CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 27623/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2001 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 4, cod. pen.; rilevato che, in pendenza di ricorso, come documentato in sede di presentazione dei motivi aggiunti, è stata rimessa la querela, in relazione a reato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, è divenuto procedibile a querela; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente