CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 11781/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni dell’Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rinviodella decisione in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 12 settembre 2025 haconfermato l’ordinanza con la quale il Tribunale di Avellino aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato della detenzione eporto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo utilizzata per esplodere cinque colpi diarma da fuoco in direzione dell’autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] parcheggiata sullapubblica via.2. Il Tribunale ha affrontato la questione sollevata dal difensore ed inerente allapresunta nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 33 comma 1 cod. proc. pen. in tema dicapacità del giudice per mancato rispetto dell’art. 37 della circolare del CSM.Rilevato che tale violazione tabellare non si era verificata respingeva l’eccezione, postoche per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità non si considerano attinentialla capacità del giudice le allegate violazioni tabellari; pertanto, sotto tale profilo nessunanullità inficiava il provvedimento impugnato.Riguardo, poi, all’omesso preventivo interrogatorio ex art. 291 comma 1 quater cod.proc. pen. il Tribunale riteneva corretto l’operato del giudice per le indagini preliminari inquanto sussistevano le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) in relazione a reaticommessi con uso di armi ma ciò non con riferimento al reato per il quale si stavaprocedendo, bensì ai reati rispetto ai quali era fatta una valutazione di rischio di reiterazione.3. Il fatto era ricostruito nella sua materialità grazie alle dichiarazioni della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA] che si trovava sul balcone della sua abitazione nel momento in cuisopraggiungeva un’autovettura Lancia Y con a bordo [OSCURATO:PERSONA], da lui conosciuto inquanto cugino della moglie, che, dopo averlo insultato, aveva esploso cinque o sei colpi dipistola all’indirizzo della sua autovettura.Le riprese delle telecamere confermavano la dinamica del fatto riferita dal [OSCURATO:PERSONA],benché non consentissero di identificare con certezza lo sparatore; non vi erano però ragioniper non ritenere attendibile quanto dichiarato dalla persona offesa, posto che il [OSCURATO:PERSONA] si erareso a lungo introvabile la sera dei fatti e, una volta sentito, non era stato in grado di fornireuna versione alternativa dei fatti.4. Avverso detto provvedimento l’indagato a mezzo del difensore propone ricorso, cheaffida a due motivi di doglianza.4.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen.per mancata effettuazione dell’interrogatorio preventivo.Il ricorrente avversa la interpretazione data dal Tribunale secondo cui il grave reatocommesso con uso di armi deve essere individuato in quello che si vuole prevenire con lamisura e non già in quello commesso, richiamando una pronuncia di questo Corte cheritiene, al contrario, che sia il reato per il quale interviene la cautela che deve esserericompreso tra quelli indicati.Aderendo a tale interpretazione appare evidente che sul punto ha errato anche ilgiudice per le indagini preliminari, poiché il delitto per il quale si procede non è un gravedelitto commesso con uso di armi.Il delitto in questione non rientra infatti né fra quelli di cui all’art. 4 bis ord. pen., né fraquelli di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., o di cui all’art. 380 cod. proc. pen.Conclusivamente la gravità del fatto non può essere né riferita al fatto per cui siprocede, secondo una valutazione discrezionale disancorata dal dato normativo, né al fattoche si vuole prevenire con la cautela.4.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art 33 comma 1 e 178 comma 1lett a) cod. proc. pen.L’ordinanza genetica è stata emessa da un giudice non appartenente tabellarmente allasezione dei giudici per le indagini preliminari, che è stato assegnato a tale ufficio per unperiodo di tempo superiore a quello consentito .Pertanto, è stato violato l’art. 37 della circolare del CSM n. 11315 del 2018 e taleviolazione si pone al di fuori della mera irregolarità amministrativa dando luogo ad un vero eproprio stravolgimento dei principi e dei canoni dell’ordinamento giudiziario.Il ricorrente conclusivamente lamenta la violazione dell’art. 46 della predetta circolareperché il Presidente del Tribunale ha disposto l’assegnazione oltre il termine massimo einvalicabile di 180 giorni; la violazione dell’art. 33 comma 1, dell’art. 178 comma 1 lett. a) edell’art. 179 cod. proc pen, dell’art. 25 Cost, e degli artt. 46 e 37 circolare CSM, integra unostravolgimento dei principi e dei canoni dell’ordinamento giudiziario; ai sensi dell’art. 5 l.2248/1865 all. E, il provvedimento del presidente del Tribunale, siccome è viziato daviolazione di legge, in particolare dell’art.37 della citata circolare del CSM e del disposto chein periodo feriale si trattano solo gli affari indifferibili e urgenti, deve essere disapplicato.5. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scrittechiedendo il rinvio della decisione in attesa della decisione delle Sezioni unite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.1.1 In merito alla richiesta di rinvio avanzata dall’Avvocato generale questo Collegioosserva che la decisione delle Sez. U. del 15 gennaio 2026 non pare avere rilievo direttosulla questione di diritto sollevata con detto motivo.La legge 09 agosto 2024 n. 114, di modifica della disciplina della custodia cautelare,ha, come è noto, previsto l’interrogatorio preventivo, introducendo, cioè, il contraddittorioanticipato rispetto all’adozione di una misura cautelare personale.L’istituto del contraddittorio preventivo è già noto all’ordinamento processualepenale: il legislatore aveva già valorizzato un momento di conoscenza anticipata delleragioni difensive, a fronte della potenziale invasività dello strumento cautelare e delle sueconseguenze indirette anche in danno di terzi soggetti, anticipando l'espletamentodell'incombente con riferimento all'applicazione di misure nel procedimento in materia diresponsabilità amministrativa degli enti (art. 47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e allasospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289, comma 2, cod. proc.pen., come modificato dall'art. 7, I. 16 aprile 2015, n. 47). (così in motivazione Sez. 5, n.28187 del 26/06/2025, R., Rv. 288395 - 01 )L’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. stabilisce che «fermo il disposto dell’art. 289comma 2 secondo periodo cod. proc. pen, prima di disporre la misura il giudice procedeall’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicatedagli art. 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 comma1 lett. a) e b) oppure l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 coma 1 lett. c) in relazione a unodei delitti indicati all’art. 407 comma 2 lett. a), o all’art. 362 comma 1 ter ovvero a gravi delitticommessi con uso di armi e con altri mezzi di violenza personale».La lettura dell’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. delinea l’esclusionesenza eccezioni dell’interrogatorio preventivo quando le esigenze cautelari siano quelle dicui alle lett. a) e b) dell’art. 273 comma 1 cod. proc pen.; ciò per intuitive ragioni, poiché se siprospetta il pericolo di fuga ovvero di inquinamento probatorio il preventivo interrogatoriofrustrerebbe tali esigenze, elidendo il fattore sorpresa; quanto, invece alle esigenze di cuialla lett. c), che sono così declinate «quando, per le specifiche modalità e circostanze delfatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini e dell’imputato, desunta dacomportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali , sussiste il concreto e attualepericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenzapersonale, ovvero..» , esse impediscono il preventivo interrogatorio solo quando siano « inrelazione ad uno dei delitti…ovvero a reati commessi con uso di armi o con altri mezzi diviolenza personale ».Il pericolo di reiterazione è dunque richiamato, ma solo in ragione di talune categorie direati, rispetto ad una di dette categorie i tratti caratteristici sono costituiti dall’essere gravidelitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.La questione i che si deve risolvere attiene alla individuazione dei reati cui si riferiscel’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. nel richiamare l’esigenza di cui all’art. 273 comma1 lett. c) in relazione ad uno dei delitti indicati all’art. 407… ovvero a gravi delitti commessicon uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.Mentre, infatti, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di non dovere procedereall’interrogatorio preventivo in quanto il reato per il quale si procede, cioè il danneggiamentodell’autovettura, rientra, secondo una valutazione discrezionale demandata al giudice, fra igravi delitti commessi con uso di armi ovvero con altri mezzi di violenza personale, ilTribunale è giunto alle medesime conclusioni ma sulla scorta di considerazioni differenti.Il provvedimento impugnato, infatti, ha ritenuto che «i gravi delitti commessi con uso diarmi o con altri mezzi di violenza personale» sia espressione riferita non già al fattocommesso ma a quello la cui commissione è oggetto del pericolo cautelare.E comunque, anche da questo differente angolo prospettico, il Tribunale ha conclusoper la correttezza della mancata effettuazione dell’interrogatorio preventivo, poiché, nellavalutazione della situazione in concreto, stante il fatto che l’indagato aveva mantenuto ilpossesso dell’arma e che non erano venute meno le ragioni di inimicizia nei conforti dellapersona offesa, ben era delineabile il pericolo di reiterazione di fatti gravi commessi con l’usodelle armi.1.2 [OSCURATO:PERSONA] è consapevole che i pochi precedenti di legittimità hanno ritenutoche le ipotesi di reato indicate al fine di escludere l’interrogatorio preventivo fossero quelleper cui si sta procedendo; in questo senso si è affermato che in tema di misure cautelaripersonali, il delitto di lesioni commesso a mani nude, benché realizzato con modalitàparticolarmente efferate, in mancanza di una delle aggravanti indicate dall'art. 362, comma1-ter, cod. proc. pen., è escluso dai reati per i quali è eccezionalmente previstol'espletamento dell'interrogatorio postumo in luogo dell'interrogatorio preventivo, nonrientrando nel sintagma "gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenzapersonale" di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 30640 del26/08/2025, G., Rv. 288542 – 01: fattispecie afferente a condotta consistita nello sferrareviolentissimi pugni al volto della persona offesa, cagionandole la frattura delle ossa nasalicon alterazione del profilo mascellare e la frattura di due vertebre cervicali).Si è anche stabilito che in tema di misure cautelari personali, la deroga alla regolagenerale dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., previstaper il caso in cui sussista l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., non riguarda tutti i delitti commessi con violenza, ma solo quelli realizzati "con uso diarmi o di altri mezzi di violenza personale", in quanto tale espressione è insuscettibile diinterpretazione analogica o estensiva in "malam partem". (Fattispecie in tema di tentatarapina). (Sez. 2, n. 34223 del 22/07/2025, Caiati, Rv. 288689 - 01), ed ancora Sez. 2, n.26920 del 12/06/2025 Gravinese; Sez. 2, n. 26915 del 12/06/2025, Pappacena, n.m.; Sez.2, n. 26917 del 12/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, n. 26918 del 12/06/2025, Mancuso, n.m.;Sez. 2, n. 26921 del 12/06/2025, Vorraro, n.m. Sez. 5, n. 28187 del 26/06/2025, R.; Sez. 2,n. 12034 del 18/02/2025, Melis, Rv. 287774 – 01).A ben vedere però nessuna di tali pronunce si è approfonditamente interrogata circa lavalenza del richiamo ai gravi delitti commessi con l’uso di armi o con altri mezzi di violenzapersonale; solo in Sez. F, n. 30640 del 26/08/2025, G., Rv. 288542 - 01 si dà atto «delladuplice opzione ermeneutica prospettabile quanto all’individuazione della seconda ipotesiderogatoria, se, cioè, il rapporto di relazione indicato nel comma 1-quater dell’art. 291 cod.proc. pen. intercorra con il reato la cui imputazione provvisoria viene mossa dal PubblicoMinistero in sede di richiesta cautelare o rispetto a futuri e probabili reati che l’indagato sipensa possa commettere»; poiché però tale profilo non era specificamente offerto allavalutazione della Corte, in ragione della natura devolutiva del ricorso non è stato valutato.La questione della duplice opzione interpretativa viene sollevata nella ordinanza dirimessione alle SU delle questioni poi risolte con la sentenza del 15 gennaio 2026 nonancora depositata: in detta ordinanza si osserva che «le deroghe al contraddittorio anticipatosono imperniate sulle esigenze cautelari da preservare»; «sulla scorta di tale ratio, quantoall’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), il riferimento a “uno dei delitti indicatiall’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1 ter, ovvero a gravi delitticommessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale” sembra essere calibratonon sul titolo di reato oggetto di cautela (che invece rileva sotto altri aspetti, come adesempio ai fini della previsione di applicabilità della misura ex art. 280 cod. proc. pen.) bensìsulla tipologia di delitti futuri che potrebbero essere commessi.La lettera dell’art. 291, comma1-quater cod. proc. pen. riproduce quella inserita nel testo dell’art. 274, comma 1, lett. c),dall’art. 3, comma 2, l. n. 332 del 1995, quando fa riferimento al concreto e attuale pericoloche la persona sottoposta alle indagini commetta «gravi delitti con uso di armi o di altri mezzidi violenza personale», salvo poi discostarsene parzialmente nella individuazione di ulterioritipologie delittuose, «delitti diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalitàorganizzata».In buona sostanza il richiamo alle esigenze cautelari di cui all’art. 273 comma 1, lett. c),cod. proc. pen., rispetto alle categorie di reati ivi indicate, solo i gravi delitti con uso di armi odi altri mezzi di violenza personale, mentre il riferimento ai delitti ricompresi nelle elencazioninormative di cui agli artt. 407 comma 2 lett a) e 362 comma 1 ter cod.proc.pen. è un novumintrodotto in tema di interrogatorio preventivo.Mentre, cioè, le esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione al fine dellaemissione della misura tout court sono quelle indicate genericamente alla lett. c) dell’art.273, le esigenze cautelari, costituite dal pericolo di reiterazione, che consentono anche diescludere l’interrogatorio preventivo sono solo quelle legate al pericolo di commissione digravi reati con uso di armi o di atri mezzi di violenza personale, categoria già presente in viagenerale nell’art. 273 lett. c), oltre che dei reati di cui alle categorie normative più volte citateche ricomprendono i delitti indicati come diretti contro l’ordine costituzionale ovvero i delitti dicriminalità organizzata. La conclusione è che il pericolo di reiterazione di fatti della stessaspecie di quello per cui si procede, pur consentendo l’emissione della misura, non può maiimpedire l’espletamento dell’interrogatorio preventivo.Secondo l’interpretazione di maggiore plausibilità, dunque, l’art.291 comma 1 quaternell’indicare i casi in cui, stante il pericolo di reiterazione, è possibile