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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 45422/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce, sezione del riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, in parziale riforma dell'ordinanza del 13 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ne disponeva la sostituzione con quella meno grave degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento sia al quadro di gravità indiziaria, asseritannente fondato solo su colloqui intercettati di ambiguo valore e perciò suscettibili di una lettura alternativa, sia al denegato riconoscimento della destinazione della cocaina all'uso esclusivamente personale degli acquirenti, sia al profilo della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, nonché della proporzionalità e della esclusiva adeguatezza della misura coercitiva.

3. Con atto depositato presso la Cancelleria della Corte in data 22 settembre 2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla trattazione della procedura non avendo più interesse alla definizione poiché, successivamente alla proposizione dell'odierna impugnazione, la A.G. procedente ne aveva disposto la rimessione in libertà. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., attesa la sopravvenuta mancanza di interesse alla sua coltivazione a seguito della revoca della misura applicata all'indagato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore '[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce, sezione del riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, in parziale riforma dell'ordinanza del 13 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ne disponeva la sostituzione con quella meno grave degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento sia al quadro di gravità indiziaria, asseritannente fondato solo su colloqui intercettati di ambiguo valore e perciò suscettibili di una lettura alternativa, sia al denegato riconoscimento della destinazione della cocaina all'uso esclusivamente personale degli acquirenti, sia al profilo della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, nonché della proporzionalità e della esclusiva adeguatezza della misura coercitiva. 3. Con atto depositato presso la Cancelleria della Corte in data 22 settembre 2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla trattazione della procedura non avendo più interesse alla definizione poiché, successivamente alla proposizione dell'odierna impugnazione, la A.G. procedente ne aveva disposto la rimessione in libertà. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., attesa la sopravvenuta mancanza di interesse alla sua coltivazione a seguito della revoca della misura applicata all'indagato. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore '[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S e