CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2119/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Civitavecchia –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, - resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3880/28/2015, depositata in data 7.7.2015, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.11.2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava con separati ricorsi gli avvisi di accertamento n. TK3018105120/2011, relativo all’anno di imposta 2006 e l’avviso di accertamento n. TK3018105123/2011, relativo all’anno di imposta 2007, con i quali l’Agenzia delle Entrate recuperava maggiore Irpef e relative addizionali, oltre interessi e sanzioni, in base all’applicazione dello strumento del redditometro. Oggetto: IRPEF 2206/7 - Redditometro 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, riuniti i ricorsi, li rigettava. 3. La CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dal contribuente. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza. 6. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo strumento di impugnazione parte ricorrente deduce la «violazione o falsa applicazione dell’art. 42 del d.p.r. n. 600/73, degli articoli 21 septies della legge n. 241/90 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per avere la CTR assunto una decisione in contrasto con le norme invocate, atteso che la disposizione di servizio n. 51, non conteneva alcuna indicazione nominativa del soggetto delegato, non si evinceva se il soggetto firmatario appartenesse alla carriera direttiva (ex nona qualifica), non indicava lo specifico atto impositivo impugnato, né le ragioni della delega, né il termine di validità della stessa. Con il secondo motivo, rubricato «violazione del principio che impone al giudice di pronunciarsi sulle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», il ricorrente lamenta che il giudice del gravame non si sia pronunciato sui motivi di gravame con i quali era stato lamentato che delega avrebbe dovuto essere conferita per uno specifico atto, che la parte erariale non aveva dimostrato che il sottoscrittore degli atti impugnati appartenesse alla carriera direttiva e che l’ordine di servizio era privo di firma e non indicava il nominativo del sottoscrittore. 2.1. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. 2.2. E’ infatti consolidato l’orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 27798/2025, Cass. n. 21972/2024), secondo cui la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto» (Cass. civ., sez. V, 29/03/2019, n. 8814; Cass. civ., sez. V, 19/04/2019, n. 11013; Cass. civ., sez. VI-V, 08/11/2019, n. 28850). Ed ancora, è stato precisato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. Con la delega di firma, dunque, il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d) Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000), nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. Trattandosi di una delega per la sottoscrizione, pertanto, alla stessa non è applicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui non è richiesta né la sua temporaneità, né una specifica motivazione» (Cass. civ., sez. V, 19/02/2024, n. 4366). Infine, gli atti impositivi, per come afferma il ricorrente, sono stati firmati da [OSCURATO:PERSONA], “[OSCURATO:PERSONA] persone fisiche ed enti non commerciali” e quindi da un funzionario (ex terza area), di cui al contratto collettivo nazionale del comparto [OSCURATO:PERSONA] nel quale rientrano anche Ministeri ed Enti pubblici non economici 3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione o falsa applicazione del D.M. 10.9.1992 (redditometro), dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990, per omessa o insufficiente motivazione degli atti impugnati nonché per nullità assoluta dell’atto presupposto », il ricorrente lamenta che i giudici d’appello non abbiano preso in considerazione la natura del finanziamento in leasing utilizzato per l’acquisto del veicolo per 40.000,00 euro, l’utilizzo del veicolo a fini imprenditoriali e la disponibilità dell’altro veicolo in capo alla figlia, che ne sosteneva i relativi costi. 4. Con il quarto ed ultimo motivo, rubricato “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» il ricorrente assume che nell’atto di appello aveva chiesto la valutazione di una serie di circostanze, riprodotte nel ricorso per cassazione alle pagine 29 e 30, cui si rimanda. 4. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili. 4.2. Con entrambe le doglianze il ricorrente deduce che la C.T.R. non avrebbe preso in considerazione circostanze di fatto aventi asserito rilievo decisivo, sicchè, anche quanto al terzo motivo, sebbene la rubrica faccia riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , la contestazione operata dal ricorrente attinge al vizio di cui al n.5 dello stesso articolo, in quanto censura l’omesso esame di fatti (il contratto di leasing per 40.000,00 euro, l’utilizzo del veicolo per fini imprenditoriali, l’utilizzo dell’altro veicolo da parte della figlia) ritenuti decisivi per il giudizio. 4.3. Senonchè, atteso il disposto dell’art. 360, quarto comma, c.p.c., la sentenza di appello che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (c.d.: "doppia conforme") non è censurabile con il mezzo di cui all'articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (ex multis Cass. S.S.U.U. n. 8053 del 07/04/2014). Ricorre, infatti, nel presente giudizio l'ipotesi di "doppia conforme" sfavorevole al contribuente, con conseguente operatività della preclusione già prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e attualmente dall'art. 360, comma 4, c.p.c., non avendo il ricorrente allegato e dimostrato che le pronunce di primo e secondo grado si fondano su ragioni diverse, inerenti a fatti diversi. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 6. Nulla per le spese. 7. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per