CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la sua condanna per reato di usura. Con il ricorso straordinario, il condannato deduce, quale errore di fatto, la omessa valutazione da parte del giudice di legittimità di una memoria difensiva depositata nel giudizio di appello relativa alla dedotta questione della violazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. Errore che avrebbe portato la Corte di cassazione a ritenure preclusa la deduzione di tale nullità nel giudizio di cassazione, in quanto non sollevata con l'appello. Quindi la questione non era stata dedotta la prima volta in sede di legittimità, come dimostra il fatto che la Corte di appello ha considerato la questione a pag. 5 7,,--- della sentenza di appello in ordine alla correzione della data del reato rispetto alla imputazione originariamente contestata. Con la memoria, la difesa intendeva dedurre, ai fini della prescrizione, che non vi era stata una mera rettifica della imputazione ma una vera e propria mutazione in un'ipotesi di reato non concretizzata nel capo di imputazione, con effetti sulle scelte difensive. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Va rilevato che la difesa del ricorrente con la memoria presentata in appello non aveva "contestato" con una specifica censura la nullità della sentenza di primo grado per la violazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., ma soltanto fatto valere che alla data del 14 settembre 2015 (data della rettificazione della imputazione) il reato era già prescritto. Ne consegue quindi l'inammissibilità delle censure per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle amm