CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14230/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero,Th persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello. lette per gli imputati le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brescia dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 5, dlgs 309/1990 loro ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione e, riconosciuta la continuazione con i fatti di cui alle sentenze irrevocabili del Tribunale di Brescia del 25.1.2017 e del 17.7.2018, li condannava alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2000,00 di multa ciascuno, con pena sospesa per entrambi. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, articolando i motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce omessa motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Argomenta che il Tribunale aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti contestati e quelli oggetto delle sentenze irrevocabili del Tribunale di Brescia del 25.1.2017 e del 17.7.2018, omettendo di individuare il reato più grave, gli aumenti per i delitti posti in continuazione e senza specificare se la sospensione condizionale della pena riguardava solo la pena irrogata per i fatti oggetto di giudizio o quella complessiva, cioè comprensiva delle pene irrogate con le precedenti sentenze di condanna Con il secondo motivo deduce inosservanza degli artt. 81, 163,164 e 165, comma 2, cod.pen. Argomenta che con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato accordato in violazione degli artt. 164, comma 2 n. 1 e 4 e 165, comma 2, cod.pen., in quanto il predetto aveva già riportato una condanna a pena detentiva per delitto con la sospensione condizionale della pena, irrogata con sentenza del Tribunale di Brescia del 31.1.2008; con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Brescia del 17.7.2018 ( i cui fatti erano stati posti in continuazione con quelli contestati) aveva espressamente escluso la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena. Con il terzo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Argomenta che il Tribunale aveva applicato ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche con motivazione illogica e non condivisibile nonostante l'assenza di elementi positivi e, anzi in presenza di condizioni, quali le modalità dei fatti (numero delle cessioni contestate) e la personalità negativa dei prevenuti, entrambi gravati da condanne per reati specifici. 2Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza sui punti censurati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. Secondo il dictum delle Sezioni Unite, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269 - 01). In particolare, è stato chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (conf. Sez. U, n. 7930/94, Rv 201549-01). Si è osservato che "il reato continuato non è strutturalmente un reato unico; l'unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite di quanto non risulterebbe dall'applicazione del cumulo materiale delle pene. Per tale motivo essa non può spiegare effetto oltre il perimetro espressamente individuato dal legislatore. Ne consegue che dal punto di vista della struttura del reato continuato non vi è ragione di ridurre l'obbligo motivazionale ritenendolo cogente unicamente per la pena relativa al reato più grave". E si è sottolineato che: "L'autonomia dei reati satellite si salda all'obbligo di motivazione, che accede all'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio, sì che deve essere giustificato ogni risultato di quell'esercizio (art. 132, primo comma, cod. pen.); e che: "In conclusione, il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio; e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore." Si è, inoltre, evidenziato che "l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi". In particolare, si è osservato che "la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione. Quando, invece, la pena per il reato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, sia pure in 3astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare Nella specie, il Tribunale, nel determinare la pena da irrogare agli imputati, esprimeva una motivazione gravemente carente, in quanto non individuava il reato più grave e non determinava l'aumento di pena in maniera distinta per i singoli delitti in continuazione, senza, inoltre, neppure giustificare la congruità dell'aumento di pena complessivamente disposto a titolo di continuazione, sicché la valutazione in ordine alla determinazione della pena non è supportata da adeguata motivazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Deve osservarsi che costituisce principio pacifico che, in tema di sospensione condizionale della pena, è consentito al giudice della cognizione, il quale riconosca la continuazione tra il fatto sottoposto al suo giudizio ed altro definitivamente già giudicato, l'applicazione del beneficio sull'intera pena rideterminata per effetto della ritenuta continuazione, anche quando la sospensione condizionale non sia stata applicata alla pena inflitta per il reato precedentemente giudicato, salvo che, in quella sede, la concedibilità del beneficio sia stata espressamente esclusa (Sez.1, n. 35845 del 29/05/2015,Rv.264467 - 01). Il Tribunale non ha fatto buon governo del suesposto principio di diritto, in quanto, riconosciuta, con riferimento alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la continuazione tra il fatto sottoposto al suo giudizio e quello definitivamente già giudicato (sentenza del Tribunale di Brescia del 17.7.2018, confermata dalla Corte di appello di Brescia con decisione del 14.2.2019, irrevocabile il 12.5.2019) e rideterminata l'intera pena, concedeva al predetto imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante nella precedente condanna la concedibilità del beneficio fosse stata espressamente esclusa. Con riferimento alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], poi, il Tribunale ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, in violazione degli art. 164 e 165, comma 2, cod.pen, in quanto il predetto imputato aveva già riportato una condanna a pena detentiva per delitto, irrogata con sentenza del Tribunale di Brescia del 31.1.2008 ed il Tribunale nulla argomentava in merito ai presupposti per la ritenuta concedibilità del secondo beneficio nè in ordine alla subordinazione all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma 1, cod.pen. 3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo; l'obbligo di analitica 4motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489 - 01; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Nella specie, il Tribunale ha giustificato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con argomentazione carente e meramente assertiva, limitandosi a richiamare il tempo trascorso dai fatti e senza evidenziare specifici elementi di segno positivo rilevanti ai fini del riconoscimento del beneficio. 4. In accoglimento dei motivi di ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica, trattandosi di sentenza inappellabile per la parte ricorrente ex art. 443, comma 3, cod.proc.pen. P.Q.M