CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25672/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata;[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 5918/24 della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Sicilia, pubblicata in data 29 luglio 2024,notificata in data 3 settembre 2024.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, [OSCURATO:PERSONA],nella camera di consiglio del 10 luglio 2026.Numero registro generale 24352/2024Numero sezionale 5586/2026Numero di raccolta generale 25672/2026Data pubblicazione 22/09/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Sicilia ha dichiarato inammissibilel’appello del Consorzio di Bonifica 6 Enna avverso la sentenza n.611/22 della [OSCURATO:PERSONA] di Enna, la qualeaveva accolto -per vizio motivazionale - il ricorso della contribuenteavverso gli avvisi di pagamento n. 120190000618360 e n.120200000587050, riferiti al contributo “opere irrigue”, per gli anni2019/20.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimentoa cinque motivi di impugnazione e depositando memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazionie richieste. Ha inoltre eccepito, in via preliminare, l’inammissibilitàdel ricorso per difetto di legitimatio ad causam del ricorrente,assumendo che il Consorzio di Bonifica 6 Enna non fosse piùesistente a seguito dell’accorpamento disposto dall’art. 13 dellalegge regionale siciliana n. 5 del 2014, con conseguente carenza dilegittimazione attiva a proporre l’impugnazione. Sempre in viapreliminare parte controricorrente ha eccepito la tardività dell’appelloproposto dal Consorzio (da cui fa derivare l’inammissibilità delricorso per cassazione) perché notificato, a mezzo p.e.c., in data27.02.2023, quando era già decorso il termine breve di sessantagiorni dalla notificazione della sentenza (Cass. n. 2303 del25.01.2023; Cass., Sezioni Unite, n. 21884 del 11 luglio 2022).RAGIONI DELLA DECISIONE1. È preliminare l'esame della questione - prospettata dalcontroricorrente e già formulata anche nelle controdeduzioniNumero registro generale 24352/2024Numero sezionale 5586/2026Numero di raccolta generale 25672/2026Data pubblicazione 22/09/2026depositate nel giudizio di gravame - relativa alla tardività dellaproposizione dell'appello, in quanto notificato a mezzo PEC in data27.02.2023 e, pertanto, oltre il termine breve di sessanta giornidalla notifica della sentenza di primo grado, perfezionatasi a mani indata 18.10.2022 direttamente al Consorzio di Bonifica 6 Enna.1.1. Trattandosi di questione di rito rilevabile d'ufficio esignificativa sotto il profilo che, se fosse fondata, ne discenderebbel'esistenza della cosa giudicata formale sulla sentenza di primogrado, la sua prospettazione – diversamente da quanto sostenutodal Consorzio ricorrente - non esigeva il ricorso incidentalecondizionato, che è mezzo di tutela che riguarda le questioniproposte nel giudizio di appello e non esaminate dalla sentenzaimpugnata, che la parte vittoriosa per altre ragioni nel giudiziointenda far valere dinanzi alla Corte di Cassazione.1.2. Tale eccezione deve ritenersi fondata. Il controricorrentededuce (p. 11 controricorso per cassazione) che il ricorso in appelloè stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dallanotifica della sentenza di primo grado, perfezionatasi connotificazione eseguita a mani, in data 18.10.2022, direttamente alConsorzio di Bonifica 6 Enna.1.3. [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato tale circostanza, ma hadedotto solamente che la relativa questione dovesse essereprospettata con ricorso incidentale. Tale affermazione va disattesa enon può condividersi, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio daparte di questa stessa Corte di Cassazione, siccome relativaall'esistenza di un giudicato formale interno sulla sentenza di primogrado, e come tale bene è stata prospettata con il solo controricorso.Concretandosi poi nella inammissibilità dell’appello, la questioneappare inoltre ‘fondante’ anche alla luce e per gli effetti delladisciplina del giudicato implicito (non avendo il giudice di appello,Numero registro generale 24352/2024Numero sezionale 5586/2026Numero di raccolta generale 25672/2026Data pubblicazione 22/09/2026pur essendone stato investito, espressamente deciso sul punto) dicui in Cass. SSUU, 29 agosto 2025, n. 24172.1.4. L’appello relativo alla presente controversia, alla luce delleincontestate date della notifica della decisione e di quella dellasuccessiva proposizione del ricorso in appello, risulta dunque tardivo,e l’analisi della questione, in quanto fondante poiché in grado dideterminare l’ammissibilità, non necessitava di proposizione diappello incidentale, contrariamente a quanto dedotto in replica.L’eccezione risulta quindi fondata e meritevole di accoglimento.1.5. All’applicazione di tale principio non appare, inoltre, diostacolo l’art. 38, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992, cherichiede il deposito in segreteria, nei successivi trenta giorni dallanotificazione, dell'«originale o copia autentica dell'originalenotificato» ovvero, dopo la modifica di cui all'art. 3 del d.l. n.40/2010 (conv. in L. n. 73/2010), di «copia autentica della sentenzaconsegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta dideposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del serviziopostale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che nerilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio». Non risulta infattidalla lettera della legge alcuna sanzione correlata all’inadempimentodi siffatto onere né potendo l’omesso deposito produrre effetti ai finidella conoscenza della sentenza una volta che la notificazione siastata ritualmente eseguita.2. Alla fondatezza della eccezione preliminare consegue lacassazione senza rinvio - ai sensi dell’art. 382, c. 3, secondoperiodo, c.p.c. - della sentenza gravata, stante la accertatainammissibilità dell’appello.3. Le spese del presente giudizio di legittimità vannointegralmente compensate tra le parti, in considerazione dellapeculiarità della vicenda processuale e dell'esito della controversia,Numero registro generale 24352/2024Numero sezionale 5586/2026Numero di raccolta generale 25672/2026Data pubblicazione 22/09/2026una questione preliminare concernente il giudizio di appello, aventecarattere assorbente, che ha impedito l'esame dei motivi del ricorsodi cassazione, in base a interpretazione non univoca in sedegiurisprudenziale. P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata ai sensidell’art. 382 c. 3 c.p.c., dichiarando inammissibile l’appello.Compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]