evitare l’interrogatoriopreventivo, opera, per certi versi, una delimitazione e, per altri, una specificazione dellecategorie già indicate nell’art. 273 comma 1 lett. c) cui infatti fa rimando, categorie chehanno riguardo ai reati oggetto delle valutazioni prognostiche e non a quelli per cui siprocede.In buona sostanza l’angolo prospettico dal quale ci si deve porre è quello dellaesigenza special preventiva di cui all’art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., che deveessere valutata, proprio perché calibrata sul pericolo di commissione di futuri reati, cioè sulpericolo di una recidiva, sul tipo di reati che si teme potranno essere commessi e non suireati già commessi per i quali si procede.Del resto, il tenore letterale della norma non fa esplicito riferimento ai reati per i quali sista procedendo, come accade in altre norme del codice di procedura penale, bensì fariferimento, come più volte ricordato, alla esigenza cautelare di cui all’art. 273 comma 1 lett.c) in relazione ad uno dei delitti e, dunque, anche da questo punto di vista l’interpretazioneaccolta può ritenersi aderente anche al testo letterale della norma.Se, infatti, le esigenze cautelari di per sé hanno una dimensione prospettica, cheguarda al futuro e non al passato, che impone, cioè una previsione, non si vede perché ciòdebba valere solo allorquando si tratti del pericolo di fuga, ovvero del pericolo diinquinamento probatorio e non del pericolo di recidiva che è parimenti calibrato in sensoteleologico.1.3 Aderendo a questa interpretazione, che è la medesima su cui è fondata ladecisione del Tribunale, l’omissione dell’interrogatorio si colloca in un’area di correttaapplicazione della norma, in ragione del fatto che si colloca in senso prospettico eteleologico secondo una valutazione certamente più fluida e lasciata la discrezionalità delgiudice di merito in punto di sussistenza o meno del pericolo di commissione di gravi reaticon uso di armi.Nel caso in esame tale valutazione è stata effettuata e il pericolo di recidiva, comedelineato dall’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen è stato ritenuto sussistente in ragionedel possesso di armi da parte dell’indagato e del perdurare di ragioni di inimicizia con lapersona offesa.2. Il secondo motivo di ricorso è del tutto infondato.L’art. 33 comma 2 cod. proc. pen. esclude espressamente dalle condizioni di capacitàdel giudice quanto attiene alla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, allaformazione dei collegi e alla assegnazione dei processi a sezioni collegi e giudici.L'art. 7-bis dell'[OSCURATO:PERSONA] prevede che «la violazione dei criteriper l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determinain nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati».Affinché l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazionedell'ufficio possa incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice,determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., è necessario non unaipotesi di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma piuttosto ildeterminarsi di uno stravolgimento dei principi edei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme riguardanti latitolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo dimotivazione dei provvedimenti (Sez. 4, n. 35585del 12/05/2017, Rv. 270775; Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Valle, Rv. 263079;Sez. 2, n. 6505 del 14/01/2011, Rv. 249450).L'assegnazione del processo in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficioincide sulla capacità del giudice, causando, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lanullità assoluta dei provvedimenti dallo stesso emessi, nel solo caso in cui si sostanzi inun'assegnazione "extra ordinem", effettuata in spregio dei criteri tabellari e risulti, pertanto,finalizzata ad eludere o violare il principio, costituzionalmente sancito, del giudice naturaleprecostituito per legge. (Sez. 3, n. 8901 del 10/12/2024, dep. 2025, Gallo, Rv. 287723 - 01)L'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio puòincidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità dicui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delledisposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi edei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme come quelleriguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici el'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv.256570 - 01).E’ quindi evidente che la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei principisopra richiamati, poiché la circostanza che l’emissione del provvedimento genetico da partedi un magistrato assegnato alla sezione dei Giudici per le indagini preliminari solo nelperiodo feriale, in ossequio al disposto della tabella feriale del Tribunale, non puòcertamente essere ritenuta incidere sui principi e sui canoni essenziali dell’ordinamentogiudiziario, che hanno ben altra portata.3.Per le ragioni testè indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannatoal pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] SntaluciaCORTE [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11781/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Sent. n. sez. 