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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1994

ECLI:EU:C:1994:64
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61993C0260 - IT Avviso legale importante | 61993C0260 Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 23 febbraio 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-260/93. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-01611 Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente,

[OSCURATO:PERSONA],

1. Con ricorso presentato in data 27 aprile 1993, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/278/CEE, concernente la protezione dell' ambiente, in particolare del suolo, nell' utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (1), il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE.

2. Al riguardo, è sufficiente rilevare che lo stesso governo belga non contesta l' infrazione addebitatagli.

Esso si limita a giustificare il ritardo nella trasposizione con l' intervenuta riforma in senso federale dello Stato, a seguito della quale le competenze nella materia disciplinata dalla direttiva sono ora ripartite tra le autorità centrali e quelle regionali: ciò ha comportato la necessità di adottare le misure richieste dalla normativa comunitaria sia a livello federale che locale.

Orbene, secondo una giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie (2).

3. I termini del problema non sono, infine, sostanzialmente modificati dal parziale adempimento dei propri obblighi, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto con la trasmissione, nelle more del giudizio, dei provvedimenti di adeguamento alla direttiva adottati da due Regioni.

4. Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare lo Stato convenuto alle spese di giudizio. (*) Lingua originale: l' italiano. (1) - GU L 181, pag.

6. (2) - V., da ultimo, sentenza 2 agosto 1993, causa C-303/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-0000).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993C0260 - IT Avviso legale importante | 61993C0260 Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 23 febbraio 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-260/93. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-01611 Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA], 1. Con ricorso presentato in data 27 aprile 1993, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/278/CEE, concernente la protezione dell' ambiente, in particolare del suolo, nell' utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (1), il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE. 2. Al riguardo, è sufficiente rilevare che lo stesso governo belga non contesta l' infrazione addebitatagli. Esso si limita a giustificare il ritardo nella trasposizione con l' intervenuta riforma in senso federale dello Stato, a seguito della quale le competenze nella materia disciplinata dalla direttiva sono ora ripartite tra le autorità centrali e quelle regionali: ciò ha comportato la necessità di adottare le misure richieste dalla normativa comunitaria sia a livello federale che locale. Orbene, secondo una giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie (2). 3. I termini del problema non sono, infine, sostanzialmente modificati dal parziale adempimento dei propri obblighi, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto con la trasmissione, nelle more del giudizio, dei provvedimenti di adeguamento alla direttiva adottati da due Regioni. 4. Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare lo Stato convenuto alle spese di giudizio. (*) Lingua originale: l' italiano. (1) - GU L 181, pag. 6. (2) - V., da ultimo, sentenza 2 agosto 1993, causa C-303/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-0000).
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