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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 25338/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6403-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la sede in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 3 , rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 06403 sez.

S2 -ud. 21-02-2023 - 2 - Polverosi, [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3388/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/07/2018; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardecchia c he ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, avverso la sentenza n. 3388/2018 della Corte d'appello di Milano, depositata il 13/07/2018, con cui è stata rigettata l’opposizione proposta avverso la sanzione di Euro 70.000,00, inflittale ex art. 193 TUF , con delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 20155/2017, per violazione dell’art. 114 comma 5 TUF; − CONSOBha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata alla pubblica udienza del 21 febbraio 2023 ma, con atto ritualmente sottoscritto, Mediobanca ha rinunciatoal ricorso principale; − l’atto di rinuncia reca le sottoscrizioni dei difensorimuniti di procura speciale alla rinuncia e dai procuratori generali e speciali della società; -l’atto di rinuncia è stato ritualmente accettato da [OSCURATO:PERSONA], come da atto di adesione ex art. 391 comma IV cod. proc. civ., sottoscritto dal legale rappresentante e dai difensori; ritenuto che: Ric. 2019 n. 06403 sez.

S2 -ud. 21-02-2023 - 3 - -il giudizio di cassazione vada, pertanto, dichiarato estinto e l'adesione del controricorrente implica, ex art. 391 comma IV cod. proc. civ.,che questa Corte non debba pronunciarsi sulle spese; -non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6403-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la sede in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 3 , rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 06403 sez. S2 -ud. 21-02-2023 - 2 - Polverosi, [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3388/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/07/2018; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardecchia c he ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, avverso la sentenza n. 3388/2018 della Corte d'appello di Milano, depositata il 13/07/2018, con cui è stata rigettata l’opposizione proposta avverso la sanzione di Euro 70.000,00, inflittale ex art. 193 TUF , con delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 20155/2017, per violazione dell’art. 114 comma 5 TUF; − CONSOBha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata alla pubblica udienza del 21 febbraio 2023 ma, con atto ritualmente sottoscritto, Mediobanca ha rinunciatoal ricorso principale; − l’atto di rinuncia reca le sottoscrizioni dei difensorimuniti di procura speciale alla rinuncia e dai procuratori generali e speciali della società; -l’atto di rinuncia è stato ritualmente accettato da [OSCURATO:PERSONA], come da atto di adesione ex art. 391 comma IV cod. proc. civ., sottoscritto dal legale rappresentante e dai difensori; ritenuto che: Ric. 2019 n. 06403 sez. S2 -ud. 21-02-2023 - 3 - -il giudizio di cassazione vada, pertanto, dichiarato estinto e l'adesione del controricorrente implica, ex art. 391 comma IV cod. proc. civ.,che questa Corte non debba pronunciarsi sulle spese; -non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civ
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