CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16818/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 3981/2023,depositata il 25/9/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;ritenuto che,con sentenza resa in data 25/9/2023, il Tribunale di Salerno haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna dell’ImpresaNumero registro generale 20251/2023Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 16818/2026Data pubblicazione 29/05/2026Verde s.r.l. al risarcimento dei danni asseritamente derivatidall’inadempimento, da parte della convenuta, degli obblighi assunti neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] volti alla predisposizione e all’invio delledichiarazioni fiscali da cui era derivato un accertamento dell’Agenzia delleEntrate a carico dell’attrice;a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come idanni asseritamente denunciati dalla [OSCURATO:PERSONA] non fossero in alcun modocausalmente riconducibili all’attività inadempiente della convenuta, datanto discendendo la correttezza della decisione del primo giudice e ilriconoscimento dell’infondatezza dell’originaria domanda proposta dallaRotondo;con la stessa sentenza, il tribunale ha disposto l’integralecompensazione tra le parti delle spese del giudizio d’appello;avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorsoper cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede;con atto del 30⁄10/2025 regolarmente pervenuto presso la Corte dicassazione, il difensore della società ricorrente ha dichiarato di rinunciareal ricorso con compensazione delle spese del giudizio;l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato ulteriore memoria;considerato che:l’atto di rinuncia in questa sede depositato per l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.risulta sottoscritto dal solo difensore della società ricorrente non munito dimandato speciale a rinunziare;al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, nonsottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttaviache questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando deirequisiti previsti dall'art. 390, co. 2 c.p.c., non produce l'effettodell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto diNumero registro generale 20251/2023Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 16818/2026Data pubblicazione 29/05/2026interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando lacontroparte non si sia neppure costituita (come nel caso di specie), èidonea a determinare la declaratoria di cessazionedella materia del contendere (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 30640del 28/11/2024, Rv. 672922 - 01), con la conseguente inammissibilità delricorso;non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine allaregolazione delle spese del presente giudizio;vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto diinteresse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17,della legge 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannello