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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 49411/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso il rigetto dei ricorsi per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]); per l'inammissibilità dei ricorsi per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per l'annullamento senza rinvio sulla parte relativa alla declaratoria di abitualità del reato per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità nel resto per i due ultimi citati imputati; uditi i difensori: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PADOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA è altresì presente in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'estensione dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TREVISO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Brescia, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Brescia il 29 giugno 2020, con riferimento prevalentemente a fattispecie in materia di stupefacenti (di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, c.d.

«T.U. stup.»), confermandola, per quanto ancora di rilievo, in merito alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (detto Tiku e/o «Animale»), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.1. In particolare, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, corretti taluni errori materiali di cui alla sentenza di primo grado circa le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA], il giudice d'appello ha accolto le richieste di concordato con rinuncia ai motivi d'appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen, con conseguente rideterminazione delle pene, in merito alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.2. La sentenza impugnata ha altresì rideterminato e ridotto le pene per [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della recidiva e ferme restando le già ritenute sussistenti circostanze attenuanti generiche, [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), riqualificata la recidiva contestata in termini di recidiva semplice; [OSCURATO:PERSONA] nonché per [OSCURATO:PERSONA].

1.3. Sono stati infine assolti in merito a talune contestazioni, per non aver commesso il fatto, con conseguente rideternninazione e riduzione delle relative pene: [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla fattispecie di cui al capo 42, [OSCURATO:PERSONA], dall'episodio del 20 ottobre 2015 contestato al «capo 23» d'imputazione, e [OSCURATO:PERSONA], dal reato allo stesso ascritto al capo 43.

2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti ricorsi, con articolazione di plurimi motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), negli interessi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA].

3. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su due motivi.3.1.

Con la prima doglianza si deducono mancanza o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla conferma della condanna per i capi 27 e 28 di rubrica, concernenti fattispecie di cessione di stupefacente (cocaina) per quantitativi pari, rispettivamente, a 500 gr e 700 gr, commessi in provincia di Brescia e di Milano il 24 dicembre 2015 (capo 27) nonché in Rovato (BS), il 14 gennaio 2016, e a Giussano (MI) il 18 gennaio 2016 (capo 28).

Ci si lamenta, sostanzialmente, dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata che, al pari di quella di primo grado, avrebbe fondato la responsabilità dell'imputato solo sull'interpretazione, per il ricorrente non univoca, degli elementi emergenti dalle comunicazioni telefoniche, avvenute mediante messaggi, ed anche, con riferimento al capo 28, sulla valutazione degli esiti di un servizio di polizia giudiziaria eseguito a riscontro.

Avrebbe pertanto errato il giudice di merito nell'argomentare la conferma della sentenza di primo grado in assenza di riscontri oggettivi dei fatti contestati, in ipotesi costituiti da sequestri di stupefacente, anche con riferimento alle quantità di stupefacente in quanto determinate dal giudicante mediante argomentazioni logiche basate sull'interpretazione delle comunicazioni.

3.2. Con il secondo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] prospetta la violazione di legge, segnatamente dell'art 81 c.p., per non aver la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, ritenuto sussistente la continuazione tra i reati oggetto di giudizio e quelli per i quali è intervenuto concordato in appello accolto con sentenza (n. 6628) emessa dalla Corte d'appello di Milano il 9 novembre 2017.

La Corte territoriale, in particolare, avrebbe errato nel ritenere insussistenti gli elementi caratterizzanti la continuazione, nonostante le emergenze relative alle date ed ai luoghi di commissione delle fattispecie per le quali vi è già stata condanna (in Milano ed altre località nei mesi di aprile, maggio e giugno 2014).

Si tratterebbe di circostanze tali da far propendere nel senso per cui l'imputato, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dapprima avrebbe operato con riferimento ad una «piazza» di spaccio avente quali «confini territoriali l'hinterland milanese, salvo poi decidere di allargare il raggio d'azione verso il contesto bresciano».

4. Nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti un ricorso congiunto (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) e due separati ricorsi (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr) fondati, rispettivamente, su sei motivi, il ricorso congiunto, su otto motivi, il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e su quattordici motivi, l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Con il primo motivo del ricorso congiunto (proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) si deduce l'errore nel quale sarebbe incora la Corte territoriale nel rigettare l'eccezione di nullità assoluta per essere stato il giudizio di primo grado celebrato in violazione delle disposizioni concernenti l'intervento degli imputati, all'epoca detenuti, oltre che la loro assistenza, senza l'adozione di un formale provvedimento di separazione e nonostante l'esplicita non condivisione da parte della difesa del modus operandi seguito dal G.u.p.

Il giudice di primo grado, in particolare, con provvedimento del 20 maggio 2020, cui erano allegate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, adottato in ragione dell'organizzazione delle udienze in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, avrebbe fissato per il 1° giugno 2020 l'udienza per la trattazione di talune posizioni processuali, per poi proseguire, in altre udienze, con la trattazione delle posizioni processuali di volta in volta individuate e nel corso delle quali l'accusa sostanzialmente si sarebbe, di volta in volta, riportata alle conclusioni scritte.

Ne sarebbe conseguita, quindi, la lesione del diritto di difesa che, a detta del ricorrente, sarebbe stata eccepita sin dal primo grado, degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detenuti non rinuncianti, in forza della loro mancata partecipazione, sia in presenza sia mediante videoconferenze o collegamenti da remoto, alle udienze destinate alla trattazione delle altre posizioni processuali, oltre che per la mancata assistenza degli stessi da parte dei difensori.

La Corte territoriale, infine, nel rigettare il relativo motivo d'appello avrebbe erroneamente fatto riferimento alla circostanza per cui il provvedimento del 20 maggio 2020 avrebbe avuto la mera funzione di esortare le parti a limitare la loro presenza alle sole udienze destinate alla trattazione delle relative posizioni e all'omessa indicazione delle reali esigenze difensive violate.

4.1.1. Con il secondo motivo del ricorso congiunto si deducono, con riferimento ad entrambi gli imputati, violazioni di legge (art. 74 T.U. stup. e 110 cod. pen) e vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità, per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente l'associazione finalizzata alla realizzazione di fattispecie in materia di stupefacenti (cocaina), anche in termini di importazione dall'estero, di cui al capo 46, in luogo del mero concorso di persone nei singoli reati. [OSCURATO:PERSONA] d'appello, in particolare, avrebbe contraddittoriamente ed illogicamente argomentato la sussistenza dell'associazione dai reati fine ascritti ai capi 38, 42 e 43 ma escludendo la partecipazione di Partizani (residente in Olanda), fornitore di cocaina con riferimento alle importazioni ascritte ai capi 38 e 42, essendo il relativo apporto episodico e collegato ai singoli reati, e ritenendo invece partecipe altro soggetto (Shei), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], diversamente da Partizani, non avrebbe partecipato alla commissione dei tre citati reati fine.

4.1.2. Con il terzo motivo del ricorso congiunto si deducono, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), violazioni di legge (art. 74 T.U. stup.) e vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale esaminato il motivo d'appello sindacante la sentenza di primo grado che aveva ritenuto sussistente in capo all'imputato il dolo di partecipazione all'associazione di cui al capo

46. Il ruolo associativo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) sarebbe stato quello avente ad oggetto la modifica delle vetture per adibirle al trasporto dello stupefacente e la Corte, come evidenziato a pag. 154 della sentenza, non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza per cui l'imputato avrebbe provveduto a far modificare anche altre vetture, oltre a quelle riconducibili al sodalizio, limitandosi a ritenerla neutra.

4.1.3. Con il quarto motivo del ricorso congiunto si deducono, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], violazioni di legge (art. 74 T.U. stup.) e vizi motivazionali aver la Corte territoriale reso motivazione apodittica e comunque viziata in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine alla partecipazione all'associazione di cui al capo 46, anche sotto il profilo del relativo elemento soggettivo.

Il ruolo associativo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato quello avente ad oggetto la distribuzione dello stupefacente, compresa la disponibilità dei luoghi di stoccaggio.

A fronte di ciò, però, la sentenza impugnata (pag. 196 e ss.) avrebbe erroneamente ritenuto accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nonostante il suo coinvolgimento in attività illecita in materia di stupefacenti sin da data antecedente all'inizio del sodalizio e, comunque, in epoca coeva alla permanenza dell'associazione ma, a dire del ricorrente, non riconducibile al sodalizio.

4.1.4. Con il quinto motivo del ricorso congiunto si deducono, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) violazioni di legge (art. 73 T.U. stup.) e vizi motivazionali in merito alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'importazione di cocaina dall'Olanda di cui al capo

38. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe argomentato (pag. 181 e ss.) solo dalle comunicazioni intercorse tre l'imputato ed il proprio fratello [OSCURATO:PERSONA] senza specificare il ruolo che il primo avrebbe avuto quale mediatore di altro soggetto (Shej) a sua volta avente il ruolo di mediatore per l'acquisto.

4.1.5. Con il sesto ed ultimo motivo del ricorso congiunto si deducono, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], violazioni di legge (art. 73 T.U. stup.) e vizi motivazionali in merito alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'importazione di cocaina dall'Olanda di cui al capo

38. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe argomentato (pag. 188 e ss.) il ruolo dell'imputato, avente ad oggetto il reperimento del denaro necessario all'acquisto (per oltre 100.000,00 euro), da elementi emergenti dalle captate comunicazioni che, però, contrasterebbero con i dati relativi al prezzo di acquisto della cocaina per grammo (pari a 50,00/60,00 euro e non a 30,00 euro).

Quanto innanzi, nonostante l'avvenuto sequestro a carico di uno dei correi di circa 1,2 kg di cocaina, avrebbe dovuto ingenerare nel giudicante il dubbio circa la tipologia dello stupefacente (in ipotesi non cocaina ma altro meno costoso) ovvero in merito alla quantità (in ipotesi inferiore ai contestati 4 kg).

4.2. Con il primo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr) si deduce la violazione di norme processuali (artt. 268 e 271 cod. proc. pen., anche in relazione a all'art. 111 Cost., all'art. 8 CEDU ed al parametro interposto di cui all'art. 117 Cost.) in relazione al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle comunicazioni captate nonostante il rilievo difensivo incentrato sul compimento all'estero, in Canada, ed in assenza di rogatoria, dell'attività di decriptazione dei messaggi realizzati mediante dispositivi BlackBerry.

L'attività di decriptazione, tale da richiedere un «atto di fede» in quanto eseguita mediante l'utilizzo di chiavi di lettura sconosciute e trattenute in Canada, peraltro, non sarebbe stata disposta dal Pubblico Ministero e non costituirebbe, nella specie, frutto di libera messa a disposizione da parte di RIM Canada ma oggetto di richiesta imperativa e non di mero invito, secondo l'interpretazione, data dal ricorrente, alla «Communication» dd. 16 maggio 2016 del Pubblico Ministero.

4.2.1. Con il secondo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr) si deduce la manifesta illogicità della motivazione con la quale è stato escluso l'assorbimento delle cessioni di cui ai capi 40, 41, 42 e 49 nella fattispecie d'importazione dall'Olanda ascritta al capo 38 (differentemente da quanto avvenuto con riferimento alla cessione ascritta nel capo 39).

Si sindaca in particolare l'apparato motivazionale nella parte in cui (pag. 187) è stato escluso il detto assorbimento per essere avvenute le cessioni all'incirca il mese successivo all'importazione (tra il 14 e il 23 luglio 2016) e quindi in ragione di una indubitabile cesura non colmata ipotizzando una mera stasi dell'attività illecita.

Per il ricorrente, invece, vi sarebbero elementi probatori in particolare emergenti da intercettazioni successive all'arresto del correo Haxhallari del 17 giugno 2016, e del contestuale sequestro di 1,2 kg di cocaina quale parte dei 4 kg importati, la cui valutazione sarebbe stata quindi omessa da parte del giudice di merito e dalla quale emergerebbe l'intenzione dei correi di bloccare momentaneamente l'attività illecita.

4.2.2. Con il terzo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr) si deduce la violazione di legge (art. 61-bis cod. pen.) e la mancanza di motivazione in merito al motivo d'appello inerente alla non configurabilità dell'aggravante della transnazionalità con riferimento all'importazione di cui al capo 38 di rubrica nonostante la coincidenza del «gruppo criminale organizzato» con l'associazione ex art. 74 T.U. stup. ascritta al capo

46. Sul punto, in particolare, la Corte territoriale si sarebbe limitata alla mera enfatizzazione dell'aspetto per cui alcuni degli autori dell'importazione avrebbero agito dall'estero (pag. 190, ma anche pag. 183 e 151 con riferimento ad altre posizioni).

Argomentando nei termini di cui innanzi il giudice di merito avrebbe sostanzialmente violato il principio per cui la circostanza in oggetto non sarebbe ravvisabile sulla base esclusivamente d'una espansione dell'attività criminosa in territorio estero, occorrendo che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno stato (sul punto il ricorrente fa esplicito riferimento a Sez. 6, n. 31972 del 2013 e a Sez.

U, n. 18374 del 2013, Adami, relative alla previgente fattispecie di cui all'art. 4

I. n. 146 del 2006).

4.2.3. Con il quarto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi motivazionali, anche per travisamento della prova, in merito all'individuazione della tipologia di moneta (euro) di cui alle cifre, emergenti dall'attività d'intercettazione, con riferimento all'importazione di cui al capo 38 (pag. 189 sent.

Appello) oltre che, di riflesso, in ordine alla cessione ascritta al capo

36. In merito si evidenzia che l'importazione di cocaina dall'Olanda (capo 38) è stata ricostruita dalla Corte territoriale (pag. 181) come «organizzata tramite una sorte di triangolazione logistica secondo cui lo stupefacente giunge dalla terra olandese dal fornitore Partizani, non meglio identificato, ma l'operazione è stata contrattuata e gestita con l'aiuto di un mediatore, stabile sul territorio albanese, Shej, non meglio identificato, che si occupa anche di indicare il prezzo della compravendita».

Dall'intermediazione del soggetto albanese stabile sul medesimo territorio ne conseguirebbe, a detta del ricorrente e come dallo stesso dedotto con motivo d'appello, l'erronea argomentazione dell'importo in euro e che, quindi, in ragione del rapporto di cambio tra le due monete, la somma sarebbe notevolmente inferiore con corrispondente quantitativo notevolmente inferiore della sostanza oggetto di importazione (incidente sul trattamento sanzionatorio).

L'apparato motivazionale in oggetto si mostrerebbe altresì illogico e contraddittorio nella parte in cui non avrebbe valorizzato, al fine di argomentare la tipologia di moneta, il luogo ove stabilmente operava l'intermediario Shej (Albania) laddove, invece, con riferimento alla cessione ascritta (anche) all'imputato [OSCURATO:PERSONA] al capo 36 è stato logicamente dedotto che si trattasse di euro dalla circostanza dell'operatività in Italia degli autori del reato (pag. 195 della sentenza di secondo grado).

Avrebbe infine sul punto la Corte travisato la prova, per non averla considerata, emergente da un'unica intercettazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espressamente indicato al suo interlocutore, «l'olandese», in lek albanesi le cifre del suo dire proprio con riferimento alla fattispecie di cui al capo

38. L'illogicità di cui innanzi, inerente all'apparato motivazionale relativo al capo 38, di riflesso, avrebbe altresì viziato la motivazione circa l'importo della cessione di cui al capo 36.

4.2.4. Con il quinto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 73, comma 6, T.U. stup.) e vizi motivazionali per aver ritenuto la Corte territoriale integrata l'aggravante del fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro con riferimento alla cessione di stupefacente di cui al capo

40. Nel ritenere accertata la collaborazione dei correi, seppur con diverse funzioni, nella fornitura dello stupefacente, assumendo tutti la stessa posizione rispetto al sinallagma contrattuale attuato, in forza dei ruoli assunti come ascritti in rubrica (ed evidenziati a pag. 26 e 27 dell'atto d'appello), a dire del ricorrente il giudice di merito avrebbe reso sul punto motivazione illogica e comunque contraria al principio di diritto governante la materia.

Per esso sarebbe necessario che la pluralità dei soggetti sia riferibile a una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione o altre), non essendo sufficiente, per l'integrazione dell'aggravante speciale, l'indistinta attribuzione della pluralità delle condotte ai concorrenti, a prescindere dallo specifico ruolo di ciascuno di essi (il riferimento specifico è a Sez. 4, n. 36616 del 2006).

4.2.5. Con il sesto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup. con riferimento al capo 42 di rubrica.

Si rileva in particolare che la sentenza di primo grado ha ritenuto il reato aggravato nei termini di cui innanzi per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con esclusione della stessa con riferimento al concorrente [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del distinto ruolo dallo stesso svolto (pag. 137 e 138 sent. di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] è stato successivamente assolto dal reato ascrittogli al capo 42 in secondo grado, ne conseguirebbe, per il ricorrente, l'esclusione dell'aggravante speciale anche per la propria posizione in ragione dell'insussistenza delle tre o più persone.

La circostanza per la quale il reato è contestato come commesso in concorso con altri tre soggetti (Shej, Partizani e Shtriga) non muterebbe le considerazioni di cui innanzi in ragione della diversità dei ruoli assunti dai correi come accertati dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] è stata in particolare attribuita l'attività di cessione e redistribuzione, a Partizani e a Shej sono stati individuati, rispettivamente, quali fornitore e intermediario (pag. 133 della sentenza di primo grado), mentre Shtriga avrebbe assunto il distinto ruolo di cessionario.

4.2.6. Con il settimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la mancanza di motivazione in merito ai singoli aumenti per la continuazione (invece necessaria per quanto chiarito da Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone), essendo stato disposto un aumento cumulativo ex art. 81 cod. pen., peraltro con riferimento a fattispecie anche differentemente circostanziate, per un totale di mesi sei di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, con conseguente elevazione della pena di anni 14 e mesi 8 di reclusione ed euro 76.000,00 di multa ad anni 15 e mesi 2 di reclusione ed euro 88.000 di multa.

4.2.7. Con l'ottavo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la contraddittorietà della motivazione in merito alla determinazione della pena in ordine al reato di cui al capo

42. Si evidenzia l'accoglimento del motivo d'appello circa la duplicazione del computo, in primo grado, ai fini degli aumenti ex art. 81 cod. pen., dell'aumento per il capo 42 (pag. 198 sent. appello).

Nonostante ciò, prosegue il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente incluso il capo 42 fra quelli per i quali fu applicato un aumento omnicomprensivo della pena in continuazione ed ha altresì applicato anche un singolo aumento sempre per il capo 42 di anni 1 e 6 mesi di reclusione ed euro 9.000,00 di multa (pag. 199 sent. appello).

Ne sarebbe conseguita la reiterazione della duplicazione già per errore effettuata in primo grado.

Nonostante l'aumento omnicomprensivo in appello (pari a mesi 6 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa) sia inferiore all'aumento operato dal primo giudice (pari ad anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa), per il ricorrente l'inclusione da parte della Corte d'appello del capo 42 all'interno dell'elenco dei capi per i quali era già stata operato l'aumento onnniconnprensivo in primo grado non integrerebbe un mero errore materiale, in quanto alla riduzione della pena detentiva (da anni 1 e mesi 6 di reclusione a sei mesi di reclusione) non è seguita anche quella pecuniaria (rimasta pari ad euro 12.000,00).

4.2.8. Con il nono motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup. con riferimento al capo 43 di rubrica nonché vizi motivazionali sul punto.

Si rileva in particolare che la sentenza d'appello ha parzialmente modificato quella di primo grado assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 43 (pag. 223 sent. app.) errando però nel ritenere, nonostante la detta assoluzione, comunque integrata la circostanza aggravante in esame in ragione del concorso, con [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] anche di Shej (come indicato nell'imputazione).

La Corte territoriale avrebbe difatti attribuito a Shej ed a [OSCURATO:PERSONA] il medesimo ruolo di acquirenti ed importatori in Italia dello stupefacente (pag. 192 e s. sent. app.), ma agendo dall'Albania.

Sicché, conclude sul punto il ricorrente, ai due detti soggetti potrà attribuirsi il diverso ruolo di esportatori dello stupefacente (dall'Albania) mentre al correo [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di importatore, in quanto operante dall'Italia, con conseguente inapplicabilità dell'aggravante.

Peraltro, sarebbe illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte, nell'assolvere Milaqi, avrebbe dato atto di un ridimensionamento del fatto reato al quale avrebbe dovuto seguire un minor trattamento sanzionatorio (invece rimasto invariato in termini di aumento di mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa).

4.2.9. Con il decimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la mancanza di motivazione in merito al motivo n. 8 d'appello (pag. 33 e s. dell'atto d'appello), in relazione al delitto di cui al capo 44 della rubrica.

In particolare, la sentenza sarebbe stata silente in merito alle deduzioni difensive inerenti alle circostanze fattuali quali: la distanza temporale tra l'incontro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (durato dieci minuti a partire dalle ore 10:00) e l'intervento delle forze dell'ordine con riferimento alla vettura di Dibra (ore 13:10); l'assenza di continuativi controlli relativi a Dibra, dopo il suo incontro don [OSCURATO:PERSONA], e la dedotta mancanza di una percezione di consegna di stupefacente dal secondo al primo intervenuta nell'incontro avvenuto alle 10:00.

4.2.10. Con l'undicesimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'illogicità della motivazione in merito all'accertata quantità di stupefacente di cui al capo

37. Il ricorrente premette che con l'atto d'appello (quindicesimo motivo), in ragione della circostanza per cui l'imputazione di cui al capo 37 concerneva 400 gr di stupefacente mentre con la sentenza di primo grado è stata ritenuta la diversa quantità di 300 gr (con conseguente condanna), la Corte d'appello, in accoglimento dello specifico motivo, avrebbe dovuto assolvere per la restante parte di stupefacente (100 gr) con conseguente riduzione della pena.

Per converso, illogicamente, il giudice d'appello non avrebbe provveduto nei termini di cui innanzi adducendo una corrispondenza approssimativa in termini di verosimiglianza tra la quantità di cui alla contestazione (400 gr) e quella (300 gr) ritenuta accertata (pag. 195 sent. app.).4.2.11.

Con il dodicesimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 73, comma 1, T.U. stup.) e l'illogicità della motivazione in merito all'accertata tipologia di stupefacente di cui al capo 35 (cocaina) in luogo della diversa sostanza (marijuana) invece oggetto del capo 43, in assenza di elementi tali da condurre a ritenere con certezza che si sia trattato effettivamente di cocaina.

4.2.12. Con il tredicesimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alle censure mosse in merito al capo 48 d'imputazione avente ad oggetto il delitto di interposizione fittizia di cui all'art. 512-bis cod. pen. (già art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992) della vettura indicata nella detta imputazione.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe fatto solo pochissimi cenni al delitto in oggetto (pag. 193 sent. app.) senza rispondere alle doglianze mosse con l'appello in merito all'assenza di prova, perlomeno indiziaria, della provenienza dall'imputato delle risorse economiche impiegate per l'acquisto del bene, formalmente intestato ad altro soggetto, e del relativo dolo specifico. 4.2.13.

Con il quattordicesimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'illogicità della motivazione nell'aver ritenuto l'imputato associato ex art. 74 T.U. stup. (capo 46 di rubrica) in luogo di un mero concorso in più reati in materia di stupefacenti.

L'illogicità si argomenta in virtù della circostanza per cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto l'imputato partecipe del sodalizio in ragione dell'assenza di elementi tali da ritenere lo stesso autore di reati in materia di stupefacenti anche prima della costituzione dell'associazione ed indipendentemente da essa (pag. 196 e s.), laddove, invece, per il ricorrente, i reati di cui ai capi 49 (commesso il 14 luglio 2016) e 44 risulterebbero integrati senza alcun riferimento ad altri soggetti di cui all'associazione.

Per il ricorrente, peraltro, da un lato, sarebbe stato eccessivamente enfatizzato il dato dell'utilizzo del BlackBerry (pag. 197 sent. app.), che dimostrerebbe, al più, la volontà dell'imputato di sottrarsi ad attività di intercettazione, e, dall'altro, sarebbe stato sminuito il dato dell'assenza di una cassa comune (pag. 155 sent. app.).

4.3. Con il primo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr, si deduce la violazione di norme processuali (artt. 268 e 271 cod. proc. pen.) in relazione all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni delle captate comunicazioni realizzate mediante dispositivi BlackBerry, oltre che illogicità della motivazione in merito al luogo di svolgimento delle operazioni di intercettazione.Il ricorrente, oltre a fare proprie con mero rinvio le deduzioni difensive di cui al primo motivo del ricorso proposto nel solo interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], deduce l'illogicità della motivazione, racchiusa nelle pagine 138 e 139 della sentenza impugnata, con la quale la Corte territoriale avrebbe ritenuto eseguite le dette operazioni di intercettazione presso la Procura della Repubblica, con conseguente inutilizzabilità patologica dei relativi esiti, e, a tal fine, riproduce in ricorso parti del relativo apparato argomentativo.

4.3.1. Con il secondo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr si deduce la violazione di legge (art. 61-bis cod. pen.) e la mancanza di motivazione in merito al motivo d'appello inerente alla non configurabilità dell'aggravante della transnazionalità con riferimento all'importazione di cui al capo 38 di rubrica per la coincidenza del «gruppo criminale organizzato» con l'associazione ex art. 74 T.U. stup. ascritta al capo

46. Sul punto, in particolare, la Corte territoriale si sarebbe limitata alla mera enfatizzazione dell'aspetto per cui alcuni degli autori dell'importazione avrebbero agito dall'estero (pag. 190, ma anche pag. 183 e 151 con riferimento ad altre posizioni).

Argomentando nei termini di cui innanzi il giudice di merito avrebbe sostanzialmente violato il principio per cui la circostanza in oggetto non sarebbe ravvisabile sulla base esclusivamente d'una espansione dell'attività criminosa in territorio estero, occorrendo che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato (sul punto il ricorrente fa esplicito riferimento a Sez. 6, n. 31972 del 2013 e a Sez.

U, n. 18374 del 2013, Adami, relative alla previdente fattispecie di cui all'art. 4

I. n. 146 del 2006).

Mancherebbe nella specie, peraltro, la motivazione in relazione alla condotta effettivamente integrante il contributo alla commissione del reato fornito dal gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

4.3.2. Con il terzo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr si deducono violazione di legge e l'illogicità della motivazione in merito all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup. con riferimento al capo 38 di rubrica.

La censura muove dal consolidato principio di diritto, che sarebbe stato invece violato dalla sentenza impugnata, per cui, al fine della configurabilità dell'aggravante in esame sarebbe necessario che la pluralità dei soggetti sia riferibile a una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione o altre), non essendo sufficiente l'indistinta attribuzione della pluralità delle condotte ai concorrenti, a prescindere dallo specifico ruolo di ciascuno di essi (il riferimento specifico è a Sez. 4, n. 36616 del 2006).

Evidenzia il ricorrente altresì che la sentenza impugnata (pag. 182 e s.) motiva la sussistenza dell'aggravante in ragione della circostanza per la quale [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), nella sua qualità di mediatore con Shei, ha collaborato all'acquisto dello stupefacente, così trovandosi nel sinallagma contrattuale posto in essere nella medesima posizione del fratello [OSCURATO:PERSONA] e dei correi Balla, Subashi e Milaqi, tutti impegnati nella medesima operazione quali acquirenti ed importatori.

Il detto apparato argomentativo, in ragione dell'evidenziato principio di diritto, si mostrerebbe illogico laddove accomunerebbe i correi con riferimento alla medesima posizione assunta nel sinallagma contrattuale e al tempo stesso diversificherebbe i ruoli assunti dai correi in termini di mediazione, acquisto e importazione.

4.3.3. Con il quarto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr si deduce la mancanza di motivazione in merito al rilievo difensivo esposto a pag. 27 dell'atto d'appello in ordine alla determinazione quantitativa della sostanza stupefacente di cui al reato ascritto al capo 38 di rubrica.

La Corte, in particolare, non avrebbe considerato quanto evidenziato dall'appellante in merito alla circostanza per cui si sarebbe giunti ad accertare la quantità di stupefacente in considerazione dell'importo del denaro costituente provvista per il relativo acquisto relazionato al costo medio della detta sostanza all'ingrosso (quale nozione appartenente alla scienza privata del giudice).

4.3.4. Con il quinto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr si deducono violazione di legge e l'illogicità della motivazione in merito all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup. con riferimento al capo 43 di rubrica, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di cui al precedente quarto motivo di ricorso e con riferimento all'apparato motivazionale emergente dalle pagine 183 e 184 della sentenza impugnata.

4.3.5. Con i motivi sesto e settimo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr si deduce l'illogicità della motivazione, rispettivamente, in merito alla ritenuta sussistenza dell'associazione di cui al capo 46 di rubrica ed alla ritenuta appartenenza ad essa del l'imputato, in luogo di mere ipotesi di concorso in reati in materia di stupefacenti invece argornentabili proprio dagli esiti delle intercettazioni.

La Corte, peraltro, nell'argomentare in ordine alla detta partecipazione, avrebbe al contempo enfatizzato talune circostanze, tra cui la disponibilità di vetture e i diversi reati fine, anche se all'imputato sono ascritti solo i fatti di cui ai capi 38 e 43, e sminuito l'importanza di altre emergenti dalle intercettate comunicazioni tra correi oltre che l'assenza di una cassa comune.

4.3.6. Con l'ottavo motivo di ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr si deduce l'illogicità della sentenza nella parte in cui, pur avendo assolto con riferimento alla fattispecie di cui al capo 43 di rubrica [OSCURATO:PERSONA], avrebbe comunque mantenuto, con riferimento al ricorrente, il medesimo aumento di pena effettuato in primo grado ex art. 82 cod. pen., nonostante la minore gravità del reato per il venir meno di un concorrente in ipotesi di contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 73, comma 6, T.U. stup.

5. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due distinti ricorsi, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], fondati, rispettivamente, su nove motivi e su sette motivi, ai quali si è aggiunto il complesso motivo nuovo proposto, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'error in procedendo costituito dalla celebrazione del giudizio di primo grado nonostante la mancata partecipazione dell'imputato nonché la mancanza di motivazione da parte della Corte d'appello in merito allo specifico motivo d'impugnazione.

Il ricorrente premette che all'udienza preliminare del 9 dicembre 2019 è stata accolta dal G.u.p. l'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza per mancata traduzione degli atti in lingua conosciuta all'imputato, non risultando dagli atti la di lui conoscenza della lingua italiana, con conseguente rinnovazione della vocatio in ius, previa traduzione dell'atto in italiano, per l'udienza del 27 gennaio 2020.

Ammesso il giudizio abbreviato, in ragione delle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica (COVID-19) è stata prevista l'udienza per l'inizio delle discussioni (scaglionate) per il 10 giugno 2020, anticipate dallo scambio di note scritte (comprese le conclusioni dell'accusa), con modalità tali da evitare assembramenti in aula e condivise dalla stessa difesa dell'imputato che, pertanto, aveva rappresentato la propria presenza in aula alle udienza del 1° giugno 2020 e del 15 giugno 2020 con richiesta, della stessa difesa, di ritenere possibile la partecipazione alle due indicate udienze del detenuto [OSCURATO:PERSONA] mediante sistema di videoconferenza.

Alle dette due udienze oltre che a quella del 29 giugno 2020 l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricevuto avviso di trattazione della propria posizione (per il 10 giugno 2020) con allegata la requisitoria del Pubblico Ministero in lingua italiana, è risultato assente per rinuncia dallo stesso effettuata mediante sottoscrizione di dichiarazione prestampata in lingua italiana e resa al Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di Rebibbia.

Premesso quanto innanzi, la difesa si duole del rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, dedotta con i motivi d'appello, per la mancata partecipazione dell'imputato alle tre citate udienze, in ragione degli avvisi effettuati in lingua italiana, con allegata requisitoria anch'essa in lingua italiana, e delle conseguenti rinunce a comparire sottoscritte dal detenuto ma redatte con modulo prestampato in lingua italiana.

Sul punto, conclude il ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe limitata ed evidenziare l'assenza di eccezioni ad opera delle difese e la mancata previsione dei detti atti nel novero di quelli di cui all'art. 143, comma secondo, cod. proc. pen. 5.1.1.

Con il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge (artt. 415-bis, comma 3, e 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.) per aver il giudice d'appello rigettato l'eccezione di nullità, già formulata in primo grado, per omesso interrogatorio richiesto successivamente alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Il ricorrente evidenzia il rigetto della relativa eccezione da parte del G.u.p., in ragione della tardività della richiesta d'interrogatorio, non operando nella specie la sospensione dei termini per il periodo feriale (art. 2

I. n. 742 del 1969) per l'avere il procedimento ad oggetto reati in materia di criminalità organizzata.

La Corte territoriale, dal canto suo, ha rigettato la doglianza non solo condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado ma anche in virtù della sanatoria operata dalla richiesta di celebrazione del giudizio abbreviato poi ammesso (pag. 137 sent. app).

Con riferimento al riportato fatto processuale si appunta la censura in esame con la quale sostanzialmente si sindaca la decisione d'appello per aver essa finito con il ritenere, condividendo le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'eccezione in primo grado, che il termine di venti giorni di cui all'art. 415-bis, cod. proc. pen. sia ricompreso nei termini per le indagini preliminari, ai fini dell'operatività della disciplina in materia di sospensione dei termini processuali.

Essendo stata la nullità tempestivamente dedotta in sede di udienza preliminare, prima della richiesta di celebrazione del giudizio abbreviato poi ammesso, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare l'eccezione e non ritenere sanata la nullità.5.1.2.

Con il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge oltre che vizi motivazionali sul punto per essere stato l'imputato giudicato non solo con riferimento ai reati di cui ai capi 38 e 46 dell'imputazione, oggetto di M.A.E., ma anche per i reati ascrittigli ai capi 35, 42 e 43 con riferimento ai quali non è stato emesso M.A.E. per essere stata dal G.i.p. rigettata, con riferimento ad essi, la richiesta di applicazione di misura cautelare.

Con riferimento ai capi 42 e 43 è stata solo successivamente applicata la misura cautelare (invece sempre esclusa per il capo 35) dal Tribunale in funzione di giudice dell'appello cautelare adito dal Pubblico Ministero.

Sicché, a dire del ricorrente, nel giudicare l'imputato anche con riferimento ai capi 35, 42 e 43, non oggetto della procedura estradizionale ed inerenti a fatti antecedenti, sarebbe stato violato il principio di specialità (previsto dall'art. 721 cod. proc. pen., dall'art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione resa esecutiva per l'Italia con I. n. 300 del 1963, dall'art. 27 della decisione quadro del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo nonché dell'art. 26

I. n. 69 del 2005).

5.1.3. Con il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, avrebbero ritenuto di indentificare l'imputato in «VIP» sulla base degli atti d'indagine acquisiti al giudizio abbreviato, compresi gli esiti delle comunicazioni e conversazioni intercettate, senza considerare gli elementi emergenti dalla indagini difensive, i cui esiti sono stati depositati il 18 dicembre 2019.

Si sarebbe in particolare trattato della trascrizione da parte di un interprete di lingua albanese di taluni messaggi e conversazioni intercettati nonché di valutazioni rese, circa il significato di talune parole di cui alle intercettazioni, da [OSCURATO:PERSONA], esperta di lingua e letteratura italo-albane e professoressa di lingua italiana presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Tirana.

5.1.4. Con il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», avrebbero ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato in merito al capo

46. A dire del ricorrente, in sostanza, non emergerebbe la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA], mero amico d'infanzia di [OSCURATO:PERSONA], anche in considerazione della circostanza per la quale egli non sarebbe identificabile in «VIP» per quanto argomentato nel precedente motivo, oltre che la consapevolezza dell'imputato del suo stabile inserimento nel sodalizio.

5.1.5. Con il sesto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 73 T.U. stup.) oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», avrebbero ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato in merito all'importazione di cocaina in concorso di cui al capo

38. A dire del ricorrente, in sostanza, non emergerebbe la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA], anche in considerazione della circostanza per la quale egli non sarebbe identificabile in «VIP» per quanto argomentato nel precedente quarto motivo, che, invece, sarebbe stata dedotta in sede di merito dall'interpretazione del contenuto delle conversazioni e comunicazioni captate.

5.1.6. Con il settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 73 T.U. stup., anche in relazione all'art. 115 cod. pen.) oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», avrebbero ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato in merito alla fattispecie di cui al capo

42. A dire del ricorrente, in sostanza, non emergerebbe la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA], anche in considerazione della circostanza per la quale egli non sarebbe identificabile in «VIP» per quanto argomentato nel precedente quarto motivo, che, invece, sarebbe stata dedotta in sede di merito dall'interpretazione del contenuto delle conversazioni e comunicazioni captate sena considerare gli esiti delle indagini difensive nei termini già innanzi esplicitati.

5.1.7. Con l'ottavo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 61-bis cod. pen.) oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», avrebbero ritenuto accertata la sussistenza della transnazionalità con riferimento alla fattispecie di cui al capo 38 pur coincidendo nella specie il gruppo criminale organizzato, di cui al citato art. 61-bis cod. pen., con l'associazione ascritta al capo 46 ovvero con gli stessi concorrenti nel reato.

5.1.8. Con il nono motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 133, 62-bis e 69 cod. pen.) oltre che vizi motivazionali in ragione dell'assenza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, anche in termini di sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e dell'eventuale giudizio di bilanciamento con le aggravanti.

5.2. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 73 T.U. stup. nonché artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», avrebbero ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato in merito all'importazione di cocaina in concorso di cui al capo

38. A dire del ricorrente, in sostanza, la Corte d'appello avrebbe effettuato un mero richiamo alla sentenza di primo grado senza considerare le argomentazioni difensive d'appello, tanto più che si sarebbe trattato di sola c.d.

«droga parlata» e di soggetto, [OSCURATO:PERSONA], erroneamente identificato in «VIP», come evidenziato dalle indagini difensive i cui esiti sarebbero stati illogicamente smentiti dai giudici di merito.

5.2.1. Con il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 73 T.U. stup. nonché artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», avrebbero ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato in merito alla fattispecie di cui al capo 42 di rubrica.