371/2026MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33843/2025GIOVANBATTISTA TONAGIOVANNI GALLOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni dell’Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rinviodella decisione in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 12 settembre 2025 haconfermato l’ordinanza con la quale il Tribunale di Avellino aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato della detenzione eporto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo utilizzata per esplodere cinque colpi diarma da fuoco in direzione dell’autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] parcheggiata sullapubblica via.2. Il Tribunale ha affrontato la questione sollevata dal difensore ed inerente allapresunta nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 33 comma 1 cod. proc. pen. in tema dicapacità del giudice per mancato rispetto dell’art. 37 della circolare del CSM.Rilevato che tale violazione tabellare non si era verificata respingeva l’eccezione, postoche per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità non si considerano attinentialla capacità del giudice le allegate violazioni tabellari; pertanto, sotto tale profilo nessunanullità inficiava il provvedimento impugnato.Riguardo, poi, all’omesso preventivo interrogatorio ex art. 291 comma 1 quater cod.proc. pen. il Tribunale riteneva corretto l’operato del giudice per le indagini preliminari inquanto sussistevano le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) in relazione a reaticommessi con uso di armi ma ciò non con riferimento al reato per il quale si stavaprocedendo, bensì ai reati rispetto ai quali era fatta una valutazione di rischio di reiterazione.3. Il fatto era ricostruito nella sua materialità grazie alle dichiarazioni della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA] che si trovava sul balcone della sua abitazione nel momento in cuisopraggiungeva un’autovettura Lancia Y con a bordo [OSCURATO:PERSONA], da lui conosciuto inquanto cugino della moglie, che, dopo averlo insultato, aveva esploso cinque o sei colpi dipistola all’indirizzo della sua autovettura.Le riprese delle telecamere confermavano la dinamica del fatto riferita dal [OSCURATO:PERSONA],benché non consentissero di identificare con certezza lo sparatore; non vi erano però ragioniper non ritenere attendibile quanto dichiarato dalla persona offesa, posto che il [OSCURATO:PERSONA] si erareso a lungo introvabile la sera dei fatti e, una volta sentito, non era stato in grado di fornireuna versione alternativa dei fatti.4. Avverso detto provvedimento l’indagato a mezzo del difensore propone ricorso, cheaffida a due motivi di doglianza.4.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen.per mancata effettuazione dell’interrogatorio preventivo.Il ricorrente avversa la interpretazione data dal Tribunale secondo cui il grave reatocommesso con uso di armi deve essere individuato in quello che si vuole prevenire con lamisura e non già in quello commesso, richiamando una pronuncia di questo Corte cheritiene, al contrario, che sia il reato per il quale interviene la cautela che deve esserericompreso tra quelli indicati.Aderendo a tale interpretazione appare evidente che sul punto ha errato anche ilgiudice per le indagini preliminari, poiché il delitto per il quale si procede non è un gravedelitto commesso con uso di armi.Il delitto in questione non rientra infatti né fra quelli di cui all’art. 4 bis ord. pen., né fraquelli di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., o di cui all’art. 380 cod. proc. pen.Conclusivamente la gravità del fatto non può essere né riferita al fatto per cui siprocede, secondo una valutazione discrezionale disancorata dal dato normativo, né al fattoche si vuole prevenire con la cautela.4.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art 33 comma 1 e 178 comma 1lett a) cod. proc. pen.L’ordinanza genetica è stata emessa da un giudice non appartenente tabellarmente allasezione dei giudici per le indagini preliminari, che è stato assegnato a tale ufficio per unperiodo di tempo superiore a quello consentito .Pertanto, è stato violato l’art. 37 della circolare del CSM n. 11315 del 2018 e taleviolazione si pone al di fuori della mera irregolarità amministrativa dando luogo ad un vero eproprio stravolgimento dei principi e dei canoni dell’ordinamento giudiziario.Il ricorrente conclusivamente lamenta la violazione dell’art. 46 della predetta circolareperché il Presidente del Tribunale ha disposto l’assegnazione oltre il termine massimo einvalicabile di 180 giorni; la violazione dell’art. 33 comma 1, dell’art. 178 comma 1 lett. a) edell’art. 179 cod. proc pen, dell’art. 25 Cost, e degli artt. 46 e 37 circolare CSM, integra unostravolgimento dei principi e dei canoni dell’ordinamento giudiziario; ai sensi dell’art. 5 l.2248/1865 all. E, il provvedimento del presidente del Tribunale, siccome è viziato daviolazione di legge, in particolare dell’art.37 della citata circolare del CSM e del disposto chein periodo feriale si trattano solo gli affari indifferibili e urgenti, deve essere disapplicato.5. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scrittechiedendo il rinvio della decisione in attesa della decisione delle Sezioni unite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.1.1 In merito alla richiesta di rinvio avanzata dall’Avvocato generale questo Collegioosserva che la decisione delle Sez. U. del 15 gennaio 2026 non pare avere rilievo direttosulla questione di diritto sollevata con detto motivo.La legge 09 agosto 2024 n. 114, di modifica della disciplina della custodia cautelare,ha, come è noto, previsto l’interrogatorio preventivo, introducendo, cioè, il contraddittorioanticipato rispetto all’adozione di una misura cautelare personale.L’istituto del contraddittorio preventivo è già noto all’ordinamento processualepenale: il legislatore aveva già valorizzato un momento di conoscenza anticipata delleragioni difensive, a fronte della potenziale invasività dello strumento cautelare e delle sueconseguenze indirette anche in danno di terzi soggetti, anticipando l'espletamentodell'incombente con riferimento all'applicazione di misure nel procedimento in materia diresponsabilità amministrativa degli enti (art. 47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e allasospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289, comma 2, cod. proc.pen., come modificato dall'art. 7, I. 16 aprile 2015, n. 47). (così in motivazione Sez. 5, n.28187 del 26/06/2025, R., Rv. 288395 - 01 )L’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. stabilisce che «fermo il disposto dell’art. 289comma 2 secondo periodo cod. proc. pen, prima di disporre la misura il giudice procedeall’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicatedagli art. 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 comma1 lett. a) e b) oppure l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 coma 1 lett. c) in relazione a unodei delitti indicati all’art. 407 comma 2 lett. a), o all’art. 362 comma 1 ter ovvero a gravi delitticommessi con uso di armi e con altri mezzi di violenza personale».La lettura dell’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. delinea l’esclusionesenza eccezioni dell’interrogatorio preventivo quando le esigenze cautelari siano quelle dicui alle lett. a) e b) dell’art. 273 comma 1 cod. proc pen.; ciò per intuitive ragioni, poiché se siprospetta il pericolo di fuga ovvero di inquinamento probatorio il preventivo interrogatoriofrustrerebbe tali esigenze, elidendo il fattore sorpresa; quanto, invece alle esigenze di cuialla lett. c), che sono così declinate «quando, per le specifiche modalità e circostanze delfatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini e dell’imputato, desunta dacomportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali , sussiste il concreto e attualepericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenzapersonale, ovvero..» , esse impediscono il preventivo interrogatorio solo quando siano « inrelazione ad uno dei delitti…ovvero a reati commessi con uso di armi o con altri mezzi diviolenza personale ».Il pericolo di reiterazione è dunque richiamato, ma solo in ragione di talune categorie direati, rispetto ad una di dette categorie i tratti caratteristici sono costituiti dall’essere gravidelitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.La questione i che si deve risolvere attiene alla individuazione dei reati cui si riferiscel’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. nel richiamare l’esigenza di cui all’art. 273 comma1 lett. c) in relazione ad uno dei delitti indicati all’art. 407… ovvero a gravi delitti commessicon uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.Mentre, infatti, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di non dovere procedereall’interrogatorio preventivo in quanto il reato per il quale si procede, cioè il danneggiamentodell’autovettura, rientra, secondo una valutazione discrezionale demandata al giudice, fra igravi delitti commessi con uso di armi ovvero con altri mezzi di violenza personale, ilTribunale è giunto alle medesime conclusioni ma sulla scorta di considerazioni differenti.Il provvedimento impugnato, infatti, ha ritenuto che «i gravi delitti commessi con uso diarmi o con altri mezzi di violenza personale» sia espressione riferita non già al fattocommesso ma a quello la cui commissione è oggetto del pericolo cautelare.E comunque, anche da questo differente angolo prospettico, il Tribunale ha conclusoper la correttezza della mancata effettuazione dell’interrogatorio preventivo, poiché, nellavalutazione della situazione in concreto, stante il fatto che l’indagato aveva mantenuto ilpossesso dell’arma e che non erano venute meno le ragioni di inimicizia nei conforti dellapersona offesa, ben era delineabile il pericolo di reiterazione di fatti gravi commessi con l’usodelle armi.1.2 [OSCURATO:PERSONA] è consapevole che i pochi precedenti di legittimità hanno ritenutoche le ipotesi di reato indicate al fine di escludere l’interrogatorio preventivo fossero quelleper cui si sta procedendo; in questo senso si è affermato che in tema di misure cautelaripersonali, il delitto di lesioni commesso a mani nude, benché realizzato con modalitàparticolarmente efferate, in mancanza di