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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00057/2026

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del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SilviaSalvadori che ha concluso per la inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTOCon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la condannadiXXXXXXXXXXXXXX, pronunciata dal Tribunale di Monza il 13 giugno 2024, alla pena dianni 2 mesi 2 di reclusione per i reati di maltrattamenti e di lesioni aggravate, unificati nelvincolo della continuazione.2.

Ha proposto ricorso l’imputato, con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in cuisono dedotti i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione inrelazione al riconoscimento della responsabilità per il reato di maltrattamenti, per non averela Corte di appello adeguatamente vagliato le doglianze difensive.Le condotte ascritte al ricorrente vanno contestualizzate in un arco temporalelimitato, compreso tra l'agosto 2022 e il febbraio 2023, in cui tra le parti è intercorsa unarelazione affettiva, ma non anche una convivenza stabile.Difetterebbe in ogni caso la abitualità del reato, stante la episodicità delle condotteaggressive, che non appaiono corroborate da elementi di prova certa, posto che i testimonidella pubblica accusa hanno genericamente riportato circostanze di fatto apprese de relatodalla stessa persona offesa sulla fisiologica conflittualità che ha connotato i rapporti tra leparti.

A riprova di tanto devono considerarsi la avvenuta remissione di querela da parte dellapersona offesa e i ripetuti tentativi di lei di contattare telematicamente l'imputato, anchequando era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.Difetterebbe l’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti, il quale presupponeun dolo unitario e programmatico inteso a sottoporre la vittima ad un regime di continuevessazioni.I fatti avrebbero dovuto essere riqualificati nel reato di cui all’art. 581 cod. pen.continuato.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazioneal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza,o almeno di equivalenza, con le aggravanti contestate.La sentenza ha rilevato, quale elemento ostativo, l'insussistenza di segnali diresipiscenza da parte dell'imputato.Di contro, egli si è sottoposto ad interrogatorio, ha fornito una sua versione dei fattidel tutto plausibile e ha espresso la volontà di intraprendere un percorso di giustiziariparativa.2.3.Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in merito altrattamento sanzionatorio, stante l’eccessivo aumento disposto per la continuazione, ed ilconseguente mancato riconoscimento dei benefici di legge.In ragione dell'ottimo comportamento processuale, l'imputato era meritevole dellasospensione condizionale della pena.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per lainammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2.

Il primo motivo è reiterativo e comunque declinato in fatto.Anzitutto, le censure formulate in punto di attendibilità della persona offesa erano stateesaminate e respinte con argomentazioni complete e logiche dai Giudici di merito.Le dichiarazioni della denunciante sono state valutate intrinsecamente credibiliperché logiche e scevre da contraddizioni, oltre ad essere corroborate da vari elementi diriscontro (che non sarebbe stato neppure necessario acquisire, potendo le stesse essere dasole poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come affermato da Sez.

U, n.41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214-01); riscontri costituiti, in particolare, dallefotografie ritraenti il volto di lei con evidenti segni di lesioni, da un referto medico, nonchédalle testimonianze acquisite dai testi addotti dalla pubblica accusa.Parimenti, sono state valorizzate le dichiarazioni parzialmente ammissive diresponsabilità rese dall’imputato, che ha riconosciuto di avere talora percosso la personaoffesa, pur offrendo una più riduttiva versione della propria condotta.Deve poi considerarsi che la sentenza impugnata costituisce una c.d. doppiaconforme della sentenza di primo grado (siccome convergente nell’esito e fondata suimedesimi parametri di valutazione delle prove), ciò che impone di considerare, entrambe,come un unitario corpo argomentativo.

E, in punto di attendibilità della denunciante,soprattutto la sentenza di primo grado si diffonde con argomentazioni complete ed esenti dadistonie logiche.3.

Sotto altro profilo, la Corte di merito ha precisato che le condotte ascritte alricorrente non si riducono ai soli agiti violenti e, specificamente, agli episodi di aggressionefisica richiamati dal difensore.

Al di là dei fatti più eclatanti, i comportamenti minacciosi,anche con l’uso di armi bianche, sono divenuti via via ingravescenti.

È stata coerentementeargomentata l'esistenza di una situazione di sopraffazione sistematica della persona offesa,sicché è integrato l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti, il quale, pergiurisprudenza costante, postula il compimento di più atti, delittuosi o meno, realizzati inmomenti successivi, di natura vessatoria, tali da determinare nel soggetto passivosofferenze fisiche o morali.Meramente confutative sono, dunque, le doglianze che vertono sul difetto delrequisito dell’abitualità della condotta.Il fatto, poi, che le condotte vessatorie si siano concentrate in un arco di tempolimitato (inferiore ad un anno) non esclude la configurabilità del reato che, del resto, nonesige una durata minima.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema dimaltrattamenti in famiglia, l'estensione dell'arco temporale entro il quale si manifestano lecondotte maltrattanti è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato(Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.L., Rv. 272452 – 01).Quanto all’elemento psicologico del reato - della cui sussistenza parimenti la difesadubita - occorre ancora considerare che il dolo del delitto di maltrattamenti non richiede lasussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla lororappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisicheo morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore delreato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea aledere la personalità della vittima (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, Osintsev, Rv. 279326 -01).4.

Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, i comportamenti sopra descritti – lepercosse subite, per sfuggire alle quali la persona offesa è stata costretta, da ultimo, adallontanarsi dalla abitazione - esulano dalla ordinaria litigiosità familiare: di una mera – e, percosì dire, fisiologica – litigiosità, penalmente irrilevante, possono ritenersi espressive lecondotte tra parti che si confrontano su un piano paritario, ancorché veementemente, mariconoscendosi reciprocamente il diritto di esprimere il proprio punto di vista, mentre èconfigurabile il delitto nel caso in cui un soggetto impedisce all'altro, mediante reiterateazioni violente o offensive, persino di esternare il suo autonomo pensiero (Sez. 6, n. 21289del 04/02/2025, P., Rv. 288236 – 01, in cui la Corte ha individuato, tra i criteri distintivi deimaltrattamenti in un contesto familiare di accesa litigiosità, l'assenza di ascolto dell'altruivolontà o giudizio, lo strutturale sbilanciamento della relazione a favore di una delle parti inragione dell'identità sessuale, il differenziale di potere legato ai ruoli di genere, conl'adozione di modelli di comportamento di costante unilaterale prevaricazione,l'approfittamento di altrui specifiche condizioni soggettive - di età, gravidanza, salute odisabilità - per esercitare un controllo coercitivo, tali da determinare, mediante offese,umiliazioni o ricatti, la soccombenza sempre della stessa parte).Né possono inficiare la valutazione di attendibilità della persona offesa l’avvenutaremissione della querela e i tentativi dalla stessa posti in essere per contattaretelematicamente l'imputato, quando era sottoposto alla misura cautelare del divieto diavvicinamento.Si è già affermato, in tema di maltrattamenti, che persino la ripresa della convivenzae la ritrattazione da parte della persona offesa, soprattutto nel caso in cui questa versi incondizioni di particolare vulnerabilità, devono essere oggetto di attento vaglio critico, al finedi verificare se siano realmente significative di inattendibilità delle originarie accuse, ovverose siano conseguenti alla prosecuzione ed alla ingravescenza della condotta maltrattante.

Siimpone, in tali evenienze un controllo più incisivo, esteso ai motivi della variazione deldichiarato, non potendo escludersi che la ritrattazione inattendibile o mendace costituisca unulteriore ed indiretto elemento di conferma delle accuse originarie (in senso analogo Sez. 6,n. 4913 del 08/01/2025, P., Rv. 287599 – 01; Sez. 6, n. 33508 del 24/09/2025, L., Rv.288789 - 01).Costituisce oramai una massima di esperienza, fondata sulla psicologia dellatestimonianza, che la condotta maltrattante, proprio per il suo innestarsi su una relazione dinatura affettiva, può assumere un andamento ciclico, con ampie discontinuità; e, d’altrocanto, la stessa reazione della vittima, specie quando si determinano situazioni di c.d.dipendenza affettiva, può essere connotata da sentimenti di ambivalenza.In tale prospettiva l’avvenuta remissione della querela è stata congruamente intesadai Giudici di merito quale iniziativa intesa a pacificare il clima familiare, ma non denotanteaffatto il superamento della condizione di debolezza e di soggezione psichica della vittimarispetto all’autore delle condotte vessatorie.5.

In ordine al rapporto di convivenza, postulato dalla norma incriminatrice ai finidella configurabilità del reato, le censure difensive tendono a sollecitare una alternativa enon consentita lettura delle risultanze processuali, posto che le sentenze di merito hannoaccertato l’esistenza di una relazione stabile, connotata da comunanza di intenti esentimenti, solo inframmezzata da saltuari rientri della persona offesa presso la propriaabitazione, proprio in dipendenza dell’aggressivo comportamento tenuto dall’imputato.Invero, è assolutamente consolidato il principio per cui, in tema di giudizio dilegittimità, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propriavalutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benchéanch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora,un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilirese quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornitouna corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delleparti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delleargomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza dialtre (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 930 del13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).Ne consegue che non sono censurabili in sede di legittimità, se non entro gli appenaesposti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la suascelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv.271623).Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultarepercepibile ictu oculi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare larispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n.47289 del 24/09/2003,Petrella, Rv. 226074).In epoca più recente, si è ribadito come la cognizione della Corte di cassazione siafunzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comunee con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lostabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nécondividerne la giustificazione (ex multis Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv.285504 - 01).6.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché aspecifico.La pena irrogata non si discosta significativamente dal minimo edittale.