A dire del ricorrente, in sostanza, la Corte d'appello avrebbe effettuato un mero richiamo alla sentenza di primo grado senza considerare le argomentazioni difensive d'appello, tanto più che si sarebbe trattato di soggetto, [OSCURATO:PERSONA], erroneamente identificato in «VIP», come evidenziato dalle indagini difensive i cui esiti sarebbero stati illogicamente smentiti dai giudici di merito anche con riferimento al diverso significato da attribuire alle comunicazioni e conversazioni intercettate.

5.2.2. Con il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 74 T.U. stup. nonché art. 192 cod. proc. pen.) oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», avrebbero ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato in merito alla fattispecie associativa di cui al capo 46 di rubrica.

A dire del ricorrente, in sostanza, la Corte d'appello avrebbe effettuato un mero richiamo alla sentenza di primo grado senza considerare le argomentazioni difensive d'appello circa l'insussistenza di un sodalizio e, comunque, della partecipazione ad esso dell'imputato.

Laddove considerate, invece, le dette argomentazioni sarebbero state non condivise dal giudice d'appello (pag. 152-157 e 211-212 sent. app.) con considerazioni ritenute non dirimenti dal ricorrente alla stregua dei principi governanti la materia ed in particolare la fattispecie associativa di cui all'art. 74 T.U. stup.

5.2.3. Con il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 61- bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) oltre che vizi motivazionali per aver la sentenza impugnata ritenuto accertata la sussistenza della circostanza aggravante della transnazionalità con riferimento al capo 38, nonostante l'assenza di un gruppo criminale organizzato, invece richiesto dal citato art. 61- bis cod. pen., e l'accertato coinvolgimento, oltre agli appartenenti al sodalizio di cui al capo 46, di soli altri due soggetti.

5.2.4. Con i motivi quinto sesto e settimo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (artt. 132, 133, 114 e 62-bis cod. pen.) oltre che vizi motivazionali in merito al trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale, in primo luogo, avrebbe confermato il trattamento sanzionatorio tanto per il reato considerato più grave (capo 38), nonostante l'esclusione sin dal primo grado dell'aggravante dell'ingente quantità, quanto per i reati in continuazione.

Con riferimento a questi ultimi, a dire del ricorrente, la motivazione sarebbe meramente assertiva e comunque illogica nella parte in cui avrebbe previsto un pari aumento di pena con riferimento alla fattispecie associativa (capo 46) ed a quella di cui all'art. 73 T.U. ascritta al capo 42 (motivo quinti).

Parimenti apodittica sarebbe la motivazione nella parte in cui la Corte non avrebbe accolto le prospettazioni difensive circa la minima importanza dell'opera prestata ex art. 114 cod. pen. dell'imputato con riferimento ai reati di cui ai capi 38 e 42, motivo sesto, oltre che in merito all'invocata sussistenza delle circostanze attenuanti generiche (motivo settimo).

5.3. Con il nuovo motivo unico complesso proposto, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali.

In particolare, si deduce che, a fronte di una procura speciale conferita all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall'imputato per la richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria (trascrizione delle conversazioni ambientali), depositata all'udienza del 27 gennaio 2020, sarebbe stato celebrato, a seguito del rigetto di quello subordinato, il giudizio abbreviato non subordinato richiesto, alla medesima udienza, da altro difensore dell'imputato (l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) ma sempre in assenza di una procura speciale avente ad oggetto la celebrazione del giudizio abbreviato non subordinato.

Il motivo nuovo prospetta altresì il medesimo error in procedendo dedotto con il primo motivo del ricorso proposto, sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], costituito dalla celebrazione del giudizio di primo grado nonostante la mancata partecipazione dell'imputato nonché la mancanza di motivazione da parte della Corte d'appello in merito allo specifico motivo d'impugnazione.

Si evidenzia l'omessa traduzione in lingua albanese del decreto del 27 maggio 2020 di fissazione dell'udienza dell'i giugno 2020 (con contestuale ordine di traduzione), del decreto di fissazione del 23 giugno 2020 dell'udienza del 29 giugno 2020 (con contestuale ordine di traduzione), del prestampato del 28 maggio 2020 contenente la dichiarazione di rinuncia con riferimento all'udienza dell'i giugno 2020 e del prestampato del 25 giugno 2020 contenente la dichiarazione di rinuncia con riferimento all'udienza del 29 giugno 2020 (dovendo così intendersi il riferimento in ricorso nuovamente all'udienza del 1 giugno 2020).

Si precisa altresì che l'imputato avrebbe rinunciato ad essere presente all'udienza del 27 gennaio 2020 (su rinvio del 9 dicembre 2019 per integrazione del contraddittorio nei suoi confronti) su consiglio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

6. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fondato su due motivi.

6.1. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità per aver la Corte territoriale, rigettando specifico motivo d'appello, ritenuto non violato dal giudice di primo grado il principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) laddove, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ha dichiarato l'imputato non delinquente professionale (art. 105 cod. pen.) bensì delinquente abituale (ex art. 103 cod. pen.), con conseguente assegnazione dello stesso ad una colonia agricola.

Ciò, peraltro, prosegue sul punto il ricorrente, in una ipotesi nella quale, per come formulata, l'imputazione non sarebbe stata neanche tale da instaurare un corretto rapporto processuale con riferimento alla dichiarazione di professionalità richiesta dal Pubblico Ministero.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi motivazionali in merito alla commisurazione giudiziale della pena per aver ritenuto congruo, solo in ragione della gravità dei fatti e della negativa personalità dell'imputato, l'aumento di sette mesi di reclusione per la continuazione, per ciascuna delle due fattispecie ascritte all'imputato nel presente processo (capo 24), con i reati per i quali Pappalardo è già stato condannato con sentenza (n. 793/16) emessa dal G.up. del Tribunale di Brescia in data 22 aprile 2016 (modificata quoad poenam dalla Corte d'appello di Brescia in data 16 ottobre 2019).

7. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fondato su due motivi.

7.1. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi motivazionali nella parte in cui è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato con riferimento ai fatti di cui ai capi di imputazione (11, 12, 13, 16, 17 e 22), ritenendo sostanzialmente il ricorrente che gli elementi e le argomentazioni sottesi alla condanna, tra cui, ove presenti, gli esiti delle intercettazioni, non siano tali da fondare un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, quanto a sussistenza dei fati ed alla loro commissione da parte dell'imputato, ma solo in termini di astratta probabilità.7.2.

Con il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi motivazionali nella parte in cui, con riferimento ai reati ascritti ai capi 13 e 22), la Corte d'appello ha ritenuto di non qualificarli ai sensi dell'ad. 73, comma 5, T.U. stup., nonostante, a dire del ricorrente, la presenza di elementi tali da far argomentare in termini di fatti di «lieve entità».

8. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fondato su cinque motivi.

8.1. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale del motivo d'appello prospettante l'error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice di primo grado per aver celebrato l'udienza del 20 giugno 2020, in assenza del difensore dell'imputato, nonostante l'omessa notifica allo stesso difensore del decreto di fissazione dell'udienza del 20 giugno 2020 per la prosecuzione delle discussioni in sede di abbreviato.

8.2. Con il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'inutilizzabilità dei dati relativi al tracciamento GPS eseguito con riferimento alla vettura Citroen C3, oggetto di monitoraggio, ritenuti dal giudice di merito rilevanti ai fini dell'accertata responsabilità dell'imputato in merito alle fattispecie allo stesso ascritte.

In sintesi, il ricorrente argomenta dalla decisione assunta da Corte giust.U.E., sentenza 2 marzo 2021, in causa C-746/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia), con decisione del 12 novembre 2018, nel procedimento penale contro H.K. per le imputazioni di furto, di uso della carta bancaria di un terzo e di violenza nei confronti di persone partecipanti ad un procedimento giudiziario.

La domanda di pronuncia pregiudiziale vedeva sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 («direttiva 2002/58», GU 2009, L 337, pag. 11), letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

All'esito del giudizio la Corte ha statuito quanto segue.

«1) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo. 2) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale».

Sicché, il motivo di ricorso muove dagli evidenziati principi affermati da Corte giust.

U.E., sentenza 2 marzo 2021, in causa C-746/18, per prospettare, in via interpretativa, la detta inutilizzabilità dei dati inerenti al c.d.

«pedinamento elettronico», ovvero per sollecitare, in subordine, una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, ovvero ancora, in ulteriore subordine, per sollecitare una questione di legittimità costituzionale degli artt. 244 e ss., in quanto in contrasto con l'art 117 e 111 Cost. e con gli artt. 6 e 8 CEDU.

Il ricorrente, nel dettaglio, alla luce dell'interpretazione del diritto sovranazionale di cui innanzi, sollecita, letteralmente, le seguenti questioni pregiudiziali, le uniche effettivamente articolate a differenza della paventata questione di legittimità costituzionale.

«1) "Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, in forza dei principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale prevista dall'art. 132, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003, la quale renda il pubblico ministero, organo dotato di piene e totali garanzie di indipendenza e autonomia come previsto dalle norme del Titolo IV della Costituzione italiana, competente a disporre, mediante decreto motivato, l'acquisizione dei dati relativi all'ubicazione di u soggetto e alle sua condotte e movimenti." 2) "Nel caso i cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se sia possibile fornire ulteriori chiarimenti interpretativi riguardanti una eventuale applicazione irretroattiva dei principi stabiliti nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, tenuto conto delle preminenti esigenze di certezza del diritto nell'ambito della prevenzione, accertamento delle sole gravi forme di criminalità o minacce alla sicurezza"».

8.3. Con il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 23 e 24, in termini di motivazione omessa o apparente, per la mancata indicazione degli elementi dai quali avrebbe tratto il proprio convincimento.

8.4. Con il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione della correlazione tra accusa e sentenza (art 521 cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 7 CEDU), per aver il giudice di merito ritenuto l'imputato responsabile non solo per i fatti allo stesso ascritti in rubrica ma anche del fatto di cui al 26 ottobre 2015 invece non ad egli contestato nel capo 24.

8.5. Con il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo (capi 23 e 24).

In particolare, in dispositivo si assolve l'imputato dall'episodio del 20 ottobre 2015, contestato al capo «23» dell'imputazione, per non ver commesso il fatto, e per l'effetto si ridetermina e riduce la pena allo stesso inflitta per le residue imputazioni in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 21.000,00 di multa (già ridotta per il rito), mentre il capo 23 farebbe riferimento al fatto del 7 ottobre 2015.

A pagina 165 della sentenza d'appello, peraltro, il fatto di cui al 20 ottobre 2015, per il quale vi è dispositivo di assoluzione, sarebbe invece stato considerato come a carico dello stesso imputato.

Quanto innanzi è ritenuto contrastante anche con la determinazione della pena che è stata ridotta di soli due mesi benché gli episodi complessivamente contestati siano tre (7 ottobre, capo 23, e 6 e 20 ottobre, capo 24) mentre si pone a carico anche il fatto del 26 ottobre 2015, non ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 24 di rubrica.

8.6. Con il sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'illogicità della motivazione circa il trattamento sanzionatorio.

Nel dispositivo di sentenza si leggerebbe che, a seguito dell'assoluzione dal fatto del 20 ottobre 2015, di cui al capo 23, sarebbe stata ridotta la pena di due mesi mentre, in ragione della condanna per i fatti del 6 e del 7 ottobre, la riduzione di pena avrebbe dovuto essere pari a quattro mesi.

9. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fondato su un motivo con il quale si deducono carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il capo

31. Ciò, sia in considerazione dell'assoluzione per lo stesso fatto del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che, per come ascritto nell'imputazione, avrebbe ceduto sostanza stupefacente ad [OSCURATO:PERSONA] ed al fratello [OSCURATO:PERSONA] (tratto in arresto e giudicato separatamente), sia in ragione delle circostanze, che la Corte territoriale avrebbe trascurato, per cui i due fratelli non abitavano insieme ed [OSCURATO:PERSONA], in sede d'interrogatorio, si sarebbe addossato a totale responsabilità del reato.

10. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fondato su quattro motivi.

10.1. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 74 T.U. stup.) e vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità per la partecipazione all'associazione di cui al capo 47, composta da tre soli soggetti, peraltro legati da forti vincoli familiari, ed in particolare costituita dal capo [OSCURATO:PERSONA], dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e dal nipote [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due meri partecipi.

Con riferimento ad un'associazione così delineata, il ricorrente ritiene carente la motivazione della sentenza impugnata in merito tanto alla sussistenza dell'associazione quanto all'elemento soggettivo in capo all'imputato, oltre che acritica e meramente riproduttiva della motivazione del giudice di primo grado.

Nei termini di cui innanzi, in particolare, non sarebbero state considerate le deduzioni difensive circa l'insussistenza delle disponibilità di una pluralità di vetture, laddove l'unica utilizzata sarebbe stata una [OSCURATO:PERSONA] utilizzata da [OSCURATO:PERSONA].

A ciò si aggiunge l'acritico recepinnento da parte del giudice d'appello della sussistenza di una cassa comune e delle valutazioni degli elementi emergenti dalle captate conversazioni e comunicazioni, oltre che la mancata considerazione della circostanza per cui i reati ascritti ai capi 27, 28 e 29 sarebbero stati commessi solo dai due partecipanti all'insaputa del soggetto considerato il capo del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA]), con conseguente inosservanza di quelle che, a dire del giudicante, sarebbero state le disposizioni impartite ai due sodali.10.2.

Con il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta responsabilità in merito ai reati di cui ai capi 27, 28 e 29 di rubrica.

Si tratterebbe di ipotesi di mera c.d.

«droga parlata» con riferimento alla quale la corte d'appello avrebbe recepito acriticamente le argomentazioni della sentenza di primo grado, queste ultime fondate sulla valutazione degli esiti delle captate conversazioni e comunicazioni.

10.3. Con il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge (artt. 99 e 133 cod. pen.) e vizi motivazionali in merito alla commisurazione giudiziale della pena, in ragione del considerevole aumento a titolo di continuazione, con la fattispecie associativa di cui al capo 47 (ritenuta più grave), tanto per i reati fine (capi 27, 28 e 29) quanto per i fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 16 giugno 2016.

10.4. Con il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge (art. 86 T.U. stup.) e vizi motivazionali in merito alla disposta espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato, in quanto misura di sicurezza applicata in difetto di un concreto accertamento dell'attualità della sua pericolosità sociale.

11. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un unico motivo con il quale si deducono vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato con riferimento all'associazione di cui al capo 47, compreso i ruoli di capo e promotore ascritti all'imputato.

La Corte territoriale, a detta del ricorrente, avrebbe argomentato dall'unica condotta specifica accertata come tenuta dall'imputato (la fattispecie di cui al capo 30 in merito alla cui condanna vi è stata acquiescenza) oltre che acriticamente recepito le argomentazioni del giudice di primo grado fondandosi su una lettura degli elementi emergenti dalle intercettazioni che, invece, si sostiene portino a conclusioni difformi e talvolta opposte a quelle del giudicante.

12. Nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un ricorso congiunto (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) fondato su cinque motivi.

12.1. Con il primo motivo del ricorso congiunto si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non dichiarare la nullità della sentenza di primo grado in quanto celebrato in violazione delle disposizioni concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in quanto, in ragione dell'organizzazione delle discussioni motivata dalla pandemia in corso, all'udienza del 1° giugno 2020 il difensore è intervenuto ma non si è proceduto alla verbalizzazione della sua presenza mentre si è provveduto solo a dare atto a verbale della presenza delle parti (imputati e difensori) espressamente indicati nel provvedimento di fissazione preventivamente notificato.

12.2. Con il secondo motivo del ricorso congiunto si deducono vizi motivazionali circa l'accertata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui al capo 8 in termini di contraddittorietà e travisamento della prova circa il colore dell'involucro passato da Laze a Dhima e poi ceduto a [OSCURATO:PERSONA] (subito dopo tratto in arresto in quanto in possesso di un involucro contenente 50 gr di cocaina).

12.3. Con il terzo motivo del ricorso congiunto si deduce l'illogicità della motivazione circa l'accertata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui al capo 9, laddove la Corte territoriale ha argomentato dalla terminologia utilizzata dagli interlocutori delle conversazioni e comunicazioni intercettate che trattavasi di stupefacente.

12.4. Con il quarto motivo del ricorso congiunto si deduce la mancanza della motivazione con riferimento all'accertata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le fattispecie di cui ai capi 6, 7 e

10. In sostanza il ricorrente deduce l'omessa motivazione in merito all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. che, nonostante l'intervenuto concordato di cui all'art. 599-bis dello stesso codice, invece, la Corte avrebbe dovuto accertare in ragione di un differente significato da attribuire alle conversazioni e comunicazioni intercettate (ammesso che le stesse siano utilizzabili).

12.5. Con il quarto motivo del ricorso congiunto si deduce la mancanza della motivazione con riferimento all'applicata recidiva circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], considerata dalla Corte d'appello in ragione dell'elevata pericolosità dell'imputato desunta dai suoi precedenti penali e considerando irrilevante il movente (familiare) del suo illecito reingresso in Italia.

13. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], fondato su sei motivi.

13.1. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 267, 268, comma 3, e 271 cod. proc. civ. con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche avvenute sugli apparecchi BlackBerry.

In sostanza, il ricorrente, all'esito di una dettagliata disamina del c.d. sistema BlackBerry, da intendersi in questa sede riportata (pag. 1-9 del ricorso), e proprio in ragione di essa, argomenta l'inutilizzabilità dall'assenza di una rogatoria all'estero (in Canada) e per l'avvenuta captazione e registrazione non tramite i server della Procura della Repubblica.13.2.

Con il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 192 cod. pen.) e vizi motivazionali circa l'accertata responsabilità dell'imputato con riferimento ai reati di cui ai capi d'imputazione 36, 37, 38 e

40. La contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in merito alla responsabilità circa il capo 36 (fatto dell'8 giugno 2016) è argomentata della circostanza per la quale la Corte territoriale avrebbe individuato l'imputato quale reo in ragione del contenuto delle comunicazioni captate ma incorrendo in un'erronea valutazione del materiale probatorio (informativa finale) che, se correttamente valutato, avrebbe portato a ritenere l'uso promiscuo e non occasionale del BlackBerry contraddistinto dal pin 2af5832b (e nickname «Gjethi gjethi ktu plepi») da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento all'accertata responsabilità in merito alla fattispecie di cui al capo 37 (cessione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2016) l'illogicità della motivazione è prospettata evidenziando l'acritica adesione della Corte territoriale alle argomentazioni del giudice di primo grado rispetto alla valutazione di elementi probatori quali l'accertata sosta di Hushi presso l'abitazione di Balla, dopo aver ricevuto il denaro, ed in merito alla ritenuta apertura del vano occulto della vettura ove era custodito lo stupefacente, invece, per il ricorrente, non emergente in termini di certezza dalle installate microspie.

A quanto innanzi si aggiungerebbero altre circostanze inerenti alla valutazione degli elementi probatori a disposizione, tra cui quella relativa alla valutazione, ai fini del riconoscimento da parte della polizia giudiziaria della voce di Balla, di una conversazione del 24 maggio 2016, invece inerente ad altra fattispecie (ascritta nel diverso capo 38).

Il prospettato errore valutativo circa l'utilizzo da parte dell'imputato del BlackBerry contraddistinto dal pin 2af5832b (e nickname «Gjethi gjethi ktu plepi») da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (già innanzi evidenziata in merito alla censura inerente al capo 36) e la esigua motivazione offerta dalla Corte in ordine alle doglianze difensive, segnerebbero, poi, a detta del ricorrente l'omessa motivazione in merito alle ragioni dell'appello e quindi circa la responsabilità dell'imputato con riferimento al capo

38. Medesime argomentazioni, in termini di esiguità della motivazione in uno con una non condivisa valutazione degli elementi probatori, sono altresì poste a fondamento delle censure inerenti all'apparato motivazionale relativo alla ritenuta responsabilità per il capo 40.

13.3. Con il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge per aver ritenuto sussistente, in merito all'importazione ascritta al capo 38), la circostanza aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61-bis cod. pen., in ragione della sostanziale coincidenza, per quanto avrebbe affermato la stessa sentenza impugnata, tra «gruppo criminale organizzato», di cui alla citata norma, e i correi, taluni dei quali al momento dei fatti all'estero, peraltro anche appartenenti all'associazione di cui all'art. 74 T.U. stup. (ascritta al capo 46).

13.4. Con i motivi quarto e quinto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 74 T.U. stup.) e vizi motivazionali in merito alla ritenuta sussistenza dell'associazione di cui al capo 46 (quarto motivo) e, in subordine, in merito alla partecipazione dell'imputato (quinto motivo).

La Corte territoriale avrebbe in sostanza malgovernato il materiale probatorio, così finendo peraltro con il disattendere i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine agli elementi costitutivi dell'associazione ex art. 74 T.U. stup., non evidenziando quali sarebbero gli ingenti quantitativi di stupefacente trattati dal sodalizio oltre che trascurando circostanze deponenti, a detta del ricorrente, nel senso dell'inconfigurabilità dell'associazione.

Si tratterebbe, in particolare, del numero esiguo degli associati e degli accertati reati fine oltre che dell'assenza di una cassa comune e della non riscontrata divisione dei proventi tra i sodali.

Per converso, non sarebbero tali da rendere sussumibile il fatto nell'astratta previsione normativa le circostanze inerenti al numero di macchine a disposizione, all'utilizzo del sistema BlackBerry ed all'esistenza di prestanome, invece valorizzati dal giudice di merito.

Parimenti non valorizzati sarebbero stati i rilievi difensivi dedotti con l'appello con riferimento all'accertata partecipazione al sodalizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] e deducenti: la sua apparizione solo dal 21 maggio al 22 luglio 2016; la partecipazione dell'imputato all'unica importazione «provata» (di cui al capo 38); l'assenza di conversazioni tra il ricorrente e Partizani (peraltro assolto del reato associativo) oltre che con Shei (che invece interloquisce, al pari di Partizani, solo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); la commissione di reati da parte di [OSCURATO:PERSONA] (capi 34, 35, 41, 44, 48 e 49) indipendentemente dalla partecipazione di Bella, oltre che l'inconferenza del riferimento alla conversazione del 9 giugno 2016 intercorsa tra Bleda e [OSCURATO:PERSONA] in quanto assolto, quest'ultimo, dal reato associativo.

13.5. Con il sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge (sostanzialmente degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.) con riferimento alla commisurazione giudiziale della pena, sia perché eccessiva in quanto distante dal minimo edittale e non considerante il mancato accertamento della quantità dello stupefacente trattato, sia per la ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

Sotto tale ultimo profilo si prospetta l'ingiustizia della decisione per non aver considerato in senso positivo la sostanziale incensuratezza dell'imputato, la sua limitata partecipazione temporale al sodalizio ed il di lui coinvolgimento in pochi reati fine.

14. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], fondato su un unico motivo complesso con il quale si deducono vizi motivazionali in ordine alla ritenuta responsabilità in merito al reato di cui al capo 16) ed in ordine alla mancata riduzione nei termini massimi di cui all'art. 62-bis cod. pen., per le ritenute circostanze attenuanti generiche.

In primo luogo, il ricorrente deduce vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale considerato le deduzioni difensive volte invece a sostenere l'uso esclusivamente personale dello stupefacente ed in particolare la relazione medica prodotta nel corso di altro processo conclusosi con sentenza assolutoria dalla quale Borda risulterebbe un assuntore di cocaina tanto da aver riportato la perforazione del setto nasale.

Il riferimento è alla sentenza (prodotta agli atti del processo di merito) n. 1403 emessa della Corte d'appello di Brescia il 3 maggio 2016 con la quale è stata riformata la sentenza di condanna dell'imputato per un contestato episodio in materia di stupefacenti (del 21 settembre 2015), ascritto ad altri imputati nell'attuale procedimento al capo 17, in ragione del ritenuto uso esclusivamente personale di 38 gr di cocaina (per il quale lo stesso fu arrestato).

Oltre a non considerare i detti elementi probatori, la Corte territoriale avrebbe altresì valorizzato, in senso opposto rispetto a quanto dedotto dalla difesa, la frase intercettata («ci provo, ma non posso promettere non dipende da me») invece ritenuto dall'acquisita sentenza assolutoria conducente nel senso opposto.

Illogica e contraddittoria sarebbe poi la motivazione che, al fine di argomentare la quantità e la qualità dello stupefacente di cui al capo 16 d'imputazione muove dalla quantità e qualità dello stupefacente (38 gr per un principio attivo del 58,7%) detenuto da Borda il 21 settembre 2015, in forza del quale è stato arrestato nel diverso procedimento innanzi citato.

In secondo luogo, si censura come contraddittoria ed illogica la motivazione in merito al trattamento sanzionatorio per aver il giudice d'appello, da un lato escluso l'aumento per la recidiva, e dall'altro non applicato il massimo aumento per le ritenute circostanze generiche in forza della non minima gravità di ogni singolo episodio accertato e della reiterata commissione di reati in materia di stupefacenti.

15. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], fondato su tre motivi.

15.1. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la nullità del giudizio di primo grado in ragione della nullità assoluta per essere stato celebrato in violazione delle disposizioni concernenti l'intervento degli imputati oltre che la loro assistenza, senza l'adozione di un formale provvedimento di separazione e nonostante l'esplicita non condivisione da parte della difesa del modus operandi seguito dal G.u.p.

La doglianza ricalca sostanzialmente le censure di cui al primo motivo del ricorso congiunto proposto dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]).

15.2. Con i motivi secondo e terzo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge (artt. 73 T.U. stup., 533 e 192 cod. pen.) oltre che vizi motivazionali in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in merito al capo 49 di rubrica, per aver ceduto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] (acquirente ai fini della successiva rivendita) 200 gr di cocaina.

Il ricorrente sostiene che nella specie la motivazione della sentenza impugnata sia carente in termini di confronto con le deduzioni difensive d'appello e che tale vizio non possa nella specie essere colmato mediante il ricorso all'apparato motivazionale di primo grado, non versandosi in ipotesi di c.d.

«doppia conforme».

Proprio in ragione delle diverse argomentazioni sottese alla sentenza di primo grado, quindi, il giudice d'appello avrebbe dovuto motivare ulteriormente rispetto a quanto fatto.

Il primo giudice, in particolare, avrebbe accertato la responsabilità dell'imputato in ragione delle dichiarazioni accusatorie, in termini di chiamata in correità, rese da [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte territoriale avrebbe esplicitamente escluso la loro rilevanza.

In ricorso si legge, letteralmente, che la Corte territoriale avrebbe ritenuto «ininfluente che la chiamata in correità svolta da [OSCURATO:PERSONA] nelle sue dichiarazioni non coinvolga il Cara, ma solo Hushi» atteso che «la posizione» del detto [OSCURATO:PERSONA] «emerge all'evidenza non direttamente da quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ricevimento materiale dello stupefacente, ma dalla combinazione dell'episodio narrato e degli accertamenti (intercettazioni telefoniche e servizi di o.c.p.) eseguiti nel corso delle indagini che hanno messo in luce le fasi preparatorie della cessione».

Ne conseguirebbe, dunque, che a sostegno della condanna vi sarebbero meri indizi non tali da assurgere a prova ex ad 192 cod. proc. pen. (con conseguente violazione anche dell'art. 533 cod. proc. pen. per non aver la Corte assolto l'imputato).

A quanto innanzi si aggiunge (con il terzo motivo) che, avendo il giudice d'appello negato rilevanza all'elemento probatorio principale nell'apparato argomentativo della sentenza di primo grado, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata avrebbe sostanzialmente finito con l'utilizzare a fini condannatori proprio gli elementi di riscontro alle dichiarazioni accusatorie (richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. pen.), senza peraltro che si sia trattato di elementi considerabili alla stregua di indizi gravi, precisi e concordanti (come richiesto dal secondo comma del citato art. 192).

16. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], fondato su tre motivi (essendo dedicato il punto n. 1 del ricorso alla premessa circa «la vicenda processuale ed il perimetro del devolutum»).

15.1. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per aver la Corte territoriale, rigettando specifico motivo d'appello, ritenuto non violato dal giudice di primo grado il principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) per aver, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, dichiarato l'imputata non delinquente professionale (art. 105 cod. pen.) bensì delinquente abituale (ex art. 103 cod. pen.), con conseguente assegnazione della stessa ad una colonia agricola.

Ciò, peraltro, prosegue sul punto la ricorrente, in una ipotesi nella quale, per come formulata, l'imputazione non sarebbe stata idonea neanche da instaurare un corretto rapporto processuale con riferimento alla dichiarazione di professionalità richiesta dal Pubblico Ministero né in grado di indicare gli elementi a supporto di una dichiarazione di abitualità presunta dalla legge (art. 102 cod. pen.) o ritenuta dal giudice (art. 103 cod. pen.).

16.2. Con il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deduce, anche al di là del difetto di contestazione dell'abitualità, la violazione dell'art. 103 cod. pen. oltre che vizi motivazionali in ragione dell'assenza di una valutazione globale avente ad oggetto la personalità dell'imputata, al fine di accertare che il delitto sia espressione di una più generale condotta dell'imputato e del suo genere di vita, e della concreta specificazione degli elementi indicativi dell'attuale pericolosità sociale (fa riferimento a Sez. 1, n. 7152 del 2015).

La ricorrente denuncia la contraddittorietà tra l'apparato motivazionale sotteso alla dichiarazione di abitualità e quello di cui alla commisurazione giudiziale della pena, ulteriormente ridotta in appello, è altresì evidenziato il difetto di valutazione di dati di fatto rilevanti ed in particolare di contestualizzazione degli stessi, anche in considerazione della data dei commessi reati, compresi quelli di cui all'attuale capo 3 di rubrica, e del provato attuale inserimento della stessa [OSCURATO:PERSONA] in un percorso di riabilitazione avente allo stato esito positivo (come dalla stessa Corte evidenziato).

16.3. Con il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione dell'art. 133 cod. proc. pen. e vizi motivazionali in merito alla commisurazione giudiziale della pena, per non aver la Corte territoriale, a detta del ricorrente, adeguatamente motivato le ragioni fondanti l'entità dell'aumento (pari a anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa) per la continuazione delle fattispecie di cui al capo 3 di rubrica con altre già oggetto di condanna.

17. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso congiunto, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], fondato su un unico motivo con il quale si deducono violazione dell'ad 129 cod. proc. pen. e vizio motivazionale per aver la Corte territoriale accolto i concordati ex art. 599-bis cod. proc. pen. invece di assolvere gli imputati per non aver commesso i fatti loro ascritti. [OSCURATO:PERSONA] Le questioni processuali

1. Non sono fondate le questioni con le quali si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel rigettare l'eccezione di nullità assoluta per essere stato il giudizio di primo grado celebrato in violazione delle disposizioni concernenti l'intervento degli imputati, all'epoca detenuti, oltre che la loro assistenza.

Parimenti inconferenti sono altresì le censure di nullità prospettate con il motivo nuovo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e che si appuntano sulla mancata traduzione in lingua dallo stesso conosciuta di determinati atti e comunicazioni.

1.1. Occorre preliminarmente evidenziare che, come emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti processuali cui la Suprema Corte ha accesso in ragione della natura dell'error dedotto, per l'esigenza di conciliare le ragioni del processo (quindi anche delle difese) e quelle sottese all'emergenza epidemiologica in atto (COVID-19), il G.u.p., anche mediante interlocuzioni con le difese, ha disciplinato le concrete modalità di svolgimento del processo.

Controllata la regolarità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti e, quindi, regolarizzata la posizione di [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'ammissione dei richiesti giudizi abbreviati il G.u.p. ha difatti scandito i tempi delle discussioni delle diverse posizioni, previa anticipazione alle parti, per iscritto, di quella che sarebbe stata la requisitoria del Pubblico Ministero.

Alle successive udienze si è poi proceduto all'effettiva discussione del Pubblico Ministero e delle difese relative alle posizioni per le quali la stessa era stata prevista.

All'udienza del 29 giugno, infine, esaurita la discussione, con riferimento a tutte le posizioni ed all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.

1.2. Orbene, sono inconferenti le questioni inerenti alla mancata partecipazione di taluni imputati a determinate udienze in ragione dell'assorbente circostanza, con la quale nessuna difesa si è confrontata, per cui il processo è stato celebrato in udienza preliminare con le forme del giudizio abbreviato.

In tale ipotesi, difatti, l'udienza si svolge con la necessaria partecipazione del Pubblico Ministero e del difensore e non anche di quella dell'imputato che, quindi, anche se detenuto, deve chiedere, peraltro tempestivamente, di partecipare (salva la sussistenza di legittimi impedimenti), in forza del combinato disposto degli artt. 441 e 420 cod. proc. pen., disciplinanti, rispettivamente, lo svolgimento del giudizio abbreviato e la costituzione delle parti in udienza preliminare, ed in ragione della clausola di rinvio alle disposizioni previste per l'udienza preliminare (art. 420 cit.) contenuta nel citato art. 441 (si veda, proprio con riferimento al giudizio abbreviato, Sez. 5, n. 50179 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], non massimata, che, peraltro, fa riferimento a Sez. 2, n. 28780 del 22 giugno 2016, Milojevic, Rv. 267481, e soprattutto in motivazione, con riferimento alla disciplina dell'udienza preliminare, e a Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836, ancorché in merito al giudizio camerale d'appello).

Ne consegue che non si determina alcuna nullità nell'ipotesi in cui, come nella specie, non avendo l'imputato proposto richiesta di essere presente in udienza, il rito abbreviato si è svolto senza la sua partecipazione.

1.2.1. Occorre peraltro precisare che, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, vi sono agli atti le rinunce dei detenuti ad essere presenti in udienza, si vedano in particolare (perché fattane questione delle difese) le rinunce degli imputati [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] ad essere presenti all'udienza del 22 giugno 2020, dagli stessi formalizzata all'udienza del 15 giugno 2020 e risultante dal relativo verbale.

1.2.2. Lo stesso dicasi per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti alla prima udienza (celebratasi il 9 dicembre 2019), ritenuta la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio mediante traduzione degli atti in lingua dallo stesso conosciuta.

Alla successiva udienza del 27 gennaio 2020, nel corso della quale, per quanto emerge dal relativo verbale oltre che confermato dallo stesso ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] era assente per rinuncia, accertata la regolarità del contraddittorio con riferimento all'imputato, sono stati ammessi i riti abbreviati, in particolare quello richiesto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] mediante dichiarazione, in lingua italiana, da lui sottoscritta.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con atto scritto, aveva rappresentato la volontà dello stesso di essere presente alle udienze del 10 e del 15 giugno 2020 e con riferimento alla prima delle due (oltre a quella del successivo 29 giugno per la quale non vi era stata istanza di partecipazione) è pervenuta al G.u.p. rinunzia con dichiarazione resa da Milaqi al direttore della [OSCURATO:PERSONA], raccolta per iscritto in lingua italiana e, sottoscritta dal dichiarante, e comunicata al G.u.p. a cura del detto istituto.

Premesso quanto innanzi, risulta sul punto infondata anche la censura di cui al motivo nuovo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quali si deduce la nullità per mancato intervento dell'imputato anche a cagione della mancata traduzione in lingua italiana delle rinunce di cui innanzi oltre che del decreto con il quale è stata fissata l'udienza del 10 giugno 2020, in quanto notificatogli presso la [OSCURATO:PERSONA] ma in lingua italiana, e della requisitoria anticipata per iscritto.

Le rinunce di cui innanzi, al pari della rinuncia dell'imputato a partecipare alla precedente udienza del 27 gennaio 2020 e della sua richiesta di giudizio abbreviato, sempre in lingua italiana, sono comunicazioni rese dall'imputato e dirette al G.u.p., sicché non rientrano tra quegli atti per i quali è prevista la traduzione.

Così come, peraltro, non rientra tra i detti atti l'anticipazione per iscritto della requisitoria del Pubblico Ministero; peraltro, la discussione da parte dell'accusa è avvenuta, come previsto, all'udienza del 10 giugno 2020, con riferimento alla quale egli aveva rinunciato a partecipare.

Ne consegue, altresì, in ragione della rinuncia ad essere presente all'udienza del 10 giugno 2020, l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato della relativa udienza nonostante la mancata traduzione del decreto di fissazione (fuori udienza) della stessa, notificatogli presso l'ufficio matricola della Casa circondariale.

Non coglie nel segno la censura che argomenta la nullità in ragione della mancata presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 15 giugno 2020, con riferimento alla quale era stata manifestata inizialmente (tramite la difesa) l'intenzione di essere presente; ciò in ragione di un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità.

La formale rinuncia dell'imputato a presenziare ad un'udienza ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive e può essere revocata soltanto con una manifestazione di volontà che, sia pure esplicitata attraverso un comportamento concludente, abbia l'obiettivo significato di neutralizzare il precedente consenso espresso alla celebrazione del processo senza la sua presenza in udienza (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez.

U, n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler, Rv. 235698, per la quale la comparizione dell'imputato all'udienza per rendere l'esame, successivamente alla sua formale rinuncia a presenziare al dibattimento, non costituisce manifestazione di volontà idonea a neutralizzare, in difetto di comportamenti univocamente concludenti, gli effetti derivanti dal suo precedente consenso alla celebrazione del processo in absentia; Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, RV. 277950, per la quale la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, quale che sia il titolo della detenzione; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinello, Rv. 261526, la quale ha escluso la nullità del processo nel caso in cui l'imputato, detenuto per altra causa, dopo aver formalmente rinunciato a comparire alla prima udienza, non aveva più espresso alcuna volontà di segno contrario, né posto in essere comportamenti interpretabili in tal senso).

Il principio di cui innanzi trova a fortiori applicazione nella fattispecie concreta, in quanto avente ad oggetto un giudizio abbreviato celebrato in sede di udienza preliminare con riferimento al quale, per quanto innanzi chiarito, non è prevista come necessaria la presenza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA], che già aveva rinunciato ad essere presente all'udienza del 27 gennaio 2020, difatti, dopo aver inizialmente manifestato (tramite la difesa) la volontà di essere presente alle udienze del 10 e del 15 giugno 2020, ha formalmente rinunciato alla partecipazione alla prima delle dette udienze e, successivamente, non è emersa alcuna manifestazione di volontà idonea a neutralizzare, in difetto di comportamenti univocamente concludenti, gli effetti derivanti dal suo precedente consenso alla celebrazione del processo senza la sua presenza in udienza.

