CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13768/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 novembre 2024 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110, 590 cod. pen. per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Il decidente, in particolare, ha emesso tale pronuncia sul presupposto che, stante l'assenza in giudizio della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - cui era stata disposta nuova notifica del verbale di udienza, con gli avvisi previsti dall'art. 152, comma 2 n. 1, cod. pen. - vi fosse stata una remissione tacita della querela, con contestuale accettazione da parte degli interessati. 1.1. Il successivo 20 maggio 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di revoca della suddetta sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in essa evidenziando come dagli atti del fascicolo fosse evincibile la sua piena volontà di proseguire nel giudizio. Tale richiesta di revocazione è stata dichiarata inammissibile dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 3 luglio 2025. 2. Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Milano del 27 novembre 2024 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., proponendo due motivi di censura, con cui ha, rispettivamente, lamentato: l'omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del verbale di udienza del 6 maggio 2024, ex artt. 90-bis e 153-bis cod. proc. pen.; l'intervenuta violazione dell'art. 152, commi 2 e 3, cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso non è ammissibile, in quanto tardivamente proposto. 2. Deve essere osservato, infatti, come avverso la sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 27 novembre 2024 la persona offesa avesse preventivamente agito facendo ricorso al mezzo impugnatorio della revocazione, come detto dichiarato inammissibile dal giudice adito.2 -P09-Solo successivamente l'[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di impugnare l'indicata sentenza proponendo il presente ricorso per cassazione, che, tuttavia, deve essere ritenuto tardivo, in quanto presentato ben oltre il limite temporale imposto dalla legge. Trattandosi, infatti, di sentenza la cui motivazione è stata redatta il 27 novembre 2024 contestualmente all'emissione del dispositivo, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., entro il termine di quindici giorni, mentre l'[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione solo in data 9 luglio 2025. 3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDott.ssa lrei 3