CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12783/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16 marzo 1965; avverso la sentenza del 10 marzo 2022, del Tribunale di Forlì; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale I Tribunale di Forlì, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni tre e mesi dieci di reclusione. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi. Il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, censura la ritenu- ta sussistenza della recidiva, riconosciuta senza tener conto del lasso di tempo trascorso tra le condanne. Il secondo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, censura l'omessa specificazione, nel provvedimento che ha disposto la confisca per equi- valente, dei beni e dell'importo fino a concorrenza del quale doveva ritenersi effi- cace il provvedimento ablatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto la censura non attiene all'esat- ta qualificazione del fatto oggetto dell'imputazione, ma alla prova della concreta sussistenza della circostanza contestata e alla mancanza di motivazione in ordine all'esattezza della stessa. E tanto rende inammissibile la censura, perché propo- sta fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura pe- nale. Ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, infatti, fuori dai casi di palese incongruenza, non è consentito censurare il provvedimento né in punto di qualifi- cazione giuridica del fatto (se non nei limiti di errore manifesto), né quanto alla ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motiva- zione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l'accordo abbia presupposto una modifica dell'imputazione originaria. 2. Il secondo motivo è astrattamente proponibile (in quanto afferente ad un profilo non oggetto dell'accordo delle parti), ma è manifestamente infondato. Essendo un'ipotesi di confisca obbligatoria (in quanto avente per oggetto il profitto del reato), la motivazione può ridursi alla mera indicazione del presuppo- sto legale della stessa (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256360). E il Tribu- nale, nel disporre la confisca per equivalente, contrariamente a quanto eviden- ziato nel ricorso, ha indicato, per ciascun capo d'imputazione ed in relazione a ciascuno degli imputati, il profitto ed il conseguente valore. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricor- rente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a