1.3. Prive di pregio sono altresì le censure deducenti il difetto di assistenza di taluni imputati con riferimento ad alcune udienze in ragione della mancata presenza, in esse, dei rispettivi difensori di fiducia.

1.3.1. Occorre premettere che, come già innanzi evidenziato, per l'esigenza di conciliare le ragioni del processo (quindi anche delle difese) e quelle sottese all'emergenza epidemiologica in atto (COVID-19), il G.u.p., anche mediante interlocuzioni con le difese, ha disciplinato le concrete modalità di svolgimento del processo scandendo i tempi delle discussioni delle diverse posizioni.

Ciò è avvenuto con provvedimento del 16 aprile 2020 (depositato il successivo 28 aprile) con il quale il G.u.p. ha esortato tutti i difensori a nominare sostituti processuali per le udienze non destinate alla trattazione delle posizioni processuali dei rispettivi assistiti.

Si è dunque trattato, come evidenziato anche dalla sentenza impugnata, di una mera esortazione rivolta alle difese che, peraltro, non hanno mai lamentato che sia stato loro impedita la partecipazione alle udienze.

All'esito della fissazione dell'udienza del 1° giugno 2020, con provvedimento comunicato a tutte le difese, le date di tutte le udienze sono state oggetto di preventiva conoscenza da parte dei difensori.

Tutti i difensori di fiducia hanno infine discusso con riferimento alle posizioni dei propri assistiti (taluni effettivamente sostituiti ex art. 102 cod. proc. pen.), anche se dalla lettura dei verbali emergono udienze ove non è indicata la presenza di alcuni difensori, né la nomina di un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ma con riferimento posizioni non oggetto di discussione in quelle udienze.

1.3.2. La fattispecie di cui innanzi si sostanzia dunque nella mancata nomina di un difensore, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., per il caso di mancata partecipazione del difensore di fiducia all'udienza (nel corso della quale, peraltro, non vi è stata discussione della posizione del relativo assistito).

La nomina di difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. ha la funzione di garantire l'assistenza temporanea dell'imputato per il caso in cui non si versi nell'ipotesi di assenza del difensore nel processo (si veda in merito alla funzione della previsione di cui al citato art. 97, comma 4, cod. proc. pen., Sez. 4, n. 26348 del 04/06/2021, D'Angelo, Rv. 281498, in motivazione).

Sicché, la mancata nomina del difensore d'ufficio per la singola udienza si sostanzia nell'inosservanza di disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato, di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ma non si caratterizza quale ipotesi di nullità derivante dall'assenza del suo difensore nei casi in cui, come quello di specie, ne è obbligatoria la presenza, invece prevista dall'art. 179, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.

Si veda sul punto Sez. 1, n. 30420 del 15/03/2001, Gionta, Rv. 220048, per la quale l'assenza solo temporanea del difensore dell'imputato durante l'udienza preliminare, alla quale abbia comunque partecipato svolgendo il proprio intervento decisivo, è causa di una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 lett.cC) cod. proc. pen. con le conseguenti limitazioni, in ordine all'eccepibilità ed alla rilevabilità della relativa nullità, previste dall'art. 180 cod. proc. pen.

La citata sentenza ha difatti chiarito che l'assenza temporanea del difensore non può essere causa di nullità assoluta in quanto incidente soltanto sulla pienezza «dell'assistenza» dell'imputato presente o della «rappresentanza» di quello assente.

Trattasi peraltro di principio le cui profonde radici affondano anche nel codice di rito previgente, il cui art. 185, sul punto, al pari dell'art. 178 dell'attuale cod. proc. pen., fa riferimento all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato.

In merito, infatti, per Sez. 6, n. 8154 del 20/05/1987, Barravecchio, Rv. 176371, il citato art. 185 del previgente codice di rito, come modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 534, nel prevedere, come causa di nullità insanabile, l'assenza del difensore nel dibattimento, ha riguardo alla mancata partecipazione di esso durante tutta la fase dibattimentale e, come tale, non si riferisce alla temporanea assenza, la quale può essere motivo di nullità solo quando abbia in concreto determinato un'effettiva lesione del diritto di difesa (Nella fattispecie, la Suprema Corte aveva poi ritenuto che qualora il difensore di un imputato avesse già formulato le sue conclusioni, la temporanea assenza di questi alle successive udienze di rinvio, in cui avessero formulato le conclusioni i difensori degli altri imputati, non avrebbe integrato alcuna nullità per l'inesistenza di qualsiasi pregiudizio al diritto di difesa).

1.3.3. Va quindi ribadito che la mera assenza temporanea del difensore (in ipotesi, anche per omessa nomina di difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.) con riferimento ad una o più udienze nel corso del giudizio abbreviato, al quale giudizio il detto difensore di fiducia abbia comunque partecipato svolgendo il proprio intervento rilevante ed incidente sulla decisione finale, nella specie caratterizzato dalla trattazione e discussione della posizione del proprio assistito, non integra nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. ma è causa di una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con le conseguenti limitazioni, in ordine all'eccepibilità ed alla rilevabilità della relativa nullità, previste dall'art. 180 dello stesso codice di rito.

Il vizio è rilevabile anche d'ufficio, ma non è più rilevabile né deducibile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se verificato nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Con l'ulteriore rilevante precisazione che, trattandosi di nullità processuale (non assoluta) per difetto di assistenza è necessario che il difensore espliciti il pregiudizio che ne è concretamente derivato alle ragioni della difesa, onde evitare la mera vuota invocazione del diritto di difesa e l'inutile pregiudizio del principio di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost.

1.3.4. Quanto innanzi è peraltro in linea con il costante indirizzo della Suprema Corte, come emergente da principi variamente declinati in ragione delle peculiarità delle relative fattispecie.

Quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve in particolare escludersi che l'eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen.

Tale effetto si produce difatti solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo.

Si vedano, ex plurimis e senza pretese di esaustività, Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Lombardo, Rv. 267670, e Sez. n. 1, n. 479 del 17/11/2015, del 2016, Iero, Rv. 265854.

La prima delle due citate sentenze, in applicazione del principio, ha ritenuto che l'omessa pronuncia su una istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia non avesse determinato alcuna nullità dell'udienza non rinviata e di una seguente, atteso che nelle udienze tenute senza la presenza del difensore di fiducia non si era svolta alcuna attività processuale, mentre egli aveva, poi, regolarmente preso parte alle successive udienze esercitando appieno il suo ruolo difensivo.

La citata sentenza n. 479 del 2016, invece, è intervenuta in fattispecie nella quale, all'udienza ove era stata rigettata l'istanza di rinvio del difensore dell'imputato, si era tenuto soltanto l'esame del coimputato, che, peraltro, si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Con riferimento a tale contesto processuale la Suprema Corte ha confermato il principio per cui, in tema di legittimo impedimento del difensore, l'omesso rinvio dell'udienza determina la nullità assoluta degli atti, soltanto nei casi in cui all'udienza, alla quale il difensore non ha potuto partecipare, sia stata compiuta attività processuale rilevante ed incidente sulla decisione finale.

1.3.5. Nella specie, in conclusione, per quanto emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, tutti i difensori di fiducia (taluni sostituiti ex art. 102 cod. proc. pen.) hanno discusso con riferimento alle posizioni dei rispettivi assistiti, peraltro anche ricevendo per iscritto ed in anticipo quelle che sarebbero state le conclusioni del Pubblico Ministero, con ampia possibilità di repliche.

Nessun difensore, compresi quelli che hanno portato la questione all'attenzione del giudice d'appello per poi sottoporla a questo collegio con i relativi ricorsi, ha allegato un effettivo pregiudizio alle ragioni della difesa quale conseguenza del difetto temporaneo di assistenza.

Le difese, difatti, pur avendo a disposizione la statuizione di primo grado oltre che l'apparato argomentativo della sentenza d'appello, si sono limitate a mere prospettazioni ipotetiche di ciò che, in astratto, si sarebbe potuto verificare in qualsiasi udienza (tra cui, l'eventuale determinazione di sollecitare il proprio assistito, comunque non presente alle dette udienze, a rendere dichiarazioni ovvero calibrare l'arringa in ragione di quelle degli altri difensori, peraltro in processo che si caratterizza per l'assenza di posizioni contrastanti).

1.4. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale del motivo d'appello prospettante l'error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice di primo grado per aver celebrato l'udienza del 22 giugno 2020, in assenza del difensore dell'imputato, nonostante l'omessa notifica allo stesso difensore del decreto di fissazione dell'udienza del 22 giugno 2020 per la prosecuzione delle discussioni in sede di abbreviato.La censura è infondata.

La Corte territoriale, difatti, in sede di disamina della posizione dell'imputato (a pag. 164 e ss.) evidenzia di aver considerato la questione in sede di analisi di tutte le questioni inerenti alla dedotta violazione del contraddittorio.

A pag. 134 e s., invero, la sentenza impugnata chiarisce che, nonostante l'assenza di prova della notificazione all'avvocato dell'udienza in prosecuzione, alla precedente udienza del 15 giugno 2020, nel corso della quale era stato disposto il rinvio al 22 giugno 2020 era presente il difensore dell'imputato, così come effettivamente emerge dalla disamina del relativo verbale effettuata dal Collegio quale giudice del fatto processuale.

In ragione dei principi di cui ai paragrafi precedenti, il deducente avrebbe dovuto comunque allegare un effettivo pregiudizio alle ragioni della difesa quale conseguenza del difetto temporaneo di assistenza.

1.5. In applicazione dei suesposti principi, infine, emerge, l'infondatezza anche del primo motivo di ricorso congiunto proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]).

Con esso si deduce l'errore nel quale sarebbe incosa la Corte territoriale nel non dichiarare la nullità della sentenza di primo grado in quanto celebrata in violazione delle disposizioni concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato di [OSCURATO:PERSONA].

La censura, difatti, si limita a prospettare che, in ragione dell'organizzazione delle discussioni motivata dalla pandemia in corso, all'udienza del 1° giugno 2020 il difensore sarebbe intervenuto in udienza ma non si sarebbe proceduto alla verbalizzazione della sua presenza mentre sarebbero state verbalizzate solo le presenze delle parti (imputati e difensori) espressamente indicate nel provvedimento di fissazione preventivamente notificato.

2. Circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] le difese hanno proposto inammissibili motivi deducenti ulteriori errores in procedendo.

2.1. Con il terzo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge oltre che vizi motivazionali per essere stato l'imputato giudicato non solo con riferimento ai reati di cui ai capi 38 e 46 dell'imputazione, oggetto di M.A.E., ma anche per i reati ascrittigli ai capi 35, 42 e 43 con riferimento ai quali non sarebbe stato emesso M.A.E. per essere stata dal G.i.p. rigettata, con riferimento ad essi, la richiesta di applicazione di misura cautelare.

Con riferimento ai capi 42 e 43 sarebbe stata solo successivamente applicata la misura cautelare (invece sempre esclusa per il capo 35) dal Tribunale in funzione di giudice dell'appello cautelare adito dal Pubblico Ministero.

Sicché, a dire del ricorrente, nel giudicare l'imputato anche con riferimento ai capi 35, 42 e 43, non oggetto della procedura estradizionale ed inerenti a fatti antecedenti, sarebbe stato violato il principio di specialità (previsto dall'art. 721 cod. proc. pen., dall'art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione resa esecutiva per l'Italia con I. n. 300 del 1963, dall'art. 27 della decisione quadro del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo nonché dell'art. 26

I. n. 69 del 2005).

La questione, che allo stato rileva solo con riferimento al capo 42 in forza dell'assoluzione con pronuncia irrevocabile per il capo 35 (in primo grado) e per il capo 43 (in appello), è inammissibile non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 202 e ss.) che, quindi, sul punto, non è sindacata.

La Corte territoriale, difatti, ha chiarito che il M.A.E. è stato emesso con riferimento ai capi 38 e 46, per i quali era stata applicata la misura cautelare, ma che su tale procedura si è poi innestata la diversa procedura estradizionale che ha invece avuto ad oggetto tutti i reati di cui innanzi.

2.2. Con il secondo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge (artt. 415-bis, comma 3, e 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.) per aver il giudice d'appello rigettato l'eccezione di nullità, già formulata in primo grado, per omesso interrogatorio richiesto successivamente alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

La censura è manifestamente infondata in ragione dell'assorbente considerazione per cui l'omesso espletamento dell'interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (ex plurimis, tra le più recenti massimate sul punto: Sez. 2, n. 39474 del 03/07/2014, Acquavite, Rv.260786, cha ha applicato il principio di cui innanzi in fattispecie nella quale l'interrogatorio dell'imputato era intervenuto ma solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio).

Nel ribadire il principio di cui innanzi, in questa sede è appena il caso di evidenziare che esso, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, per medesimezza di ratio, e, quindi, in ragione dell'effetto sanante dell'ammissione del giudizio abbreviato, opera anche nel caso in cui l'eccezione sia stata sollevata prima dell'ammissione del rito e rigettata.

2.3. Con il motivo nuovo proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deduce che, a fronte di una procura speciale conferita per la richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria (trascrizione delle conversazioni ambientali), depositata all'udienza del 27 gennaio 2020, sarebbe stato celebrato, a seguito del rigetto di quello subordinato, il giudizio abbreviato non subordinato richiesto, alla medesima udienza, dalla difesa dell'imputato ma sempre in assenza di una procura speciale in tal senso.

La censura è inammissibile.

Per quanto risulta dagli atti oltre che dallo stesso tenore del motivo in esame, l'error di cui innanzi non è stato eccepito né rilevato d'ufficio dal giudice, con la conseguente inammissibilità, per novità, del motivo proposto ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., non essendo la relativa nullità rilevabile d'ufficio dalla Suprema Corte.

Deve difatti darsi continuità al principio per cui la celebrazione del giudizio di primo grado con il rito abbreviato, in assenza del consenso dell'imputato, non comparso, e di una valida procura speciale ex art. 438, comma 3, cod. proc. pen., configura una causa di nullità di ordine generale, per la riduzione delle garanzie della difesa derivanti dalla scelta del rito speciale, ma non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 179 cod. proc. pen.

Sicché, la relativa eccezione deve essere formulata ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. nei motivi di appello o comunque deve essere rilevata, anche d'ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado, verificandosi altrimenti la preclusione prevista dalla disposizione citata (ex plurimis: Sez. 5, n 15047 del 04/02/2019 P., Rv. 275101).

L'utilizzabilità delle intercettazioni e il c.d.

«Ipedinannento elettronico»

3. Infondate si mostrano le censure di inutilizzabilità e di nullità delle intercettazioni su device Blackberry sollevate con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr), con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr, e con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Medesima è la sorte delle censure, di cui ai detti motivi di ricorso relativi agli ultimi due citati imputati, con le quali, si prospetta, anche in termini di vizi motivazionali, che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto utilizzabili gli esiti delle intercettazioni ancorché, a detta dei ricorrenti, le relative captazioni e registrazioni sarebbero avvenute non tramite i server della Procura della Repubblica e proprio in virtù del c.d. sistema Blackberry.

3.1. Gli approdi della giurisprudenza di legittimità sul tema, che il collegio condivide, sono stati recentemente fatti propri da Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, Ademi (in motivazione) nei termini che seguono, ai quali la Corte territoriale si è sostanzialmente nonché correttamente rifatta anche per escludere la necessità della rogatoria all'estero (pag. 137 e ss.), precisando altresì che le operazioni di registrazione, quelle effettivamente rilevanti ai fini d'interesse, sono avvenute presso la Procura della Repubblica, diversamente da quanto solo paventato dai ricorrenti.3.2.

Va premesso che in plurime decisioni è stato chiarito che il terminale Blackberry trasmette i dati informatici sulla rete Internet attraverso un PIN che, associato biunivocamente al codice identificativo univoco IMEI, consente la trasmissione di messaggi cifrati sulla rete e la lettura da analoghi apparecchi dotati anche essi di IMEI e di PIN, nonché la loro intercettazione, che si compone della sequenza: captazione, ricezione e registrazione del flusso telematico.

Tale sequenza avviene interamente sul territorio nazionale nel momento in cui il flusso transita per la rete telefonica italiana, cosicché compete all'operatore estero la sola decriptazione dei messaggi intercettati.

Quando il referente in Italia della Blackberry riceve il decreto emesso dall'autorità giudiziaria italiana ai sensi dell'art. 266-bis cod. proc. pen., collabora alla estrazione dei dati mediante un server ubicato in Canada e li convoglia direttamente al server della Procura.

Occorre, in altri termini, tenere nettamente distinta l'attività di captazione, ricezione e registrazione del flusso telematico sia dall'attività di decriptazione che da quella di lettura dei dati intercettati.

Quest'ultima è attività valutativa della prova in quanto le comunicazioni, oltre a poter essere cifrate per il linguaggio volutamente utilizzato dai colloquianti, possono essere anche espresse in dialetto o in lingua straniera.

3.3. Le intercettazioni disposte sui codici PIN dei telefoni Blackberry comportano, in particolare, la captazione di comunicazioni criptate; vi sono codici identificativi associati al PIN che consentono di decriptare i dati per capire quale sia il contenuto delle comunicazioni.

Con riguardo al luogo in cui si svolge l'attività di captazione, si deve fare riferimento, alternativamente, al luogo in cui si trova chi invia o riceve il messaggio ovvero alla nazionalità dell'utenza fornita dal gestore telefonico.

I dati che transitano da e verso terminali Blackberry vengono ormai da anni spontaneamente forniti dal gestore straniero all'autorità giudiziaria italiana a condizione che il terminale sia localizzato sul suolo nazionale, con conseguente transito e captazione del segnale su detto suolo (condizione, questa, facilmente verificabile dalla Blackberry, tant'è che, in caso contrario, la società si astiene dal fornire qualsiasi collaborazione).

Una volta avvenuta la captazione dei dati, la BlackBerry fornisce l'algoritmo per decriptarli a operatori su suolo italiano o a gestori di telefonia che quotidianamente cooperano con l'autorità giudiziaria fornendo documenti e dati, come ad esempio anche i tabulati telefonici.

3.4. Come evidenziato dalla citata Sez. 4, n. 29866 del 2022, Ademi, la Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 50452 del 10/11/2015, Guarnera, Rv. 265615, ha ritenuto legittima l'acquisizione di messaggi mediante intercettazione ai sensi degli artt. 266 segg. cod. proc. pen. considerando le chat alla stregua di un flusso di comunicazioni; Sez. 3, n. 5818 del 10/11/2015, dep.2016, Agresta, Rv.266267, ha ammesso l'attività di messa in chiaro di messaggi criptati da parte della polizia giudiziaria attraverso la nomina, senza particolari formalità, di ausiliari tecnici, ricorrendo alla spontanea collaborazione del produttore, che fornisce l'algoritmo necessario per la decifrazione; Sez. 6, n. 1342 del 04/11/2015, dep. 2016, Brandimarte, Rv. 267184, ha escluso la necessità di rogatoria internazionale per la captazione di dati, tramite server della società Blackberry, con sistema c.d. pin to pin e trasmissione in originale dalla sede italiana del gestore direttamente alla memoria informatica centralizzata degli uffici della Procura, dove i dati sono letti, registrati e verbalizzati, con conseguente utilizzabilità senza necessità di rogatoria anche se il servizio pin to pin è gestito tramite server collocato in territorio estero; Sez. 3, n.38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 4, n. 16670 del 08/04/2016, Fortugno, Rv. 266983, hanno ritenuto irrilevante ai fini della valida acquisizione della prova che per decriptare i dati sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero; Sez. 6, n.18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819, ha chiarito che la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione e può essere svolta, ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen., mediante la mera richiesta alla società produttrice del sistema operativo di trasformare, tramite l'apposito algoritmo, i dati informatici in contenuti intelligibili; Sez. 6, n. 14395 del 27/11/2019, Testa, Rv. 27553, ha ritenuto necessario che la difesa alleghi specifici e concreti elementi di segno contrario affinché possa essere messa in discussione la genuinità del testo decriptato, posto che, in assenza dell'algoritmo necessario alla decriptazione, risulta secondo la scienza informatica impossibile avere a disposizione un testo intelligibile difforme dal reale, potendosi, al più avere, se del caso, una sequenza alfanumerica o simbolica («stringa») priva di alcun senso.

3.5. Rilevano, con particolare riguardo al profilo della necessità di rogatoria, che la Corte d'appello ha nella specie correttamente escluso, il luogo in cui avviene l'attività di captazione e, ai fini della regola dettata dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., il luogo in cui sono svolte le operazioni di registrazione, con la specificazione che la registrazione delle comunicazioni consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata.

Come osserva la giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'art. 268 cod. proc. peri., pur specificamente rubricato «esecuzione delle operazioni», ha ad oggetto la disciplina concernente le operazioni di «registrazione» e gli «impianti» mediante i quali le registrazioni sono effettuate, ma non anche le preliminari attività di captazione delle comunicazioni, che si eseguono presso l'operatore del sistema di comunicazioni (Sez.

U, n. 36359 del 2008, Carli, Rv. 240395).

Il luogo in cui si trova il server nel quale avvengono le interconnessioni pin to pin non rileva qualora il flusso di comunicazioni venga instradato in originale dalla sede italiana del gestore direttamente alla memoria informatica centralizzata della Procura, posto che l'instradamento comporta il passaggio dei dati dal gestore direttamente all'autorità giudiziaria, sempre all'interno del territorio nazionale.

Ciò che rileva è, dunque, che le operazioni di registrazione siano compiute presso la Procura della Repubblica e nel territorio italiano, come avvenuto nella specie per quanto chiarito dalla Corte territoriale con motivazione esente dai prospettati vizi.

3.6. Bisogna, poi, distinguere ulteriormente, l'utilizzabilità della prova dalle operazioni di decodificazione del significato delle comunicazioni intercettate.

L'utilizzabilità delle intercettazioni dipende dal rispetto degli artt. 266 segg. cod. proc. pen., mentre le incertezze circa la correttezza della decodificazione delle intercettazioni utilizzabili attengono al valore e alla portata probatoria delle comunicazioni decriptate e quindi non possono avere ingresso nel giudizio ove la difesa, come nella specie, non alleghi argomenti a sostegno di errori nella lettura e/o nella interpretazione dei messaggi captati.

3.7. Quanto, poi, alla corrispondenza tra comunicazioni estratte e dati criptati, il processo di decriptazione per definizione non altera i dati, che vengono inviati in modalità sicura (SSL) direttamente al server della Procura della Repubblica richiedente.

Quanto all'attendibilità della decodificazione, già la sentenza Assisi ha evidenziato che l'operazione di decriptazione per l'autorità giudiziaria è effettuata dalla stessa azienda che garantisce l'ordinario e regolare svolgimento delle comunicazioni, e, quindi, la criptazione e decriptazione delle stesse, tra gli utenti dei dispositivi oggetto di intercettazione.

In ogni caso, comunque, come sostanzialmente rilevato ancora una volta correttamente dal giudice d'appello, non è necessaria una rogatoria internazionale per l'acquisizione della sequenza alfanumerica o simbolica («stringa») formatasi in territorio straniero qualora, ai sensi dell'art.234 bis cod. proc. pen., vi sia il consenso del gestore straniero, dovendosi escludere in simili ipotesi la sanzione di inutilizzabilità dell'atto per violazione dell'art.727 cod. proc. pen.

Resta ferma, per quanto si è detto, la necessità che la difesa alleghi argomenti a sostegno della presenza di errori nella lettura o nell'interpretazione dei messaggi captati.

4. Con il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'inutilizzabilità dei dati relativi al tracciamento GPS eseguito con riferimento alla vettura Citroen C3, oggetto di monitoraggio, ritenuti dal giudice di merito rilevanti ai fini dell'accertata responsabilità dell'imputato in merito alle fattispecie allo stesso ascritte.4.1.

In sintesi, il ricorrente argomenta dalla decisione assunta da Corte giust.

U.E., sentenza 2 marzo 2021, in causa C-746/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia), con decisione del 12 novembre 2018, nel procedimento penale contro H.K. per le imputazioni di furto, di uso della carta bancaria di un terzo e di violenza nei confronti di persone partecipanti ad un procedimento giudiziario.

Sicché, il motivo di ricorso muove dagli evidenziati principi affermati da Corte giust.

U.E., sentenza 2 marzo 2021, in causa C-746/18, per prospettare, in via interpretativa, l'inutilizzabilità dei dati inerenti al c.d.

«pedinamento elettronico», ovvero per sollecitare, in subordine, una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, ovvero ancora, in ulteriore subordine, per sollecitare una questione di legittimità costituzionale degli artt. 244 e ss., in quanto in contrasto con l'art. 117 e 111 Cost. e con gli artt. 6 e 8 CEDU (nei termini già esplicitati nel «ritenuto in fatto» ed in questa sede da intendersi riportati).

4.2. La censura è inammissibile per ragioni che rendono inconferenti le sollecitazioni in chiave interpretativa della Suprema Corte o a promuovere incidente di costituzionalità ovvero rinvio pregiudiziale (circa l'assenza di obbligatorietà del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, Sez. 4, n. 50998 del 19/07/2017, Vadardha, Rv. 271353).

Per quanto emerge non solo dalla sentenza impugnata ma anche dagli stessi atti allegati al ricorso per ragioni di autosufficienza, comunque conoscibili dalla Suprema Corte in ragione dell'error dedotto, si è trattato, nella specie, non di c.d.

«pedinamento elettronico» bensì di operazioni «tradizionali» di osservazione controllo e pedinamento i cui esiti sono stati trasfusi in annotazioni di polizia giudiziaria (dell'8 e del 28 ottobre 2015).

Le dette annotazioni, difatti, fanno riferimento ad attività di osservazione diretta da parte della polizia giudiziaria dei movimenti degli indagati a bordo delle vetture, con espliciti riferimenti ai luoghi del pedinamento, agli orari, alle inversioni di marcia oltre che, talvolta, alle difficoltà incontrate dagli operanti al fine di evitare di essere notati dai pedinati.

L'identificazione degli imputati

5. Con il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, avrebbero ritenuto di identificare l'imputato in «VIP» sulla base degli atti d'indagine acquisiti al giudizio abbreviato, compresi gli esiti delle comunicazioni e conversazioni intercettate, senza considerare gli elementi emergenti dalle indagini difensive, i cui esiti sono stati depositati il 18 dicembre 2019.

Si sarebbe in particolare trattato della trascrizione da parte di un interprete di lingua albanese di taluni messaggi e conversazioni intercettati nonché di valutazioni sul significato di talune parole intercettate e proposte da [OSCURATO:PERSONA], esperta di lingua e letteratura italo-albane e professoressa di lingua italiana presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Tirana.

5.1. Il motivo in esame è inammissibile in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che dall'ultimo capoverso di pag. 205 a pag. 208 si sofferma con dovizia di particolari in merito all'individuazione dell'imputato nel soggetto indicato come «VIP» nelle comunicazioni captate.

La Corte prende altresì posizione in modo analitico in merito agli esiti delle indagini difensive, argomentando peraltro dalla valutazione incrociata di plurimi elementi, tra cui l'avvenuta identificazione di Milaqi sulla vettura che nel giro di pochi giorni era partita per Rotterdam con il denaro per l'acquisto dello stupefacente per fare poi rientro nel bresciano.

Il giudice di merito chiarisce altresì, con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica, il perché dell'inconferenza delle prospettazioni difensive soprattutto ove vorrebbero attribuire alla parola «VIP» espressioni gergali della lingua albanese laddove, invece, dalle stesse intercettazioni è risultato, alla Corte territoriale, che tale lettura non è logicamente sostenibile, riferendosi gli interlocutori chiaramente ad una persona.

5.2. L'inammissibilità della presente doglianza priva altresì di pregio e, ancor prima, del carattere dell'ammissibilità, tutte le altre censure mosse dal ricorrente facenti perno proprio sull'assunta mancata individuazione dell'imputato in «VIP».

Il riferimento è, in particolare, ai motivi sesto e settimo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] inerenti, rispettivamente, ai capi 38 e 42 di rubrica, oltre che ai motivi primo e secondo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], inerenti, rispettivamente, ai capi 38 e 42 di rubrica.

A dire del ricorrente, in sostanza, la sentenza d'appello, con la cui ratio i motivi in esame quindi non si confrontano, avrebbe fatto un mero richiamo della sentenza di primo grado che, a sua volta, senza considerare gli esiti delle indagini difensive, avrebbe argomentato dagli elementi emergenti dalle intercettazioni ma senza considerare che la condotta ascritta all'imputato non emergerebbe in ragione della sua non riconducibilità a «VIP», soggetto di cui alle comunicazioni captate.

Le fattispecie accertate

6. Considerate le questioni di cui innanzi, di natura processuale o, comunque, logicamente preliminari rispetto alla disamina degli altri motivi, si tratteranno ora le altre censure che sostanzialmente si appuntano sull'apparato motivazionale relativo alle fattispecie per le quali è stata ritenuta la responsabilità degli imputati, quasi tutte in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990).

L'analitica esplicitazione dei singoli motivi di ricorso nell'esposizione dei fatti processuali (di cui al precedente «ritenuto in fatto»), in uno con la tecnica argonnentativa della sentenza d'appello che, con dovizia di particolari, ha anche confutato le singole deduzioni difensive, peraltro in ipotesi sostanzialmente di c.d.

«doppia conforme», consente in questa sede di evidenziare comuni profili di inammissibilità e di infondatezza, trasversali alle varie questioni dedotte con le diverse doglianze, spesso reiterative di altre caratterizzanti i ricorsi proposti da codifensori, in termini funzionali rispetto alla esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento ovvero al rigetto di talune censure.

6.1. Premesso quanto innanzi occorre evidenziare che, in primo luogo, i ricorsi, ove sindacano l'apparato motivazionale inerente all'accertamento dei fatti ed alle responsabilità degli imputati, salve eccezioni di seguito specificate, sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Oltre ad essere meramente ripetitive dei motivi fondanti l'appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esente da critiche in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), le censure sono state proposte per motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituite da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni della prova data dal giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).

Il riferimento di cui innanzi deve intendersi altresì al ricorrente tentativo di sostituire a quella del giudice una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni captate, con riferimento ad un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico.

In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).

Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propongono tutti i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti delle indagini tecniche, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01).

Diverse censure, infine, si mostrano inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

7. Orbene, inammissibili sono i motivi su cui si fonda il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Si deducono mancanza o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla conferma della condanna per i capi 27 e 28 di rubrica, concernenti fattispecie di cessione di stupefacente (cocaina) per quantitativi pari, rispettivamente, a 500 gr e 700 gr, commessi in provincia di Brescia e di Milano il 24 dicembre 2015 (capo 27) nonché in Rovato (BS), il 14 gennaio 2016, e a Giussano (MI), il 18 gennaio 2016 (capo 28).

Nonostante la formulazione della rubrica, però, il ricorrente sostanzialmente si limita a non condividere l'apparato motivazionale della sentenza impugnata che, al pari di quella di primo grado, avrebbe fondato la responsabilità dell'imputato solo sull'interpretazione, per il ricorrente non univoca, degli elementi emergenti dalle comunicazioni telefoniche, avvenute mediante messaggi, ed anche, con riferimento al capo 28, sulla valutazione degli esiti di un servizio di polizia giudiziaria eseguito a riscontro.

Avrebbe pertanto errato il giudice di merito nell'argomentare la conferma della sentenza di primo grado in assenza di riscontri oggettivi dei fatti contestati, quali sequestri di stupefacente, anche con riferimento alle quantità di stupefacente.

Premesso ciò, però, lo stesso ricorrente evidenzia l'inammissibilità anche del detto profilo di censura laddove sostiene che il giudice di merito, effettivamente, ha argomentato dai valutati elementi emergenti dalle comunicazioni captate (pag. 221 e ss. sent. appello).

Parimenti inammissibile è il motivo con il quale, sostanzialmente, si prospetta la violazione dell'art. 81 c.p., per non aver la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, ritenuto sussistente la continuazione tra i reati oggetto di giudizio e quelli per i quali è intervenuto concordato in appello accolto con sentenza (n. 6628) emessa dalla Corte d'appello di Milano il 9 novembre 2017.

Rispetto alle motivazioni di cui a pag. 223 della sentenza impugnata, evidenzianti l'accertata insussistenza dell'ideazione della commissione di più reati, ancorché nelle linee essenziali, sin dal compimento del primo di essi, il ricorrente pretende di sostituire la propria valutazione a quella della Corte territoriale, così ritenendo, egli, sussistenti nella specie gli elementi caratterizzanti la continuazione, in ragione delle emergenze relative alle date ed ai luoghi di commissione delle fattispecie per le quali vi è già stata condanna (in Milano ed altre località nei mesi di aprile, maggio e giugno 2014).

Così facendo, peraltro, lo stesso ricorrente sostanzialmente esclude la sussistenza del reato continuato laddove evidenzia che l'imputato dapprima avrebbe operato con riferimento ad una «piazza» di spaccio avente quali «confini territoriali l'hinterland milanese, salvo poi successivamente decidere di allargare il raggio d'azione verso il contesto bresciano».

8. Circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] si rileva quanto segue, destinando ad una successiva trattazione (congiunta con quella relativa agli altri ritenuti sodali) le censure relative all'associazione di cui al capo 46 di rubrica. 8.1 Con il sesto ed ultimo motivo del ricorso congiunto si deducono, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei termini specificati in sede di ricostruzione dei fatti, violazioni di legge (art. 73 T.U. stup.) e vizi motivazionali in merito alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'importazione di cocaina dall'Olanda di cui al capo 38.Il motivo è inammissibile in quanto, peraltro non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, mira a sostituire proprie valutazioni di merito, anche aventi ad oggetto la valutazione degli elementi emergenti dalle intercettazioni, a quelle della Corte territoriale.

Quest'ultima, con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha argomentato (pag. 188 e ss.) da elementi emergenti dalle captate comunicazioni la condotta di partecipazione dell'imputato all'importazione di cocaina dall'Olanda con particolare riferimento al ruolo dallo stesso assunto nel reperimento del denaro (oltre 100.000,00 euro) necessario all'acquisto.

Quantità e tipologia di stupefacente (circa 4 kg di cocaina) oggetto della fattispecie sono state poi logicamente dedotte dalla quantità di denaro reperito, in uno con l'intervenuto sequestro di parte dello stupefacente oggetto d'importazione (pari a circa 1,2 kg).

8.2. Con il quarto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi motivazionali, anche per travisamento della prova, in merito all'individuazione della tipologia di moneta (euro) di cui alle cifre emergenti dall'attività d'intercettazione, con riferimento all'importazione di cocaina dall'Olanda cui al capo 38 (pag. 189 sent.

Appello) oltre che, di riflesso, in ordine alla cessione ascritta al capo

36. La censura è inammissibile in quanto mira a sostituire la valutazione dell'esponente di elementi probatori a quella del giudice di merito, peraltro con riferimento alle emergenze delle comunicazioni captate in ordine ai quali la Corte territoriale non è incorsa nel dedotto travisamento della prova ed ha argomentato in maniera non manifestamente illogica, nei termini già evidenziati al precedente paragrafo, circa la tipologia di stupefacente oltre che in merito all'importo reperito dall'imputato.

Il ricorrente, invece, estrapolando un dato probatorio inerente ad altra fattispecie (quella di cui al capo 36) e sostituendosi al giudice di merito nella sua valutazione, pretende di attribuire, quale ricostruzione alternativa ma meramente ipotetica, un diverso significato al compendio probatorio valutato (pag. 188 e ss. sent. app.) tale che, a suo dire, il denaro reperito sarebbe stato in lek (unità monetaria dell'Albania).

8.3. È invece fondato, per quanto di seguito evidenziato, il terzo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr) con il quale si deduce la violazione di legge (art. 61-bis cod. pen.) e la mancanza di motivazione in merito al motivo d'appello inerente alla non configurabilità dell'aggravante della transnazionalità con riferimento all'importazione di cui al capo 38 di rubrica.

8.3.1. Deve effettivamente rilevarsi che la Corte territoriale, erroneamente, argomenta la sussistenza dell'aggravante in oggetto dalla mera circostanza per cui per l'importazione di cocaina dall'Olanda taluni concorrenti nel reato operarono all'estero, laddove, invece, ai sensi dell'art. 61-bis cod. pen. è necessario l'apporto causale di un «gruppo criminale organizzato», impegnato in attività criminali in più Stati (in merito alla c.d. aggravante della transnazionalità si vedano, ex plurimis: Sez.

U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255034, e Sez. 3, n. 23896 del 19/06/2016, Gonzales, Rv. 267440, con riferimento al previgente art. 4 della

I. n. 146 del 2006, nonché, tra le più recenti, Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Ausili, Rv. 281481).

È quindi necessario che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo causale (esterno) un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale, non essendo sufficiente la mera operatività all'estero di uno o più concorrenti nel reato.

8.3.2. Da quanto innanzi ne consegue l'accoglimento anche delle censure sul punto dedotte, con riferimento al capo 38 ed in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., in merito alle posizioni dei correi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi, in particolare: - dell'ottavo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] oltre che del quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse del medesimo imputato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con conseguente assorbimento (inerendo comunque alla pena che dovrà essere rideterminata) del nono motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dei motivi quinto, sesto e settimo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - del secondo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr, con conseguente assorbimento (inerendo comunque alla pena che dovrà essere rideterminata) dell'ottavo motivo proposto con il medesimo ricorso; - del terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento (inerendo comunque alla pena che dovrà essere rideterminata) del sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse del medesimo imputato.

8.4. Con il secondo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr) si deduce la manifesta illogicità della motivazione con la quale è stato escluso l'assorbimento delle cessioni di cui ai capi 40, 41, 42 e 49 nella fattispecie d'importazione dall'Olanda ascritta al capo 38 (differentemente da quanto avvenuto con riferimento alla cessione ascritta nel capo 39).

La Corte ha escluso il detto assorbimento per essere avvenute le cessioni all'incirca il mese successivo all'importazione (tra il 14 e il 23 luglio 2016) e quindi in ragione di un'accertata cesura non colmata ipotizzando una mera stasi dell'attività illecita.

Si fa altresì riferimento alla circostanza per cui immediatamente dopo l'importazione, il 17 giugno 2016 Hushi aveva già consegnato una parte dello stupefacente [OSCURATO:PERSONA] (di cui al capo 39) anche al fine di ritenere, con motivazione non illogica, le fattispecie di cui ai capi 40, 41, 42 e 49 non assorbite, differentemente da quella di cui al capo

39. Premesso il detto apparato argomentativo, la censura non si confronta con la sentenza impugnata, ciò anche laddove, peraltro finendo per compiere attività valutativa di elementi emergenti dalle intercettazioni, si farebbe riferimento ad una conversazione successiva all'arresto di Haxhallari (eseguito proprio con riferimento al capo 38).

La Corte, difatti, mostra invece di aver considerato le comunicazioni tra i correi successive al detto arresto e la loro evoluzione, evidenziando il mutamento delle utenze telefoniche.

8.5. Con il quinto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 73, comma 6, T.U. stup.) e vizi motivazionali per aver ritenuto la Corte territoriale integrata l'aggravante del fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro con riferimento alla cessione di stupefacente di cui al capo

40. In merito occorre ribadire che in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del concorso di tre o più persone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che la pluralità dei soggetti sia riferibile a una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione o altre), non essendo sufficiente l'indistinta attribuzione della pluralità delle condotte ai concorrenti, a prescindere dallo specifico ruolo di ciascuno di essi (ex plurimis, Sez. 1, n. 37686 del 17/06/2022, Avila, Rv. 283511).

Orbene, il motivo è infondato avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio di cui innanzi laddove (pag. 191 sent. app.), all'esito di un apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede in quanto scevro da vizi motivazionali, fa riferimento alla circostanza per la quale i tre correi (Hushi, Balla e Cara) hanno concretamente assunto la medesima posizione rispetto al sinallagma contrattuale, nel senso per cui si sono posti quali venditori della cocaina, rispetto a due clienti non identificati, ancorché, nell'ambito di tale medesima posizione, Cara, e non gli altri, abbia in concreto trasportato e consegnato la cocaina agli acquirenti.

8.6. Con il sesto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup. con riferimento al capo 42 di rubrica.

La doglianza è fondata.In particolare, la sentenza di primo grado ha ritenuto il reato aggravato nei termini di cui innanzi per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto venditori, con esclusione della stessa circa la posizione del concorrente [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del distinto ruolo dallo stesso svolto (pag. 137 e 138 sent. di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] è stato successivamente assolto dal reato ascrittogli al capo 42 in secondo grado, ne consegue per il ricorrente l'esclusione dell'aggravante speciale in ragione dell'insussistenza delle tre o più persone.

La circostanza per la quale il reato è contestato come commesso in concorso con altri tre soggetti (Shej, Partizani e Shtriga) non muta le considerazioni di cui innanzi in ragione della diversità dei ruoli assunti dai tre indicati soggetti.

Dall'accoglimento della censura in esame consegue l'assorbimento dei motivi settimo e ottavo dello stesso ricorso proposto solo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], inerendo essi al trattamento sanzionatorio.

8.7. Con il nono motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup. con riferimento al capo 43 di rubrica nonché vizi motivazionali sul punto.

Si rileva in particolare che la sentenza d'appello ha parzialmente modificato quella di primo grado assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 43 (pag. 223 sent. app.) errando però nel ritenere, nonostante la detta assoluzione, comunque integrata la circostanza aggravante in esame.

Il motivo è infondato, in ragione del medesimo principio di diritto di cui al precedente paragrafo 8.5 (ex plurimis, Sez. 1, n. 37686 del 17/06/2022, Avila, Rv. 283511), correttamente applicato dal giudice d'appello che ha argomentato (pag. 192 e 193), con motivazione incensurabile in questa sede in quanto esente da vizi, dalla circostanza per cui, comunque, nonostante l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo 43, i tre correi [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e Shej hanno assunto la medesima posizione di importatori previo acquisto dello stupefacente.

Di fronte all'apparato motivazionale di cui innanzi, infine, gli ulteriori profili dedotti dal ricorrente non superano il vaglio dell'ammissibilità in quanto tali da proporre una diversa valutazione dei fatti.

8.7.1. Medesime considerazioni conducono altresì al rigetto del quinto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr in quanto anch'esso deducente l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere sussistente la medesima circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup. con riferimento allo stesso capo 43 di rubrica.8.8.

Con il decimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la mancanza di motivazione in merito al motivo n. 8 d'appello (pag. 33 e s. dell'atto d'appello), in relazione al delitto di cui al capo 44 della rubrica.

Il motivo è inammissibile laddove accede ad una lettura parziale della motivazione: nella parte in cui è trattata la posizione dell'imputato vi è difatti un esplicito riferimento motivazionale al medesimo capo 44, per come trattato nella parte iniziale della sentenza stessa che, mostrando di tenere conto delle deduzioni difensive, ha ricostruito, in termini coerenti e non manifestamente illogica, la condotta dei correi, compresi l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il successivo intervento delle forze dell'ordine con riferimento alla vettura di [OSCURATO:PERSONA].

8.9. Con l'undicesimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'illogicità della motivazione in merito all'accertata quantità di stupefacente di cui al capo

37. Il ricorrente premette che con l'atto d'appello (quindicesimo motivo), in ragione della circostanza per cui l'imputazione di cui al capo 37 concerneva 400 gr di stupefacente mentre con la sentenza di primo grado è stata ritenuta la diversa quantità di 300 gr (con conseguente condanna), la Corte d'appello, in accoglimento dello specifico motivo, avrebbe dovuto assolvere per la restante parte di stupefacente (100 gr) con conseguente riduzione della pena.

Per converso, illogicamente, il giudice d'appello non avrebbe provveduto nei termini di cui innanzi adducendo una corrispondenza approssimativa, in termini di verosimiglianza, tra la quantità di cui alla contestazione (400 gr) e quella (300 gr) ritenuta accertata (pag. 195 sent. app.).

Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio della decisione, essendo stato condannato l'imputato alla pena indicata in primo grado in relazione all'accertamento di una sostanza stupefacente del peso di 300 gr e non di 400 gr.

8.10. Con il dodicesimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 73, comma 1, T.U. stup.) e l'illogicità della motivazione in merito all'accertata tipologia di stupefacente di cui al capo 35 (cocaina) in luogo della diversa sostanza (marijuana) invece oggetto del capo 43, in assenza di elementi tali da condurre a ritenere con certezza che si sia trattato effettivamente di cocaina.

Il motivo in esame è fondato.

Per ragioni di autosufficienza il ricorrente riporta il motivo di appello (pag. 44) inerente alla questione di cui innanzi ma la Corte, nel considerare la doglianza (pag. 194 sent. app.), non affronta la questione della tipologia di stupefacente (non rinvenuto all'esito della mirata perquisizione), ritenendolo esistente in forza degli elementi emergenti dalle intercettazioni.

Nulla però si argomenta in sentenza, al pari di quanto emerge dalla statuizione di primo grado, circa la tipologia di stupefacente in oggetto nonostante l'imputato nel contesto spazio-temporale di riferimento trafficasse anche marijuana (come emerge dalla condanna per il capo 43).

8.11. Con il tredicesimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alle censure mosse in merito al capo 48 d'imputazione avente ad oggetto il delitto di interposizione fittizia di cui all'art. 512-bis cod. pen. (già art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992) della vettura indicata nella detta imputazione.

Il motivo è fondato, laddove censura la motivazione in punto di sussistenza del dolo specifico, essendo gli altri profili dedotti dal ricorrente di mero fatto.

La Corte territoriale, dovendo rispondere a specifiche doglianze in merito, si è limitata ad argomentare dalla ritenuta consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza di indagini senza però ancorare questa valutazione al momento, antecedente o successivo, in cui sarebbe intervenuta la detta interposizione.

9. Circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) si rileva quanto segue, oltre a quanto già evidenziato trattando della posizione di [OSCURATO:PERSONA] e destinando ad una successiva disamina (congiunta con quella relativa agli altri ritenuti sodali) le censure relative all'associazione di cui al capo 46 di rubrica.

9.1. Con il quinto motivo del ricorso congiunto si deducono, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) violazioni di legge (art. 73 T.U. stup.) e vizi motivazionali in merito alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'importazione di cocaina dall'Olanda di cui al capo 38, in ordine alla cui posizione la Corte (a pag. 181 e ss.) avrebbe argomentato solo dalle intercettate comunicazioni intercorse tra l'imputato ed il fratello [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è inammissibile in quanto mira a sostituire, a quelle della Corte territoriale, alternative valutazioni di merito, anche aventi ad oggetto l'apprezzamento degli elementi emergenti dalle intercettazioni, peraltro non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che, differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, evidenzia non solo le conversazioni intercorse tra i due fratelli ma il contatto diretto con il correo Shej e la funzione di raccordo tra i due svolta dall'imputato.

9.2. Con il quarto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr si deduce la mancanza di motivazione in merito al rilievo difensivo esposto a pag. 27 dell'atto d'appello in ordine alla determinazione quantitativa della sostanza stupefacente di cui al reato ascritto al capo 38 di rubrica.

La presente censura è sostanzialmente sovrapponibile ai profili di censura proposti con i motivi sesto del ricorso congiunto ma relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e quarto del ricorso proposto nel solo interesse del detto [OSCURATO:PERSONA], così mutuandone le ragioni d'inammissibilità ivi già esplicitate.

9.3. Con il terzo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr si deducono violazione di legge e l'illogicità della motivazione in merito all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup. con riferimento al capo 38 di rubrica.

Come già innanzi ribadito, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del concorso di tre o più persone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che la pluralità dei soggetti sia riferibile a una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione o altre), non essendo sufficiente l'indistinta attribuzione della pluralità delle condotte ai concorrenti, a prescindere dallo specifico ruolo di ciascuno di essi (ex plurimis, Sez. 1, n. 37686 del 17/06/2022, Avila, Rv. 283511).

Orbene, il motivo è infondato avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio di cui innanzi laddove (pag. 182 e s. sent. app.), all'esito di un apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede in quanto scevro da vizi motivazionali, fa riferimento alla circostanza per la quale i correi [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Milaqi hanno assunto la medesima posizione di importatori previo acquisto dello stupefacente.

Di fronte all'apparato motivazionale di cui innanzi, infine, gli ulteriori profili dedotti dal ricorrente non superano il vaglio dell'ammissibilità in quanto tali da proporre una diversa valutazione dei fatti oltre che di natura probatoria.

10. Circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] si rileva quanto segue, oltre a quanto già evidenziato trattando della posizione di [OSCURATO:PERSONA] e destinando ad una successiva disamina (congiunta con quella relativa agli altri ritenuti sodali) le censure relative all'associazione di cui al capo 46 di rubrica.

10.1. Con il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 192 cod. pen.) e vizi motivazionali circa l'accertata responsabilità dell'imputato con riferimento ai reati di cui ai capi d'imputazione 36, 37, 38 e

40. Le censure sono inammissibili.10.2.

La contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in merito alla responsabilità circa il capo 36 (fatto dell'8 giugno 2016) è difatti argomentata dalla circostanza per la quale la Corte territoriale avrebbe individuato l'imputato quale reo in ragione del contenuto delle comunicazioni captate ma incorrendo in un'erronea valutazione del materiale probatorio (informativa finale) che, se correttamente valutato, avrebbe portato a ritenere l'uso promiscuo e non occasionale del BlackBerry contraddistinto dal pin 2af5832b (e nickname «Gjethi gjethi ktu plepi») da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Il profilo di cui innanzi è inammissibile in quanto proponente una mera erronea valutazione del materiale probatorio da parte del ricorrente che vorrebbe sostituire la propria valutazione a quella del giudice.

Peraltro, la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che (pag. 148) con dovizia di particolari confuta la tesi difensiva, sostanzialmente riproposta in sede di legittimità, indicando e analizzando in termini specifici gli elementi sottesi alla ritenuta individuazione di Balle, comprese le captate conversazioni.

10.3. Con riferimento all'accertata responsabilità in merito alla fattispecie di cui al capo 37 (cessione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2016) l'illogicità della motivazione è prospettata evidenziando l'acritica adesione della Corte territoriale alle argomentazioni del giudice di primo grado rispetto alla valutazione di elementi probatori quali l'accertata sosta di Hushi presso l'abitazione di Balla, dopo aver ricevuto il denaro, ed in merito alla ritenuta apertura del vano occulto della vettura ove era custodito lo stupefacente, invece, per il ricorrente, non emergente in termini di certezza dalle installate microspie.

A quanto innanzi, inammissibile perché deducente mere circostanze fattuali che il ricorrente vorrebbe apprezzare in termini diversi rispetto a quelle del giudice di merito ed in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», si aggiungerebbero altre circostanze parimenti non pertinenti al giudizio di legittimità in quanto inerenti alla valutazione degli elementi probatori a disposizione, compreso il riconoscimento della voce dell'imputato da parte della polizia giudiziaria.

10.4. Il prospettato errore valutativo circa l'utilizzo da parte dell'imputato del BlackBerry contraddistinto dal pin 2af5832b (e nickname «Gjethi gjethi ktu plepi») da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (già innanzi evidenziata in merito alla censura inerente al capo 36) e l'esigua motivazione offerta dalla Corte in ordine alle doglianze difensive, segnerebbero, poi, a detta del ricorrente, l'omessa motivazione in merito alle ragioni dell'appello e quindi circa la responsabilità dell'imputato con riferimento al capo

38. La censura è inammissibile non solo per le medesime ragioni fondanti l'inammissibilità della doglianza relativa al capo 36, in virtù del rinnovato richiamo al preteso errore valutativo circa l'utilizzo del dispositivo BlackBerry di cui innanzi, ma anche perché si sostanzia nella deduzione di una mera esiguità motivazionale, e non in un vizio sindacabile ex art. 606 cod. proc. pen.

Parimenti inammissibile in quanto deducente una mera esiguità motivazionale, in uno con la mera non condivisione da parte del ricorrente della valutazione degli elementi probatori, è infine la censura inerente all'apparato motivazionale relativo alla ritenuta responsabilità per il capo 40.

11. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fondato su due motivi, entrambi inammissibili.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente sostanzialmente si limita a ritenere che gli elementi e le argomentazioni sottesi alla condanna (per i capi 11, 12, 13, 16, 17, e 22), tra cui, ove presenti, gli esiti delle intercettazioni, non siano tali da fondare un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, quanto a sussistenza dei fatti ed alla loro commissione da parte dell'imputato.

Medesime sono le considerazioni di cui al secondo motivo di ricorso laddove, per il ricorrente, dal processo sarebbero emersi elementi tali da far ritenere le fattispecie di cui ai capi 13 e 22 nell'ipotesi di «lieve entità», di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup., peraltro esclusa dal giudice d'appello con riferimento ad entrambe le fattispecie ed all'esito di una valutazione globale delle circostanze dal fatto (pag. 226 e 227 sent. app.).

12. Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si appunta sulla ritenuta responsabilità con riferimento ai capo 23 e 24 di rubrica, è inammissibile in quanto si atteggia a mera reiterazione delle doglianze d'appello.

Con esso difatti il ricorrente ripercorre i motivi d'appello proponendo in sede di legittimità la propria lettura del compendio probatorio, compresi gi esiti delle captate conversazioni.

Quanto innanzi vale anche con riferimento al prospettato travisamento della prova con riferimento ad atti redatti dalla polizia giudiziaria circa le condotte di cui agli indicati capi d'imputazione.

Trattasi difatti di atti, allegati al ricorso per ragioni di autosufficienza, invece oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale, ancorché non condivisa dal ricorrente che vorrebbe privilegiare la propria.

12.1. Il motivo quarto del ricorso relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione della correlazione tra accusa e sentenza, per aver il giudice di merito ritenuto l'imputato responsabile non solo per i fatti allo stesso ascritti in rubrica ma anche per il fatto di cui al 26 ottobre 2015 invece non ad egli contestato nel capo

24. Il quinto motivo prospetta un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.

In particolare, in dispositivo si assolverebbe l'imputato dall'episodio del 20 ottobre 2015, contestato al capo «23» dell'imputazione, per non aver commesso il fatto, e per l'effetto si rideterminerebbe e ridurrebbe la pena allo stesso inflitta per le residue imputazioni in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 21.000,00 di multa (già ridotta per il rito), mentre il capo 23 farebbe riferimento al fatto del 7 ottobre 2015.

Con il sesto motivo, infine, si deduce, proprio in conseguenza dell'assoluzione per il fatto del 20 ottobre 2015, una pretesa ma non meglio specificata illogicità del trattamento sanzionatorio.

I motivi in esame sono inammissibili, pur dovendo essere corretto un errore materiale, nei termini di seguito esplicitati.

Il capo 23 di rubrica contempla il solo fatto del 7 ottobre 2015 a carico dell'imputato mentre il capo 24 contempla fatti del 6 e del 20 ottobre (a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed in concorso con Baku), mentre il fatto del 26 ottobre di cui al capo 24 è contestato solo a Baku in concorso con altro soggetto.

Il giudice di primo grado ha condannato l'imputato per il capo 23 e per il 24 (con continuazione interna) non considerando il fatto del 26 ottobre 2015.

La Corte d'appello si fa carico della questione e precisa che è pacifica l'assenza di contestazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] del fatto del 26 ottobre 2015 (di cui al capo 24) rilevando ciò anche dalla sentenza di primo grado.

Il giudice d'appello assolve poi l'imputato per il fatto del 20 ottobre 2015.

Sicché, per [OSCURATO:PERSONA] permane solo la condanna per il capo 23 (contemplante il solo fatto del 7 ottobre 2015) e per il capo 24, ma solo con riferimento al fatto del 6 ottobre 2015.

Ne consegue quindi, oltre all'inammissibilità delle censure, anche la necessità di procedere, ex art. 130 cod. proc. pen. alla correzione dell'innanzi evidenziato errore materiale.

Nel senso per cui, in dispositivo, ove si legge «assolve [OSCURATO:PERSONA] dall'episodio del 20 ottobre 2015, contestato al capo 23» debba leggersi «assolve [OSCURATO:PERSONA] dall'episodio del 20 ottobre 2015, contestato al capo 24».

13. Il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si deducono vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità in ordine alla conferma della condanna per il capo 31 è inammissibile.

Esso difatti si sostanzia nella mera riproposizione dei motivi d'appello approfonditamente vagliati dalla Corte territoriale (pag. 77 e s. sent. app.) che ha rigettato le doglianze con motivazione esente dai prospettati vizi con la quale, peraltro il ricorrente non si confronta.

In risposta ai motivi d'appello, anche considerando l'assoluzione di Metani e le dichiarazioni autoaccusatorie resa da [OSCURATO:PERSONA], il giudice di secondo grado ha «fotografato» la condotta dell'imputato circa la disponibilità dello stupefacente come emergente dalle captate conversazioni con il fratello [OSCURATO:PERSONA], nel contesto spazio-temporale del servizio di osservazione effettuato dalla polizia giudiziaria e conducente all'arresto di quest'ultimo proprio con riferimento ai circa 95 gr di stupefacente di cui in rubrica.

14. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta responsabilità in merito ai reati di cui ai capi 27, 28 e 29 di rubrica, è inammissibile.

La Corte territoriale, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, peraltro in termini aspecifici, non ha acriticamente recepito le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado.

Essa, in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», ha difatti risposto ai motivi d'appello, con apparato argomentativo esente da vizi (pag. 174 e s.), così confermando il giudizio di responsabilità dell'imputato all'esito di un'autonoma valutazione degli elementi emergenti dalle comunicazioni captate che si intende inammissibilmente sindacare in questa sede, peraltro senza confrontarsi con la motivazione che pure si censura.

14.1. Anche il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, non confrontandosi con la sentenza impugnata.

Essa rigetta il motivo d'appello avente ad oggetto la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato che era stata disposta dal giudice di primo grado in forza della pericolosità desunta dalle modalità di estrinsecazione delle condotte delittuose dell'imputato tanto con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto in ordine alla partecipazione al sodalizio.

15. Si mostrano inammissibili i motivi secondo e terzo di cui al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deducenti vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità con riferimento ai capi, rispettivamente, 8 e 9 della rubrica.

In merito alla fattispecie di cui al capo 8 il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

In essa, difatti, si evidenzia, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, che l'involucro contenente 50 gr di cocaina (descritto dalle forze dell'ordine come avente colore celeste ovvero come essere trasparente) sequestrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] è quello immediatamente prima cedutogli dall'imputato, peraltro nel contesto spazio- temporale delle operazioni di osservazione della polizia giudiziaria.

La censura che si appunta in merito all'accertata responsabilità per il capo 9, si mostra invece inammissibile in quanto mirante a sostituire a quelle del giudicante valutazioni del ricorrente.

Quest'ultimo, peraltro, nell'argomentare si basa su un'inammissibile diversa lettura del contenuto delle comunicazioni captate dalle quali, invece, la Corte territoriale, in forza della terminologia utilizzata dagli interlocutori, ha argomentato la commissione dalla fattispecie in materia di stupefacenti con motivazione non manifestamente illogica né frutto di travisamento.

16. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un unico motivo complesso con il quale si deducono vizi motivazionali in merito all'esclusione dell'uso esclusivamente personale dello stupefacente acquistato dall'imputato di cui al capo 16 ed in ordine alla mancata riduzione della pena, nei termini massimi di cui all'art. 62-bis cod. pen., per le ritenute circostanze attenuanti generiche.

Le censure sono inammissibili.

Il profilo inerente all'accertata responsabilità per la fattispecie in contestazione, in particolare, è meramente reiterativo delle doglianze d'appello, confutate dalla Corte territoriale con motivazione non solo esente da vizi ma anche tale da considerare, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, proprio gli elementi posti a fondamento dell'appello.

Il giudice di secondo grado ha difatti considerato l'intervenuta assoluzione dell'imputato, all'esito di diverso processo, per fattispecie in materia di stupefacenti in ragione dell'uso esclusivamente personale concludendo, però, con riferimento alla diversa fattispecie sub iudice in termini diversi ed in ragione di plurime considerazioni fondate su elementi probatori.

Sono stati valorizzati: il lasso temporale tra i vari acquisti; il luogo di deposito della cocaina, la cantina, oltre che elementi emergenti da comunicazioni telefoniche lette in termini di sussistenza di un canale che muove dal rifornitore per giungere fino agli acquirenti finali per il tramite delle cessioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] dello stupefacente acquistato dal detto fornitore.

Parimenti inammissibile è infine, per difetto di specificità, la censura di cui al motivo unico di ricorso inerente alla mancata riduzione della pena nei termini massimi per le riconosciute circostanze attenuanti generiche nonostante l'esclusione dell'aumento per la recidiva, operando i due istituti su piani diversi.

17. Con i motivi secondo e terzo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge (artt. 73 T.U. stup. 533 e 192 cod. pen.) oltre che vizi motivazionali in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in merito al capo 49 di rubrica, per aver ceduto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] (acquirente ai fini della successiva rivendita) 200 gr di cocaina.

Il primo giudice, in particolare, avrebbe accertato la responsabilità dell'imputato in ragione delle dichiarazioni accusatorie, in termini di chiamata in correità, rese da [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte territoriale avrebbe esplicitamente escluso la loro rilevanza, ponendo a sostegno del rigetto dell'appello le circostanze invece valutate dal primo giudice ai fini di riscontrare le dichiarazioni di correo, che, per il ricorrente, integrerebbero meri indizi non tali da assurgere a prova ex art. 192 cod. proc. pen. (con conseguente violazione anche dell'art. 533 cod. proc. pen. per non aver la Corte assolto l'imputato).

La censura, con la quale si mira comunque a sostituire a quelle del giudice di merito proprie valutazioni anche in termini probatori (circa la valutazione dei detti indizi), non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, peraltro proprio nella parte dallo stesso ricorrente riportata per ragioni di autosufficienza nel ricorso.

La Corte territoriale, in particolare, in considerazione dei motivi d'appello, non ha ritenuto senza pregio le dichiarazioni accusatorie ma, considerandole, ha ritenuto ininfluente che la chiamata in correità svolta da [OSCURATO:PERSONA] non abbia coinvolto [OSCURATO:PERSONA] ma solo Hushi; atteso che la posizione del citato Cara è stata argomentata non direttamente da quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ricevimento materiale dello stupefacente ma dalla combinazione dell'episodio narrato e degli accertamenti (intercettazioni telefoniche e servizi di o.c.p.).

18. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo di ricorso esperito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] le difese sostanzialmente deducono la violazione del principio di necessaria correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) nella parte in cui la Corte territoriale, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, avrebbe dichiarato gli imputati delinquenti abituali ex art. 103 cod. pen. e conseguentemente applicato agli stessi la misura di sicurezza della colonia agricola.

Le censure in esame sono fondate, con conseguente assorbimento, circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], del secondo motivo di ricorso, in quanto deducente vizi motivazionali in merito alla detta dichiarazione.

Dalla rubrica tanto della sentenza d'appello quanto di quella di primo grado, difatti, non emerge che vi sia stata contestazione sul punto, neanche in termini di mero fatto, tale da supportare la richiesta del Pubblico Ministero ed il conseguente appello dallo stesso esperito e parzialmente accolto (ciò, sia con riferimento ad una dichiarazione di abitualità quanto ad una dichiarazione di professionalità del reato).

A nulla valendo, peraltro, la mera contestazione in rubrica della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale in assenza di espressa contestazione, in forma chiara e precisa, del fatto e delle circostanze sulle quali l'accusa intende fondare la richiesta (sul punto si veda Sez. 2, n. 34033 del 09/10/2020, Gangai, Rv. 280302).19.

Il motivo quarto dell'unico ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nonché il motivo unico del ricorso congiunto proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Con essi difatti, si deducono sostanzialmente la violazione dell'alt 129 cod. proc. pen. nonché vizi motivazionali per aver la Corte territoriale accolto i concordati ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi di ricorso a eccezione di quelli aventi a oggetto l'entità della pena, in luogo di pronunziare assoluzione degli imputati per non aver commesso i fatti loro ascritti.

Parimenti inammissibili sono altresì i motivi secondo e terzo proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con quali si sindaca la sentenza impugnata per aver ritenuto l'imputato responsabile dei fatti di cui ai capi 8 e 9 di rubrica.

In merito, va ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia.

L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381, in motivazione; in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si veda altresì Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, Ademi, in motivazione).

Le associazioni ex art. 74 T.U. stup.

20. Con i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso congiunto proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), con il quattordicesimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con i motivi sesto e settimo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta sussistenza della responsabilità degli imputati per la partecipazione al sodalizio di cui all'art. 74 T.U. stup. ascritto al capo 46 di rubrica.

Lo stesso dicasi con riferimento al motivo quinto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e al motivo terzo del ricorso proposto nell'interesse del medesimo imputato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed ai motivi quarto e quinto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].Le doglienze di cui innanzi, negli specifici termini evidenziati in sede di esposizione dei fatti, si appuntano sull'apparato motivazionale della sentenza impugnata che ha confermato la sentenza di primo grado circa la ritenuta sussistenza dell'associazione in oggetto, in luogo di una mera ipotesi di concorso di persone in reato continuato invece prospettata dalle difese, ed in merito alle condotte scientemente tenute dai sodali in seno ad essa.

21. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con il motivo unico del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità degli stessi in merito alla contestazione associativa di cui al capo 47, avente ad oggetto la fattispecie prevista dall'art. 74 T.U. stup.

22. In ragione delle doglianze mosse, in gran parte deducenti l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver ritenuto sussistenti le associazioni ovvero nel non aver qualificato le fattispecie alla stregua di concorso in reato continuato, è opportuno in via preliminare evidenziare quanto ribadito anche da Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550.

22.1. L'ipotesi associativa ex art. 74 T.U. stup. rispetto alla fattispecie di concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. cit. si differenzia per l'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito.

Solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza difatti la situazione antigiuridica che caratterizza il reato associativo, che rappresenta una minaccia grave per l'ordinamento tanto da giustificare le incisive sanzioni penali.

In particolare, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto associativo in esame, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso - avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti - e nella permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti - che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio-, ma, soprattutto, nell'esistenza di una organizzazione idonea, adeguata, che consenta la realizzazione concreta dello stesso programma criminoso (sul tema, per tutti, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv.273008, anche richiamata da Sez. 6, n. 17467 del 2019, Noure, cit.).

Pienamente coerente con tale impostazione è l'affermazione secondo cui «ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo» (ex plurimis: Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582, e Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013, dep. nel 2014, Pompei, Rv. 258796, come peraltro riprese da Sez. 6, n. 17467 del 2019, Noure, cit.).

22.2. In questa sede deve infine chiarirsi che quanto innanzi, circa gli elementi caratterizzanti l'associazione in esame e distintivi di essa rispetto all'ipotesi concorsuale, implica che, come sostanzialmente accertato dalla Corte territoriale, nella specie con riferimento ad entrambe le ipotesi in esame (capi 46 e 47), gli elementi fattuali generalmente ritenuti tali da fondare l'associazione, da leggersi e valutarsi necessariamente in maniera congiunta, rilevano non tanto e non solo in termini quantitativi, quali mera sommatoria di elementi fattuali, bensì se tali da condurre all'accertamento della sussistenza della struttura organizzata finalizzata alla commissione di delitti e di contributi effettivi da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito, proprio della struttura organizzativa come innanzi delineata.

23. Orbene, tutti i motivi di ricorso in esame sono inammissibili.

Nella specie e con riferimento ad entrambe le strutture associative di cui in rubrica (capi 46 e 47), i giudici di merito, peraltro in ipotesi di c.d.

«doppia conforme» e in considerazione specifica dei motivi d'appello, hanno fatto corretta applicazione dei principi innanzi indicati.

Ciò emerge dal relativo iter logico- giuridico della decisione fondato su una lettura congiunta di diversi elementi fattuali conducenti, nella loro unitaria valutazione, verso la sussistenza delle due associazioni e la partecipazione ad esse degli imputati in numero non inferiore a tre (per il capo 46 anche in numero maggiore) con corretta esclusione dal detto computo di fornitori, acquirenti o intermediari ritenuti non sodali.

Rispetto all'apparato argomentativo, di seguito sinteticamente esplicitato, inerente alle associazioni di cui ai capi 46 e 47, esente dai prospettati vizi motivazionali e, pertanto, insindacabile in questa sede, i ricorrenti sostanzialmente ripropongono le medesime censure dedotte con i motivi d'appello pretendendo, peraltro, di sostituire proprie valutazioni, finanche di natura probatoria, a quelle del giudice di merito.

La diversa lettura degli elementi emergenti dalle captate conversazioni e delle condotte dei sodali, poi, si mostra alla stregua di un inammissibile tentativo volto a fornire una diversa ed alternativa ricostruzione delle vicende, sotto le mentite spoglie di prospettate ma non formulate violazioni di legge.

23.1. Con particolare riferimento al sodalizio di cui al capo 46 che, per quanto ancora rileva in questa sede, interessa le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale muove dalle ingentissime disponibilità di denaro necessario ed effettivamente reperito, grazie all'attività svolta dal sodale [OSCURATO:PERSONA], per l'approvvigionamento dello stupefacente oltre che dal coinvolgimento di persone e mezzi tanto a monte delle operazioni di approvvigionamento, quali contatti con fornitori esteri dislocati in varie zone d'Europa (tra cui l'Olanda e l'Albania) quanto a valle delle stesse, per la commercializzazione nel territorio nazionale dello stupefacente.

In risposta a deduzioni difensive, la sentenza chiarisce che le indagini hanno reso possibile accertare come riferibili all'organizzazione in esame due importazioni di cocaina (quelle di cui ai capi 38 e 42), aventi ad oggetto svariati kg di stupefacente, oltre che di nnarjuana (di cui al capo 43).

Le grosse importazioni di cui innanzi, delle quali circa 1,2 kg sono stati sequestrati in seguito ad attività di polizia giudiziaria eseguita a riscontro di quanto appreso dalle intercettazioni, in ragione dell'organizzazione nelle quali si sono inserite, sono state valutate quali elementi particolarmente significativi ai fini di rilievo.

Si evidenzia altresì l'attività di monitoraggio dell'importazione dello stupefacente posta in essere dal sodale [OSCURATO:PERSONA], quale supporto rispetto all'attività dei partecipi relativa all'importazione ascritta al capo 43, ancorché non ritenuta sufficiente per integrare la soglia della punibilità, circa la posizione dello stesso Milaqi, con riferimento alla detta fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup.

Laddove, invece, il giudice d'appello fotografa il ruolo di garante da quest'ultimo assunto, per il sodalizio d'appartenenza, con riferimento all'attività d'importazione, oltre che il suo apporto collaborativo con gli altri sodali nella commissione dei reati fine.

Quanto innanzi è altresì letto in uno con la stabile struttura portante del sodalizio, dotatosi di vetture (intestate a prestanome) appositamente modificate mediante la creazione di appositi scomparti nascosti e specifici meccanismi di chiusura automatica.

Tale ultimo dato, di per sé compatibile anche con ipotesi di concorso di persone nel reato continuato, è stato considerato come qualitativamente conducente, letto in uno con la pluralità di elementi probatori a disposizione, nel senso della sussistenza del sodalizio alla luce anche delle captate conversazioni, disvelanti un meccanismo ben collaudato tra i sodali, scientemente cooperanti ai fini dell'attuazione del programma criminoso aperto del sodalizio.

Trattasi di meccanismo implicante la disponibilità di diversi mezzi di trasporto e il loro utilizzo anche in successione, descritto dal giudice d'appello con dovizia di particolari circa la condotta volta alla stabile messa a disposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA], in favore dei soggetti di volta in volta incaricati, delle dette vetture modificate nonché in merito alla cadenza delle operazioni volte al trasporto dello stupefacente ed alla ricezione del denaro che, generalmente, è custodito presso l'abitazione di Balla.

Altri elementi significativi, anche in termini di stretti rapporti tra i sodali esplicitanti lo stabile accordo tra gli stessi, sono stati ritenuti la effettiva utilizzazione delle dette vetture per trasporti illeciti anche da parte dei diversi partecipi, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], oltre che la mutua assistenza in momenti di fibrillazione del sodalizio, come quello successivo all'arresto del corriere utilizzato per l'importazione di cui al capo 38, oltre che la comune risposta all'esecuzione di arresti, implicante anche la cessazione delle comunicazioni nonché il mutamento dei dispositivi.

Gli elementi emergenti dalle diverse comunicazioni captate, intercorse tra tutti i sodali anche mediante l'utilizzo di messaggi in codice ed eseguite mediante il sistema BlackBerry, prosegue la Corte territoriale sul punto, concorrono a disvelare ulteriormente non solo il programma associativo ma anche i ruoli assunti dai sodali, come quello di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), fratello di [OSCURATO:PERSONA], svolgente la funzione di intermediazione, in uno con il sodale Sheji, per l'organizzazione dell'attività d'importazione dall'estero, anche mediante contatti con il fornitore Partizani, invece ritenuto non sodale in ragione dell'assenza di elementi tali da far propendere per la stabilità dei rapporti.

Chiarito che l'attività di taluni partecipi volta anche alla modifica di vetture per renderle idonee alla realizzazione di traffici illeciti da parte di soggetti terzi rispetto al sodalizio non è, di per sé, elemento distonico rispetto alla sussistenza dell'associazione, la Corte territoriale evidenzia altresì che, nella fattispecie, l'assenza di una cassa comune non fa propendere per l'insussistenza del sodalizio, sopperita, com'è, dall'attività di reperimento del denaro necessario per le importazioni eseguita da parte di sodale a ciò deputato [OSCURATO:PERSONA].

Con altrettanta dovizia di particolari, poi, la Corte territoriale, prosegue nell'esplicitare ulteriormente le condotte partecipative dei sodali.

23.2. Il sodalizio di cui al capo 47 per quanto di rilievo in questa sede, interessa le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ad associazione cui partecipa anche il nipote [OSCURATO:PERSONA].

Come per il sodalizio di cui al capo 46, anche per l'associazione in esame la Corte territoriale utilizza il medesimo iter logico-giuridico ed esplicita gli elementi posti alla base dell'accertato sodalizio.Sul punto, difatti, il giudice d'appello argomenta dall'organizzazione, ancorché rudimentale, del sodalizio, operante mediante la predisposizione di vettura appositamente modificata oltre che dotatosi di una cassa comune.

Nel dare conto delle doglianze degli appellanti, poi, la Corte territoriale chiarisce gli elementi in forza dei quali ritiene effettivamente comune la cassa, in quanto preordinata alla realizzazione delle future importazioni di cui al programma aperto del sodalizio, ancorché con suddivisione delle quote.

Evidenzia altresì la sentenza l'inconferenza delle deduzioni degli appellanti che si appuntano sull'accertato utilizzo di una parte della detta cassa ad opera dei sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di affari illeciti in tema di stupefacenti.

Ciò tanto in ragione della ripartizione in quote di essa quanto in forza della circostanza per la quale [OSCURATO:PERSONA], avutane contezza si interessa dell'investimento.

Questi, difatti, non si mostra estraneo all'acquisto ma si interessa a esso tanto da evidenziare, grazie all'attività d'intercettazione in corso, il comune deposito di stupefacente riconducibile al sodalizio.

Sempre il compendio probatorio emergente anche delle conversazioni captate, infine, illumina ulteriormente il percorso argomentativo del giudice di merito in ordine al programma criminoso che guarda al futuro, in vista del reperimento di nuovi e più solidi canali di approvvigionamento in Albania rispetto agli attuali.

Le residue censure

24. Deducono infine doglianze variamente inerenti al trattamento sanzionatorio: il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il quarto motivo del ricorso congiunto proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi di motivi inammissibili.

Quanto al profilo inerente al trattamento sanzionatorio, va difatti ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando, diversamente da quanto avvenuto nella specie, sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione).

In merito alla censura proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], infine, deve rilevarsi il profilo d'inammissibilità derivante dal mancato confronto con le ragioni sottese al motivato aumento per la recidiva.Conclusivamente:

25. Deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai capi 35 e 48, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., in relazione al capo 38, e all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup., in relazione al capo 42, aggravanti che devono essere eliminate, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

25.1. Deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., in relazione al capo 38, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]).

25.2. Deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato e alla disposta colonia agricola, statuizioni che sono eliminate, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

25.3. Devono essere rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.

25.4. Deve essere disposta la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso che ove si legge "assolve [OSCURATO:PERSONA] dall'episodio del 20 ottobre 2015, contestato al capo 23" deve leggersi "assolve [OSCURATO:PERSONA] dall'episodio del 20 ottobre 2015, contestato al capo 24", mandando alla cancelleria per le annotazioni.

25.5. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno alla cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso il rigetto dei ricorsi per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]); per l'inammissibilità dei ricorsi per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per l'annullamento senza rinvio sulla parte relativa alla declaratoria di abitualità del reato per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità nel resto per i due ultimi citati imputati; uditi i difensori: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PADOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA è altresì presente in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'estensione dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TREVISO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Brescia il 29 giugno 2020, con riferimento prevalentemente a fattispecie in materia di stupefacenti (di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, c.d. «T.U. stup.»), confermandola, per quanto ancora di rilievo, in merito alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (detto Tiku e/o «Animale»), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In particolare, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, corretti taluni errori materiali di cui alla sentenza di primo grado circa le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA], il giudice d'appello ha accolto le richieste di concordato con rinuncia ai motivi d'appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen, con conseguente rideterminazione delle pene, in merito alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. La sentenza impugnata ha altresì rideterminato e ridotto le pene per [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della recidiva e ferme restando le già ritenute sussistenti circostanze attenuanti generiche, [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), riqualificata la recidiva contestata in termini di recidiva semplice; [OSCURATO:PERSONA] nonché per [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Sono stati infine assolti in merito a talune contestazioni, per non aver commesso il fatto, con conseguente rideternninazione e riduzione delle relative pene: [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla fattispecie di cui al capo 42, [OSCURATO:PERSONA], dall'episodio del 20 ottobre 2015 contestato al «capo 23» d'imputazione, e [OSCURATO:PERSONA], dal reato allo stesso ascritto al capo 43. 2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti ricorsi, con articolazione di plurimi motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), negli interessi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su due motivi.3.1. Con la prima doglianza si deducono mancanza o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla conferma della condanna per i capi 27 e 28 di rubrica, concernenti fattispecie di cessione di stupefacente (cocaina) per quantitativi pari, rispettivamente, a 500 gr e 700 gr, commessi in provincia di Brescia e di Milano il 24 dicembre 2015 (capo 27) nonché in Rovato (BS), il 14 gennaio 2016, e a Giussano (MI) il 18 gennaio 2016 (capo 28). Ci si lamenta, sostanzialmente, dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata che, al pari di quella di primo grado, avrebbe fondato la responsabilità dell'imputato solo sull'interpretazione, per il ricorrente non univoca, degli elementi emergenti dalle comunicazioni telefoniche, avvenute mediante messaggi, ed anche, con riferimento al capo 28, sulla valutazione degli esiti di un servizio di polizia giudiziaria eseguito a riscontro. Avrebbe pertanto errato il giudice di merito nell'argomentare la conferma della sentenza di primo grado in assenza di riscontri oggettivi dei fatti contestati, in ipotesi costituiti da sequestri di stupefacente, anche con riferimento alle quantità di stupefacente in quanto determinate dal giudicante mediante argomentazioni logiche basate sull'interpretazione delle comunicazioni. 3.2. Con il secondo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] prospetta la violazione di legge, segnatamente dell'art 81 c.p., per non aver la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, ritenuto sussistente la continuazione tra i reati oggetto di giudizio e quelli per i quali è intervenuto concordato in appello accolto con sentenza (n. 6628) emessa dalla Corte d'appello di Milano il 9 novembre 2017. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe errato nel ritenere insussistenti gli elementi caratterizzanti la continuazione, nonostante le emergenze relative alle date ed ai luoghi di commissione delle fattispecie per le quali vi è già stata condanna (in Milano ed altre località nei mesi di aprile, maggio e giugno 2014). Si tratterebbe di circostanze tali da far propendere nel senso per cui l'imputato, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dapprima avrebbe operato con riferimento ad una «piazza» di spaccio avente quali «confini territoriali l'hinterland milanese, salvo poi decidere di allargare il raggio d'azione verso il contesto bresciano». 4. Nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti un ricorso congiunto (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) e due separati ricorsi (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr) fondati, rispettivamente, su sei motivi, il ricorso congiunto, su otto motivi, il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e su quattordici motivi, l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo del ricorso congiunto (proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) si deduce l'errore nel quale sarebbe incora la Corte territoriale nel rigettare l'eccezione di nullità assoluta per essere stato il giudizio di primo grado celebrato in violazione delle disposizioni concernenti l'intervento degli imputati, all'epoca detenuti, oltre che la loro assistenza, senza l'adozione di un formale provvedimento di separazione e nonostante l'esplicita non condivisione da parte della difesa del modus operandi seguito dal G.u.p. Il giudice di primo grado, in particolare, con provvedimento del 20 maggio 2020, cui erano allegate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, adottato in ragione dell'organizzazione delle udienze in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, avrebbe fissato per il 1° giugno 2020 l'udienza per la trattazione di talune posizioni processuali, per poi proseguire, in altre udienze, con la trattazione delle posizioni processuali di volta in volta individuate e nel corso delle quali l'accusa sostanzialmente si sarebbe, di volta in volta, riportata alle conclusioni scritte. Ne sarebbe conseguita, quindi, la lesione del diritto di difesa che, a detta del ricorrente, sarebbe stata eccepita sin dal primo grado, degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detenuti non rinuncianti, in forza della loro mancata partecipazione, sia in presenza sia mediante videoconferenze o collegamenti da remoto, alle udienze destinate alla trattazione delle altre posizioni processuali, oltre che per la mancata assistenza degli stessi da parte dei difensori. La Corte territoriale, infine, nel rigettare il relativo motivo d'appello avrebbe erroneamente fatto riferimento alla circostanza per cui il provvedimento del 20 maggio 2020 avrebbe avuto la mera funzione di esortare le parti a limitare la loro presenza alle sole udienze destinate alla trattazione delle relative posizioni e all'omessa indicazione delle reali esigenze difensive violate. 4.1.1. Con il secondo motivo del ricorso congiunto si deducono, con riferimento ad entrambi gli imputati, violazioni di legge (art. 74 T.U. stup. e 110 cod. pen) e vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità, per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente l'associazione finalizzata alla realizzazione di fattispecie in materia di stupefacenti (cocaina), anche in termini di importazione dall'estero, di cui al capo 46, in luogo del mero concorso di persone nei singoli reati. [OSCURATO:PERSONA] d'appello, in particolare, avrebbe contraddittoriamente ed illogicamente argomentato la sussistenza dell'associazione dai reati fine ascritti ai capi 38, 42 e 43 ma escludendo la partecipazione di Partizani (residente in Olanda), fornitore di cocaina con riferimento alle importazioni ascritte ai capi 38 e 42, essendo il relativo apporto episodico e collegato ai singoli reati, e ritenendo invece partecipe altro soggetto (Shei), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], diversamente da Partizani, non avrebbe partecipato alla commissione dei tre citati reati fine. 4.1.2. Con il terzo motivo del ricorso congiunto si deducono, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), violazioni di legge (art. 74 T.U. stup.) e vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale esaminato il motivo d'appello sindacante la sentenza di primo grado che aveva ritenuto sussistente in capo all'imputato il dolo di partecipazione all'associazione di cui al capo 46. Il ruolo associativo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) sarebbe stato quello avente ad oggetto la modifica delle vetture per adibirle al trasporto dello stupefacente e la Corte, come evidenziato a pag. 154 della sentenza, non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza per cui l'imputato avrebbe provveduto a far modificare anche altre vetture, oltre a quelle riconducibili al sodalizio, limitandosi a ritenerla neutra. 4.1.3. Con il quarto motivo del ricorso congiunto si deducono, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], violazioni di legge (art. 74 T.U. stup.) e vizi motivazionali aver la Corte territoriale reso motivazione apodittica e comunque viziata in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine alla partecipazione all'associazione di cui al capo 46, anche sotto il profilo del relativo elemento soggettivo. Il ruolo associativo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato quello avente ad oggetto la distribuzione dello stupefacente, compresa la disponibilità dei luoghi di stoccaggio. A fronte di ciò, però, la sentenza impugnata (pag. 196 e ss.) avrebbe erroneamente ritenuto accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nonostante il suo coinvolgimento in attività illecita in materia di stupefacenti sin da data antecedente all'inizio del sodalizio e, comunque, in epoca coeva alla permanenza dell'associazione ma, a dire del ricorrente, non riconducibile al sodalizio. 4.1.4. Con il quinto motivo del ricorso congiunto si deducono, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) violazioni di legge (art. 73 T.U. stup.) e vizi motivazionali in merito alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'importazione di cocaina dall'Olanda di cui al capo 38. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe argomentato (pag. 181 e ss.) solo dalle comunicazioni intercorse tre l'imputato ed il proprio fratello [OSCURATO:PERSONA] senza specificare il ruolo che il primo avrebbe avuto quale mediatore di altro soggetto (Shej) a sua volta avente il ruolo di mediatore per l'acquisto. 4.1.5. Con il sesto ed ultimo motivo del ricorso congiunto si deducono, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], violazioni di legge (art. 73 T.U. stup.) e vizi motivazionali in merito alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'importazione di cocaina dall'Olanda di cui al capo 38. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe argomentato (pag. 188 e ss.) il ruolo dell'imputato, avente ad oggetto il reperimento del denaro necessario all'acquisto (per oltre 100.000,00 euro), da elementi emergenti dalle captate comunicazioni che, però, contrasterebbero con i dati relativi al prezzo di acquisto della cocaina per grammo (pari a 50,00/60,00 euro e non a 30,00 euro). Quanto innanzi, nonostante l'avvenuto sequestro a carico di uno dei correi di circa 1,2 kg di cocaina, avrebbe dovuto ingenerare nel giudicante il dubbio circa la tipologia dello stupefacente (in ipotesi non cocaina ma altro meno costoso) ovvero in merito alla quantità (in ipotesi inferiore ai contestati 4 kg). 4.2. Con il primo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr) si deduce la violazione di norme processuali (artt. 268 e 271 cod. proc. pen., anche in relazione a all'art. 111 Cost., all'art. 8 CEDU ed al parametro interposto di cui all'art. 117 Cost.) in relazione al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle comunicazioni captate nonostante il rilievo difensivo incentrato sul compimento all'estero, in Canada, ed in assenza di rogatoria, dell'attività di decriptazione dei messaggi realizzati mediante dispositivi BlackBerry. L'attività di decriptazione, tale da richiedere un «atto di fede» in quanto eseguita mediante l'utilizzo di chiavi di lettura sconosciute e trattenute in Canada, peraltro, non sarebbe stata disposta dal Pubblico Ministero e non costituirebbe, nella specie, frutto di libera messa a disposizione da parte di RIM Canada ma oggetto di richiesta imperativa e non di mero invito, secondo l'interpretazione, data dal ricorrente, alla «Communication» dd. 16 maggio 2016 del Pubblico Ministero. 4.2.1. Con il secondo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr) si deduce la manifesta illogicità della motivazione con la quale è stato escluso l'assorbimento delle cessioni di cui ai capi 40, 41, 42 e 49 nella fattispecie d'importazione dall'Olanda ascritta al capo 38 (differentemente da quanto avvenuto con riferimento alla cessione ascritta nel capo 39). Si sindaca in particolare l'apparato motivazionale nella parte in cui (pag. 187) è stato escluso il detto assorbimento per essere avvenute le cessioni all'incirca il mese successivo all'importazione (tra il 14 e il 23 luglio 2016) e quindi in ragione di una indubitabile cesura non colmata ipotizzando una mera stasi dell'attività illecita. Per il ricorrente, invece, vi sarebbero elementi probatori in particolare emergenti da intercettazioni successive all'arresto del correo Haxhallari del 17 giugno 2016, e del contestuale sequestro di 1,2 kg di cocaina quale parte dei 4 kg importati, la cui valutazione sarebbe stata quindi omessa da parte del giudice di merito e dalla quale emergerebbe l'intenzione dei correi di bloccare momentaneamente l'attività illecita. 4.2.2. Con il terzo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr) si deduce la violazione di legge (art. 61-bis cod. pen.) e la mancanza di motivazione in merito al motivo d'appello inerente alla non configurabilità dell'aggravante della transnazionalità con riferimento all'importazione di cui al capo 38 di rubrica nonostante la coincidenza del «gruppo criminale organizzato» con l'associazione ex art. 74 T.U. stup. ascritta al capo 46. Sul punto, in particolare, la Corte territoriale si sarebbe limitata alla mera enfatizzazione dell'aspetto per cui alcuni degli autori dell'importazione avrebbero agito dall'estero (pag. 190, ma anche pag. 183 e 151 con riferimento ad altre posizioni). Argomentando nei termini di cui innanzi il giudice di merito avrebbe sostanzialmente violato il principio per cui la circostanza in oggetto non sarebbe ravvisabile sulla base esclusivamente d'una espansione dell'attività criminosa in territorio estero, occorrendo che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno stato (sul punto il ricorrente fa esplicito riferimento a Sez. 6, n. 31972 del 2013 e a Sez. U, n. 18374 del 2013, Adami, relative alla previgente fattispecie di cui all'art. 4 I. n. 146 del 2006). 4.2.3. Con il quarto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi motivazionali, anche per travisamento della prova, in merito all'individuazione della tipologia di moneta (euro) di cui alle cifre, emergenti dall'attività d'intercettazione, con riferimento all'importazione di cui al capo 38 (pag. 189 sent. Appello) oltre che, di riflesso, in ordine alla cessione ascritta al capo 36. In merito si evidenzia che l'importazione di cocaina dall'Olanda (capo 38) è stata ricostruita dalla Corte territoriale (pag. 181) come «organizzata tramite una sorte di triangolazione logistica secondo cui lo stupefacente giunge dalla terra olandese dal fornitore Partizani, non meglio identificato, ma l'operazione è stata contrattuata e gestita con l'aiuto di un mediatore, stabile sul territorio albanese, Shej, non meglio identificato, che si occupa anche di indicare il prezzo della compravendita». Dall'intermediazione del soggetto albanese stabile sul medesimo territorio ne conseguirebbe, a detta del ricorrente e come dallo stesso dedotto con motivo d'appello, l'erronea argomentazione dell'importo in euro e che, quindi, in ragione del rapporto di cambio tra le due monete, la somma sarebbe notevolmente inferiore con corrispondente quantitativo notevolmente inferiore della sostanza oggetto di importazione (incidente sul trattamento sanzionatorio). L'apparato motivazionale in oggetto si mostrerebbe altresì illogico e contraddittorio nella parte in cui non avrebbe valorizzato, al fine di argomentare la tipologia di moneta, il luogo ove stabilmente operava l'intermediario Shej (Albania) laddove, invece, con riferimento alla cessione ascritta (anche) all'imputato [OSCURATO:PERSONA] al capo 36 è stato logicamente dedotto che si trattasse di euro dalla circostanza dell'operatività in Italia degli autori del reato (pag. 195 della sentenza di secondo grado). Avrebbe infine sul punto la Corte travisato la prova, per non averla considerata, emergente da un'unica intercettazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espressamente indicato al suo interlocutore, «l'olandese», in lek albanesi le cifre del suo dire proprio con riferimento alla fattispecie di cui al capo 38. L'illogicità di cui innanzi, inerente all'apparato motivazionale relativo al capo 38, di riflesso, avrebbe altresì viziato la motivazione circa l'importo della cessione di cui al capo 36. 4.2.4. Con il quinto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 73, comma 6, T.U. stup.) e vizi motivazionali per aver ritenuto la Corte territoriale integrata l'aggravante del fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro con riferimento alla cessione di stupefacente di cui al capo 40. Nel ritenere accertata la collaborazione dei correi, seppur con diverse funzioni, nella fornitura dello stupefacente, assumendo tutti la stessa posizione rispetto al sinallagma contrattuale attuato, in forza dei ruoli assunti come ascritti in rubrica (ed evidenziati a pag. 26 e 27 dell'atto d'appello), a dire del ricorrente il giudice di merito avrebbe reso sul punto motivazione illogica e comunque contraria al principio di diritto governante la materia. Per esso sarebbe necessario che la pluralità dei soggetti sia riferibile a una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione o altre), non essendo sufficiente, per l'integrazione dell'aggravante speciale, l'indistinta attribuzione della pluralità delle condotte ai concorrenti, a prescindere dallo specifico ruolo di ciascuno di essi (il riferimento specifico è a Sez. 4, n. 36616 del 2006). 4.2.5. Con il sesto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup. con riferimento al capo 42 di rubrica. Si rileva in particolare che la sentenza di primo grado ha ritenuto il reato aggravato nei termini di cui innanzi per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con esclusione della stessa con riferimento al concorrente [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del distinto ruolo dallo stesso svolto (pag. 137 e 138 sent. di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] è stato successivamente assolto dal reato ascrittogli al capo 42 in secondo grado, ne conseguirebbe, per il ricorrente, l'esclusione dell'aggravante speciale anche per la propria posizione in ragione dell'insussistenza delle tre o più persone. La circostanza per la quale il reato è contestato come commesso in concorso con altri tre soggetti (Shej, Partizani e Shtriga) non muterebbe le considerazioni di cui innanzi in ragione della diversità dei ruoli assunti dai correi come accertati dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] è stata in particolare attribuita l'attività di cessione e redistribuzione, a Partizani e a Shej sono stati individuati, rispettivamente, quali fornitore e intermediario (pag. 133 della sentenza di primo grado), mentre Shtriga avrebbe assunto il distinto ruolo di cessionario. 4.2.6. Con il settimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la mancanza di motivazione in merito ai singoli aumenti per la continuazione (invece necessaria per quanto chiarito da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone), essendo stato disposto un aumento cumulativo ex art. 81 cod. pen., peraltro con riferimento a fattispecie anche differentemente circostanziate, per un totale di mesi sei di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, con conseguente elevazione della pena di anni 14 e mesi 8 di reclusione ed euro 76.000,00 di multa ad anni 15 e mesi 2 di reclusione ed euro 88.000 di multa. 4.2.7. Con l'ottavo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la contraddittorietà della motivazione in merito alla determinazione della pena in ordine al reato di cui al capo 42. Si evidenzia l'accoglimento del motivo d'appello circa la duplicazione del computo, in primo grado, ai fini degli aumenti ex art. 81 cod. pen., dell'aumento per il capo 42 (pag. 198 sent. appello). Nonostante ciò, prosegue il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente incluso il capo 42 fra quelli per i quali fu applicato un aumento omnicomprensivo della pena in continuazione ed ha altresì applicato anche un singolo aumento sempre per il capo 42 di anni 1 e 6 mesi di reclusione ed euro 9.000,00 di multa (pag. 199 sent. appello). Ne sarebbe conseguita la reiterazione della duplicazione già per errore effettuata in primo grado. Nonostante l'aumento omnicomprensivo in appello (pari a mesi 6 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa) sia inferiore all'aumento operato dal primo giudice (pari ad anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa), per il ricorrente l'inclusione da parte della Corte d'appello del capo 42 all'interno dell'elenco dei capi per i quali era già stata operato l'aumento onnniconnprensivo in primo grado non integrerebbe un mero errore materiale, in quanto alla riduzione della pena detentiva (da anni 1 e mesi 6 di reclusione a sei mesi di reclusione) non è seguita anche quella pecuniaria (rimasta pari ad euro 12.000,00). 4.2.8. Con il nono motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup. con riferimento al capo 43 di rubrica nonché vizi motivazionali sul punto. Si rileva in particolare che la sentenza d'appello ha parzialmente modificato quella di primo grado assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 43 (pag. 223 sent. app.) errando però nel ritenere, nonostante la detta assoluzione, comunque integrata la circostanza aggravante in esame in ragione del concorso, con [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] anche di Shej (come indicato nell'imputazione). La Corte territoriale avrebbe difatti attribuito a Shej ed a [OSCURATO:PERSONA] il medesimo ruolo di acquirenti ed importatori in Italia dello stupefacente (pag. 192 e s. sent. app.), ma agendo dall'Albania. Sicché, conclude sul punto il ricorrente, ai due detti soggetti potrà attribuirsi il diverso ruolo di esportatori dello stupefacente (dall'Albania) mentre al correo [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di importatore, in quanto operante dall'Italia, con conseguente inapplicabilità dell'aggravante. Peraltro, sarebbe illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte, nell'assolvere Milaqi, avrebbe dato atto di un ridimensionamento del fatto reato al quale avrebbe dovuto seguire un minor trattamento sanzionatorio (invece rimasto invariato in termini di aumento di mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa). 4.2.9. Con il decimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la mancanza di motivazione in merito al motivo n. 8 d'appello (pag. 33 e s. dell'atto d'appello), in relazione al delitto di cui al capo 44 della rubrica. In particolare, la sentenza sarebbe stata silente in merito alle deduzioni difensive inerenti alle circostanze fattuali quali: la distanza temporale tra l'incontro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (durato dieci minuti a partire dalle ore 10:00) e l'intervento delle forze dell'ordine con riferimento alla vettura di Dibra (ore 13:10); l'assenza di continuativi controlli relativi a Dibra, dopo il suo incontro don [OSCURATO:PERSONA], e la dedotta mancanza di una percezione di consegna di stupefacente dal secondo al primo intervenuta nell'incontro avvenuto alle 10:00. 4.2.10. Con l'undicesimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'illogicità della motivazione in merito all'accertata quantità di stupefacente di cui al capo 37. Il ricorrente premette che con l'atto d'appello (quindicesimo motivo), in ragione della circostanza per cui l'imputazione di cui al capo 37 concerneva 400 gr di stupefacente mentre con la sentenza di primo grado è stata ritenuta la diversa quantità di 300 gr (con conseguente condanna), la Corte d'appello, in accoglimento dello specifico motivo, avrebbe dovuto assolvere per la restante parte di stupefacente (100 gr) con conseguente riduzione della pena. Per converso, illogicamente, il giudice d'appello non avrebbe provveduto nei termini di cui innanzi adducendo una corrispondenza approssimativa in termini di verosimiglianza tra la quantità di cui alla contestazione (400 gr) e quella (300 gr) ritenuta accertata (pag. 195 sent. app.).4.2.11. Con il dodicesimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 73, comma 1, T.U. stup.) e l'illogicità della motivazione in merito all'accertata tipologia di stupefacente di cui al capo 35 (cocaina) in luogo della diversa sostanza (marijuana) invece oggetto del capo 43, in assenza di elementi tali da condurre a ritenere con certezza che si sia trattato effettivamente di cocaina. 4.2.12. Con il tredicesimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alle censure mosse in merito al capo 48 d'imputazione avente ad oggetto il delitto di interposizione fittizia di cui all'art. 512-bis cod. pen. (già art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992) della vettura indicata nella detta imputazione. In particolare, la Corte territoriale avrebbe fatto solo pochissimi cenni al delitto in oggetto (pag. 193 sent. app.) senza rispondere alle doglianze mosse con l'appello in merito all'assenza di prova, perlomeno indiziaria, della provenienza dall'imputato delle risorse economiche impiegate per l'acquisto del bene, formalmente intestato ad altro soggetto, e del relativo dolo specifico. 4.2.13. Con il quattordicesimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'illogicità della motivazione nell'aver ritenuto l'imputato associato ex art. 74 T.U. stup. (capo 46 di rubrica) in luogo di un mero concorso in più reati in materia di stupefacenti. L'illogicità si argomenta in virtù della circostanza per cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto l'imputato partecipe del sodalizio in ragione dell'assenza di elementi tali da ritenere lo stesso autore di reati in materia di stupefacenti anche prima della costituzione dell'associazione ed indipendentemente da essa (pag. 196 e s.), laddove, invece, per il ricorrente, i reati di cui ai capi 49 (commesso il 14 luglio 2016) e 44 risulterebbero integrati senza alcun riferimento ad altri soggetti di cui all'associazione. Per il ricorrente, peraltro, da un lato, sarebbe stato eccessivamente enfatizzato il dato dell'utilizzo del BlackBerry (pag. 197 sent. app.), che dimostrerebbe, al più, la volontà dell'imputato di sottrarsi ad attività di intercettazione, e, dall'altro, sarebbe stato sminuito il dato dell'assenza di una cassa comune (pag. 155 sent. app.). 4.3. Con il primo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr, si deduce la violazione di norme processuali (artt. 268 e 271 cod. proc. pen.) in relazione all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni delle captate comunicazioni realizzate mediante dispositivi BlackBerry, oltre che illogicità della motivazione in merito al luogo di svolgimento delle operazioni di intercettazione.Il ricorrente, oltre a fare proprie con mero rinvio le deduzioni difensive di cui al primo motivo del ricorso proposto nel solo interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], deduce l'illogicità della motivazione, racchiusa nelle pagine 138 e 139 della sentenza impugnata, con la quale la Corte territoriale avrebbe ritenuto eseguite le dette operazioni di intercettazione presso la Procura della Repubblica, con conseguente inutilizzabilità patologica dei relativi esiti, e, a tal fine, riproduce in ricorso parti del relativo apparato argomentativo. 4.3.1. Con il secondo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr si deduce la violazione di legge (art. 61-bis cod. pen.) e la mancanza di motivazione in merito al motivo d'appello inerente alla non configurabilità dell'aggravante della transnazionalità con riferimento all'importazione di cui al capo 38 di rubrica per la coincidenza del «gruppo criminale organizzato» con l'associazione ex art. 74 T.U. stup. ascritta al capo 46. Sul punto, in particolare, la Corte territoriale si sarebbe limitata alla mera enfatizzazione dell'aspetto per cui alcuni degli autori dell'importazione avrebbero agito dall'estero (pag. 190, ma anche pag. 183 e 151 con riferimento ad altre posizioni). Argomentando nei termini di cui innanzi il giudice di merito avrebbe sostanzialmente violato il principio per cui la circostanza in oggetto non sarebbe ravvisabile sulla base esclusivamente d'una espansione dell'attività criminosa in territorio estero, occorrendo che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato (sul punto il ricorrente fa esplicito riferimento a Sez. 6, n. 31972 del 2013 e a Sez. U, n. 18374 del 2013, Adami, relative alla previdente fattispecie di cui all'art. 4 I. n. 146 del 2006). Mancherebbe nella specie, peraltro, la motivazione in relazione alla condotta effettivamente integrante il contributo alla commissione del reato fornito dal gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. 4.3.2. Con il terzo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr si deducono violazione di legge e l'illogicità della motivazione in merito all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup. con riferimento al capo 38 di rubrica. La censura muove dal consolidato principio di diritto, che sarebbe stato invece violato dalla sentenza impugnata, per cui, al fine della configurabilità dell'aggravante in esame sarebbe necessario che la pluralità dei soggetti sia riferibile a una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione o altre), non essendo sufficiente l'indistinta attribuzione della pluralità delle condotte ai concorrenti, a prescindere dallo specifico ruolo di ciascuno di essi (il riferimento specifico è a Sez. 4, n. 36616 del 2006). Evidenzia il ricorrente altresì che la sentenza impugnata (pag. 182 e s.) motiva la sussistenza dell'aggravante in ragione della circostanza per la quale [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), nella sua qualità di mediatore con Shei, ha collaborato all'acquisto dello stupefacente, così trovandosi nel sinallagma contrattuale posto in essere nella medesima posizione del fratello [OSCURATO:PERSONA] e dei correi Balla, Subashi e Milaqi, tutti impegnati nella medesima operazione quali acquirenti ed importatori. Il detto apparato argomentativo, in ragione dell'evidenziato principio di diritto, si mostrerebbe illogico laddove accomunerebbe i correi con riferimento alla medesima posizione assunta nel sinallagma contrattuale e al tempo stesso diversificherebbe i ruoli assunti dai correi in termini di mediazione, acquisto e importazione. 4.3.3. Con il quarto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr si deduce la mancanza di motivazione in merito al rilievo difensivo esposto a pag. 27 dell'atto d'appello in ordine alla determinazione quantitativa della sostanza stupefacente di cui al reato ascritto al capo 38 di rubrica. La Corte, in particolare, non avrebbe considerato quanto evidenziato dall'appellante in merito alla circostanza per cui si sarebbe giunti ad accertare la quantità di stupefacente in considerazione dell'importo del denaro costituente provvista per il relativo acquisto relazionato al costo medio della detta sostanza all'ingrosso (quale nozione appartenente alla scienza privata del giudice). 4.3.4. Con il quinto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr si deducono violazione di legge e l'illogicità della motivazione in merito all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup. con riferimento al capo 43 di rubrica, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di cui al precedente quarto motivo di ricorso e con riferimento all'apparato motivazionale emergente dalle pagine 183 e 184 della sentenza impugnata. 4.3.5. Con i motivi sesto e settimo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr si deduce l'illogicità della motivazione, rispettivamente, in merito alla ritenuta sussistenza dell'associazione di cui al capo 46 di rubrica ed alla ritenuta appartenenza ad essa del l'imputato, in luogo di mere ipotesi di concorso in reati in materia di stupefacenti invece argornentabili proprio dagli esiti delle intercettazioni. La Corte, peraltro, nell'argomentare in ordine alla detta partecipazione, avrebbe al contempo enfatizzato talune circostanze, tra cui la disponibilità di vetture e i diversi reati fine, anche se all'imputato sono ascritti solo i fatti di cui ai capi 38 e 43, e sminuito l'importanza di altre emergenti dalle intercettate comunicazioni tra correi oltre che l'assenza di una cassa comune. 4.3.6. Con l'ottavo motivo di ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr si deduce l'illogicità della sentenza nella parte in cui, pur avendo assolto con riferimento alla fattispecie di cui al capo 43 di rubrica [OSCURATO:PERSONA], avrebbe comunque mantenuto, con riferimento al ricorrente, il medesimo aumento di pena effettuato in primo grado ex art. 82 cod. pen., nonostante la minore gravità del reato per il venir meno di un concorrente in ipotesi di contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 73, comma 6, T.U. stup. 5. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due distinti ricorsi, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], fondati, rispettivamente, su nove motivi e su sette motivi, ai quali si è aggiunto il complesso motivo nuovo proposto, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'error in procedendo costituito dalla celebrazione del giudizio di primo grado nonostante la mancata partecipazione dell'imputato nonché la mancanza di motivazione da parte della Corte d'appello in merito allo specifico motivo d'impugnazione. Il ricorrente premette che all'udienza preliminare del 9 dicembre 2019 è stata accolta dal G.u.p. l'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza per mancata traduzione degli atti in lingua conosciuta all'imputato, non risultando dagli atti la di lui conoscenza della lingua italiana, con conseguente rinnovazione della vocatio in ius, previa traduzione dell'atto in italiano, per l'udienza del 27 gennaio 2020. Ammesso il giudizio abbreviato, in ragione delle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica (COVID-19) è stata prevista l'udienza per l'inizio delle discussioni (scaglionate) per il 10 giugno 2020, anticipate dallo scambio di note scritte (comprese le conclusioni dell'accusa), con modalità tali da evitare assembramenti in aula e condivise dalla stessa difesa dell'imputato che, pertanto, aveva rappresentato la propria presenza in aula alle udienza del 1° giugno 2020 e del 15 giugno 2020 con richiesta, della stessa difesa, di ritenere possibile la partecipazione alle due indicate udienze del detenuto [OSCURATO:PERSONA] mediante sistema di videoconferenza. Alle dette due udienze oltre che a quella del 29 giugno 2020 l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricevuto avviso di trattazione della propria posizione (per il 10 giugno 2020) con allegata la requisitoria del Pubblico Ministero in lingua italiana, è risultato assente per rinuncia dallo stesso effettuata mediante sottoscrizione di dichiarazione prestampata in lingua italiana e resa al Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di Rebibbia. Premesso quanto innanzi, la difesa si duole del rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, dedotta con i motivi d'appello, per la mancata partecipazione dell'imputato alle tre citate udienze, in ragione degli avvisi effettuati in lingua italiana, con allegata requisitoria anch'essa in lingua italiana, e delle conseguenti rinunce a comparire sottoscritte dal detenuto ma redatte con modulo prestampato in lingua italiana. Sul punto, conclude il ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe limitata ed evidenziare l'assenza di eccezioni ad opera delle difese e la mancata previsione dei detti atti nel novero di quelli di cui all'art. 143, comma secondo, cod. proc. pen. 5.1.1. Con il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge (artt. 415-bis, comma 3, e 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.) per aver il giudice d'appello rigettato l'eccezione di nullità, già formulata in primo grado, per omesso interrogatorio richiesto successivamente alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il ricorrente evidenzia il rigetto della relativa eccezione da parte del G.u.p., in ragione della tardività della richiesta d'interrogatorio, non operando nella specie la sospensione dei termini per il periodo feriale (art. 2 I. n. 742 del 1969) per l'avere il procedimento ad oggetto reati in materia di criminalità organizzata. La Corte territoriale, dal canto suo, ha rigettato la doglianza non solo condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado ma anche in virtù della sanatoria operata dalla richiesta di celebrazione del giudizio abbreviato poi ammesso (pag. 137 sent. app). Con riferimento al riportato fatto processuale si appunta la censura in esame con la quale sostanzialmente si sindaca la decisione d'appello per aver essa finito con il ritenere, condividendo le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'eccezione in primo grado, che il termine di venti giorni di cui all'art. 415-bis, cod. proc. pen. sia ricompreso nei termini per le indagini preliminari, ai fini dell'operatività della disciplina in materia di sospensione dei termini processuali. Essendo stata la nullità tempestivamente dedotta in sede di udienza preliminare, prima della richiesta di celebrazione del giudizio abbreviato poi ammesso, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare l'eccezione e non ritenere sanata la nullità.5.1.2. Con il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge oltre che vizi motivazionali sul punto per essere stato l'imputato giudicato non solo con riferimento ai reati di cui ai capi 38 e 46 dell'imputazione, oggetto di M.A.E., ma anche per i reati ascrittigli ai capi 35, 42 e 43 con riferimento ai quali non è stato emesso M.A.E. per essere stata dal G.i.p. rigettata, con riferimento ad essi, la richiesta di applicazione di misura cautelare. Con riferimento ai capi 42 e 43 è stata solo successivamente applicata la misura cautelare (invece sempre esclusa per il capo 35) dal Tribunale in funzione di giudice dell'appello cautelare adito dal Pubblico Ministero. Sicché, a dire del ricorrente, nel giudicare l'imputato anche con riferimento ai capi 35, 42 e 43, non oggetto della procedura estradizionale ed inerenti a fatti antecedenti, sarebbe stato violato il principio di specialità (previsto dall'art. 721 cod. proc. pen., dall'art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione resa esecutiva per l'Italia con I. n. 300 del 1963, dall'art. 27 della decisione quadro del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo nonché dell'art. 26 I. n. 69 del 2005). 5.1.3. Con il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, avrebbero ritenuto di indentificare l'imputato in «VIP» sulla base degli atti d'indagine acquisiti al giudizio abbreviato, compresi gli esiti delle comunicazioni e conversazioni intercettate, senza considerare gli elementi emergenti dalla indagini difensive, i cui esiti sono stati depositati il 18 dicembre 2019. Si sarebbe in particolare trattato della trascrizione da parte di un interprete di lingua albanese di taluni messaggi e conversazioni intercettati nonché di valutazioni rese, circa il significato di talune parole di cui alle intercettazioni, da [OSCURATO:PERSONA], esperta di lingua e letteratura italo-albane e professoressa di lingua italiana presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Tirana. 5.1.4. Con il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», avrebbero ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato in merito al capo 46. A dire del ricorrente, in sostanza, non emergerebbe la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA], mero amico d'infanzia di [OSCURATO:PERSONA], anche in considerazione della circostanza per la quale egli non sarebbe identificabile in «VIP» per quanto argomentato nel precedente motivo, oltre che la consapevolezza dell'imputato del suo stabile inserimento nel sodalizio. 5.1.5. Con il sesto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 73 T.U. stup.) oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», avrebbero ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato in merito all'importazione di cocaina in concorso di cui al capo 38. A dire del ricorrente, in sostanza, non emergerebbe la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA], anche in considerazione della circostanza per la quale egli non sarebbe identificabile in «VIP» per quanto argomentato nel precedente quarto motivo, che, invece, sarebbe stata dedotta in sede di merito dall'interpretazione del contenuto delle conversazioni e comunicazioni captate. 5.1.6. Con il settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 73 T.U. stup., anche in relazione all'art. 115 cod. pen.) oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», avrebbero ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato in merito alla fattispecie di cui al capo 42. A dire del ricorrente, in sostanza, non emergerebbe la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA], anche in considerazione della circostanza per la quale egli non sarebbe identificabile in «VIP» per quanto argomentato nel precedente quarto motivo, che, invece, sarebbe stata dedotta in sede di merito dall'interpretazione del contenuto delle conversazioni e comunicazioni captate sena considerare gli esiti delle indagini difensive nei termini già innanzi esplicitati. 5.1.7. Con l'ottavo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 61-bis cod. pen.) oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», avrebbero ritenuto accertata la sussistenza della transnazionalità con riferimento alla fattispecie di cui al capo 38 pur coincidendo nella specie il gruppo criminale organizzato, di cui al citato art. 61-bis cod. pen., con l'associazione ascritta al capo 46 ovvero con gli stessi concorrenti nel reato. 5.1.8. Con il nono motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 133, 62-bis e 69 cod. pen.) oltre che vizi motivazionali in ragione dell'assenza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, anche in termini di sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e dell'eventuale giudizio di bilanciamento con le aggravanti. 5.2. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 73 T.U. stup. nonché artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», avrebbero ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato in merito all'importazione di cocaina in concorso di cui al capo 38. A dire del ricorrente, in sostanza, la Corte d'appello avrebbe effettuato un mero richiamo alla sentenza di primo grado senza considerare le argomentazioni difensive d'appello, tanto più che si sarebbe trattato di sola c.d. «droga parlata» e di soggetto, [OSCURATO:PERSONA], erroneamente identificato in «VIP», come evidenziato dalle indagini difensive i cui esiti sarebbero stati illogicamente smentiti dai giudici di merito. 5.2.1. Con il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 73 T.U. stup. nonché artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», avrebbero ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato in merito alla fattispecie di cui al capo 42 di rubrica. A dire del ricorrente, in sostanza, la Corte d'appello avrebbe effettuato un mero richiamo alla sentenza di primo grado senza considerare le argomentazioni difensive d'appello, tanto più che si sarebbe trattato di soggetto, [OSCURATO:PERSONA], erroneamente identificato in «VIP», come evidenziato dalle indagini difensive i cui esiti sarebbero stati illogicamente smentiti dai giudici di merito anche con riferimento al diverso significato da attribuire alle comunicazioni e conversazioni intercettate. 5.2.2. Con il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 74 T.U. stup. nonché art. 192 cod. proc. pen.) oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», avrebbero ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato in merito alla fattispecie associativa di cui al capo 46 di rubrica. A dire del ricorrente, in sostanza, la Corte d'appello avrebbe effettuato un mero richiamo alla sentenza di primo grado senza considerare le argomentazioni difensive d'appello circa l'insussistenza di un sodalizio e, comunque, della partecipazione ad esso dell'imputato. Laddove considerate, invece, le dette argomentazioni sarebbero state non condivise dal giudice d'appello (pag. 152-157 e 211-212 sent. app.) con considerazioni ritenute non dirimenti dal ricorrente alla stregua dei principi governanti la materia ed in particolare la fattispecie associativa di cui all'art. 74 T.U. stup. 5.2.3. Con il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 61- bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) oltre che vizi motivazionali per aver la sentenza impugnata ritenuto accertata la sussistenza della circostanza aggravante della transnazionalità con riferimento al capo 38, nonostante l'assenza di un gruppo criminale organizzato, invece richiesto dal citato art. 61- bis cod. pen., e l'accertato coinvolgimento, oltre agli appartenenti al sodalizio di cui al capo 46, di soli altri due soggetti. 5.2.4. Con i motivi quinto sesto e settimo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (artt. 132, 133, 114 e 62-bis cod. pen.) oltre che vizi motivazionali in merito al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, in primo luogo, avrebbe confermato il trattamento sanzionatorio tanto per il reato considerato più grave (capo 38), nonostante l'esclusione sin dal primo grado dell'aggravante dell'ingente quantità, quanto per i reati in continuazione. Con riferimento a questi ultimi, a dire del ricorrente, la motivazione sarebbe meramente assertiva e comunque illogica nella parte in cui avrebbe previsto un pari aumento di pena con riferimento alla fattispecie associativa (capo 46) ed a quella di cui all'art. 73 T.U. ascritta al capo 42 (motivo quinti). Parimenti apodittica sarebbe la motivazione nella parte in cui la Corte non avrebbe accolto le prospettazioni difensive circa la minima importanza dell'opera prestata ex art. 114 cod. pen. dell'imputato con riferimento ai reati di cui ai capi 38 e 42, motivo sesto, oltre che in merito all'invocata sussistenza delle circostanze attenuanti generiche (motivo settimo). 5.3. Con il nuovo motivo unico complesso proposto, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali. In particolare, si deduce che, a fronte di una procura speciale conferita all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall'imputato per la richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria (trascrizione delle conversazioni ambientali), depositata all'udienza del 27 gennaio 2020, sarebbe stato celebrato, a seguito del rigetto di quello subordinato, il giudizio abbreviato non subordinato richiesto, alla medesima udienza, da altro difensore dell'imputato (l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) ma sempre in assenza di una procura speciale avente ad oggetto la celebrazione del giudizio abbreviato non subordinato. Il motivo nuovo prospetta altresì il medesimo error in procedendo dedotto con il primo motivo del ricorso proposto, sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], costituito dalla celebrazione del giudizio di primo grado nonostante la mancata partecipazione dell'imputato nonché la mancanza di motivazione da parte della Corte d'appello in merito allo specifico motivo d'impugnazione. Si evidenzia l'omessa traduzione in lingua albanese del decreto del 27 maggio 2020 di fissazione dell'udienza dell'i giugno 2020 (con contestuale ordine di traduzione), del decreto di fissazione del 23 giugno 2020 dell'udienza del 29 giugno 2020 (con contestuale ordine di traduzione), del prestampato del 28 maggio 2020 contenente la dichiarazione di rinuncia con riferimento all'udienza dell'i giugno 2020 e del prestampato del 25 giugno 2020 contenente la dichiarazione di rinuncia con riferimento all'udienza del 29 giugno 2020 (dovendo così intendersi il riferimento in ricorso nuovamente all'udienza del 1 giugno 2020). Si precisa altresì che l'imputato avrebbe rinunciato ad essere presente all'udienza del 27 gennaio 2020 (su rinvio del 9 dicembre 2019 per integrazione del contraddittorio nei suoi confronti) su consiglio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 6. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fondato su due motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità per aver la Corte territoriale, rigettando specifico motivo d'appello, ritenuto non violato dal giudice di primo grado il principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) laddove, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ha dichiarato l'imputato non delinquente professionale (art. 105 cod. pen.) bensì delinquente abituale (ex art. 103 cod. pen.), con conseguente assegnazione dello stesso ad una colonia agricola. Ciò, peraltro, prosegue sul punto il ricorrente, in una ipotesi nella quale, per come formulata, l'imputazione non sarebbe stata neanche tale da instaurare un corretto rapporto processuale con riferimento alla dichiarazione di professionalità richiesta dal Pubblico Ministero. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi motivazionali in merito alla commisurazione giudiziale della pena per aver ritenuto congruo, solo in ragione della gravità dei fatti e della negativa personalità dell'imputato, l'aumento di sette mesi di reclusione per la continuazione, per ciascuna delle due fattispecie ascritte all'imputato nel presente processo (capo 24), con i reati per i quali Pappalardo è già stato condannato con sentenza (n. 793/16) emessa dal G.up. del Tribunale di Brescia in data 22 aprile 2016 (modificata quoad poenam dalla Corte d'appello di Brescia in data 16 ottobre 2019). 7. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fondato su due motivi. 7.1. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi motivazionali nella parte in cui è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato con riferimento ai fatti di cui ai capi di imputazione (11, 12, 13, 16, 17 e 22), ritenendo sostanzialmente il ricorrente che gli elementi e le argomentazioni sottesi alla condanna, tra cui, ove presenti, gli esiti delle intercettazioni, non siano tali da fondare un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, quanto a sussistenza dei fati ed alla loro commissione da parte dell'imputato, ma solo in termini di astratta probabilità.7.2. Con il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi motivazionali nella parte in cui, con riferimento ai reati ascritti ai capi 13 e 22), la Corte d'appello ha ritenuto di non qualificarli ai sensi dell'ad. 73, comma 5, T.U. stup., nonostante, a dire del ricorrente, la presenza di elementi tali da far argomentare in termini di fatti di «lieve entità». 8. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fondato su cinque motivi. 8.1. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale del motivo d'appello prospettante l'error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice di primo grado per aver celebrato l'udienza del 20 giugno 2020, in assenza del difensore dell'imputato, nonostante l'omessa notifica allo stesso difensore del decreto di fissazione dell'udienza del 20 giugno 2020 per la prosecuzione delle discussioni in sede di abbreviato. 8.2. Con il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'inutilizzabilità dei dati relativi al tracciamento GPS eseguito con riferimento alla vettura Citroen C3, oggetto di monitoraggio, ritenuti dal giudice di merito rilevanti ai fini dell'accertata responsabilità dell'imputato in merito alle fattispecie allo stesso ascritte. In sintesi, il ricorrente argomenta dalla decisione assunta da Corte giust.U.E., sentenza 2 marzo 2021, in causa C-746/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia), con decisione del 12 novembre 2018, nel procedimento penale contro H.K. per le imputazioni di furto, di uso della carta bancaria di un terzo e di violenza nei confronti di persone partecipanti ad un procedimento giudiziario. La domanda di pronuncia pregiudiziale vedeva sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 («direttiva 2002/58», GU 2009, L 337, pag. 11), letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. All'esito del giudizio la Corte ha statuito quanto segue. «1) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo. 2) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale». Sicché, il motivo di ricorso muove dagli evidenziati principi affermati da Corte giust. U.E., sentenza 2 marzo 2021, in causa C-746/18, per prospettare, in via interpretativa, la detta inutilizzabilità dei dati inerenti al c.d. «pedinamento elettronico», ovvero per sollecitare, in subordine, una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, ovvero ancora, in ulteriore subordine, per sollecitare una questione di legittimità costituzionale degli artt. 244 e ss., in quanto in contrasto con l'art 117 e 111 Cost. e con gli artt. 6 e 8 CEDU. Il ricorrente, nel dettaglio, alla luce dell'interpretazione del diritto sovranazionale di cui innanzi, sollecita, letteralmente, le seguenti questioni pregiudiziali, le uniche effettivamente articolate a differenza della paventata questione di legittimità costituzionale. «1) "Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, in forza dei principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale prevista dall'art. 132, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003, la quale renda il pubblico ministero, organo dotato di piene e totali garanzie di indipendenza e autonomia come previsto dalle norme del Titolo IV della Costituzione italiana, competente a disporre, mediante decreto motivato, l'acquisizione dei dati relativi all'ubicazione di u soggetto e alle sua condotte e movimenti." 2) "Nel caso i cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se sia possibile fornire ulteriori chiarimenti interpretativi riguardanti una eventuale applicazione irretroattiva dei principi stabiliti nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, tenuto conto delle preminenti esigenze di certezza del diritto nell'ambito della prevenzione, accertamento delle sole gravi forme di criminalità o minacce alla sicurezza"». 8.3. Con il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 23 e 24, in termini di motivazione omessa o apparente, per la mancata indicazione degli elementi dai quali avrebbe tratto il proprio convincimento. 8.4. Con il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione della correlazione tra accusa e sentenza (art 521 cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 7 CEDU), per aver il giudice di merito ritenuto l'imputato responsabile non solo per i fatti allo stesso ascritti in rubrica ma anche del fatto di cui al 26 ottobre 2015 invece non ad egli contestato nel capo 24. 8.5. Con il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo (capi 23 e 24). In particolare, in dispositivo si assolve l'imputato dall'episodio del 20 ottobre 2015, contestato al capo «23» dell'imputazione, per non ver commesso il fatto, e per l'effetto si ridetermina e riduce la pena allo stesso inflitta per le residue imputazioni in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 21.000,00 di multa (già ridotta per il rito), mentre il capo 23 farebbe riferimento al fatto del 7 ottobre 2015. A pagina 165 della sentenza d'appello, peraltro, il fatto di cui al 20 ottobre 2015, per il quale vi è dispositivo di assoluzione, sarebbe invece stato considerato come a carico dello stesso imputato. Quanto innanzi è ritenuto contrastante anche con la determinazione della pena che è stata ridotta di soli due mesi benché gli episodi complessivamente contestati siano tre (7 ottobre, capo 23, e 6 e 20 ottobre, capo 24) mentre si pone a carico anche il fatto del 26 ottobre 2015, non ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 24 di rubrica. 8.6. Con il sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'illogicità della motivazione circa il trattamento sanzionatorio. Nel dispositivo di sentenza si leggerebbe che, a seguito dell'assoluzione dal fatto del 20 ottobre 2015, di cui al capo 23, sarebbe stata ridotta la pena di due mesi mentre, in ragione della condanna per i fatti del 6 e del 7 ottobre, la riduzione di pena avrebbe dovuto essere pari a quattro mesi. 9. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fondato su un motivo con il quale si deducono carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il capo 31. Ciò, sia in considerazione dell'assoluzione per lo stesso fatto del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che, per come ascritto nell'imputazione, avrebbe ceduto sostanza stupefacente ad [OSCURATO:PERSONA] ed al fratello [OSCURATO:PERSONA] (tratto in arresto e giudicato separatamente), sia in ragione delle circostanze, che la Corte territoriale avrebbe trascurato, per cui i due fratelli non abitavano insieme ed [OSCURATO:PERSONA], in sede d'interrogatorio, si sarebbe addossato a totale responsabilità del reato. 10. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fondato su quattro motivi. 10.1. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 74 T.U. stup.) e vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità per la partecipazione all'associazione di cui al capo 47, composta da tre soli soggetti, peraltro legati da forti vincoli familiari, ed in particolare costituita dal capo [OSCURATO:PERSONA], dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e dal nipote [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due meri partecipi. Con riferimento ad un'associazione così delineata, il ricorrente ritiene carente la motivazione della sentenza impugnata in merito tanto alla sussistenza dell'associazione quanto all'elemento soggettivo in capo all'imputato, oltre che acritica e meramente riproduttiva della motivazione del giudice di primo grado. Nei termini di cui innanzi, in particolare, non sarebbero state considerate le deduzioni difensive circa l'insussistenza delle disponibilità di una pluralità di vetture, laddove l'unica utilizzata sarebbe stata una [OSCURATO:PERSONA] utilizzata da [OSCURATO:PERSONA]. A ciò si aggiunge l'acritico recepinnento da parte del giudice d'appello della sussistenza di una cassa comune e delle valutazioni degli elementi emergenti dalle captate conversazioni e comunicazioni, oltre che la mancata considerazione della circostanza per cui i reati ascritti ai capi 27, 28 e 29 sarebbero stati commessi solo dai due partecipanti all'insaputa del soggetto considerato il capo del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA]), con conseguente inosservanza di quelle che, a dire del giudicante, sarebbero state le disposizioni impartite ai due sodali.10.2. Con il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta responsabilità in merito ai reati di cui ai capi 27, 28 e 29 di rubrica. Si tratterebbe di ipotesi di mera c.d. «droga parlata» con riferimento alla quale la corte d'appello avrebbe recepito acriticamente le argomentazioni della sentenza di primo grado, queste ultime fondate sulla valutazione degli esiti delle captate conversazioni e comunicazioni. 10.3. Con il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge (artt. 99 e 133 cod. pen.) e vizi motivazionali in merito alla commisurazione giudiziale della pena, in ragione del considerevole aumento a titolo di continuazione, con la fattispecie associativa di cui al capo 47 (ritenuta più grave), tanto per i reati fine (capi 27, 28 e 29) quanto per i fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 16 giugno 2016. 10.4. Con il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge (art. 86 T.U. stup.) e vizi motivazionali in merito alla disposta espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato, in quanto misura di sicurezza applicata in difetto di un concreto accertamento dell'attualità della sua pericolosità sociale. 11. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un unico motivo con il quale si deducono vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato con riferimento all'associazione di cui al capo 47, compreso i ruoli di capo e promotore ascritti all'imputato. La Corte territoriale, a detta del ricorrente, avrebbe argomentato dall'unica condotta specifica accertata come tenuta dall'imputato (la fattispecie di cui al capo 30 in merito alla cui condanna vi è stata acquiescenza) oltre che acriticamente recepito le argomentazioni del giudice di primo grado fondandosi su una lettura degli elementi emergenti dalle intercettazioni che, invece, si sostiene portino a conclusioni difformi e talvolta opposte a quelle del giudicante. 12. Nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un ricorso congiunto (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) fondato su cinque motivi. 12.1. Con il primo motivo del ricorso congiunto si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non dichiarare la nullità della sentenza di primo grado in quanto celebrato in violazione delle disposizioni concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in quanto, in ragione dell'organizzazione delle discussioni motivata dalla pandemia in corso, all'udienza del 1° giugno 2020 il difensore è intervenuto ma non si è proceduto alla verbalizzazione della sua presenza mentre si è provveduto solo a dare atto a verbale della presenza delle parti (imputati e difensori) espressamente indicati nel provvedimento di fissazione preventivamente notificato. 12.2. Con il secondo motivo del ricorso congiunto si deducono vizi motivazionali circa l'accertata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui al capo 8 in termini di contraddittorietà e travisamento della prova circa il colore dell'involucro passato da Laze a Dhima e poi ceduto a [OSCURATO:PERSONA] (subito dopo tratto in arresto in quanto in possesso di un involucro contenente 50 gr di cocaina). 12.3. Con il terzo motivo del ricorso congiunto si deduce l'illogicità della motivazione circa l'accertata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui al capo 9, laddove la Corte territoriale ha argomentato dalla terminologia utilizzata dagli interlocutori delle conversazioni e comunicazioni intercettate che trattavasi di stupefacente. 12.4. Con il quarto motivo del ricorso congiunto si deduce la mancanza della motivazione con riferimento all'accertata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le fattispecie di cui ai capi 6, 7 e 10. In sostanza il ricorrente deduce l'omessa motivazione in merito all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. che, nonostante l'intervenuto concordato di cui all'art. 599-bis dello stesso codice, invece, la Corte avrebbe dovuto accertare in ragione di un differente significato da attribuire alle conversazioni e comunicazioni intercettate (ammesso che le stesse siano utilizzabili). 12.5. Con il quarto motivo del ricorso congiunto si deduce la mancanza della motivazione con riferimento all'applicata recidiva circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], considerata dalla Corte d'appello in ragione dell'elevata pericolosità dell'imputato desunta dai suoi precedenti penali e considerando irrilevante il movente (familiare) del suo illecito reingresso in Italia. 13. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], fondato su sei motivi. 13.1. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 267, 268, comma 3, e 271 cod. proc. civ. con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche avvenute sugli apparecchi BlackBerry. In sostanza, il ricorrente, all'esito di una dettagliata disamina del c.d. sistema BlackBerry, da intendersi in questa sede riportata (pag. 1-9 del ricorso), e proprio in ragione di essa, argomenta l'inutilizzabilità dall'assenza di una rogatoria all'estero (in Canada) e per l'avvenuta captazione e registrazione non tramite i server della Procura della Repubblica.13.2. Con il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 192 cod. pen.) e vizi motivazionali circa l'accertata responsabilità dell'imputato con riferimento ai reati di cui ai capi d'imputazione 36, 37, 38 e 40. La contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in merito alla responsabilità circa il capo 36 (fatto dell'8 giugno 2016) è argomentata della circostanza per la quale la Corte territoriale avrebbe individuato l'imputato quale reo in ragione del contenuto delle comunicazioni captate ma incorrendo in un'erronea valutazione del materiale probatorio (informativa finale) che, se correttamente valutato, avrebbe portato a ritenere l'uso promiscuo e non occasionale del BlackBerry contraddistinto dal pin 2af5832b (e nickname «Gjethi gjethi ktu plepi») da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento all'accertata responsabilità in merito alla fattispecie di cui al capo 37 (cessione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2016) l'illogicità della motivazione è prospettata evidenziando l'acritica adesione della Corte territoriale alle argomentazioni del giudice di primo grado rispetto alla valutazione di elementi probatori quali l'accertata sosta di Hushi presso l'abitazione di Balla, dopo aver ricevuto il denaro, ed in merito alla ritenuta apertura del vano occulto della vettura ove era custodito lo stupefacente, invece, per il ricorrente, non emergente in termini di certezza dalle installate microspie. A quanto innanzi si aggiungerebbero altre circostanze inerenti alla valutazione degli elementi probatori a disposizione, tra cui quella relativa alla valutazione, ai fini del riconoscimento da parte della polizia giudiziaria della voce di Balla, di una conversazione del 24 maggio 2016, invece inerente ad altra fattispecie (ascritta nel diverso capo 38). Il prospettato errore valutativo circa l'utilizzo da parte dell'imputato del BlackBerry contraddistinto dal pin 2af5832b (e nickname «Gjethi gjethi ktu plepi») da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (già innanzi evidenziata in merito alla censura inerente al capo 36) e la esigua motivazione offerta dalla Corte in ordine alle doglianze difensive, segnerebbero, poi, a detta del ricorrente l'omessa motivazione in merito alle ragioni dell'appello e quindi circa la responsabilità dell'imputato con riferimento al capo 38. Medesime argomentazioni, in termini di esiguità della motivazione in uno con una non condivisa valutazione degli elementi probatori, sono altresì poste a fondamento delle censure inerenti all'apparato motivazionale relativo alla ritenuta responsabilità per il capo 40. 13.3. Con il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge per aver ritenuto sussistente, in merito all'importazione ascritta al capo 38), la circostanza aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61-bis cod. pen., in ragione della sostanziale coincidenza, per quanto avrebbe affermato la stessa sentenza impugnata, tra «gruppo criminale organizzato», di cui alla citata norma, e i correi, taluni dei quali al momento dei fatti all'estero, peraltro anche appartenenti all'associazione di cui all'art. 74 T.U. stup. (ascritta al capo 46). 13.4. Con i motivi quarto e quinto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 74 T.U. stup.) e vizi motivazionali in merito alla ritenuta sussistenza dell'associazione di cui al capo 46 (quarto motivo) e, in subordine, in merito alla partecipazione dell'imputato (quinto motivo). La Corte territoriale avrebbe in sostanza malgovernato il materiale probatorio, così finendo peraltro con il disattendere i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine agli elementi costitutivi dell'associazione ex art. 74 T.U. stup., non evidenziando quali sarebbero gli ingenti quantitativi di stupefacente trattati dal sodalizio oltre che trascurando circostanze deponenti, a detta del ricorrente, nel senso dell'inconfigurabilità dell'associazione. Si tratterebbe, in particolare, del numero esiguo degli associati e degli accertati reati fine oltre che dell'assenza di una cassa comune e della non riscontrata divisione dei proventi tra i sodali. Per converso, non sarebbero tali da rendere sussumibile il fatto nell'astratta previsione normativa le circostanze inerenti al numero di macchine a disposizione, all'utilizzo del sistema BlackBerry ed all'esistenza di prestanome, invece valorizzati dal giudice di merito. Parimenti non valorizzati sarebbero stati i rilievi difensivi dedotti con l'appello con riferimento all'accertata partecipazione al sodalizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] e deducenti: la sua apparizione solo dal 21 maggio al 22 luglio 2016; la partecipazione dell'imputato all'unica importazione «provata» (di cui al capo 38); l'assenza di conversazioni tra il ricorrente e Partizani (peraltro assolto del reato associativo) oltre che con Shei (che invece interloquisce, al pari di Partizani, solo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); la commissione di reati da parte di [OSCURATO:PERSONA] (capi 34, 35, 41, 44, 48 e 49) indipendentemente dalla partecipazione di Bella, oltre che l'inconferenza del riferimento alla conversazione del 9 giugno 2016 intercorsa tra Bleda e [OSCURATO:PERSONA] in quanto assolto, quest'ultimo, dal reato associativo. 13.5. Con il sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge (sostanzialmente degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.) con riferimento alla commisurazione giudiziale della pena, sia perché eccessiva in quanto distante dal minimo edittale e non considerante il mancato accertamento della quantità dello stupefacente trattato, sia per la ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche. Sotto tale ultimo profilo si prospetta l'ingiustizia della decisione per non aver considerato in senso positivo la sostanziale incensuratezza dell'imputato, la sua limitata partecipazione temporale al sodalizio ed il di lui coinvolgimento in pochi reati fine. 14. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], fondato su un unico motivo complesso con il quale si deducono vizi motivazionali in ordine alla ritenuta responsabilità in merito al reato di cui al capo 16) ed in ordine alla mancata riduzione nei termini massimi di cui all'art. 62-bis cod. pen., per le ritenute circostanze attenuanti generiche. In primo luogo, il ricorrente deduce vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale considerato le deduzioni difensive volte invece a sostenere l'uso esclusivamente personale dello stupefacente ed in particolare la relazione medica prodotta nel corso di altro processo conclusosi con sentenza assolutoria dalla quale Borda risulterebbe un assuntore di cocaina tanto da aver riportato la perforazione del setto nasale. Il riferimento è alla sentenza (prodotta agli atti del processo di merito) n. 1403 emessa della Corte d'appello di Brescia il 3 maggio 2016 con la quale è stata riformata la sentenza di condanna dell'imputato per un contestato episodio in materia di stupefacenti (del 21 settembre 2015), ascritto ad altri imputati nell'attuale procedimento al capo 17, in ragione del ritenuto uso esclusivamente personale di 38 gr di cocaina (per il quale lo stesso fu arrestato). Oltre a non considerare i detti elementi probatori, la Corte territoriale avrebbe altresì valorizzato, in senso opposto rispetto a quanto dedotto dalla difesa, la frase intercettata («ci provo, ma non posso promettere non dipende da me») invece ritenuto dall'acquisita sentenza assolutoria conducente nel senso opposto. Illogica e contraddittoria sarebbe poi la motivazione che, al fine di argomentare la quantità e la qualità dello stupefacente di cui al capo 16 d'imputazione muove dalla quantità e qualità dello stupefacente (38 gr per un principio attivo del 58,7%) detenuto da Borda il 21 settembre 2015, in forza del quale è stato arrestato nel diverso procedimento innanzi citato. In secondo luogo, si censura come contraddittoria ed illogica la motivazione in merito al trattamento sanzionatorio per aver il giudice d'appello, da un lato escluso l'aumento per la recidiva, e dall'altro non applicato il massimo aumento per le ritenute circostanze generiche in forza della non minima gravità di ogni singolo episodio accertato e della reiterata commissione di reati in materia di stupefacenti. 15. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], fondato su tre motivi. 15.1. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la nullità del giudizio di primo grado in ragione della nullità assoluta per essere stato celebrato in violazione delle disposizioni concernenti l'intervento degli imputati oltre che la loro assistenza, senza l'adozione di un formale provvedimento di separazione e nonostante l'esplicita non condivisione da parte della difesa del modus operandi seguito dal G.u.p. La doglianza ricalca sostanzialmente le censure di cui al primo motivo del ricorso congiunto proposto dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]). 15.2. Con i motivi secondo e terzo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge (artt. 73 T.U. stup., 533 e 192 cod. pen.) oltre che vizi motivazionali in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in merito al capo 49 di rubrica, per aver ceduto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] (acquirente ai fini della successiva rivendita) 200 gr di cocaina. Il ricorrente sostiene che nella specie la motivazione della sentenza impugnata sia carente in termini di confronto con le deduzioni difensive d'appello e che tale vizio non possa nella specie essere colmato mediante il ricorso all'apparato motivazionale di primo grado, non versandosi in ipotesi di c.d. «doppia conforme». Proprio in ragione delle diverse argomentazioni sottese alla sentenza di primo grado, quindi, il giudice d'appello avrebbe dovuto motivare ulteriormente rispetto a quanto fatto. Il primo giudice, in particolare, avrebbe accertato la responsabilità dell'imputato in ragione delle dichiarazioni accusatorie, in termini di chiamata in correità, rese da [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte territoriale avrebbe esplicitamente escluso la loro rilevanza. In ricorso si legge, letteralmente, che la Corte territoriale avrebbe ritenuto «ininfluente che la chiamata in correità svolta da [OSCURATO:PERSONA] nelle sue dichiarazioni non coinvolga il Cara, ma solo Hushi» atteso che «la posizione» del detto [OSCURATO:PERSONA] «emerge all'evidenza non direttamente da quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ricevimento materiale dello stupefacente, ma dalla combinazione dell'episodio narrato e degli accertamenti (intercettazioni telefoniche e servizi di o.c.p.) eseguiti nel corso delle indagini che hanno messo in luce le fasi preparatorie della cessione». Ne conseguirebbe, dunque, che a sostegno della condanna vi sarebbero meri indizi non tali da assurgere a prova ex ad 192 cod. proc. pen. (con conseguente violazione anche dell'art. 533 cod. proc. pen. per non aver la Corte assolto l'imputato). A quanto innanzi si aggiunge (con il terzo motivo) che, avendo il giudice d'appello negato rilevanza all'elemento probatorio principale nell'apparato argomentativo della sentenza di primo grado, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata avrebbe sostanzialmente finito con l'utilizzare a fini condannatori proprio gli elementi di riscontro alle dichiarazioni accusatorie (richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. pen.), senza peraltro che si sia trattato di elementi considerabili alla stregua di indizi gravi, precisi e concordanti (come richiesto dal secondo comma del citato art. 192). 16. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], fondato su tre motivi (essendo dedicato il punto n. 1 del ricorso alla premessa circa «la vicenda processuale ed il perimetro del devolutum»). 15.1. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per aver la Corte territoriale, rigettando specifico motivo d'appello, ritenuto non violato dal giudice di primo grado il principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) per aver, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, dichiarato l'imputata non delinquente professionale (art. 105 cod. pen.) bensì delinquente abituale (ex art. 103 cod. pen.), con conseguente assegnazione della stessa ad una colonia agricola. Ciò, peraltro, prosegue sul punto la ricorrente, in una ipotesi nella quale, per come formulata, l'imputazione non sarebbe stata idonea neanche da instaurare un corretto rapporto processuale con riferimento alla dichiarazione di professionalità richiesta dal Pubblico Ministero né in grado di indicare gli elementi a supporto di una dichiarazione di abitualità presunta dalla legge (art. 102 cod. pen.) o ritenuta dal giudice (art. 103 cod. pen.). 16.2. Con il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deduce, anche al di là del difetto di contestazione dell'abitualità, la violazione dell'art. 103 cod. pen. oltre che vizi motivazionali in ragione dell'assenza di una valutazione globale avente ad oggetto la personalità dell'imputata, al fine di accertare che il delitto sia espressione di una più generale condotta dell'imputato e del suo genere di vita, e della concreta specificazione degli elementi indicativi dell'attuale pericolosità sociale (fa riferimento a Sez. 1, n. 7152 del 2015). La ricorrente denuncia la contraddittorietà tra l'apparato motivazionale sotteso alla dichiarazione di abitualità e quello di cui alla commisurazione giudiziale della pena, ulteriormente ridotta in appello, è altresì evidenziato il difetto di valutazione di dati di fatto rilevanti ed in particolare di contestualizzazione degli stessi, anche in considerazione della data dei commessi reati, compresi quelli di cui all'attuale capo 3 di rubrica, e del provato attuale inserimento della stessa [OSCURATO:PERSONA] in un percorso di riabilitazione avente allo stato esito positivo (come dalla stessa Corte evidenziato). 16.3. Con il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione dell'art. 133 cod. proc. pen. e vizi motivazionali in merito alla commisurazione giudiziale della pena, per non aver la Corte territoriale, a detta del ricorrente, adeguatamente motivato le ragioni fondanti l'entità dell'aumento (pari a anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa) per la continuazione delle fattispecie di cui al capo 3 di rubrica con altre già oggetto di condanna. 17. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso congiunto, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], fondato su un unico motivo con il quale si deducono violazione dell'ad 129 cod. proc. pen. e vizio motivazionale per aver la Corte territoriale accolto i concordati ex art. 599-bis cod. proc. pen. invece di assolvere gli imputati per non aver commesso i fatti loro ascritti. [OSCURATO:PERSONA] Le questioni processuali 1. Non sono fondate le questioni con le quali si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel rigettare l'eccezione di nullità assoluta per essere stato il giudizio di primo grado celebrato in violazione delle disposizioni concernenti l'intervento degli imputati, all'epoca detenuti, oltre che la loro assistenza. Parimenti inconferenti sono altresì le censure di nullità prospettate con il motivo nuovo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e che si appuntano sulla mancata traduzione in lingua dallo stesso conosciuta di determinati atti e comunicazioni. 1.1. Occorre preliminarmente evidenziare che, come emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti processuali cui la Suprema Corte ha accesso in ragione della natura dell'error dedotto, per l'esigenza di conciliare le ragioni del processo (quindi anche delle difese) e quelle sottese all'emergenza epidemiologica in atto (COVID-19), il G.u.p., anche mediante interlocuzioni con le difese, ha disciplinato le concrete modalità di svolgimento del processo. Controllata la regolarità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti e, quindi, regolarizzata la posizione di [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'ammissione dei richiesti giudizi abbreviati il G.u.p. ha difatti scandito i tempi delle discussioni delle diverse posizioni, previa anticipazione alle parti, per iscritto, di quella che sarebbe stata la requisitoria del Pubblico Ministero. Alle successive udienze si è poi proceduto all'effettiva discussione del Pubblico Ministero e delle difese relative alle posizioni per le quali la stessa era stata prevista. All'udienza del 29 giugno, infine, esaurita la discussione, con riferimento a tutte le posizioni ed all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo. 1.2. Orbene, sono inconferenti le questioni inerenti alla mancata partecipazione di taluni imputati a determinate udienze in ragione dell'assorbente circostanza, con la quale nessuna difesa si è confrontata, per cui il processo è stato celebrato in udienza preliminare con le forme del giudizio abbreviato. In tale ipotesi, difatti, l'udienza si svolge con la necessaria partecipazione del Pubblico Ministero e del difensore e non anche di quella dell'imputato che, quindi, anche se detenuto, deve chiedere, peraltro tempestivamente, di partecipare (salva la sussistenza di legittimi impedimenti), in forza del combinato disposto degli artt. 441 e 420 cod. proc. pen., disciplinanti, rispettivamente, lo svolgimento del giudizio abbreviato e la costituzione delle parti in udienza preliminare, ed in ragione della clausola di rinvio alle disposizioni previste per l'udienza preliminare (art. 420 cit.) contenuta nel citato art. 441 (si veda, proprio con riferimento al giudizio abbreviato, Sez. 5, n. 50179 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], non massimata, che, peraltro, fa riferimento a Sez. 2, n. 28780 del 22 giugno 2016, Milojevic, Rv. 267481, e soprattutto in motivazione, con riferimento alla disciplina dell'udienza preliminare, e a Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836, ancorché in merito al giudizio camerale d'appello). Ne consegue che non si determina alcuna nullità nell'ipotesi in cui, come nella specie, non avendo l'imputato proposto richiesta di essere presente in udienza, il rito abbreviato si è svolto senza la sua partecipazione. 1.2.1. Occorre peraltro precisare che, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, vi sono agli atti le rinunce dei detenuti ad essere presenti in udienza, si vedano in particolare (perché fattane questione delle difese) le rinunce degli imputati [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] ad essere presenti all'udienza del 22 giugno 2020, dagli stessi formalizzata all'udienza del 15 giugno 2020 e risultante dal relativo verbale. 1.2.2. Lo stesso dicasi per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti alla prima udienza (celebratasi il 9 dicembre 2019), ritenuta la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio mediante traduzione degli atti in lingua dallo stesso conosciuta. Alla successiva udienza del 27 gennaio 2020, nel corso della quale, per quanto emerge dal relativo verbale oltre che confermato dallo stesso ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] era assente per rinuncia, accertata la regolarità del contraddittorio con riferimento all'imputato, sono stati ammessi i riti abbreviati, in particolare quello richiesto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] mediante dichiarazione, in lingua italiana, da lui sottoscritta. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con atto scritto, aveva rappresentato la volontà dello stesso di essere presente alle udienze del 10 e del 15 giugno 2020 e con riferimento alla prima delle due (oltre a quella del successivo 29 giugno per la quale non vi era stata istanza di partecipazione) è pervenuta al G.u.p. rinunzia con dichiarazione resa da Milaqi al direttore della [OSCURATO:PERSONA], raccolta per iscritto in lingua italiana e, sottoscritta dal dichiarante, e comunicata al G.u.p. a cura del detto istituto. Premesso quanto innanzi, risulta sul punto infondata anche la censura di cui al motivo nuovo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quali si deduce la nullità per mancato intervento dell'imputato anche a cagione della mancata traduzione in lingua italiana delle rinunce di cui innanzi oltre che del decreto con il quale è stata fissata l'udienza del 10 giugno 2020, in quanto notificatogli presso la [OSCURATO:PERSONA] ma in lingua italiana, e della requisitoria anticipata per iscritto. Le rinunce di cui innanzi, al pari della rinuncia dell'imputato a partecipare alla precedente udienza del 27 gennaio 2020 e della sua richiesta di giudizio abbreviato, sempre in lingua italiana, sono comunicazioni rese dall'imputato e dirette al G.u.p., sicché non rientrano tra quegli atti per i quali è prevista la traduzione. Così come, peraltro, non rientra tra i detti atti l'anticipazione per iscritto della requisitoria del Pubblico Ministero; peraltro, la discussione da parte dell'accusa è avvenuta, come previsto, all'udienza del 10 giugno 2020, con riferimento alla quale egli aveva rinunciato a partecipare. Ne consegue, altresì, in ragione della rinuncia ad essere presente all'udienza del 10 giugno 2020, l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato della relativa udienza nonostante la mancata traduzione del decreto di fissazione (fuori udienza) della stessa, notificatogli presso l'ufficio matricola della Casa circondariale. Non coglie nel segno la censura che argomenta la nullità in ragione della mancata presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 15 giugno 2020, con riferimento alla quale era stata manifestata inizialmente (tramite la difesa) l'intenzione di essere presente; ciò in ragione di un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità. La formale rinuncia dell'imputato a presenziare ad un'udienza ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive e può essere revocata soltanto con una manifestazione di volontà che, sia pure esplicitata attraverso un comportamento concludente, abbia l'obiettivo significato di neutralizzare il precedente consenso espresso alla celebrazione del processo senza la sua presenza in udienza (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler, Rv. 235698, per la quale la comparizione dell'imputato all'udienza per rendere l'esame, successivamente alla sua formale rinuncia a presenziare al dibattimento, non costituisce manifestazione di volontà idonea a neutralizzare, in difetto di comportamenti univocamente concludenti, gli effetti derivanti dal suo precedente consenso alla celebrazione del processo in absentia; Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, RV. 277950, per la quale la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, quale che sia il titolo della detenzione; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinello, Rv. 261526, la quale ha escluso la nullità del processo nel caso in cui l'imputato, detenuto per altra causa, dopo aver formalmente rinunciato a comparire alla prima udienza, non aveva più espresso alcuna volontà di segno contrario, né posto in essere comportamenti interpretabili in tal senso). Il principio di cui innanzi trova a fortiori applicazione nella fattispecie concreta, in quanto avente ad oggetto un giudizio abbreviato celebrato in sede di udienza preliminare con riferimento al quale, per quanto innanzi chiarito, non è prevista come necessaria la presenza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA], che già aveva rinunciato ad essere presente all'udienza del 27 gennaio 2020, difatti, dopo aver inizialmente manifestato (tramite la difesa) la volontà di essere presente alle udienze del 10 e del 15 giugno 2020, ha formalmente rinunciato alla partecipazione alla prima delle dette udienze e, successivamente, non è emersa alcuna manifestazione di volontà idonea a neutralizzare, in difetto di comportamenti univocamente concludenti, gli effetti derivanti dal suo precedente consenso alla celebrazione del processo senza la sua presenza in udienza. 1.3. Prive di pregio sono altresì le censure deducenti il difetto di assistenza di taluni imputati con riferimento ad alcune udienze in ragione della mancata presenza, in esse, dei rispettivi difensori di fiducia. 1.3.1. Occorre premettere che, come già innanzi evidenziato, per l'esigenza di conciliare le ragioni del processo (quindi anche delle difese) e quelle sottese all'emergenza epidemiologica in atto (COVID-19), il G.u.p., anche mediante interlocuzioni con le difese, ha disciplinato le concrete modalità di svolgimento del processo scandendo i tempi delle discussioni delle diverse posizioni. Ciò è avvenuto con provvedimento del 16 aprile 2020 (depositato il successivo 28 aprile) con il quale il G.u.p. ha esortato tutti i difensori a nominare sostituti processuali per le udienze non destinate alla trattazione delle posizioni processuali dei rispettivi assistiti. Si è dunque trattato, come evidenziato anche dalla sentenza impugnata, di una mera esortazione rivolta alle difese che, peraltro, non hanno mai lamentato che sia stato loro impedita la partecipazione alle udienze. All'esito della fissazione dell'udienza del 1° giugno 2020, con provvedimento comunicato a tutte le difese, le date di tutte le udienze sono state oggetto di preventiva conoscenza da parte dei difensori. Tutti i difensori di fiducia hanno infine discusso con riferimento alle posizioni dei propri assistiti (taluni effettivamente sostituiti ex art. 102 cod. proc. pen.), anche se dalla lettura dei verbali emergono udienze ove non è indicata la presenza di alcuni difensori, né la nomina di un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ma con riferimento posizioni non oggetto di discussione in quelle udienze. 1.3.2. La fattispecie di cui innanzi si sostanzia dunque nella mancata nomina di un difensore, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., per il caso di mancata partecipazione del difensore di fiducia all'udienza (nel corso della quale, peraltro, non vi è stata discussione della posizione del relativo assistito). La nomina di difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. ha la funzione di garantire l'assistenza temporanea dell'imputato per il caso in cui non si versi nell'ipotesi di assenza del difensore nel processo (si veda in merito alla funzione della previsione di cui al citato art. 97, comma 4, cod. proc. pen., Sez. 4, n. 26348 del 04/06/2021, D'Angelo, Rv. 281498, in motivazione). Sicché, la mancata nomina del difensore d'ufficio per la singola udienza si sostanzia nell'inosservanza di disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato, di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ma non si caratterizza quale ipotesi di nullità derivante dall'assenza del suo difensore nei casi in cui, come quello di specie, ne è obbligatoria la presenza, invece prevista dall'art. 179, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. Si veda sul punto Sez. 1, n. 30420 del 15/03/2001, Gionta, Rv. 220048, per la quale l'assenza solo temporanea del difensore dell'imputato durante l'udienza preliminare, alla quale abbia comunque partecipato svolgendo il proprio intervento decisivo, è causa di una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 lett.cC) cod. proc. pen. con le conseguenti limitazioni, in ordine all'eccepibilità ed alla rilevabilità della relativa nullità, previste dall'art. 180 cod. proc. pen. La citata sentenza ha difatti chiarito che l'assenza temporanea del difensore non può essere causa di nullità assoluta in quanto incidente soltanto sulla pienezza «dell'assistenza» dell'imputato presente o della «rappresentanza» di quello assente. Trattasi peraltro di principio le cui profonde radici affondano anche nel codice di rito previgente, il cui art. 185, sul punto, al pari dell'art. 178 dell'attuale cod. proc. pen., fa riferimento all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato. In merito, infatti, per Sez. 6, n. 8154 del 20/05/1987, Barravecchio, Rv. 176371, il citato art. 185 del previgente codice di rito, come modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 534, nel prevedere, come causa di nullità insanabile, l'assenza del difensore nel dibattimento, ha riguardo alla mancata partecipazione di esso durante tutta la fase dibattimentale e, come tale, non si riferisce alla temporanea assenza, la quale può essere motivo di nullità solo quando abbia in concreto determinato un'effettiva lesione del diritto di difesa (Nella fattispecie, la Suprema Corte aveva poi ritenuto che qualora il difensore di un imputato avesse già formulato le sue conclusioni, la temporanea assenza di questi alle successive udienze di rinvio, in cui avessero formulato le conclusioni i difensori degli altri imputati, non avrebbe integrato alcuna nullità per l'inesistenza di qualsiasi pregiudizio al diritto di difesa). 1.3.3. Va quindi ribadito che la mera assenza temporanea del difensore (in ipotesi, anche per omessa nomina di difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.) con riferimento ad una o più udienze nel corso del giudizio abbreviato, al quale giudizio il detto difensore di fiducia abbia comunque partecipato svolgendo il proprio intervento rilevante ed incidente sulla decisione finale, nella specie caratterizzato dalla trattazione e discussione della posizione del proprio assistito, non integra nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. ma è causa di una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con le conseguenti limitazioni, in ordine all'eccepibilità ed alla rilevabilità della relativa nullità, previste dall'art. 180 dello stesso codice di rito. Il vizio è rilevabile anche d'ufficio, ma non è più rilevabile né deducibile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se verificato nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Con l'ulteriore rilevante precisazione che, trattandosi di nullità processuale (non assoluta) per difetto di assistenza è necessario che il difensore espliciti il pregiudizio che ne è concretamente derivato alle ragioni della difesa, onde evitare la mera vuota invocazione del diritto di difesa e l'inutile pregiudizio del principio di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost. 1.3.4. Quanto innanzi è peraltro in linea con il costante indirizzo della Suprema Corte, come emergente da principi variamente declinati in ragione delle peculiarità delle relative fattispecie. Quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve in particolare escludersi che l'eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen. Tale effetto si produce difatti solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo. Si vedano, ex plurimis e senza pretese di esaustività, Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Lombardo, Rv. 267670, e Sez. n. 1, n. 479 del 17/11/2015, del 2016, Iero, Rv. 265854. La prima delle due citate sentenze, in applicazione del principio, ha ritenuto che l'omessa pronuncia su una istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia non avesse determinato alcuna nullità dell'udienza non rinviata e di una seguente, atteso che nelle udienze tenute senza la presenza del difensore di fiducia non si era svolta alcuna attività processuale, mentre egli aveva, poi, regolarmente preso parte alle successive udienze esercitando appieno il suo ruolo difensivo. La citata sentenza n. 479 del 2016, invece, è intervenuta in fattispecie nella quale, all'udienza ove era stata rigettata l'istanza di rinvio del difensore dell'imputato, si era tenuto soltanto l'esame del coimputato, che, peraltro, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Con riferimento a tale contesto processuale la Suprema Corte ha confermato il principio per cui, in tema di legittimo impedimento del difensore, l'omesso rinvio dell'udienza determina la nullità assoluta degli atti, soltanto nei casi in cui all'udienza, alla quale il difensore non ha potuto partecipare, sia stata compiuta attività processuale rilevante ed incidente sulla decisione finale. 1.3.5. Nella specie, in conclusione, per quanto emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, tutti i difensori di fiducia (taluni sostituiti ex art. 102 cod. proc. pen.) hanno discusso con riferimento alle posizioni dei rispettivi assistiti, peraltro anche ricevendo per iscritto ed in anticipo quelle che sarebbero state le conclusioni del Pubblico Ministero, con ampia possibilità di repliche. Nessun difensore, compresi quelli che hanno portato la questione all'attenzione del giudice d'appello per poi sottoporla a questo collegio con i relativi ricorsi, ha allegato un effettivo pregiudizio alle ragioni della difesa quale conseguenza del difetto temporaneo di assistenza. Le difese, difatti, pur avendo a disposizione la statuizione di primo grado oltre che l'apparato argomentativo della sentenza d'appello, si sono limitate a mere prospettazioni ipotetiche di ciò che, in astratto, si sarebbe potuto verificare in qualsiasi udienza (tra cui, l'eventuale determinazione di sollecitare il proprio assistito, comunque non presente alle dette udienze, a rendere dichiarazioni ovvero calibrare l'arringa in ragione di quelle degli altri difensori, peraltro in processo che si caratterizza per l'assenza di posizioni contrastanti). 1.4. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale del motivo d'appello prospettante l'error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice di primo grado per aver celebrato l'udienza del 22 giugno 2020, in assenza del difensore dell'imputato, nonostante l'omessa notifica allo stesso difensore del decreto di fissazione dell'udienza del 22 giugno 2020 per la prosecuzione delle discussioni in sede di abbreviato.La censura è infondata. La Corte territoriale, difatti, in sede di disamina della posizione dell'imputato (a pag. 164 e ss.) evidenzia di aver considerato la questione in sede di analisi di tutte le questioni inerenti alla dedotta violazione del contraddittorio. A pag. 134 e s., invero, la sentenza impugnata chiarisce che, nonostante l'assenza di prova della notificazione all'avvocato dell'udienza in prosecuzione, alla precedente udienza del 15 giugno 2020, nel corso della quale era stato disposto il rinvio al 22 giugno 2020 era presente il difensore dell'imputato, così come effettivamente emerge dalla disamina del relativo verbale effettuata dal Collegio quale giudice del fatto processuale. In ragione dei principi di cui ai paragrafi precedenti, il deducente avrebbe dovuto comunque allegare un effettivo pregiudizio alle ragioni della difesa quale conseguenza del difetto temporaneo di assistenza. 1.5. In applicazione dei suesposti principi, infine, emerge, l'infondatezza anche del primo motivo di ricorso congiunto proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]). Con esso si deduce l'errore nel quale sarebbe incosa la Corte territoriale nel non dichiarare la nullità della sentenza di primo grado in quanto celebrata in violazione delle disposizioni concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato di [OSCURATO:PERSONA]. La censura, difatti, si limita a prospettare che, in ragione dell'organizzazione delle discussioni motivata dalla pandemia in corso, all'udienza del 1° giugno 2020 il difensore sarebbe intervenuto in udienza ma non si sarebbe proceduto alla verbalizzazione della sua presenza mentre sarebbero state verbalizzate solo le presenze delle parti (imputati e difensori) espressamente indicate nel provvedimento di fissazione preventivamente notificato. 2. Circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] le difese hanno proposto inammissibili motivi deducenti ulteriori errores in procedendo. 2.1. Con il terzo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge oltre che vizi motivazionali per essere stato l'imputato giudicato non solo con riferimento ai reati di cui ai capi 38 e 46 dell'imputazione, oggetto di M.A.E., ma anche per i reati ascrittigli ai capi 35, 42 e 43 con riferimento ai quali non sarebbe stato emesso M.A.E. per essere stata dal G.i.p. rigettata, con riferimento ad essi, la richiesta di applicazione di misura cautelare. Con riferimento ai capi 42 e 43 sarebbe stata solo successivamente applicata la misura cautelare (invece sempre esclusa per il capo 35) dal Tribunale in funzione di giudice dell'appello cautelare adito dal Pubblico Ministero. Sicché, a dire del ricorrente, nel giudicare l'imputato anche con riferimento ai capi 35, 42 e 43, non oggetto della procedura estradizionale ed inerenti a fatti antecedenti, sarebbe stato violato il principio di specialità (previsto dall'art. 721 cod. proc. pen., dall'art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione resa esecutiva per l'Italia con I. n. 300 del 1963, dall'art. 27 della decisione quadro del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo nonché dell'art. 26 I. n. 69 del 2005). La questione, che allo stato rileva solo con riferimento al capo 42 in forza dell'assoluzione con pronuncia irrevocabile per il capo 35 (in primo grado) e per il capo 43 (in appello), è inammissibile non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 202 e ss.) che, quindi, sul punto, non è sindacata. La Corte territoriale, difatti, ha chiarito che il M.A.E. è stato emesso con riferimento ai capi 38 e 46, per i quali era stata applicata la misura cautelare, ma che su tale procedura si è poi innestata la diversa procedura estradizionale che ha invece avuto ad oggetto tutti i reati di cui innanzi. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge (artt. 415-bis, comma 3, e 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.) per aver il giudice d'appello rigettato l'eccezione di nullità, già formulata in primo grado, per omesso interrogatorio richiesto successivamente alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. La censura è manifestamente infondata in ragione dell'assorbente considerazione per cui l'omesso espletamento dell'interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (ex plurimis, tra le più recenti massimate sul punto: Sez. 2, n. 39474 del 03/07/2014, Acquavite, Rv.260786, cha ha applicato il principio di cui innanzi in fattispecie nella quale l'interrogatorio dell'imputato era intervenuto ma solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio). Nel ribadire il principio di cui innanzi, in questa sede è appena il caso di evidenziare che esso, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, per medesimezza di ratio, e, quindi, in ragione dell'effetto sanante dell'ammissione del giudizio abbreviato, opera anche nel caso in cui l'eccezione sia stata sollevata prima dell'ammissione del rito e rigettata. 2.3. Con il motivo nuovo proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deduce che, a fronte di una procura speciale conferita per la richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria (trascrizione delle conversazioni ambientali), depositata all'udienza del 27 gennaio 2020, sarebbe stato celebrato, a seguito del rigetto di quello subordinato, il giudizio abbreviato non subordinato richiesto, alla medesima udienza, dalla difesa dell'imputato ma sempre in assenza di una procura speciale in tal senso. La censura è inammissibile. Per quanto risulta dagli atti oltre che dallo stesso tenore del motivo in esame, l'error di cui innanzi non è stato eccepito né rilevato d'ufficio dal giudice, con la conseguente inammissibilità, per novità, del motivo proposto ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., non essendo la relativa nullità rilevabile d'ufficio dalla Suprema Corte. Deve difatti darsi continuità al principio per cui la celebrazione del giudizio di primo grado con il rito abbreviato, in assenza del consenso dell'imputato, non comparso, e di una valida procura speciale ex art. 438, comma 3, cod. proc. pen., configura una causa di nullità di ordine generale, per la riduzione delle garanzie della difesa derivanti dalla scelta del rito speciale, ma non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 179 cod. proc. pen. Sicché, la relativa eccezione deve essere formulata ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. nei motivi di appello o comunque deve essere rilevata, anche d'ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado, verificandosi altrimenti la preclusione prevista dalla disposizione citata (ex plurimis: Sez. 5, n 15047 del 04/02/2019 P., Rv. 275101). L'utilizzabilità delle intercettazioni e il c.d. «Ipedinannento elettronico» 3. Infondate si mostrano le censure di inutilizzabilità e di nullità delle intercettazioni su device Blackberry sollevate con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr), con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr, e con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Medesima è la sorte delle censure, di cui ai detti motivi di ricorso relativi agli ultimi due citati imputati, con le quali, si prospetta, anche in termini di vizi motivazionali, che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto utilizzabili gli esiti delle intercettazioni ancorché, a detta dei ricorrenti, le relative captazioni e registrazioni sarebbero avvenute non tramite i server della Procura della Repubblica e proprio in virtù del c.d. sistema Blackberry. 3.1. Gli approdi della giurisprudenza di legittimità sul tema, che il collegio condivide, sono stati recentemente fatti propri da Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, Ademi (in motivazione) nei termini che seguono, ai quali la Corte territoriale si è sostanzialmente nonché correttamente rifatta anche per escludere la necessità della rogatoria all'estero (pag. 137 e ss.), precisando altresì che le operazioni di registrazione, quelle effettivamente rilevanti ai fini d'interesse, sono avvenute presso la Procura della Repubblica, diversamente da quanto solo paventato dai ricorrenti.3.2. Va premesso che in plurime decisioni è stato chiarito che il terminale Blackberry trasmette i dati informatici sulla rete Internet attraverso un PIN che, associato biunivocamente al codice identificativo univoco IMEI, consente la trasmissione di messaggi cifrati sulla rete e la lettura da analoghi apparecchi dotati anche essi di IMEI e di PIN, nonché la loro intercettazione, che si compone della sequenza: captazione, ricezione e registrazione del flusso telematico. Tale sequenza avviene interamente sul territorio nazionale nel momento in cui il flusso transita per la rete telefonica italiana, cosicché compete all'operatore estero la sola decriptazione dei messaggi intercettati. Quando il referente in Italia della Blackberry riceve il decreto emesso dall'autorità giudiziaria italiana ai sensi dell'art. 266-bis cod. proc. pen., collabora alla estrazione dei dati mediante un server ubicato in Canada e li convoglia direttamente al server della Procura. Occorre, in altri termini, tenere nettamente distinta l'attività di captazione, ricezione e registrazione del flusso telematico sia dall'attività di decriptazione che da quella di lettura dei dati intercettati. Quest'ultima è attività valutativa della prova in quanto le comunicazioni, oltre a poter essere cifrate per il linguaggio volutamente utilizzato dai colloquianti, possono essere anche espresse in dialetto o in lingua straniera. 3.3. Le intercettazioni disposte sui codici PIN dei telefoni Blackberry comportano, in particolare, la captazione di comunicazioni criptate; vi sono codici identificativi associati al PIN che consentono di decriptare i dati per capire quale sia il contenuto delle comunicazioni. Con riguardo al luogo in cui si svolge l'attività di captazione, si deve fare riferimento, alternativamente, al luogo in cui si trova chi invia o riceve il messaggio ovvero alla nazionalità dell'utenza fornita dal gestore telefonico. I dati che transitano da e verso terminali Blackberry vengono ormai da anni spontaneamente forniti dal gestore straniero all'autorità giudiziaria italiana a condizione che il terminale sia localizzato sul suolo nazionale, con conseguente transito e captazione del segnale su detto suolo (condizione, questa, facilmente verificabile dalla Blackberry, tant'è che, in caso contrario, la società si astiene dal fornire qualsiasi collaborazione). Una volta avvenuta la captazione dei dati, la BlackBerry fornisce l'algoritmo per decriptarli a operatori su suolo italiano o a gestori di telefonia che quotidianamente cooperano con l'autorità giudiziaria fornendo documenti e dati, come ad esempio anche i tabulati telefonici. 3.4. Come evidenziato dalla citata Sez. 4, n. 29866 del 2022, Ademi, la Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 50452 del 10/11/2015, Guarnera, Rv. 265615, ha ritenuto legittima l'acquisizione di messaggi mediante intercettazione ai sensi degli artt. 266 segg. cod. proc. pen. considerando le chat alla stregua di un flusso di comunicazioni; Sez. 3, n. 5818 del 10/11/2015, dep.2016, Agresta, Rv.266267, ha ammesso l'attività di messa in chiaro di messaggi criptati da parte della polizia giudiziaria attraverso la nomina, senza particolari formalità, di ausiliari tecnici, ricorrendo alla spontanea collaborazione del produttore, che fornisce l'algoritmo necessario per la decifrazione; Sez. 6, n. 1342 del 04/11/2015, dep. 2016, Brandimarte, Rv. 267184, ha escluso la necessità di rogatoria internazionale per la captazione di dati, tramite server della società Blackberry, con sistema c.d. pin to pin e trasmissione in originale dalla sede italiana del gestore direttamente alla memoria informatica centralizzata degli uffici della Procura, dove i dati sono letti, registrati e verbalizzati, con conseguente utilizzabilità senza necessità di rogatoria anche se il servizio pin to pin è gestito tramite server collocato in territorio estero; Sez. 3, n.38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 4, n. 16670 del 08/04/2016, Fortugno, Rv. 266983, hanno ritenuto irrilevante ai fini della valida acquisizione della prova che per decriptare i dati sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero; Sez. 6, n.18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819, ha chiarito che la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione e può essere svolta, ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen., mediante la mera richiesta alla società produttrice del sistema operativo di trasformare, tramite l'apposito algoritmo, i dati informatici in contenuti intelligibili; Sez. 6, n. 14395 del 27/11/2019, Testa, Rv. 27553, ha ritenuto necessario che la difesa alleghi specifici e concreti elementi di segno contrario affinché possa essere messa in discussione la genuinità del testo decriptato, posto che, in assenza dell'algoritmo necessario alla decriptazione, risulta secondo la scienza informatica impossibile avere a disposizione un testo intelligibile difforme dal reale, potendosi, al più avere, se del caso, una sequenza alfanumerica o simbolica («stringa») priva di alcun senso. 3.5. Rilevano, con particolare riguardo al profilo della necessità di rogatoria, che la Corte d'appello ha nella specie correttamente escluso, il luogo in cui avviene l'attività di captazione e, ai fini della regola dettata dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., il luogo in cui sono svolte le operazioni di registrazione, con la specificazione che la registrazione delle comunicazioni consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata. Come osserva la giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'art. 268 cod. proc. peri., pur specificamente rubricato «esecuzione delle operazioni», ha ad oggetto la disciplina concernente le operazioni di «registrazione» e gli «impianti» mediante i quali le registrazioni sono effettuate, ma non anche le preliminari attività di captazione delle comunicazioni, che si eseguono presso l'operatore del sistema di comunicazioni (Sez. U, n. 36359 del 2008, Carli, Rv. 240395). Il luogo in cui si trova il server nel quale avvengono le interconnessioni pin to pin non rileva qualora il flusso di comunicazioni venga instradato in originale dalla sede italiana del gestore direttamente alla memoria informatica centralizzata della Procura, posto che l'instradamento comporta il passaggio dei dati dal gestore direttamente all'autorità giudiziaria, sempre all'interno del territorio nazionale. Ciò che rileva è, dunque, che le operazioni di registrazione siano compiute presso la Procura della Repubblica e nel territorio italiano, come avvenuto nella specie per quanto chiarito dalla Corte territoriale con motivazione esente dai prospettati vizi. 3.6. Bisogna, poi, distinguere ulteriormente, l'utilizzabilità della prova dalle operazioni di decodificazione del significato delle comunicazioni intercettate. L'utilizzabilità delle intercettazioni dipende dal rispetto degli artt. 266 segg. cod. proc. pen., mentre le incertezze circa la correttezza della decodificazione delle intercettazioni utilizzabili attengono al valore e alla portata probatoria delle comunicazioni decriptate e quindi non possono avere ingresso nel giudizio ove la difesa, come nella specie, non alleghi argomenti a sostegno di errori nella lettura e/o nella interpretazione dei messaggi captati. 3.7. Quanto, poi, alla corrispondenza tra comunicazioni estratte e dati criptati, il processo di decriptazione per definizione non altera i dati, che vengono inviati in modalità sicura (SSL) direttamente al server della Procura della Repubblica richiedente. Quanto all'attendibilità della decodificazione, già la sentenza Assisi ha evidenziato che l'operazione di decriptazione per l'autorità giudiziaria è effettuata dalla stessa azienda che garantisce l'ordinario e regolare svolgimento delle comunicazioni, e, quindi, la criptazione e decriptazione delle stesse, tra gli utenti dei dispositivi oggetto di intercettazione. In ogni caso, comunque, come sostanzialmente rilevato ancora una volta correttamente dal giudice d'appello, non è necessaria una rogatoria internazionale per l'acquisizione della sequenza alfanumerica o simbolica («stringa») formatasi in territorio straniero qualora, ai sensi dell'art.234 bis cod. proc. pen., vi sia il consenso del gestore straniero, dovendosi escludere in simili ipotesi la sanzione di inutilizzabilità dell'atto per violazione dell'art.727 cod. proc. pen. Resta ferma, per quanto si è detto, la necessità che la difesa alleghi argomenti a sostegno della presenza di errori nella lettura o nell'interpretazione dei messaggi captati. 4. Con il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'inutilizzabilità dei dati relativi al tracciamento GPS eseguito con riferimento alla vettura Citroen C3, oggetto di monitoraggio, ritenuti dal giudice di merito rilevanti ai fini dell'accertata responsabilità dell'imputato in merito alle fattispecie allo stesso ascritte.4.1. In sintesi, il ricorrente argomenta dalla decisione assunta da Corte giust. U.E., sentenza 2 marzo 2021, in causa C-746/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia), con decisione del 12 novembre 2018, nel procedimento penale contro H.K. per le imputazioni di furto, di uso della carta bancaria di un terzo e di violenza nei confronti di persone partecipanti ad un procedimento giudiziario. Sicché, il motivo di ricorso muove dagli evidenziati principi affermati da Corte giust. U.E., sentenza 2 marzo 2021, in causa C-746/18, per prospettare, in via interpretativa, l'inutilizzabilità dei dati inerenti al c.d. «pedinamento elettronico», ovvero per sollecitare, in subordine, una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, ovvero ancora, in ulteriore subordine, per sollecitare una questione di legittimità costituzionale degli artt. 244 e ss., in quanto in contrasto con l'art. 117 e 111 Cost. e con gli artt. 6 e 8 CEDU (nei termini già esplicitati nel «ritenuto in fatto» ed in questa sede da intendersi riportati). 4.2. La censura è inammissibile per ragioni che rendono inconferenti le sollecitazioni in chiave interpretativa della Suprema Corte o a promuovere incidente di costituzionalità ovvero rinvio pregiudiziale (circa l'assenza di obbligatorietà del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, Sez. 4, n. 50998 del 19/07/2017, Vadardha, Rv. 271353). Per quanto emerge non solo dalla sentenza impugnata ma anche dagli stessi atti allegati al ricorso per ragioni di autosufficienza, comunque conoscibili dalla Suprema Corte in ragione dell'error dedotto, si è trattato, nella specie, non di c.d. «pedinamento elettronico» bensì di operazioni «tradizionali» di osservazione controllo e pedinamento i cui esiti sono stati trasfusi in annotazioni di polizia giudiziaria (dell'8 e del 28 ottobre 2015). Le dette annotazioni, difatti, fanno riferimento ad attività di osservazione diretta da parte della polizia giudiziaria dei movimenti degli indagati a bordo delle vetture, con espliciti riferimenti ai luoghi del pedinamento, agli orari, alle inversioni di marcia oltre che, talvolta, alle difficoltà incontrate dagli operanti al fine di evitare di essere notati dai pedinati. L'identificazione degli imputati 5. Con il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge oltre che vizi motivazionali nella parte in cui i giudici di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, avrebbero ritenuto di identificare l'imputato in «VIP» sulla base degli atti d'indagine acquisiti al giudizio abbreviato, compresi gli esiti delle comunicazioni e conversazioni intercettate, senza considerare gli elementi emergenti dalle indagini difensive, i cui esiti sono stati depositati il 18 dicembre 2019. Si sarebbe in particolare trattato della trascrizione da parte di un interprete di lingua albanese di taluni messaggi e conversazioni intercettati nonché di valutazioni sul significato di talune parole intercettate e proposte da [OSCURATO:PERSONA], esperta di lingua e letteratura italo-albane e professoressa di lingua italiana presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Tirana. 5.1. Il motivo in esame è inammissibile in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che dall'ultimo capoverso di pag. 205 a pag. 208 si sofferma con dovizia di particolari in merito all'individuazione dell'imputato nel soggetto indicato come «VIP» nelle comunicazioni captate. La Corte prende altresì posizione in modo analitico in merito agli esiti delle indagini difensive, argomentando peraltro dalla valutazione incrociata di plurimi elementi, tra cui l'avvenuta identificazione di Milaqi sulla vettura che nel giro di pochi giorni era partita per Rotterdam con il denaro per l'acquisto dello stupefacente per fare poi rientro nel bresciano. Il giudice di merito chiarisce altresì, con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica, il perché dell'inconferenza delle prospettazioni difensive soprattutto ove vorrebbero attribuire alla parola «VIP» espressioni gergali della lingua albanese laddove, invece, dalle stesse intercettazioni è risultato, alla Corte territoriale, che tale lettura non è logicamente sostenibile, riferendosi gli interlocutori chiaramente ad una persona. 5.2. L'inammissibilità della presente doglianza priva altresì di pregio e, ancor prima, del carattere dell'ammissibilità, tutte le altre censure mosse dal ricorrente facenti perno proprio sull'assunta mancata individuazione dell'imputato in «VIP». Il riferimento è, in particolare, ai motivi sesto e settimo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] inerenti, rispettivamente, ai capi 38 e 42 di rubrica, oltre che ai motivi primo e secondo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], inerenti, rispettivamente, ai capi 38 e 42 di rubrica. A dire del ricorrente, in sostanza, la sentenza d'appello, con la cui ratio i motivi in esame quindi non si confrontano, avrebbe fatto un mero richiamo della sentenza di primo grado che, a sua volta, senza considerare gli esiti delle indagini difensive, avrebbe argomentato dagli elementi emergenti dalle intercettazioni ma senza considerare che la condotta ascritta all'imputato non emergerebbe in ragione della sua non riconducibilità a «VIP», soggetto di cui alle comunicazioni captate. Le fattispecie accertate 6. Considerate le questioni di cui innanzi, di natura processuale o, comunque, logicamente preliminari rispetto alla disamina degli altri motivi, si tratteranno ora le altre censure che sostanzialmente si appuntano sull'apparato motivazionale relativo alle fattispecie per le quali è stata ritenuta la responsabilità degli imputati, quasi tutte in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990). L'analitica esplicitazione dei singoli motivi di ricorso nell'esposizione dei fatti processuali (di cui al precedente «ritenuto in fatto»), in uno con la tecnica argonnentativa della sentenza d'appello che, con dovizia di particolari, ha anche confutato le singole deduzioni difensive, peraltro in ipotesi sostanzialmente di c.d. «doppia conforme», consente in questa sede di evidenziare comuni profili di inammissibilità e di infondatezza, trasversali alle varie questioni dedotte con le diverse doglianze, spesso reiterative di altre caratterizzanti i ricorsi proposti da codifensori, in termini funzionali rispetto alla esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento ovvero al rigetto di talune censure. 6.1. Premesso quanto innanzi occorre evidenziare che, in primo luogo, i ricorsi, ove sindacano l'apparato motivazionale inerente all'accertamento dei fatti ed alle responsabilità degli imputati, salve eccezioni di seguito specificate, sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Oltre ad essere meramente ripetitive dei motivi fondanti l'appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esente da critiche in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), le censure sono state proposte per motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituite da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni della prova data dal giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Il riferimento di cui innanzi deve intendersi altresì al ricorrente tentativo di sostituire a quella del giudice una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni captate, con riferimento ad un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propongono tutti i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti delle indagini tecniche, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). Diverse censure, infine, si mostrano inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 7. Orbene, inammissibili sono i motivi su cui si fonda il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Si deducono mancanza o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla conferma della condanna per i capi 27 e 28 di rubrica, concernenti fattispecie di cessione di stupefacente (cocaina) per quantitativi pari, rispettivamente, a 500 gr e 700 gr, commessi in provincia di Brescia e di Milano il 24 dicembre 2015 (capo 27) nonché in Rovato (BS), il 14 gennaio 2016, e a Giussano (MI), il 18 gennaio 2016 (capo 28). Nonostante la formulazione della rubrica, però, il ricorrente sostanzialmente si limita a non condividere l'apparato motivazionale della sentenza impugnata che, al pari di quella di primo grado, avrebbe fondato la responsabilità dell'imputato solo sull'interpretazione, per il ricorrente non univoca, degli elementi emergenti dalle comunicazioni telefoniche, avvenute mediante messaggi, ed anche, con riferimento al capo 28, sulla valutazione degli esiti di un servizio di polizia giudiziaria eseguito a riscontro. Avrebbe pertanto errato il giudice di merito nell'argomentare la conferma della sentenza di primo grado in assenza di riscontri oggettivi dei fatti contestati, quali sequestri di stupefacente, anche con riferimento alle quantità di stupefacente. Premesso ciò, però, lo stesso ricorrente evidenzia l'inammissibilità anche del detto profilo di censura laddove sostiene che il giudice di merito, effettivamente, ha argomentato dai valutati elementi emergenti dalle comunicazioni captate (pag. 221 e ss. sent. appello). Parimenti inammissibile è il motivo con il quale, sostanzialmente, si prospetta la violazione dell'art. 81 c.p., per non aver la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, ritenuto sussistente la continuazione tra i reati oggetto di giudizio e quelli per i quali è intervenuto concordato in appello accolto con sentenza (n. 6628) emessa dalla Corte d'appello di Milano il 9 novembre 2017. Rispetto alle motivazioni di cui a pag. 223 della sentenza impugnata, evidenzianti l'accertata insussistenza dell'ideazione della commissione di più reati, ancorché nelle linee essenziali, sin dal compimento del primo di essi, il ricorrente pretende di sostituire la propria valutazione a quella della Corte territoriale, così ritenendo, egli, sussistenti nella specie gli elementi caratterizzanti la continuazione, in ragione delle emergenze relative alle date ed ai luoghi di commissione delle fattispecie per le quali vi è già stata condanna (in Milano ed altre località nei mesi di aprile, maggio e giugno 2014). Così facendo, peraltro, lo stesso ricorrente sostanzialmente esclude la sussistenza del reato continuato laddove evidenzia che l'imputato dapprima avrebbe operato con riferimento ad una «piazza» di spaccio avente quali «confini territoriali l'hinterland milanese, salvo poi successivamente decidere di allargare il raggio d'azione verso il contesto bresciano». 8. Circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] si rileva quanto segue, destinando ad una successiva trattazione (congiunta con quella relativa agli altri ritenuti sodali) le censure relative all'associazione di cui al capo 46 di rubrica. 8.1 Con il sesto ed ultimo motivo del ricorso congiunto si deducono, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei termini specificati in sede di ricostruzione dei fatti, violazioni di legge (art. 73 T.U. stup.) e vizi motivazionali in merito alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'importazione di cocaina dall'Olanda di cui al capo 38.Il motivo è inammissibile in quanto, peraltro non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, mira a sostituire proprie valutazioni di merito, anche aventi ad oggetto la valutazione degli elementi emergenti dalle intercettazioni, a quelle della Corte territoriale. Quest'ultima, con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha argomentato (pag. 188 e ss.) da elementi emergenti dalle captate comunicazioni la condotta di partecipazione dell'imputato all'importazione di cocaina dall'Olanda con particolare riferimento al ruolo dallo stesso assunto nel reperimento del denaro (oltre 100.000,00 euro) necessario all'acquisto. Quantità e tipologia di stupefacente (circa 4 kg di cocaina) oggetto della fattispecie sono state poi logicamente dedotte dalla quantità di denaro reperito, in uno con l'intervenuto sequestro di parte dello stupefacente oggetto d'importazione (pari a circa 1,2 kg). 8.2. Con il quarto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi motivazionali, anche per travisamento della prova, in merito all'individuazione della tipologia di moneta (euro) di cui alle cifre emergenti dall'attività d'intercettazione, con riferimento all'importazione di cocaina dall'Olanda cui al capo 38 (pag. 189 sent. Appello) oltre che, di riflesso, in ordine alla cessione ascritta al capo 36. La censura è inammissibile in quanto mira a sostituire la valutazione dell'esponente di elementi probatori a quella del giudice di merito, peraltro con riferimento alle emergenze delle comunicazioni captate in ordine ai quali la Corte territoriale non è incorsa nel dedotto travisamento della prova ed ha argomentato in maniera non manifestamente illogica, nei termini già evidenziati al precedente paragrafo, circa la tipologia di stupefacente oltre che in merito all'importo reperito dall'imputato. Il ricorrente, invece, estrapolando un dato probatorio inerente ad altra fattispecie (quella di cui al capo 36) e sostituendosi al giudice di merito nella sua valutazione, pretende di attribuire, quale ricostruzione alternativa ma meramente ipotetica, un diverso significato al compendio probatorio valutato (pag. 188 e ss. sent. app.) tale che, a suo dire, il denaro reperito sarebbe stato in lek (unità monetaria dell'Albania). 8.3. È invece fondato, per quanto di seguito evidenziato, il terzo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr) con il quale si deduce la violazione di legge (art. 61-bis cod. pen.) e la mancanza di motivazione in merito al motivo d'appello inerente alla non configurabilità dell'aggravante della transnazionalità con riferimento all'importazione di cui al capo 38 di rubrica. 8.3.1. Deve effettivamente rilevarsi che la Corte territoriale, erroneamente, argomenta la sussistenza dell'aggravante in oggetto dalla mera circostanza per cui per l'importazione di cocaina dall'Olanda taluni concorrenti nel reato operarono all'estero, laddove, invece, ai sensi dell'art. 61-bis cod. pen. è necessario l'apporto causale di un «gruppo criminale organizzato», impegnato in attività criminali in più Stati (in merito alla c.d. aggravante della transnazionalità si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255034, e Sez. 3, n. 23896 del 19/06/2016, Gonzales, Rv. 267440, con riferimento al previgente art. 4 della I. n. 146 del 2006, nonché, tra le più recenti, Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Ausili, Rv. 281481). È quindi necessario che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo causale (esterno) un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale, non essendo sufficiente la mera operatività all'estero di uno o più concorrenti nel reato. 8.3.2. Da quanto innanzi ne consegue l'accoglimento anche delle censure sul punto dedotte, con riferimento al capo 38 ed in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., in merito alle posizioni dei correi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi, in particolare: - dell'ottavo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] oltre che del quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse del medesimo imputato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con conseguente assorbimento (inerendo comunque alla pena che dovrà essere rideterminata) del nono motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dei motivi quinto, sesto e settimo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - del secondo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr, con conseguente assorbimento (inerendo comunque alla pena che dovrà essere rideterminata) dell'ottavo motivo proposto con il medesimo ricorso; - del terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento (inerendo comunque alla pena che dovrà essere rideterminata) del sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse del medesimo imputato. 8.4. Con il secondo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr) si deduce la manifesta illogicità della motivazione con la quale è stato escluso l'assorbimento delle cessioni di cui ai capi 40, 41, 42 e 49 nella fattispecie d'importazione dall'Olanda ascritta al capo 38 (differentemente da quanto avvenuto con riferimento alla cessione ascritta nel capo 39). La Corte ha escluso il detto assorbimento per essere avvenute le cessioni all'incirca il mese successivo all'importazione (tra il 14 e il 23 luglio 2016) e quindi in ragione di un'accertata cesura non colmata ipotizzando una mera stasi dell'attività illecita. Si fa altresì riferimento alla circostanza per cui immediatamente dopo l'importazione, il 17 giugno 2016 Hushi aveva già consegnato una parte dello stupefacente [OSCURATO:PERSONA] (di cui al capo 39) anche al fine di ritenere, con motivazione non illogica, le fattispecie di cui ai capi 40, 41, 42 e 49 non assorbite, differentemente da quella di cui al capo 39. Premesso il detto apparato argomentativo, la censura non si confronta con la sentenza impugnata, ciò anche laddove, peraltro finendo per compiere attività valutativa di elementi emergenti dalle intercettazioni, si farebbe riferimento ad una conversazione successiva all'arresto di Haxhallari (eseguito proprio con riferimento al capo 38). La Corte, difatti, mostra invece di aver considerato le comunicazioni tra i correi successive al detto arresto e la loro evoluzione, evidenziando il mutamento delle utenze telefoniche. 8.5. Con il quinto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 73, comma 6, T.U. stup.) e vizi motivazionali per aver ritenuto la Corte territoriale integrata l'aggravante del fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro con riferimento alla cessione di stupefacente di cui al capo 40. In merito occorre ribadire che in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del concorso di tre o più persone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che la pluralità dei soggetti sia riferibile a una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione o altre), non essendo sufficiente l'indistinta attribuzione della pluralità delle condotte ai concorrenti, a prescindere dallo specifico ruolo di ciascuno di essi (ex plurimis, Sez. 1, n. 37686 del 17/06/2022, Avila, Rv. 283511). Orbene, il motivo è infondato avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio di cui innanzi laddove (pag. 191 sent. app.), all'esito di un apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede in quanto scevro da vizi motivazionali, fa riferimento alla circostanza per la quale i tre correi (Hushi, Balla e Cara) hanno concretamente assunto la medesima posizione rispetto al sinallagma contrattuale, nel senso per cui si sono posti quali venditori della cocaina, rispetto a due clienti non identificati, ancorché, nell'ambito di tale medesima posizione, Cara, e non gli altri, abbia in concreto trasportato e consegnato la cocaina agli acquirenti. 8.6. Con il sesto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup. con riferimento al capo 42 di rubrica. La doglianza è fondata.In particolare, la sentenza di primo grado ha ritenuto il reato aggravato nei termini di cui innanzi per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto venditori, con esclusione della stessa circa la posizione del concorrente [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del distinto ruolo dallo stesso svolto (pag. 137 e 138 sent. di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] è stato successivamente assolto dal reato ascrittogli al capo 42 in secondo grado, ne consegue per il ricorrente l'esclusione dell'aggravante speciale in ragione dell'insussistenza delle tre o più persone. La circostanza per la quale il reato è contestato come commesso in concorso con altri tre soggetti (Shej, Partizani e Shtriga) non muta le considerazioni di cui innanzi in ragione della diversità dei ruoli assunti dai tre indicati soggetti. Dall'accoglimento della censura in esame consegue l'assorbimento dei motivi settimo e ottavo dello stesso ricorso proposto solo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], inerendo essi al trattamento sanzionatorio. 8.7. Con il nono motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup. con riferimento al capo 43 di rubrica nonché vizi motivazionali sul punto. Si rileva in particolare che la sentenza d'appello ha parzialmente modificato quella di primo grado assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 43 (pag. 223 sent. app.) errando però nel ritenere, nonostante la detta assoluzione, comunque integrata la circostanza aggravante in esame. Il motivo è infondato, in ragione del medesimo principio di diritto di cui al precedente paragrafo 8.5 (ex plurimis, Sez. 1, n. 37686 del 17/06/2022, Avila, Rv. 283511), correttamente applicato dal giudice d'appello che ha argomentato (pag. 192 e 193), con motivazione incensurabile in questa sede in quanto esente da vizi, dalla circostanza per cui, comunque, nonostante l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo 43, i tre correi [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e Shej hanno assunto la medesima posizione di importatori previo acquisto dello stupefacente. Di fronte all'apparato motivazionale di cui innanzi, infine, gli ulteriori profili dedotti dal ricorrente non superano il vaglio dell'ammissibilità in quanto tali da proporre una diversa valutazione dei fatti. 8.7.1. Medesime considerazioni conducono altresì al rigetto del quinto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr in quanto anch'esso deducente l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere sussistente la medesima circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup. con riferimento allo stesso capo 43 di rubrica.8.8. Con il decimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la mancanza di motivazione in merito al motivo n. 8 d'appello (pag. 33 e s. dell'atto d'appello), in relazione al delitto di cui al capo 44 della rubrica. Il motivo è inammissibile laddove accede ad una lettura parziale della motivazione: nella parte in cui è trattata la posizione dell'imputato vi è difatti un esplicito riferimento motivazionale al medesimo capo 44, per come trattato nella parte iniziale della sentenza stessa che, mostrando di tenere conto delle deduzioni difensive, ha ricostruito, in termini coerenti e non manifestamente illogica, la condotta dei correi, compresi l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il successivo intervento delle forze dell'ordine con riferimento alla vettura di [OSCURATO:PERSONA]. 8.9. Con l'undicesimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'illogicità della motivazione in merito all'accertata quantità di stupefacente di cui al capo 37. Il ricorrente premette che con l'atto d'appello (quindicesimo motivo), in ragione della circostanza per cui l'imputazione di cui al capo 37 concerneva 400 gr di stupefacente mentre con la sentenza di primo grado è stata ritenuta la diversa quantità di 300 gr (con conseguente condanna), la Corte d'appello, in accoglimento dello specifico motivo, avrebbe dovuto assolvere per la restante parte di stupefacente (100 gr) con conseguente riduzione della pena. Per converso, illogicamente, il giudice d'appello non avrebbe provveduto nei termini di cui innanzi adducendo una corrispondenza approssimativa, in termini di verosimiglianza, tra la quantità di cui alla contestazione (400 gr) e quella (300 gr) ritenuta accertata (pag. 195 sent. app.). Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio della decisione, essendo stato condannato l'imputato alla pena indicata in primo grado in relazione all'accertamento di una sostanza stupefacente del peso di 300 gr e non di 400 gr. 8.10. Con il dodicesimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 73, comma 1, T.U. stup.) e l'illogicità della motivazione in merito all'accertata tipologia di stupefacente di cui al capo 35 (cocaina) in luogo della diversa sostanza (marijuana) invece oggetto del capo 43, in assenza di elementi tali da condurre a ritenere con certezza che si sia trattato effettivamente di cocaina. Il motivo in esame è fondato. Per ragioni di autosufficienza il ricorrente riporta il motivo di appello (pag. 44) inerente alla questione di cui innanzi ma la Corte, nel considerare la doglianza (pag. 194 sent. app.), non affronta la questione della tipologia di stupefacente (non rinvenuto all'esito della mirata perquisizione), ritenendolo esistente in forza degli elementi emergenti dalle intercettazioni. Nulla però si argomenta in sentenza, al pari di quanto emerge dalla statuizione di primo grado, circa la tipologia di stupefacente in oggetto nonostante l'imputato nel contesto spazio-temporale di riferimento trafficasse anche marijuana (come emerge dalla condanna per il capo 43). 8.11. Con il tredicesimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alle censure mosse in merito al capo 48 d'imputazione avente ad oggetto il delitto di interposizione fittizia di cui all'art. 512-bis cod. pen. (già art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992) della vettura indicata nella detta imputazione. Il motivo è fondato, laddove censura la motivazione in punto di sussistenza del dolo specifico, essendo gli altri profili dedotti dal ricorrente di mero fatto. La Corte territoriale, dovendo rispondere a specifiche doglianze in merito, si è limitata ad argomentare dalla ritenuta consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza di indagini senza però ancorare questa valutazione al momento, antecedente o successivo, in cui sarebbe intervenuta la detta interposizione. 9. Circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) si rileva quanto segue, oltre a quanto già evidenziato trattando della posizione di [OSCURATO:PERSONA] e destinando ad una successiva disamina (congiunta con quella relativa agli altri ritenuti sodali) le censure relative all'associazione di cui al capo 46 di rubrica. 9.1. Con il quinto motivo del ricorso congiunto si deducono, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) violazioni di legge (art. 73 T.U. stup.) e vizi motivazionali in merito alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'importazione di cocaina dall'Olanda di cui al capo 38, in ordine alla cui posizione la Corte (a pag. 181 e ss.) avrebbe argomentato solo dalle intercettate comunicazioni intercorse tra l'imputato ed il fratello [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile in quanto mira a sostituire, a quelle della Corte territoriale, alternative valutazioni di merito, anche aventi ad oggetto l'apprezzamento degli elementi emergenti dalle intercettazioni, peraltro non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che, differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, evidenzia non solo le conversazioni intercorse tra i due fratelli ma il contatto diretto con il correo Shej e la funzione di raccordo tra i due svolta dall'imputato. 9.2. Con il quarto motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr si deduce la mancanza di motivazione in merito al rilievo difensivo esposto a pag. 27 dell'atto d'appello in ordine alla determinazione quantitativa della sostanza stupefacente di cui al reato ascritto al capo 38 di rubrica. La presente censura è sostanzialmente sovrapponibile ai profili di censura proposti con i motivi sesto del ricorso congiunto ma relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e quarto del ricorso proposto nel solo interesse del detto [OSCURATO:PERSONA], così mutuandone le ragioni d'inammissibilità ivi già esplicitate. 9.3. Con il terzo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr si deducono violazione di legge e l'illogicità della motivazione in merito all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup. con riferimento al capo 38 di rubrica. Come già innanzi ribadito, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del concorso di tre o più persone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che la pluralità dei soggetti sia riferibile a una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione o altre), non essendo sufficiente l'indistinta attribuzione della pluralità delle condotte ai concorrenti, a prescindere dallo specifico ruolo di ciascuno di essi (ex plurimis, Sez. 1, n. 37686 del 17/06/2022, Avila, Rv. 283511). Orbene, il motivo è infondato avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio di cui innanzi laddove (pag. 182 e s. sent. app.), all'esito di un apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede in quanto scevro da vizi motivazionali, fa riferimento alla circostanza per la quale i correi [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Milaqi hanno assunto la medesima posizione di importatori previo acquisto dello stupefacente. Di fronte all'apparato motivazionale di cui innanzi, infine, gli ulteriori profili dedotti dal ricorrente non superano il vaglio dell'ammissibilità in quanto tali da proporre una diversa valutazione dei fatti oltre che di natura probatoria. 10. Circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] si rileva quanto segue, oltre a quanto già evidenziato trattando della posizione di [OSCURATO:PERSONA] e destinando ad una successiva disamina (congiunta con quella relativa agli altri ritenuti sodali) le censure relative all'associazione di cui al capo 46 di rubrica. 10.1. Con il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge (art. 192 cod. pen.) e vizi motivazionali circa l'accertata responsabilità dell'imputato con riferimento ai reati di cui ai capi d'imputazione 36, 37, 38 e 40. Le censure sono inammissibili.10.2. La contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in merito alla responsabilità circa il capo 36 (fatto dell'8 giugno 2016) è difatti argomentata dalla circostanza per la quale la Corte territoriale avrebbe individuato l'imputato quale reo in ragione del contenuto delle comunicazioni captate ma incorrendo in un'erronea valutazione del materiale probatorio (informativa finale) che, se correttamente valutato, avrebbe portato a ritenere l'uso promiscuo e non occasionale del BlackBerry contraddistinto dal pin 2af5832b (e nickname «Gjethi gjethi ktu plepi») da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Il profilo di cui innanzi è inammissibile in quanto proponente una mera erronea valutazione del materiale probatorio da parte del ricorrente che vorrebbe sostituire la propria valutazione a quella del giudice. Peraltro, la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che (pag. 148) con dovizia di particolari confuta la tesi difensiva, sostanzialmente riproposta in sede di legittimità, indicando e analizzando in termini specifici gli elementi sottesi alla ritenuta individuazione di Balle, comprese le captate conversazioni. 10.3. Con riferimento all'accertata responsabilità in merito alla fattispecie di cui al capo 37 (cessione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2016) l'illogicità della motivazione è prospettata evidenziando l'acritica adesione della Corte territoriale alle argomentazioni del giudice di primo grado rispetto alla valutazione di elementi probatori quali l'accertata sosta di Hushi presso l'abitazione di Balla, dopo aver ricevuto il denaro, ed in merito alla ritenuta apertura del vano occulto della vettura ove era custodito lo stupefacente, invece, per il ricorrente, non emergente in termini di certezza dalle installate microspie. A quanto innanzi, inammissibile perché deducente mere circostanze fattuali che il ricorrente vorrebbe apprezzare in termini diversi rispetto a quelle del giudice di merito ed in ipotesi di c.d. «doppia conforme», si aggiungerebbero altre circostanze parimenti non pertinenti al giudizio di legittimità in quanto inerenti alla valutazione degli elementi probatori a disposizione, compreso il riconoscimento della voce dell'imputato da parte della polizia giudiziaria. 10.4. Il prospettato errore valutativo circa l'utilizzo da parte dell'imputato del BlackBerry contraddistinto dal pin 2af5832b (e nickname «Gjethi gjethi ktu plepi») da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (già innanzi evidenziata in merito alla censura inerente al capo 36) e l'esigua motivazione offerta dalla Corte in ordine alle doglianze difensive, segnerebbero, poi, a detta del ricorrente, l'omessa motivazione in merito alle ragioni dell'appello e quindi circa la responsabilità dell'imputato con riferimento al capo 38. La censura è inammissibile non solo per le medesime ragioni fondanti l'inammissibilità della doglianza relativa al capo 36, in virtù del rinnovato richiamo al preteso errore valutativo circa l'utilizzo del dispositivo BlackBerry di cui innanzi, ma anche perché si sostanzia nella deduzione di una mera esiguità motivazionale, e non in un vizio sindacabile ex art. 606 cod. proc. pen. Parimenti inammissibile in quanto deducente una mera esiguità motivazionale, in uno con la mera non condivisione da parte del ricorrente della valutazione degli elementi probatori, è infine la censura inerente all'apparato motivazionale relativo alla ritenuta responsabilità per il capo 40. 11. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fondato su due motivi, entrambi inammissibili. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente sostanzialmente si limita a ritenere che gli elementi e le argomentazioni sottesi alla condanna (per i capi 11, 12, 13, 16, 17, e 22), tra cui, ove presenti, gli esiti delle intercettazioni, non siano tali da fondare un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, quanto a sussistenza dei fatti ed alla loro commissione da parte dell'imputato. Medesime sono le considerazioni di cui al secondo motivo di ricorso laddove, per il ricorrente, dal processo sarebbero emersi elementi tali da far ritenere le fattispecie di cui ai capi 13 e 22 nell'ipotesi di «lieve entità», di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup., peraltro esclusa dal giudice d'appello con riferimento ad entrambe le fattispecie ed all'esito di una valutazione globale delle circostanze dal fatto (pag. 226 e 227 sent. app.). 12. Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si appunta sulla ritenuta responsabilità con riferimento ai capo 23 e 24 di rubrica, è inammissibile in quanto si atteggia a mera reiterazione delle doglianze d'appello. Con esso difatti il ricorrente ripercorre i motivi d'appello proponendo in sede di legittimità la propria lettura del compendio probatorio, compresi gi esiti delle captate conversazioni. Quanto innanzi vale anche con riferimento al prospettato travisamento della prova con riferimento ad atti redatti dalla polizia giudiziaria circa le condotte di cui agli indicati capi d'imputazione. Trattasi difatti di atti, allegati al ricorso per ragioni di autosufficienza, invece oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale, ancorché non condivisa dal ricorrente che vorrebbe privilegiare la propria. 12.1. Il motivo quarto del ricorso relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione della correlazione tra accusa e sentenza, per aver il giudice di merito ritenuto l'imputato responsabile non solo per i fatti allo stesso ascritti in rubrica ma anche per il fatto di cui al 26 ottobre 2015 invece non ad egli contestato nel capo 24. Il quinto motivo prospetta un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo. In particolare, in dispositivo si assolverebbe l'imputato dall'episodio del 20 ottobre 2015, contestato al capo «23» dell'imputazione, per non aver commesso il fatto, e per l'effetto si rideterminerebbe e ridurrebbe la pena allo stesso inflitta per le residue imputazioni in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 21.000,00 di multa (già ridotta per il rito), mentre il capo 23 farebbe riferimento al fatto del 7 ottobre 2015. Con il sesto motivo, infine, si deduce, proprio in conseguenza dell'assoluzione per il fatto del 20 ottobre 2015, una pretesa ma non meglio specificata illogicità del trattamento sanzionatorio. I motivi in esame sono inammissibili, pur dovendo essere corretto un errore materiale, nei termini di seguito esplicitati. Il capo 23 di rubrica contempla il solo fatto del 7 ottobre 2015 a carico dell'imputato mentre il capo 24 contempla fatti del 6 e del 20 ottobre (a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed in concorso con Baku), mentre il fatto del 26 ottobre di cui al capo 24 è contestato solo a Baku in concorso con altro soggetto. Il giudice di primo grado ha condannato l'imputato per il capo 23 e per il 24 (con continuazione interna) non considerando il fatto del 26 ottobre 2015. La Corte d'appello si fa carico della questione e precisa che è pacifica l'assenza di contestazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] del fatto del 26 ottobre 2015 (di cui al capo 24) rilevando ciò anche dalla sentenza di primo grado. Il giudice d'appello assolve poi l'imputato per il fatto del 20 ottobre 2015. Sicché, per [OSCURATO:PERSONA] permane solo la condanna per il capo 23 (contemplante il solo fatto del 7 ottobre 2015) e per il capo 24, ma solo con riferimento al fatto del 6 ottobre 2015. Ne consegue quindi, oltre all'inammissibilità delle censure, anche la necessità di procedere, ex art. 130 cod. proc. pen. alla correzione dell'innanzi evidenziato errore materiale. Nel senso per cui, in dispositivo, ove si legge «assolve [OSCURATO:PERSONA] dall'episodio del 20 ottobre 2015, contestato al capo 23» debba leggersi «assolve [OSCURATO:PERSONA] dall'episodio del 20 ottobre 2015, contestato al capo 24». 13. Il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si deducono vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità in ordine alla conferma della condanna per il capo 31 è inammissibile. Esso difatti si sostanzia nella mera riproposizione dei motivi d'appello approfonditamente vagliati dalla Corte territoriale (pag. 77 e s. sent. app.) che ha rigettato le doglianze con motivazione esente dai prospettati vizi con la quale, peraltro il ricorrente non si confronta. In risposta ai motivi d'appello, anche considerando l'assoluzione di Metani e le dichiarazioni autoaccusatorie resa da [OSCURATO:PERSONA], il giudice di secondo grado ha «fotografato» la condotta dell'imputato circa la disponibilità dello stupefacente come emergente dalle captate conversazioni con il fratello [OSCURATO:PERSONA], nel contesto spazio-temporale del servizio di osservazione effettuato dalla polizia giudiziaria e conducente all'arresto di quest'ultimo proprio con riferimento ai circa 95 gr di stupefacente di cui in rubrica. 14. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta responsabilità in merito ai reati di cui ai capi 27, 28 e 29 di rubrica, è inammissibile. La Corte territoriale, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, peraltro in termini aspecifici, non ha acriticamente recepito le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado. Essa, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», ha difatti risposto ai motivi d'appello, con apparato argomentativo esente da vizi (pag. 174 e s.), così confermando il giudizio di responsabilità dell'imputato all'esito di un'autonoma valutazione degli elementi emergenti dalle comunicazioni captate che si intende inammissibilmente sindacare in questa sede, peraltro senza confrontarsi con la motivazione che pure si censura. 14.1. Anche il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, non confrontandosi con la sentenza impugnata. Essa rigetta il motivo d'appello avente ad oggetto la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato che era stata disposta dal giudice di primo grado in forza della pericolosità desunta dalle modalità di estrinsecazione delle condotte delittuose dell'imputato tanto con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto in ordine alla partecipazione al sodalizio. 15. Si mostrano inammissibili i motivi secondo e terzo di cui al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deducenti vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità con riferimento ai capi, rispettivamente, 8 e 9 della rubrica. In merito alla fattispecie di cui al capo 8 il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. In essa, difatti, si evidenzia, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, che l'involucro contenente 50 gr di cocaina (descritto dalle forze dell'ordine come avente colore celeste ovvero come essere trasparente) sequestrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] è quello immediatamente prima cedutogli dall'imputato, peraltro nel contesto spazio- temporale delle operazioni di osservazione della polizia giudiziaria. La censura che si appunta in merito all'accertata responsabilità per il capo 9, si mostra invece inammissibile in quanto mirante a sostituire a quelle del giudicante valutazioni del ricorrente. Quest'ultimo, peraltro, nell'argomentare si basa su un'inammissibile diversa lettura del contenuto delle comunicazioni captate dalle quali, invece, la Corte territoriale, in forza della terminologia utilizzata dagli interlocutori, ha argomentato la commissione dalla fattispecie in materia di stupefacenti con motivazione non manifestamente illogica né frutto di travisamento. 16. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un unico motivo complesso con il quale si deducono vizi motivazionali in merito all'esclusione dell'uso esclusivamente personale dello stupefacente acquistato dall'imputato di cui al capo 16 ed in ordine alla mancata riduzione della pena, nei termini massimi di cui all'art. 62-bis cod. pen., per le ritenute circostanze attenuanti generiche. Le censure sono inammissibili. Il profilo inerente all'accertata responsabilità per la fattispecie in contestazione, in particolare, è meramente reiterativo delle doglianze d'appello, confutate dalla Corte territoriale con motivazione non solo esente da vizi ma anche tale da considerare, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, proprio gli elementi posti a fondamento dell'appello. Il giudice di secondo grado ha difatti considerato l'intervenuta assoluzione dell'imputato, all'esito di diverso processo, per fattispecie in materia di stupefacenti in ragione dell'uso esclusivamente personale concludendo, però, con riferimento alla diversa fattispecie sub iudice in termini diversi ed in ragione di plurime considerazioni fondate su elementi probatori. Sono stati valorizzati: il lasso temporale tra i vari acquisti; il luogo di deposito della cocaina, la cantina, oltre che elementi emergenti da comunicazioni telefoniche lette in termini di sussistenza di un canale che muove dal rifornitore per giungere fino agli acquirenti finali per il tramite delle cessioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] dello stupefacente acquistato dal detto fornitore. Parimenti inammissibile è infine, per difetto di specificità, la censura di cui al motivo unico di ricorso inerente alla mancata riduzione della pena nei termini massimi per le riconosciute circostanze attenuanti generiche nonostante l'esclusione dell'aumento per la recidiva, operando i due istituti su piani diversi. 17. Con i motivi secondo e terzo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge (artt. 73 T.U. stup. 533 e 192 cod. pen.) oltre che vizi motivazionali in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in merito al capo 49 di rubrica, per aver ceduto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] (acquirente ai fini della successiva rivendita) 200 gr di cocaina. Il primo giudice, in particolare, avrebbe accertato la responsabilità dell'imputato in ragione delle dichiarazioni accusatorie, in termini di chiamata in correità, rese da [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte territoriale avrebbe esplicitamente escluso la loro rilevanza, ponendo a sostegno del rigetto dell'appello le circostanze invece valutate dal primo giudice ai fini di riscontrare le dichiarazioni di correo, che, per il ricorrente, integrerebbero meri indizi non tali da assurgere a prova ex art. 192 cod. proc. pen. (con conseguente violazione anche dell'art. 533 cod. proc. pen. per non aver la Corte assolto l'imputato). La censura, con la quale si mira comunque a sostituire a quelle del giudice di merito proprie valutazioni anche in termini probatori (circa la valutazione dei detti indizi), non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, peraltro proprio nella parte dallo stesso ricorrente riportata per ragioni di autosufficienza nel ricorso. La Corte territoriale, in particolare, in considerazione dei motivi d'appello, non ha ritenuto senza pregio le dichiarazioni accusatorie ma, considerandole, ha ritenuto ininfluente che la chiamata in correità svolta da [OSCURATO:PERSONA] non abbia coinvolto [OSCURATO:PERSONA] ma solo Hushi; atteso che la posizione del citato Cara è stata argomentata non direttamente da quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ricevimento materiale dello stupefacente ma dalla combinazione dell'episodio narrato e degli accertamenti (intercettazioni telefoniche e servizi di o.c.p.). 18. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo di ricorso esperito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] le difese sostanzialmente deducono la violazione del principio di necessaria correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) nella parte in cui la Corte territoriale, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, avrebbe dichiarato gli imputati delinquenti abituali ex art. 103 cod. pen. e conseguentemente applicato agli stessi la misura di sicurezza della colonia agricola. Le censure in esame sono fondate, con conseguente assorbimento, circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], del secondo motivo di ricorso, in quanto deducente vizi motivazionali in merito alla detta dichiarazione. Dalla rubrica tanto della sentenza d'appello quanto di quella di primo grado, difatti, non emerge che vi sia stata contestazione sul punto, neanche in termini di mero fatto, tale da supportare la richiesta del Pubblico Ministero ed il conseguente appello dallo stesso esperito e parzialmente accolto (ciò, sia con riferimento ad una dichiarazione di abitualità quanto ad una dichiarazione di professionalità del reato). A nulla valendo, peraltro, la mera contestazione in rubrica della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale in assenza di espressa contestazione, in forma chiara e precisa, del fatto e delle circostanze sulle quali l'accusa intende fondare la richiesta (sul punto si veda Sez. 2, n. 34033 del 09/10/2020, Gangai, Rv. 280302).19. Il motivo quarto dell'unico ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nonché il motivo unico del ricorso congiunto proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Con essi difatti, si deducono sostanzialmente la violazione dell'alt 129 cod. proc. pen. nonché vizi motivazionali per aver la Corte territoriale accolto i concordati ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi di ricorso a eccezione di quelli aventi a oggetto l'entità della pena, in luogo di pronunziare assoluzione degli imputati per non aver commesso i fatti loro ascritti. Parimenti inammissibili sono altresì i motivi secondo e terzo proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con quali si sindaca la sentenza impugnata per aver ritenuto l'imputato responsabile dei fatti di cui ai capi 8 e 9 di rubrica. In merito, va ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381, in motivazione; in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si veda altresì Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, Ademi, in motivazione). Le associazioni ex art. 74 T.U. stup. 20. Con i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso congiunto proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), con il quattordicesimo motivo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con i motivi sesto e settimo del ricorso proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta sussistenza della responsabilità degli imputati per la partecipazione al sodalizio di cui all'art. 74 T.U. stup. ascritto al capo 46 di rubrica. Lo stesso dicasi con riferimento al motivo quinto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e al motivo terzo del ricorso proposto nell'interesse del medesimo imputato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed ai motivi quarto e quinto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].Le doglienze di cui innanzi, negli specifici termini evidenziati in sede di esposizione dei fatti, si appuntano sull'apparato motivazionale della sentenza impugnata che ha confermato la sentenza di primo grado circa la ritenuta sussistenza dell'associazione in oggetto, in luogo di una mera ipotesi di concorso di persone in reato continuato invece prospettata dalle difese, ed in merito alle condotte scientemente tenute dai sodali in seno ad essa. 21. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con il motivo unico del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità degli stessi in merito alla contestazione associativa di cui al capo 47, avente ad oggetto la fattispecie prevista dall'art. 74 T.U. stup. 22. In ragione delle doglianze mosse, in gran parte deducenti l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver ritenuto sussistenti le associazioni ovvero nel non aver qualificato le fattispecie alla stregua di concorso in reato continuato, è opportuno in via preliminare evidenziare quanto ribadito anche da Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550. 22.1. L'ipotesi associativa ex art. 74 T.U. stup. rispetto alla fattispecie di concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. cit. si differenzia per l'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito. Solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza difatti la situazione antigiuridica che caratterizza il reato associativo, che rappresenta una minaccia grave per l'ordinamento tanto da giustificare le incisive sanzioni penali. In particolare, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto associativo in esame, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso - avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti - e nella permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti - che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio-, ma, soprattutto, nell'esistenza di una organizzazione idonea, adeguata, che consenta la realizzazione concreta dello stesso programma criminoso (sul tema, per tutti, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv.273008, anche richiamata da Sez. 6, n. 17467 del 2019, Noure, cit.). Pienamente coerente con tale impostazione è l'affermazione secondo cui «ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo» (ex plurimis: Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582, e Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013, dep. nel 2014, Pompei, Rv. 258796, come peraltro riprese da Sez. 6, n. 17467 del 2019, Noure, cit.). 22.2. In questa sede deve infine chiarirsi che quanto innanzi, circa gli elementi caratterizzanti l'associazione in esame e distintivi di essa rispetto all'ipotesi concorsuale, implica che, come sostanzialmente accertato dalla Corte territoriale, nella specie con riferimento ad entrambe le ipotesi in esame (capi 46 e 47), gli elementi fattuali generalmente ritenuti tali da fondare l'associazione, da leggersi e valutarsi necessariamente in maniera congiunta, rilevano non tanto e non solo in termini quantitativi, quali mera sommatoria di elementi fattuali, bensì se tali da condurre all'accertamento della sussistenza della struttura organizzata finalizzata alla commissione di delitti e di contributi effettivi da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito, proprio della struttura organizzativa come innanzi delineata. 23. Orbene, tutti i motivi di ricorso in esame sono inammissibili. Nella specie e con riferimento ad entrambe le strutture associative di cui in rubrica (capi 46 e 47), i giudici di merito, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme» e in considerazione specifica dei motivi d'appello, hanno fatto corretta applicazione dei principi innanzi indicati. Ciò emerge dal relativo iter logico- giuridico della decisione fondato su una lettura congiunta di diversi elementi fattuali conducenti, nella loro unitaria valutazione, verso la sussistenza delle due associazioni e la partecipazione ad esse degli imputati in numero non inferiore a tre (per il capo 46 anche in numero maggiore) con corretta esclusione dal detto computo di fornitori, acquirenti o intermediari ritenuti non sodali. Rispetto all'apparato argomentativo, di seguito sinteticamente esplicitato, inerente alle associazioni di cui ai capi 46 e 47, esente dai prospettati vizi motivazionali e, pertanto, insindacabile in questa sede, i ricorrenti sostanzialmente ripropongono le medesime censure dedotte con i motivi d'appello pretendendo, peraltro, di sostituire proprie valutazioni, finanche di natura probatoria, a quelle del giudice di merito. La diversa lettura degli elementi emergenti dalle captate conversazioni e delle condotte dei sodali, poi, si mostra alla stregua di un inammissibile tentativo volto a fornire una diversa ed alternativa ricostruzione delle vicende, sotto le mentite spoglie di prospettate ma non formulate violazioni di legge. 23.1. Con particolare riferimento al sodalizio di cui al capo 46 che, per quanto ancora rileva in questa sede, interessa le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale muove dalle ingentissime disponibilità di denaro necessario ed effettivamente reperito, grazie all'attività svolta dal sodale [OSCURATO:PERSONA], per l'approvvigionamento dello stupefacente oltre che dal coinvolgimento di persone e mezzi tanto a monte delle operazioni di approvvigionamento, quali contatti con fornitori esteri dislocati in varie zone d'Europa (tra cui l'Olanda e l'Albania) quanto a valle delle stesse, per la commercializzazione nel territorio nazionale dello stupefacente. In risposta a deduzioni difensive, la sentenza chiarisce che le indagini hanno reso possibile accertare come riferibili all'organizzazione in esame due importazioni di cocaina (quelle di cui ai capi 38 e 42), aventi ad oggetto svariati kg di stupefacente, oltre che di nnarjuana (di cui al capo 43). Le grosse importazioni di cui innanzi, delle quali circa 1,2 kg sono stati sequestrati in seguito ad attività di polizia giudiziaria eseguita a riscontro di quanto appreso dalle intercettazioni, in ragione dell'organizzazione nelle quali si sono inserite, sono state valutate quali elementi particolarmente significativi ai fini di rilievo. Si evidenzia altresì l'attività di monitoraggio dell'importazione dello stupefacente posta in essere dal sodale [OSCURATO:PERSONA], quale supporto rispetto all'attività dei partecipi relativa all'importazione ascritta al capo 43, ancorché non ritenuta sufficiente per integrare la soglia della punibilità, circa la posizione dello stesso Milaqi, con riferimento alla detta fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. Laddove, invece, il giudice d'appello fotografa il ruolo di garante da quest'ultimo assunto, per il sodalizio d'appartenenza, con riferimento all'attività d'importazione, oltre che il suo apporto collaborativo con gli altri sodali nella commissione dei reati fine. Quanto innanzi è altresì letto in uno con la stabile struttura portante del sodalizio, dotatosi di vetture (intestate a prestanome) appositamente modificate mediante la creazione di appositi scomparti nascosti e specifici meccanismi di chiusura automatica. Tale ultimo dato, di per sé compatibile anche con ipotesi di concorso di persone nel reato continuato, è stato considerato come qualitativamente conducente, letto in uno con la pluralità di elementi probatori a disposizione, nel senso della sussistenza del sodalizio alla luce anche delle captate conversazioni, disvelanti un meccanismo ben collaudato tra i sodali, scientemente cooperanti ai fini dell'attuazione del programma criminoso aperto del sodalizio. Trattasi di meccanismo implicante la disponibilità di diversi mezzi di trasporto e il loro utilizzo anche in successione, descritto dal giudice d'appello con dovizia di particolari circa la condotta volta alla stabile messa a disposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA], in favore dei soggetti di volta in volta incaricati, delle dette vetture modificate nonché in merito alla cadenza delle operazioni volte al trasporto dello stupefacente ed alla ricezione del denaro che, generalmente, è custodito presso l'abitazione di Balla. Altri elementi significativi, anche in termini di stretti rapporti tra i sodali esplicitanti lo stabile accordo tra gli stessi, sono stati ritenuti la effettiva utilizzazione delle dette vetture per trasporti illeciti anche da parte dei diversi partecipi, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], oltre che la mutua assistenza in momenti di fibrillazione del sodalizio, come quello successivo all'arresto del corriere utilizzato per l'importazione di cui al capo 38, oltre che la comune risposta all'esecuzione di arresti, implicante anche la cessazione delle comunicazioni nonché il mutamento dei dispositivi. Gli elementi emergenti dalle diverse comunicazioni captate, intercorse tra tutti i sodali anche mediante l'utilizzo di messaggi in codice ed eseguite mediante il sistema BlackBerry, prosegue la Corte territoriale sul punto, concorrono a disvelare ulteriormente non solo il programma associativo ma anche i ruoli assunti dai sodali, come quello di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), fratello di [OSCURATO:PERSONA], svolgente la funzione di intermediazione, in uno con il sodale Sheji, per l'organizzazione dell'attività d'importazione dall'estero, anche mediante contatti con il fornitore Partizani, invece ritenuto non sodale in ragione dell'assenza di elementi tali da far propendere per la stabilità dei rapporti. Chiarito che l'attività di taluni partecipi volta anche alla modifica di vetture per renderle idonee alla realizzazione di traffici illeciti da parte di soggetti terzi rispetto al sodalizio non è, di per sé, elemento distonico rispetto alla sussistenza dell'associazione, la Corte territoriale evidenzia altresì che, nella fattispecie, l'assenza di una cassa comune non fa propendere per l'insussistenza del sodalizio, sopperita, com'è, dall'attività di reperimento del denaro necessario per le importazioni eseguita da parte di sodale a ciò deputato [OSCURATO:PERSONA]. Con altrettanta dovizia di particolari, poi, la Corte territoriale, prosegue nell'esplicitare ulteriormente le condotte partecipative dei sodali. 23.2. Il sodalizio di cui al capo 47 per quanto di rilievo in questa sede, interessa le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ad associazione cui partecipa anche il nipote [OSCURATO:PERSONA]. Come per il sodalizio di cui al capo 46, anche per l'associazione in esame la Corte territoriale utilizza il medesimo iter logico-giuridico ed esplicita gli elementi posti alla base dell'accertato sodalizio.Sul punto, difatti, il giudice d'appello argomenta dall'organizzazione, ancorché rudimentale, del sodalizio, operante mediante la predisposizione di vettura appositamente modificata oltre che dotatosi di una cassa comune. Nel dare conto delle doglianze degli appellanti, poi, la Corte territoriale chiarisce gli elementi in forza dei quali ritiene effettivamente comune la cassa, in quanto preordinata alla realizzazione delle future importazioni di cui al programma aperto del sodalizio, ancorché con suddivisione delle quote. Evidenzia altresì la sentenza l'inconferenza delle deduzioni degli appellanti che si appuntano sull'accertato utilizzo di una parte della detta cassa ad opera dei sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di affari illeciti in tema di stupefacenti. Ciò tanto in ragione della ripartizione in quote di essa quanto in forza della circostanza per la quale [OSCURATO:PERSONA], avutane contezza si interessa dell'investimento. Questi, difatti, non si mostra estraneo all'acquisto ma si interessa a esso tanto da evidenziare, grazie all'attività d'intercettazione in corso, il comune deposito di stupefacente riconducibile al sodalizio. Sempre il compendio probatorio emergente anche delle conversazioni captate, infine, illumina ulteriormente il percorso argomentativo del giudice di merito in ordine al programma criminoso che guarda al futuro, in vista del reperimento di nuovi e più solidi canali di approvvigionamento in Albania rispetto agli attuali. Le residue censure 24. Deducono infine doglianze variamente inerenti al trattamento sanzionatorio: il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il quarto motivo del ricorso congiunto proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di motivi inammissibili. Quanto al profilo inerente al trattamento sanzionatorio, va difatti ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando, diversamente da quanto avvenuto nella specie, sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). In merito alla censura proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], infine, deve rilevarsi il profilo d'inammissibilità derivante dal mancato confronto con le ragioni sottese al motivato aumento per la recidiva.Conclusivamente: 25. Deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai capi 35 e 48, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., in relazione al capo 38, e all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup., in relazione al capo 42, aggravanti che devono essere eliminate, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. 25.1. Deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., in relazione al capo 38, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]). 25.2. Deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato e alla disposta colonia agricola, statuizioni che sono eliminate, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 25.3. Devono essere rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali. 25.4. Deve essere disposta la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso che ove si legge "assolve [OSCURATO:PERSONA] dall'episodio del 20 ottobre 2015, contestato al capo 23" deve leggersi "assolve [OSCURATO:PERSONA] dall'episodio del 20 ottobre 2015, contestato al capo 24", mandando alla cancelleria per le annotazioni. 25.5. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno alla cassa del
Sentenza Cassazione n. 49411/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris