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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41288/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia il 9 ottobre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Treviso il 15 dicembre 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, fatto contestato come commesso il 22 luglio 2019, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. L'imputato si affida a due motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e, comunque, manifestamente illogica e contraddittoria: quanto alla immotivata applicazione all'imputato di una pena stimata eccessivamente severa; e quanto alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena inflitta.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pp. 2-3), e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata.

Il trattamento punitivo risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia il 9 ottobre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Treviso il 15 dicembre 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, fatto contestato come commesso il 22 luglio 2019, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. L'imputato si affida a due motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e, comunque, manifestamente illogica e contraddittoria: quanto alla immotivata applicazione all'imputato di una pena stimata eccessivamente severa; e quanto alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena inflitta. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pp. 2-3), e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata. Il trattamento punitivo risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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