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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18119/2025

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a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il delitto di rapina aggravata dall'avere commesso il fatto in più persone riunite e con l'uso di arma, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen, stimata equivalente alle aggravanti ed alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; con applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.2.

Avverso tale pronuncia, ciascun imputato, ha proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori fiduciari che si articola in due motivi di contenuto identico. 2.1.

Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., la mancanza o contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza in ordine al reato contestato con riferimento al quale sono state escluse cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena inflitta ed alla mancata riduzione della stessa nella misura massima di un terzo per la scelta del rito alternativo.

3. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto proposti per dedotti vizi motivazionali, non consentiti.

Si tratta di censure che sono in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo con riferimento a profili motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche il vizio motivazione che, in questa sede, viene lamentato con specifico riferimento alla insussistenza dei presupposti per una declaratoria di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (peraltro correttamente vagliata ed esclusa dal Tribunale, evidenziando come gli imputati erano stati arrestati in flagranza di reato) e alla entità della pena applicata che è del tutto aderente al contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti e che il giudice ha espressamente ritenuto congrua e priva di profili di illegalità.

Con riferimento a tale ultimo profilo, va ricordato che l'art. 444 cod. proc. pen. prevede che la diminuzione della pena concordata tra le parti possa essere operata "fino a un terzo", il che sta a significare, con tutta evidenza, che non è possibile eccedere la misura di tale frazione ma è consentito - come avvenuto nella specie - collocarsi al di sotto della diminuzione della stessa.

4. L' inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; a ciò consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, a favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il delitto di rapina aggravata dall'avere commesso il fatto in più persone riunite e con l'uso di arma, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen, stimata equivalente alle aggravanti ed alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; con applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.2. Avverso tale pronuncia, ciascun imputato, ha proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori fiduciari che si articola in due motivi di contenuto identico. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., la mancanza o contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza in ordine al reato contestato con riferimento al quale sono state escluse cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena inflitta ed alla mancata riduzione della stessa nella misura massima di un terzo per la scelta del rito alternativo. 3. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto proposti per dedotti vizi motivazionali, non consentiti. Si tratta di censure che sono in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo con riferimento a profili motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche il vizio motivazione che, in questa sede, viene lamentato con specifico riferimento alla insussistenza dei presupposti per una declaratoria di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (peraltro correttamente vagliata ed esclusa dal Tribunale, evidenziando come gli imputati erano stati arrestati in flagranza di reato) e alla entità della pena applicata che è del tutto aderente al contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti e che il giudice ha espressamente ritenuto congrua e priva di profili di illegalità. Con riferimento a tale ultimo profilo, va ricordato che l'art. 444 cod. proc. pen. prevede che la diminuzione della pena concordata tra le parti possa essere operata "fino a un terzo", il che sta a significare, con tutta evidenza, che non è possibile eccedere la misura di tale frazione ma è consentito - come avvenuto nella specie - collocarsi al di sotto della diminuzione della stessa. 4. L' inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; a ciò consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, a favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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