CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2024
Cassazione n. 11291/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate legate ad un asserito difetto di motivazione si fondano, riguardo all'unica ragione di critica prospettata dall'impugnazione con una minima concretezza, su una situazione in fatto puntualmente smentita dall'argomentare di segno immediatamente contrario svolto sul punto dalla sentenza, non sottoposto ad alcuna critica specifica da parte del ricorso ( si veda dal secondo capoverso della penultima pagina della sentenza impugnata), così da rendere in definitiva incontroverso il giudizio di responsabilità dell'imputata per il reato di peculato alla stessa ascritto all'esito di una coerente e corretta valutazione delle emergenze acquisite; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.