Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:T:2012:450
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012 –
DEI / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T-421/09)
«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercati greci della fornitura di lignite e di elettricità all’ingrosso – Decisione che istituisce misure specifiche per porre rimedio agli effetti anticoncorrenziali di una violazione dell’articolo
86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE, accertata in una decisione anteriore – Articolo 86, paragrafo 3, CE – Annullamento della decisione anteriore»
Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Decisione contenente misure per porre rimedio a una violazione della concorrenza accertata in una decisione anteriore annullata – Assenza di fondamento giuridico – Annullamento (Art. 86, § 3, CE; art. 263 TFUE) (v. punti 38-40)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione C(2009) 6244 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 4 agosto 2009, che istituisce provvedimenti
specifici per correggere gli effetti anticoncorrenziali dell’infrazione accertata nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 5
marzo 2008 sulla concessione o il mantenimento in vigore, da parte della Repubblica ellenica, di diritti per l’estrazione
della lignite a favore della DEI.
Dispositivo
1)
La decisione C(2009) 6244 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 4 agosto 2009, che istituisce provvedimenti specifici per correggere
gli effetti anticoncorrenziali dell’infrazione accertata nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 5 marzo 2008 sulla concessione
o il mantenimento in vigore, da parte della Repubblica ellenica, di diritti per l’estrazione della lignite a favore della
[OSCURATO:PERSONA] A E (DEI) è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle esposte dalla DEI.
3)
La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.