CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 11171/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10 settembre 2025, il Tribunale di Bari, sezione per ilriesame – “sciogliendo la riserva formulata all’udienza camerale ed esaminati gliavanzata da [OSCURATO:PERSONA] della ordinanza emessa dal Gip del Tribunale didella custodia in carcere, sostituiva detta misura con quella degli arresti domiciliaricon il “braccialetto elettronico”.I delitti che avevano dato luogo alle misure di cautela personale erano unaserie di furti aggravati di autovetture, contestati al [OSCURATO:PERSONA] ai capi da 10 a 30(esclusi il 26 ed il 27) della provvisoria rubrica, consumati in località varie dal 9agosto al 7 settembre 2024; gli era contestata anche la recidiva specifica, reiterataed infraquinquennale.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cesano, deducendo, con l’unico motivo, la perdita di efficacia della misura, anchecome sostituita, per il combinato disposto degli artt. 240 bis disp, att. e 309,commi 9 e 10, cod. proc. pen.Gli atti, inviati dalla Procura, erano infatti pervenuti alla cancelleria delTribunale il 22 agosto 2025 così che l’ultimo giorno utile per la decisone era quellocoincidente con la camera di consiglio di lunedì 8 settembre.Ciò era conseguente al fatto che il procedimento in questione era di“criminalità organizzata” dato che, al capo 4 della rubrica, era contestato, appunto,il delitto associativo, ascritto anche al prevenuto, ancorchè su tale capo il Gip nonavesse accolto la richiesta di misura cautelare e, di conseguenza, non potevaapplicarsi la sospensione dei termini nel periodo feriale.La sentenza delle Sezioni unite Petrarca aveva infatti precisato come lasospensione feriale non potesse, appunto, applicarsi ai procedimenti perqualsivoglia reato associativo e che ciò valesse anche per i procedimenti cautelariincidentali.Si ricordava anche come la sentenza delle Sezioni unite Donadio avesseprecisato che per qualificare un procedimento come di “criminalità organizzata “sia necessario riferirsi al complesso delle accuse e non solo alle contestazionimosse al singolo indagato.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso perl’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato.1. In concreto, infatti, il Tribunale per il riesame aveva fissato l’udienza incamera di consiglio per decidere sulla richiesta di riesame della misura tenendoespresso conto della sospensione dei termini feriali come si evince dal contenutoletterale del relativo decreto di fissazione.Evidentemente considerando che al prevenuto non era stato contestato ildelitto associativo.Tanto che l’udienza era stata fissata al giorno 8 settembre 2025, in modo dapoter rispettare il termine dilatorio per la notifica dell’avviso, di tre giorni, nontenendo appunto conto del periodo feriale.Tale impostazione non era stata oggetto di rilievo alcuno nel corso dellarelativa camera di consiglio dell’8 settembre 2025, così dovendosi considerare che,sul punto, la difesa, non intendeva eccepire alcunchè.2. Se ne deduceva che il Tribunale, non tenendo appunto conto del periodoferiale, ben poteva depositare la propria decisione al 10 settembre 2025,rispettando così il termine di 10 giorni (a partire dal 1 settembre), previsto dall’art.309, comma 9, cod. proc. pen.Il ricorso è pertanto, come si è detto, manifestamente infondato.3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11171/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 14/2026ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37875/2025MARIO MORRAELENA CARUSILLOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10 settembre 2025, il Tribunale di Bari, sezione per ilriesame – “sciogliendo la riserva formulata all’udienza camerale ed esaminati gliavanzata da [OSCURATO:PERSONA] della ordinanza emessa dal Gip del Tribunale didella custodia in carcere, sostituiva detta misura con quella degli arresti domiciliaricon il “braccialetto elettronico”.I delitti che avevano dato luogo alle misure di cautela personale erano unaserie di furti aggravati di autovetture, contestati al [OSCURATO:PERSONA] ai capi da 10 a 30(esclusi il 26 ed il 27) della provvisoria rubrica, consumati in località varie dal 9agosto al 7 settembre 2024; gli era contestata anche la recidiva specifica, reiterataed infraquinquennale.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cesano, deducendo, con l’unico motivo, la perdita di efficacia della misura, anchecome sostituita, per il combinato disposto degli artt. 240 bis disp, att. e 309,commi 9 e 10, cod. proc. pen.Gli atti, inviati dalla Procura, erano infatti pervenuti alla cancelleria delTribunale il 22 agosto 2025 così che l’ultimo giorno utile per la decisone era quellocoincidente con la camera di consiglio di lunedì 8 settembre.Ciò era conseguente al fatto che il procedimento in questione era di“criminalità organizzata” dato che, al capo 4 della rubrica, era contestato, appunto,il delitto associativo, ascritto anche al prevenuto, ancorchè su tale capo il Gip nonavesse accolto la richiesta di misura cautelare e, di conseguenza, non potevaapplicarsi la sospensione dei termini nel periodo feriale.La sentenza delle Sezioni unite Petrarca aveva infatti precisato come lasospensione feriale non potesse, appunto, applicarsi ai procedimenti perqualsivoglia reato associativo e che ciò valesse anche per i procedimenti cautelariincidentali.Si ricordava anche come la sentenza delle Sezioni unite Donadio avesseprecisato che per qualificare un procedimento come di “criminalità organizzata “sia necessario riferirsi al complesso delle accuse e non solo alle contestazionimosse al singolo indagato.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso perl’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato.1. In concreto, infatti, il Tribunale per il riesame aveva fissato l’udienza incamera di consiglio per decidere sulla richiesta di riesame della misura tenendoespresso conto della sospensione dei termini feriali come si evince dal contenutoletterale del relativo decreto di fissazione.Evidentemente considerando che al prevenuto non era stato contestato ildelitto associativo.Tanto che l’udienza era stata fissata al giorno 8 settembre 2025, in modo dapoter rispettare il termine dilatorio per la notifica dell’avviso, di tre giorni, nontenendo appunto conto del periodo feriale.Tale impostazione non era stata oggetto di rilievo alcuno nel corso dellarelativa camera di consiglio dell’8 settembre 2025, così dovendosi considerare che,sul punto, la difesa, non intendeva eccepire alcunchè.2. Se ne deduceva che il Tribunale, non tenendo appunto conto del periodoferiale, ben poteva depositare la propria decisione al 10 settembre 2025,rispettando così il termine di 10 giorni (a partire dal 1 settembre), previsto dall’art.309, comma 9, cod. proc. pen.Il ricorso è pertanto, come si è detto, manifestamente infondato.3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, in Roma l’8 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, in Roma l’8 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]