una delle aggravanti indicate dall'art. 362, comma1-ter, cod. proc. pen., è escluso dai reati per i quali è eccezionalmente previstol'espletamento dell'interrogatorio postumo in luogo dell'interrogatorio preventivo, nonrientrando nel sintagma "gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenzapersonale" di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 30640 del26/08/2025, G., Rv. 288542 – 01: fattispecie afferente a condotta consistita nello sferrareviolentissimi pugni al volto della persona offesa, cagionandole la frattura delle ossa nasalicon alterazione del profilo mascellare e la frattura di due vertebre cervicali).Si è anche stabilito che in tema di misure cautelari personali, la deroga alla regolagenerale dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., previstaper il caso in cui sussista l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., non riguarda tutti i delitti commessi con violenza, ma solo quelli realizzati "con uso diarmi o di altri mezzi di violenza personale", in quanto tale espressione è insuscettibile diinterpretazione analogica o estensiva in "malam partem". (Fattispecie in tema di tentatarapina). (Sez. 2, n. 34223 del 22/07/2025, Caiati, Rv. 288689 - 01), ed ancora Sez. 2, n.26920 del 12/06/2025 Gravinese; Sez. 2, n. 26915 del 12/06/2025, Pappacena, n.m.; Sez.2, n. 26917 del 12/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, n. 26918 del 12/06/2025, Mancuso, n.m.;Sez. 2, n. 26921 del 12/06/2025, Vorraro, n.m. Sez. 5, n. 28187 del 26/06/2025, R.; Sez. 2,n. 12034 del 18/02/2025, Melis, Rv. 287774 – 01).A ben vedere però nessuna di tali pronunce si è approfonditamente interrogata circa lavalenza del richiamo ai gravi delitti commessi con l’uso di armi o con altri mezzi di violenzapersonale; solo in Sez. F, n. 30640 del 26/08/2025, G., Rv. 288542 - 01 si dà atto «delladuplice opzione ermeneutica prospettabile quanto all’individuazione della seconda ipotesiderogatoria, se, cioè, il rapporto di relazione indicato nel comma 1-quater dell’art. 291 cod.proc. pen. intercorra con il reato la cui imputazione provvisoria viene mossa dal PubblicoMinistero in sede di richiesta cautelare o rispetto a futuri e probabili reati che l’indagato sipensa possa commettere»; poiché però tale profilo non era specificamente offerto allavalutazione della Corte, in ragione della natura devolutiva del ricorso non è stato valutato.La questione della duplice opzione interpretativa viene sollevata nella ordinanza dirimessione alle SU delle questioni poi risolte con la sentenza del 15 gennaio 2026 nonancora depositata: in detta ordinanza si osserva che «le deroghe al contraddittorio anticipatosono imperniate sulle esigenze cautelari da preservare»; «sulla scorta di tale ratio, quantoall’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), il riferimento a “uno dei delitti indicatiall’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1 ter, ovvero a gravi delitticommessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale” sembra essere calibratonon sul titolo di reato oggetto di cautela (che invece rileva sotto altri aspetti, come adesempio ai fini della previsione di applicabilità della misura ex art. 280 cod. proc. pen.) bensìsulla tipologia di delitti futuri che potrebbero essere commessi.La lettera dell’art. 291, comma1-quater cod. proc. pen. riproduce quella inserita nel testo dell’art. 274, comma 1, lett. c),dall’art. 3, comma 2, l. n. 332 del 1995, quando fa riferimento al concreto e attuale pericoloche la persona sottoposta alle indagini commetta «gravi delitti con uso di armi o di altri mezzidi violenza personale», salvo poi discostarsene parzialmente nella individuazione di ulterioritipologie delittuose, «delitti diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalitàorganizzata».In buona sostanza il richiamo alle esigenze cautelari di cui all’art. 273 comma 1, lett. c),cod. proc. pen., rispetto alle categorie di reati ivi indicate, solo i gravi delitti con uso di armi odi altri mezzi di violenza personale, mentre il riferimento ai delitti ricompresi nelle elencazioninormative di cui agli artt. 407 comma 2 lett a) e 362 comma 1 ter cod.proc.pen. è un novumintrodotto in tema di interrogatorio preventivo.Mentre, cioè, le esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione al fine dellaemissione della misura tout court sono quelle indicate genericamente alla lett. c) dell’art.273, le esigenze cautelari, costituite dal pericolo di reiterazione, che consentono anche diescludere l’interrogatorio preventivo sono solo quelle legate al pericolo di commissione digravi reati con uso di armi o di atri mezzi di violenza personale, categoria già presente in viagenerale nell’art. 273 lett. c), oltre che dei reati di cui alle categorie normative più volte citateche ricomprendono i delitti indicati come diretti contro l’ordine costituzionale ovvero i delitti dicriminalità organizzata. La conclusione è che il pericolo di reiterazione di fatti della stessaspecie di quello per cui si procede, pur consentendo l’emissione della misura, non può maiimpedire l’espletamento dell’interrogatorio preventivo.Secondo l’interpretazione di maggiore plausibilità, dunque, l’art.291 