Non sonostati ravvisati elementi di resipiscenza da parte dell’imputato atti a giustificare ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – già avvenuto con la sentenza diprimo grado - in rapporto di prevalenza sulle circostanze aggravanti.Nulla che deponga per una differente declinazione del giudizio di bilanciamento, nonessendo stata ritenuta significativa al riguardo la manifestata volontà dell’imputato diintraprendere un percorso di giustizia riparativa, avuto riguardo alla gravità dei fatti e, inparticolare, di quello culminato nell'episodio più grave di lesioni.Del resto, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non ènecessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimitàdella motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01).Nello stesso senso si è affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanzedall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ilriconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità delcolpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uoposufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).Nel concedere le circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime,invero, un giudizio di fatto, la cui motivazione è, in quanto tale, insindacabile in sede dilegittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, traquelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).Dalla reiezione del motivo discende che non è neppure valutabile l’ulteriore richiesta,tendente al riconoscimento della sospensione condizionale, in ragione della entità della penainflitta.7.

E’ manifestamente infondato e, ancora una volta, attiene al merito delladecisione,il rilevo di eccessività dell’aumento di pena irrogato a titolo di continuazione.Tale incremento è stato contenuto in ragione di soli due mesi di reclusione a frontedi un fatto lesivo (rottura di una costola) di non trascurabile entità.Ritiene il Collegio che non sia ravvisabile, nella specie, un uso disfunzionale delladiscrezionalità nella dosimetria della pena, essendovi al riguardo implicita motivazione,emergente dal tenore complessivo del provvedimento impugnato.Quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale, si rinvia al puntoche precede.8.

Alla inammissibilità del ricorso, che discende da tutto quanto precede, consegue,ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualinonché della somma, che si ritiene di determinare in via equitativa nella misura di eurotremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 28/10/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SilviaSalvadori che ha concluso per la inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTOCon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la condannadiXXXXXXXXXXXXXX, pronunciata dal Tribunale di Monza il 13 giugno 2024, alla pena dianni 2 mesi 2 di reclusione per i reati di maltrattamenti e di lesioni aggravate, unificati nelvincolo della continuazione.2. Ha proposto ricorso l’imputato, con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in cuisono dedotti i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione inrelazione al riconoscimento della responsabilità per il reato di maltrattamenti, per non averela Corte di appello adeguatamente vagliato le doglianze difensive.Le condotte ascritte al ricorrente vanno contestualizzate in un arco temporalelimitato, compreso tra l'agosto 2022 e il febbraio 2023, in cui tra le parti è intercorsa unarelazione affettiva, ma non anche una convivenza stabile.Difetterebbe in ogni caso la abitualità del reato, stante la episodicità delle condotteaggressive, che non appaiono corroborate da elementi di prova certa, posto che i testimonidella pubblica accusa hanno genericamente riportato circostanze di fatto apprese de relatodalla stessa persona offesa sulla fisiologica conflittualità che ha connotato i rapporti tra leparti. A riprova di tanto devono considerarsi la avvenuta remissione di querela da parte dellapersona offesa e i ripetuti tentativi di lei di contattare telematicamente l'imputato, anchequando era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.Difetterebbe l’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti, il quale presupponeun dolo unitario e programmatico inteso a sottoporre la vittima ad un regime di continuevessazioni.I fatti avrebbero dovuto essere riqualificati nel reato di cui all’art. 581 cod. pen.continuato.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazioneal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza,o almeno di equivalenza, con le aggravanti contestate.La sentenza ha rilevato, quale elemento ostativo, l'insussistenza di segnali diresipiscenza da parte dell'imputato.Di contro, egli si è sottoposto ad interrogatorio, ha fornito una sua versione dei fattidel tutto plausibile e ha espresso la volontà di intraprendere un percorso di giustiziariparativa.2.3.Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in merito altrattamento sanzionatorio, stante l’eccessivo aumento disposto per la continuazione, ed ilconseguente mancato riconoscimento dei benefici di legge.In ragione dell'ottimo comportamento processuale, l'imputato era meritevole dellasospensione condizionale della pena.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per lainammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2. Il primo motivo è reiterativo e comunque declinato in fatto.Anzitutto, le censure formulate in punto di attendibilità della persona offesa erano stateesaminate e respinte con argomentazioni complete e logiche dai Giudici di merito.Le dichiarazioni della denunciante sono state valutate intrinsecamente credibiliperché logiche e scevre da contraddizioni, oltre ad essere corroborate da vari elementi diriscontro (che non sarebbe stato neppure necessario acquisire, potendo le stesse essere dasole poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come affermato da Sez. U, n.41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214-01); riscontri costituiti, in particolare, dallefotografie ritraenti il volto di lei con evidenti segni di lesioni, da un referto medico, nonchédalle testimonianze acquisite dai testi addotti dalla pubblica accusa.Parimenti, sono state valorizzate le dichiarazioni parzialmente ammissive diresponsabilità rese dall’imputato, che ha riconosciuto di avere talora percosso la personaoffesa, pur offrendo una più riduttiva versione della propria condotta.Deve poi considerarsi che la sentenza impugnata costituisce una c.d. doppiaconforme della sentenza di primo grado (siccome convergente nell’esito e fondata suimedesimi parametri di valutazione delle prove), ciò che impone di considerare, entrambe,come un unitario corpo argomentativo. E, in punto di attendibilità della denunciante,soprattutto la sentenza di primo grado si diffonde con argomentazioni complete ed esenti dadistonie logiche.3. Sotto altro profilo, la Corte di merito ha precisato che le condotte ascritte alricorrente non si riducono ai soli agiti violenti e, specificamente, agli episodi di aggressionefisica richiamati dal difensore. Al di là dei fatti più eclatanti, i comportamenti minacciosi,anche con l’uso di armi bianche, sono divenuti via via ingravescenti. È stata coerentementeargomentata l'esistenza di una situazione di sopraffazione sistematica della persona offesa,sicché è integrato l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti, il quale, pergiurisprudenza costante, postula il compimento di più atti, delittuosi o meno, realizzati inmomenti successivi, di natura vessatoria, tali da determinare nel soggetto passivosofferenze fisiche o morali.Meramente confutative sono, dunque, le doglianze che vertono sul difetto delrequisito dell’abitualità della condotta.Il fatto, poi, che le condotte vessatorie si siano concentrate in un arco di tempolimitato (inferiore ad un anno) non esclude la configurabilità del reato che, del resto, nonesige una durata minima. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema dimaltrattamenti in famiglia, l'estensione dell'arco temporale entro il quale si manifestano lecondotte maltrattanti è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato(Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.L., Rv. 272452 – 01).Quanto all’elemento psicologico del reato - della cui sussistenza parimenti la difesadubita - occorre ancora considerare che il dolo del delitto di maltrattamenti non richiede lasussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla lororappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisicheo morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore delreato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea aledere la personalità della vittima (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, Osintsev, Rv. 279326 -01).4. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, i comportamenti sopra descritti – lepercosse subite, per sfuggire alle quali la persona offesa è stata costretta, da ultimo, adallontanarsi dalla abitazione - esulano dalla ordinaria litigiosità familiare: di una mera – e, percosì dire, fisiologica – litigiosità, penalmente irrilevante, possono ritenersi espressive lecondotte tra parti che si confrontano su un piano paritario, ancorché veementemente, mariconoscendosi reciprocamente il diritto di esprimere il proprio punto di vista, mentre èconfigurabile il delitto nel caso in cui un soggetto impedisce all'altro, mediante reiterateazioni violente o offensive, persino di esternare il suo autonomo pensiero (Sez. 6, n. 21289del 04/02/2025, P., Rv. 288236 – 01, in cui la Corte ha individuato, tra i criteri distintivi deimaltrattamenti in un contesto familiare di accesa litigiosità, l'assenza di ascolto dell'altruivolontà o giudizio, lo strutturale sbilanciamento della relazione a favore di una delle parti inragione dell'identità sessuale, il differenziale di potere legato ai ruoli di genere, conl'adozione di modelli di comportamento di costante unilaterale prevaricazione,l'approfittamento di altrui specifiche condizioni soggettive - di età, gravidanza, salute odisabilità - per esercitare un controllo coercitivo, tali da determinare, mediante offese,umiliazioni o ricatti, la soccombenza sempre della stessa parte).Né possono inficiare la valutazione di attendibilità della persona offesa l’avvenutaremissione della querela e i tentativi dalla stessa posti in essere per contattaretelematicamente l'imputato, quando era sottoposto alla misura cautelare del divieto diavvicinamento.Si è già affermato, in tema di maltrattamenti, che persino la ripresa della convivenzae la ritrattazione da parte della persona offesa, soprattutto nel caso in cui questa versi incondizioni di particolare vulnerabilità, devono essere oggetto di attento vaglio critico, al finedi verificare se siano realmente significative di inattendibilità delle originarie accuse, ovverose siano conseguenti alla prosecuzione ed alla ingravescenza della condotta maltrattante. Siimpone, in tali evenienze un controllo più incisivo, esteso ai motivi della variazione deldichiarato, non potendo escludersi che la ritrattazione inattendibile o mendace costituisca unulteriore ed indiretto elemento di conferma delle accuse originarie (in senso analogo Sez. 6,n. 4913 del 08/01/2025, P., Rv. 287599 – 01; Sez. 6, n. 33508 del 24/09/2025, L., Rv.288789 - 01).Costituisce oramai una massima di esperienza, fondata sulla psicologia dellatestimonianza, che la condotta maltrattante, proprio per il suo innestarsi su una relazione dinatura affettiva, può assumere un andamento ciclico, con ampie discontinuità; e, d’altrocanto, la stessa reazione della vittima, specie quando si determinano situazioni di c.d.dipendenza affettiva, può essere connotata da sentimenti di ambivalenza.In tale prospettiva l’avvenuta remissione della querela è stata congruamente intesadai Giudici di merito quale iniziativa intesa a pacificare il clima familiare, ma non denotanteaffatto il superamento della condizione di debolezza e di soggezione psichica della vittimarispetto all’autore delle condotte vessatorie.5. In ordine al rapporto di convivenza, postulato dalla norma incriminatrice ai finidella configurabilità del reato, le censure difensive tendono a sollecitare una alternativa enon consentita lettura delle risultanze processuali, posto che le sentenze di merito hannoaccertato l’esistenza di una relazione stabile, connotata da comunanza di intenti esentimenti, solo inframmezzata da saltuari rientri della persona offesa presso la propriaabitazione, proprio in dipendenza dell’aggressivo comportamento tenuto dall’imputato.Invero, è assolutamente consolidato il principio per cui, in tema di giudizio dilegittimità, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propriavalutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benchéanch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora,un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilirese quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornitouna corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delleparti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delleargomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza dialtre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).Ne consegue che non sono censurabili in sede di legittimità, se non entro gli appenaesposti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la suascelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv.271623).Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultarepercepibile ictu oculi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare larispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003,Petrella, Rv. 226074).In epoca più recente, si è ribadito come la cognizione della Corte di cassazione siafunzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comunee con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lostabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nécondividerne la giustificazione (ex multis Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv.285504 - 01).6. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché aspecifico.La pena irrogata non si discosta significativamente dal minimo edittale. Non sonostati ravvisati elementi di resipiscenza da parte dell’imputato atti a giustificare ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – già avvenuto con la sentenza diprimo grado - in rapporto di prevalenza sulle circostanze aggravanti.Nulla che deponga per una differente declinazione del giudizio di bilanciamento, nonessendo stata ritenuta significativa al riguardo la manifestata volontà dell’imputato diintraprendere un percorso di giustizia riparativa, avuto riguardo alla gravità dei fatti e, inparticolare, di quello culminato nell'episodio più grave di lesioni.Del resto, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non ènecessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimitàdella motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01).Nello stesso senso si è affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanzedall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ilriconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità delcolpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uoposufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).Nel concedere le circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime,invero, un giudizio di fatto, la cui motivazione è, in quanto tale, insindacabile in sede dilegittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, traquelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).Dalla reiezione del motivo discende che non è neppure valutabile l’ulteriore richiesta,tendente al riconoscimento della sospensione condizionale, in ragione della entità della penainflitta.7. E’ manifestamente infondato e, ancora una volta, attiene al merito delladecisione,il rilevo di eccessività dell’aumento di pena irrogato a titolo di continuazione.Tale incremento è stato contenuto in ragione di soli due mesi di reclusione a frontedi un fatto lesivo (rottura di una costola) di non trascurabile entità.Ritiene il Collegio che non sia ravvisabile, nella specie, un uso disfunzionale delladiscrezionalità nella dosimetria della pena, essendovi al riguardo implicita motivazione,emergente dal tenore complessivo del provvedimento impugnato.Quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale, si rinvia al puntoche precede.8. Alla inammissibilità del ricorso, che discende da tutto quanto precede, consegue,ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualinonché della somma, che si ritiene di determinare in via equitativa nella misura di eurotremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 28/10/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 00057/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris