Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45479/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la sua condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 206,00 di multa per il furto con destrezza del bagaglio di un viaggiatore all'interno della stazione ferroviaria, in data 3 'maggio 2016, lamentando il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificato in considerazione di un asserito riconoscimento della speciale tenuità del fatto, che non trova riscontro nella decisione, e sulla sottovalutazione delle difficili condizioni di vita.

2. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a riproporre la censura già dedotta in appello e rigettata con adeguata motivazione dal giudice dell'impugnazione, il quale ha richiamato i plurimi precedenti del ricorrente (per ricettazione, diversi furti, rapina e detenzione illecita di stupefacente), ha escluso la sussistenza di elementi positivi, che non possono essere identificati nelle difficili condizioni di vita, ed ha sottolineato, da un lato, essere già stata valorizzata dal giudice di primo grado, ai fini della quantificazione della pena, la non particolare gravità del danno, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a, cod.pen. (come effettivamente risulta dalla lettura della sentenza di primo grado), e, dall'altro lato, essere caratterizzato il comportamento dall'intensità del dolo.

Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

A ciò si aggiunga che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud., Pettinelli, Rv. 271269). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2021.

Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la sua condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 206,00 di multa per il furto con destrezza del bagaglio di un viaggiatore all'interno della stazione ferroviaria, in data 3 'maggio 2016, lamentando il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificato in considerazione di un asserito riconoscimento della speciale tenuità del fatto, che non trova riscontro nella decisione, e sulla sottovalutazione delle difficili condizioni di vita. 2. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a riproporre la censura già dedotta in appello e rigettata con adeguata motivazione dal giudice dell'impugnazione, il quale ha richiamato i plurimi precedenti del ricorrente (per ricettazione, diversi furti, rapina e detenzione illecita di stupefacente), ha escluso la sussistenza di elementi positivi, che non possono essere identificati nelle difficili condizioni di vita, ed ha sottolineato, da un lato, essere già stata valorizzata dal giudice di primo grado, ai fini della quantificazione della pena, la non particolare gravità del danno, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a, cod.pen. (come effettivamente risulta dalla lettura della sentenza di primo grado), e, dall'altro lato, essere caratterizzato il comportamento dall'intensità del dolo. Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). A ciò si aggiunga che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud., Pettinelli, Rv. 271269). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensor