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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 18694/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE I,dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria riepilogativa trasmessa a mezzo p.e.c. in data 19 marzo 2026; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è esclusivamente quello che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza possibilità di sindacarne la rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'articolo 640 cod. pen., non è deducibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito, il quale ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato sulla base del compendio probatorio acquisito e in assenza di valide giustificazioni alternative (si vedano, in particolare, pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE I,dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria riepilogativa trasmessa a mezzo p.e.c. in data 19 marzo 2026; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è esclusivamente quello che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza possibilità di sindacarne la rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'articolo 640 cod. pen., non è deducibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito, il quale ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato sulla base del compendio probatorio acquisito e in assenza di valide giustificazioni alternative (si vedano, in particolare, pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18694/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris