CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 11023/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Desogus) Rilevato che l'unico motivo di censura dedotto si rivela manifestamente infondato, con riferimento all'asseritamente immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, per contro congruamente argomentato dalla Corte di merito (v. pag. 7 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglier e tensore [OSCURATO:PERSONA] ente O ni Angelo ostanzo DEpOSITATA IN '15 ,MA,P)