comma 1 quaternell’indicare i casi in cui, stante il pericolo di reiterazione, è possibile evitare l’interrogatoriopreventivo, opera, per certi versi, una delimitazione e, per altri, una specificazione dellecategorie già indicate nell’art. 273 comma 1 lett. c) cui infatti fa rimando, categorie chehanno riguardo ai reati oggetto delle valutazioni prognostiche e non a quelli per cui siprocede.In buona sostanza l’angolo prospettico dal quale ci si deve porre è quello dellaesigenza special preventiva di cui all’art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., che deveessere valutata, proprio perché calibrata sul pericolo di commissione di futuri reati, cioè sulpericolo di una recidiva, sul tipo di reati che si teme potranno essere commessi e non suireati già commessi per i quali si procede.Del resto, il tenore letterale della norma non fa esplicito riferimento ai reati per i quali sista procedendo, come accade in altre norme del codice di procedura penale, bensì fariferimento, come più volte ricordato, alla esigenza cautelare di cui all’art. 273 comma 1 lett.c) in relazione ad uno dei delitti e, dunque, anche da questo punto di vista l’interpretazioneaccolta può ritenersi aderente anche al testo letterale della norma.Se, infatti, le esigenze cautelari di per sé hanno una dimensione prospettica, cheguarda al futuro e non al passato, che impone, cioè una previsione, non si vede perché ciòdebba valere solo allorquando si tratti del pericolo di fuga, ovvero del pericolo diinquinamento probatorio e non del pericolo di recidiva che è parimenti calibrato in sensoteleologico.1.3 Aderendo a questa interpretazione, che è la medesima su cui è fondata ladecisione del Tribunale, l’omissione dell’interrogatorio si colloca in un’area di correttaapplicazione della norma, in ragione del fatto che si colloca in senso prospettico eteleologico secondo una valutazione certamente più fluida e lasciata la discrezionalità delgiudice di merito in punto di sussistenza o meno del pericolo di commissione di gravi reaticon uso di armi.Nel caso in esame tale valutazione è stata effettuata e il pericolo di recidiva, comedelineato dall’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen è stato ritenuto sussistente in ragionedel possesso di armi da parte dell’indagato e del perdurare di ragioni di inimicizia con lapersona offesa.2. Il secondo motivo di ricorso è del tutto infondato.L’art. 33 comma 2 cod. proc. pen. esclude espressamente dalle condizioni di capacitàdel giudice quanto attiene alla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, allaformazione dei collegi e alla assegnazione dei processi a sezioni collegi e giudici.L'art. 7-bis dell'[OSCURATO:PERSONA] prevede che «la violazione dei criteriper l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determinain nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati».Affinché l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazionedell'ufficio possa incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice,determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., è necessario non unaipotesi di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma piuttosto ildeterminarsi di uno stravolgimento dei principi edei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme riguardanti latitolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo dimotivazione dei provvedimenti (Sez. 4, n. 35585del 12/05/2017, Rv. 270775; Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Valle, Rv. 263079;Sez. 2, n. 6505 del 14/01/2011, Rv. 249450).L'assegnazione del processo in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficioincide sulla capacità del giudice, causando, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lanullità assoluta dei provvedimenti dallo stesso emessi, nel solo caso in cui si sostanzi inun'assegnazione "extra ordinem", effettuata in spregio dei criteri tabellari e risulti, pertanto,finalizzata ad eludere o violare il principio, costituzionalmente sancito, del giudice naturaleprecostituito per legge. (Sez. 3, n. 8901 del 10/12/2024, dep. 2025, Gallo, Rv. 287723 - 01)L'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio puòincidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità dicui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delledisposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi edei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme come quelleriguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici el'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv.256570 - 01).E’ quindi evidente che la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei principisopra richiamati, poiché la circostanza che l’emissione del provvedimento genetico da partedi un magistrato assegnato alla sezione dei Giudici per le indagini preliminari solo nelperiodo feriale, in ossequio al disposto della tabella feriale del Tribunale, non puòcertamente essere ritenuta incidere sui principi e sui canoni essenziali dell’ordinamentogiudiziario, che hanno ben altra portata.3.Per le ragioni testè indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannatoal pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]