittorio, visto che nessuna notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla società risulta essere stata operata o comunque documentata; la presenza del curatore speciale all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in assenza di un atto di costituzione, sia come parte che come interventore, nonostante la laconicità del verbale non può ritenersi sanante ai fini del contraddittorio, fra l’altro in mancanza di prova della rituale conoscenza delle domande azionate; non appare rilevante l’omessa indicazione di un termine entro il quale operare l’integrazione del contraddittorio, trattandosi di circostanza ininfluente al fine di far escludere la ritenuta ricorrenza di un litisconsorzio necessario. Ne deriva che, stante la palese violazione della disposta integrazione del contraddittorio, va dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza con rimessione degli atti al primo giudice ex art.354 c.p.c. Quanto motivato è assorbente rispetto ad ogni altra argomentazione sviluppata dalle parti. Le spese del grado seguono la soccombenza – considerato anche il concorrente interesse dell’appellata società all’accoglimento del gravame –e si liquidano come in dispositivo». 3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidandosi a due motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]. È stata depositata memoria exart. 380 - bis.1 cod. proc. civ. da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede del Silenzi, medio temporedeceduto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 115/2002, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Si assume che la controversia in esame ha un valore di € 3.360,00, come dichiarato, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 115/2002, dalla parte appellante nell’atto di citazione in secondo grado del 5 aprile 2019, sicché rientra nello scaglione che va da € 1.101,00 a € 5.200,00. Applicando idd.mm. nn. 55/2014 e 37/2018, dunque, l’importo complessivamente liquidabile in conformità ai valori medi sarebbe stato pari ad € 1.830,00 oltre accessori di legge, come peraltro indicato nelle note spese dalle controparti. Malgrado qualsiasi variazione rispetto ai parametri medi debba essere motivata in modo specifico, si deduce che pure con l’applicazione dei massimi tariffari si raggiungerebbe un importo pari ad € 3.294,00 e non alle esorbitanti cifre determinate dal collegio giudicante, anche in modo difforme l’una dall’altra, ovvero in € 8.000,00 in favore dei [OSCURATO:PERSONA] edin € 6.000,00 per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonostante le parti abbiano attivamente partecipato alle medesime fasi giudiziali; II) «Violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost., ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ». Viene denunciata la «Nullità della sentenza per motivazione assente e/o apparente», assumendosi che «il Collegio giudicante non ha per nulla reso manifesto l'iter logico-giuridico che l’ha condotta a decisione, consistendo la motivazione in affermazioni meramente assertive, che preludono a considerazioni del tutto apodittiche, da cui non è possibile, neppure in via deduttiva, individuare le ragioni della statuizione in concreto relativa alla sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario». 2. Il secondo dei descritti motivi, il cui esame va logicamente anteposto a quello del primo, si rivela infondato. Esso, invero, mostra di non considerare minimamente che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 20894 e 8671 del 2025 e da Cass. nn. 26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo –qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza pubblicata il 10 agosto 2021 – modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" –tutte fattispecie qui palesemente insussistenti, ad avviso del Collegio – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella “insuperabile”. Inoltre, come ancora ribadito chiarito dalle recenti Cass. nn. 20894 e 9218 del 2025 (cfr. in motivazione), il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 27328, 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice. Un simile vizio – da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. nn. 20894 e 9218 del 2025; Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass.n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020) – è, nella specie, insussistente (né è configurabile alcuna motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, o perplessa o incomprensibile), posto che la corte distrettuale ha spiegato, affatto esaustivamente, le ragioni per cui ha ritenuto: i ) che, in primo grado, « contrariamente a quanto opinato dall’appellato Silenzi», era stata disposta l’integrazione del contraddittorio, exart. 102 cod. proc. civ., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona della nominata curatrice speciale; ii) non condivisibile l’assunto del tribunale secondo cui tale integrazione era stata ritualmente eseguita. Da questa duplice valutazione, la stessa ha fatto derivare la propria pronuncia di nullità della sentenza impugnata, con rinvio, ex art. 354, comma 1, cod. proc. civ., al tribunale, stante l’inosservanza, secondo quanto dalla medesima accertato, dell’ordine di integrazione del contraddittorio come impartito da quest’ultimo. Resta solo da aggiungere, per mera completezza, che la controversia diretta al riconoscimento della qualità di socio di una società (come quella instaurata in primo grado dal Silenzi), coinvolge la composizione stessa del gruppo sociale. [OSCURATO:SOCIETA], nel relativo processo, sono litisconsorti necessari la società ed i soci (cfr., benché dettate con riferimento a società personali, Cass. n. 19057 del 2017; Cass. n. 5119 del 2004; Cass. n. 4226 del 1991; Cass. n. 863 del 1986; Cass. n. 3466 del 1980). 3. Il primo motivo di ricorso è parimenti infondato. Invero, la controversia introdotta in primo grado dal Silenzi aveva come oggetto, tra l’altro, l’accertamento della sua qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed altrettanto è a dirsi in relazione al giudizio di secondo grado, nel quale Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] contestarono detta qualità riconosciuta all’originario attore dall’ivi impugnata sentenza del Tribunale di Ancona, ancor prima lamentando, peraltro, la nullità di quest’ultima “per mancata integrazione del contraddittorio disposto ope iudicis ex art. 102 c.p.c.” e la sua conseguente inefficacia, perché inutiliter data, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il valore della causa doveva essere considerato come indeterminabile, sia in quanto l’accertamento di detta qualità è insuscettibile ex sedi traduzione in termini pecuniari, giacché connaturato allo scopo del giudizio (che, ragionevolmente, era quello di eliminare una situazione di incertezza in ordine alla effettiva composizione sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)ed alle sue possibili implicazioni, al di fuori del processo , sia perché, essendo stato accolto il gravame proprio (ed esclusivamente) con riferimento alla suddetta questione pregiudiziale di non integrità del contraddittorio, nemmeno era insorta la necessità di esaminare il merito della causa. In relazione a quest’ultimo aspetto ( di cui sono sostanzialmente espressione Cass. n. 21613 del 2018; Cass. n. 21776 del 2021; Cass. n. 36406 del 2021; Cass. n. 7543 del 2022), peraltro, il Collegio rileva che il relativo principio è stato affermato, pressoché sempre,in una ottica di favor debitoriso, più propriamente, in funzione limitativa dell’onere gravante sul soccombente giustificato da una prospettiva realistica o sostanzialistica che consideri in modo coordinato, da un lato, il valore della causa (calcolato secondo i criteri dettati dal codice di rito) e, dall’altro, l’effettività dell’impegno professionale da compensare, in relazione alla natura delle questioni trattate, ritenendosi indebita una liquidazione parametrata ad un valore in ipotesi molto elevato del tema sostanziale di lite quando questo non venga in alcun modo trattato e ad esso non si riferiscano le ragioni della soccombenza (ancorate, invece, ad una questione meramente processuale, in sé di valore indeterminabile). Tanto ha indotto Cass. n. 35557 del 2022 ad opinare che, allorquando la questione processuale trattata ed unico motivo di definizione della lite, in quanto di valore indeterminabile,determini la lievitazione dei parametri da applicare per la liquidazione dei compensi verso importi significativamente superiori a quelli cui il tema sostanziale della controversia imporrebbe di rapportare la liquidazione delle spese, « l'individuazione del valore della lite deve essere compiuta in relazione alla domanda, in ossequio al criterio di effettività correlato agli interessi perseguiti dalle parti, enunciato dall'art. 5, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014». È palese, allora, che, anche applicando quest’ultimo principio, il valore della odierna controversia non poteva che essere comunque indeterminabile proprio in ragione di quanto si è già detto circa l’originaria domanda dell’attore e quanto richiesto, nel merito, dagli appellantiin sede di impugnazione. Né, in contrario, si sarebbe potuto attribuir e valore decisivo alla dichiarazione del valore della lite fatta dal difensore della parte appellante nel proprio atto di gravame, posto che,come già chiarito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, «la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti» (cfr. Cass. n. 12770 del 2023. In senso sostanzialmente conforme, vedasi anche la più recente Cass. n. 13145 del 2025). 3.1.Va ricordato, poi, che i parametri previsti dal d.m. n. 37 del 2018, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che (come accaduto nel caso di specie) a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (cfr. Cass.n. 27233 del 2018). 3.2. Fermo quanto precede, occorre considera re che, giusta l’art. 5, comma 6, del dm. n. 55 del 2014 (nel testo, qui applicabile ratione temporis, vigente fino al 22 ottobre 2022, posto che la sentenza impugnata è stata deliberata e pubblicata nel 2021), “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”. Ricordato, allora, che l’art. 4, comma 1, del medesimo d.m. (come modificato dal d.m. n. 37 del 2018) sancisce che "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento", merita di essere rimarcato che, nella vicenda in esame, la liquidazione delle spese effettuate dalla corte distrettuale in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., complessivamente pari ad € 6.000,00 («euro 1.500,00 studio, 1.000,00 introduttiva, 3.500,00 decisionale») si rivela addirittura inferiore agli importi delle corrispondenti voci rinvenibili nella Tabella allegata al menzionato d.m., per le controversie, innanzi alla corte di appello, di valore superiore ad € 26.000,01 e fino ad € 52.000,00; mentre quella effettuata in favore di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], complessivamente pari ad € 8.000 («euro 2.300,00 studio ,1.700,00 introduttiva, 4000,00 decisionale»), risulta essere sostanzialmente in linea con quegli stessi importi se si tiene conto della dovuta maggiorazione di cui all’art. 4, comma 2, del menzionato d.m., ricordandosi, in proposito, che gli aumenti e le riduzioni previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 4 dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, per l'ipotesi di difesa di (o contro) una pluralità di parti, non sono sindacabili in sede di legittimità se contenuti entro i minimi e massimi di tariffa, non necessitando in quest'ultimo caso di specifica motivazione, fermo restando, comunque, che deve trattarsi di cause riguardanti soggetti caratterizzati (come appunto, nella specie, per Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]), dalla stessa posizione processuale (cfr. Cass. n. 13057 del 2025). 3.3. Va evidenziato, tuttavia, che, nell a not a spes e depositat a, ex art.75 disp. att. cod. proc. civ.,in sede di gravame , da l difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) degli appellanti Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] , lo stesso (evidentemente errando nella indicazione del valore della controversia, da lui ivi indica t o in € 3.360,00) aveva quantificato, complessivamente , in € 1.830,00,il compenso tabellare richiesto, oltre accessori di legge ( cfr . doc. n. 30 allegat o al ricorso). Altrettanto, a dire della parte oggi ricorrente, aveva chiesto il difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. il corrispondente pure doc. n. 29 allegato al ricorso). Occorre interrogarsi, allora, in ordine al se il giudice, nel procedere alla liquidazionedel le spese e d e l compenso dovuti dal soccombente alla parte risultata vincitrice, possa riconoscere, o non, a quest’ultima, previa corretta individuazione del valore della causa, una somma maggiorerispetto a quella richiesta dal suo difensore nella nota spese da lui depositata ma errata quanto alla individuazione, appunto, del valore della controversia. Ad avviso del Collegio a tale quesito deve rispondersi in senso affermativo alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. Giova ricordare, innanzitutto, che,secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nota spesedi cui all’art. 75 disp. att. c od . p roc . c iv . funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa,sicché il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14198 del 2022; Cass. n. 17057 del 2019; Cass. n. 11522 del 2013; Cass. n. 5327 del 2003). In tal senso, è stato sostenuto che la nota spese suddetta fissa l'oggetto della domanda ed il giudice viola l'art. 112 cod. p roc . c iv . se liquida un compenso superiore a quello ivi domandato. Parte della dottrina ha posto in evidenza l'inconciliabilità di tale affermazione con il principio secondo cui la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria (cfr. Cass.n. 294 del 1979; Cass. n. 5557 del 1981 ; Cass. n. 7532 del 1983; Cass. n. 3346 del 1990; Cass. n. 21244 del 2006; Cass. n. 2719 del 2015). In dottrina è statosostenuto pure che l'art. 75 disp. att. cod. p roc . c iv . è stato implicitamente abrogato a seguito della eliminazione, da parte dell'art. 9, comma 1,del d.l. n. 1/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012),delle tariffe professionali. La tesi, tuttavia,non è stata ritenuta condivisibile da Cass. n. 14198 del 2022, «in quanto l'art. 4, comma 5, del d . m . n. 55/2014 menziona espressamente la nota spese tra gli atti che può redigere il difensore, in relazione alla quale il giudice è tenuto a fornire una motivazione nel caso in cui da essa si discosti. La giurisprudenza che si è formata anche in seguito all'emanazione del D.M. 55/2014 è univoca nell'affermare che quando la parte presenta la nota spese, ex art. 75 disp. att. c.p.c., il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, n.6345; Cassazione civile sez. III, 26/06/2019, n. 17057) ». Quella stessa pronuncia, peraltro, ha enunciato il principioper cui «Quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore», mentre costituisce indirizzo interpretativo consolidato quello secondo il quale, in presenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 4689del 2018; Cass. nn. 727 e 22762 del 2023 ; Cass.n. 25083 del 2024). Orbene, tralasciando questo secondo orientamento ermeneutico (posto che, nel caso di specie, la corte distrettuale ha liquidato compensi in misura superiore, non già inferiore, a quanto richiesto nelle note specifiche depositate dai difensori delle parti innanzi ad essa vincitrici), ritiene il Collegio che il riportato principio ancora enunciato da Cass. n. 14198 del 2022 possa essere condiviso sempre che il difensore che ha redatto la nota spese di cui all’art. 75 disp. att. cod. proc. civ. abbia correttamente determinato il valore della controversia e non anche, invece, allorquando quelvalore sia stato da lui individuato erroneamente. Invero, non si può pensare che la specificazione del valore della lite contenuta nella nota spese suddetta sia sottratta ad ogni sindacato e che precluda al giudice il vaglio di quello che è il reale valore della in causa. Ciò perché la corretta individuazione di quest’ultimo spetta proprio al giudice , come innegabilmente dimostrano gli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., dettati in tema di determinazione della competenza per valore delle controversie, ove posti in relazione con l’art. 38, comma 3, del medesimo codice (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma apportatagli dal d.lgs. n., 149 del 2022) che attribuisce al giudice il potere di rilevare di ufficio l’incompetenza per valore sebbene “non oltre l’udienza di cui all’art. 183” (il testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022, peraltro, non ha eliminato tale potere di rilievo ufficioso, ma ha stabilito soltanto che esso debba avvenire “con il decreto previsto dall’art. 171-biso, nei procedimenti ai quali non si applica l’art. 171-bis, non oltre la prima udienza”). Inoltre, l’art. 5 del già menzionato d.m. n. 55 del 2014, al comma 1, dopo aver sancito che “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa -salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile ”, così evidentemente facendo rinvio proprio agli artt. 10 e ss. di quest’ultimo, puntualizza pure, con l’ultimo periodo, che, “In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”: previsione, questa, ragionevolmente idonea a giustificare il sindacato del giudice in relazione a quelloche deve individuarsi come il reale valore della in causa. Di tanto si trae conferma dalla motivazione di Cass. n. 20885 del 2023, in cui, in una controversia avente ad oggetto la liquidazione del compenso di un avvocato a carico del proprio cliente, si è opinato che il giudice deve «verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. Infatti, anche in questi casi, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, quale è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia. Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia (Sez. 2 - , Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018, Rv. 649591 –01 e Sez. VI - 2 Ord., n. 18942 del 2020 non massimata) » Sarebbe irragionevole, allora, riconoscere un tale potere al giudice nella determinazione del compenso chiesto da un avvocato a carico del proprio cliente e non anche allorquando quel giudice debba procedere alla liquidazione delle spese giudiziali in favore della parte vincitrice della lite ed a carico di quella soccombente. Del resto, in Cass. n. 1763 del 2006, si legge, tra l’altro, che è «compito del giudice liquidare le spese giudiziali in conformità delle prescrizioni della tariffa professionale forense dopo aver proceduto alla corretta individuazione del valore della causa»: affermazione, questa, resa sulla premessa che, « in mancanza del deposito della nota delle spese da parte del difensore della convenuta vittoriosa, il giudice non può determinare il valore della controversia affidandosi alle indicazioni contenute nella nota delle spese depositata dal difensore dell'attore soccombente, in quanto esse non valgono a giustificare una liquidazione erronea». È palese, allora, come una siffatta pronuncia legittimi la conclusione che una nota spese attraverso la quale un legale invochi il pagamento di un compenso quantificato in base ad una erronea individuazione del reale valore dell’attività professionale prestata stragiudizialmente o della controversia giudiziale patrocinata non preclude al giudice di procedere alla corretta determinazione di tale valore per poi liquidare quanto dovuto a quel legale. Ad avviso del Collegio, poi, nemmeno può essere sottaciuta un’altra considerazione, vale a dire la impossibilità per il giudice, in caso di liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente, di poter derogare, sia pure in maniera motivata, ai minimi dettati dai parametri di cui alla leggen. 247 del 2012, art. 13, per effetto della novella del d.m. n. 55 del 2014, operata dal d.m.n. 37 del 2018 ( e confermata dalle previsioni di cui al d.m. n. 147 del 2022, quest’ultimo, peraltro, successivo alla decisione oggi impugnata e, come tale, qui inapplicabile). Proprio a cagione di tale inderogabilità, dunque, non può essere consentito che una liquidazione del compenso effettuata utilizzando un valore erroneamente attribuito all’affare o alla controversia giudiziale finisca con l’attribuire al difensore una somma inferiore a quella minima comunque dovutagli se calcolata individuando correttamente, invece, quel valore. In proposito, è sufficiente, in questa sede, il richiamo all’ampia motivazione, qui condivisa, della recente Cass. n. 12059 del 2025, la quale ha escluso pure che la normativa italiana, come derivante dalle modifiche apportate dal d.m. n. 37 del 2018 al d.m. n. 55 del 2014, sia suscettibile di porsi in contrasto con la normativa unionale, «In primo luogo, in quanto le tariffe, seppure approntate da parte del CNF, sono poi sottoposte al vaglio ed al controllo dell'autorità statale, essendo la loro approvazione oggetto di una trasposizione in decreti ministeriali, e con la formulazione di un preventivo parere da parte del Consiglio di Stato. In secondo luogo, in quanto resta impregiudicata la possibilità per le parti di poter porre in essere degli accordi anche in deroga alle previsioni tariffarie, essendo l'inderogabilità dettata per il caso di assenza di pattuizioni ovvero di liquidazione giudiziale in danno della parte soccombente. In terzo luogo, perché, […], avuto riguardo alla assimilazione sul piano quantitativo dei minimi dettati per i parametri forensi con la disciplina dettata per l'equo compenso, la previsione in punto di inderogabilità trascende il mero interesse privato della categoria professionale, ma assolve alla tutela di interesse di carattere pubblico. Infatti, la previsione di una soglia minima per i compensi al di sotto della quale non è dato scendere assicura una garanzia di tipo economico che si traduce nella tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, e che, oltre ad assicurare la qualità ed il livello della prestazione offerta, si riflette anche nella adeguata assicurazione del diritto di difesa, impedendo che possano essere superati gli standard minimi di diligenza e cura degli interessi del cliente, che viceversa tariffe eccessivamente mortificanti potrebbero compromettere […]». 5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA], cui è succeduto, ex art. 110 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinto , contestualmente enunciandosi il seguente principio di diritto: «In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice, cui compete determinare il valore della controversia alla stregua di quanto sancito dal codice di procedura civile, quantifica il compenso spettante al difensore della parte vincitrice in base aidecreti ministeriali, vigenti ratione temporis, recanti la determinazione dei relativi parametri. [OSCURATO:SOCIETA], in presenzadi una nota spese depositata da quel difensore ma da lui redatta previa individuazione di un valore della lite erroneo e riconducibile ad uno scaglione inferiore a quellocorretto, il giudice deve riconoscere al difensore medesimoil compenso spettantegli applicando lo scaglione relativo al valore della lite correttamente individuato, anche ove tale compenso risulti maggiore di quello da lui erroneamente richiesto». 5.1. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, attesala scarsità di precedenti recenti e realmente specifici sulla questione posta dal suo primo motivo, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’