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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 32128/2021

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o la seguente 01 DINANZA sul ricorso 30305-2019 propo:; D da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliao in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] \ TIELLO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, PIAZZA .AVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rapi: esentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - coro oricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difesao dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] V'TIELLO; - controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 47,7/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FA rn [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1033/2014, depositata il 17 novembre 2014, il Tribunale di Trapani dicniarò inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] assare Viola avverso il d.i. n. 77/10 con il quale gli era stato ingiur di pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e a titolo di canoni di locazione non pagati, l'importo di euro 5.173,15, oltre interessi e spese.

Avverso tale sentenza il Vicla propose appello.

Rimasero contumaci in secondo grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio di primo graoo.

La Corte di appello di l'alermo, con sentenza n. 407/2019, pubblicata il 28/02/2019, in él .:cog i mento del gravame proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliendo l'opposizione proposta dal Viola, revocò il d.i. opposto e confermò nel resto (compensazione delle spese) la sentenza impugnata, condannò gli appellati alle spese del secc, do grado del giudizio di merito con distrazione in favore del dife9sore dell'appellante, sul rilievo che era fondata la doglianza del Viola inerente alla circostanza che il Mirrione aveva già ottenuto altro d.,, per i medesimi canoni di locazione all'esito del procedimento di s i'atto.

Ric. 2019 n. 30305 sez.

M3 - ud. 26-05-2021 -2- Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente pure ricorso incidentale articolato in due motivi.

La proposta del relato -e è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di f.ssazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo del ricorso principale, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli art. 91, 92 e 336 c.p.c. (art. 360, n° 3 c.p.c.)» il ricorrente, dopo ave; richiamato il disposto degli articoli del codice di rito richiamati in rub -ica, ha rappresentato di aver, con l'atto di appello, richiesto la riformz, in toto della sentenza impugnata e ha dedotto che, in ogni caso, anct,e in mancanza di espressa richiesta, la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado deve ritenersi caducata dalla integrale riforma nel merito del sentenza del Tribunale.

Pertanto, la Corte di merito, pur riformando, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza di primo grado, avrebbe errato nel confermare la compensazione delle spese disposte dal primo Giudice sul rilievo della mancanza di specifico motivo di appello sul punto.

1.1. Il motivo è fondato, atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte dela sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre/ in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modifita dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della senterm abbia costituito oggetto di specifico Ric. 2019 n. 30305 sez.

M3 - ud. 26-05-2OP. -3- motivo d'impugnazione (Cass., ord., 13/07/2020, n. 14916; Cass., ord., 24/01/2017, n. 1775; Cass., ord., 14/10/2013, n. 23226).

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia «Violazione ex art. 360, co.1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione della norma di diritto in relazione all'art. 100 c.p.c., nonché della inidoneità, all'epoca del giudizio, ai fini della iscrizione ipotecaria del decreto concesso ex art. 664 c.p.c.».

I ricorrenti incidentali censurano la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto «non concretamente dimostrata dal creditore la necessità di munirsi di un secondo titolo (generica - e non dimostrata- risulta l'allegazione, contenuta negli atti difensivi di primo grado del Mirrione, in ordine alla difficoltà di iscrizione ipotecaria), di guisa che non è rinvenibile un apprezzabile interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.».

Ad avviso dei ricorrenti incidentali, in tal modo la Corte di merito non avrebbe idoneamente con 3iderato le prassi applicative, all'epoca, delle Agenzie del Territorio, ,:he "sovente" rappresentavano gravi e fondati dubbi sull'idoneità del d.i. emesso ai sensi dell'art. 664 c.p.c. ad essere qualificato come titolo valido per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e che sul punto rrano silenti sia il legislatore che la giurisprudenza; sostengono, altresì, i ricorrenti incidentali che dall'esame della nota di iscrizione costituente l'ali. 4 del fascicolo Mirrione sarebbe stata facimente individuabile la sussistenza concreta ed attuale di un interesse ad agire.

2.1. Il motivo è inammi3sibile per difetto di specificità, non avendo i ricorrenti incidentaP indicato quando è stato precisamente depositato l'atto cui si fa riferimento a p. 4 del ricorso incidentale (nota iscrizione ipoteca), ess -idosi a tale riguardo i predetti limitati ad indicare dove esso è o -a reperibile ma non hanno neppure riportato nel motivo all'esame il contenuto di tale nota, con Ric. 2019 n. 30305 sez.

M3 - ud. -4- conseguente violazione dell'a 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34469).

Peraltro, la natura e gli effetti del d.i. emesso ai sensi dell'art. 664 c.p.c. e non opposto, come nel caso all'esame (v. sentenza impugnata p. 3), erano stati già oggetto di disamina da parte di questa Corte con la sentenza 15/07/1991, n. 7815, le cui argomentazioni sono sostanzialmente assimilabili a quelle poste alla base della giurisprudenza di merito successiva, pure citata dai ricorrenti incidentali (Trib.

Torino, decreto, 7/06/2013).

Infine, neppure è stato dedotto che nell'atto introduttivo del presente giudizio (ricorso per d.i.) fosse stato espressamente rappresentato che la domanda non fosse diretta ad una mera duplicazione del titolo già conseguito ma fosse volta ad ottenere un risultato ulteriore, per non aver ottenuto esaustiva tutela in base a tale titolo.

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, rubricato «Violazione ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex art. 91 c.p.c. relativamente alle spese di II grado», i ricorrenti incidentali sostengono che in accoglimento di quanto dedotco nel loro atto difensivo in questa sede la sentenza della Corte territoriale meriterebbe di essere cassata per quanto attiene alla condanna alle spese di secondo grado

3.1. La censura all'esame inammissibile, trattandosi di un "non motivo" e, comunque, pur a vulerlo ritenere un vero e proprio motivo di ricorso, esso è, in ogni cas,:., inammissibile, atteso che, in realtà, con lo stesso si censura la <egolamentazione delle spese non con riferimento all'esito del giudizio di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cessazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese, laddove, peraltro, detta sentenza non risulta, per qulinto sopra evidenziato, censurata con Ric. 2019 n. 30305 sez.

M3 - ud. 26-05-202 -5- esito positivo (Cass., ord., ..0/11/2020 n. 25278; Cass., ord., 15/05/2018, n. 11813; Cs. 31/05/2017, n. 13716; Cass.30/6/2015, n. 13314; Cass. :7/10/2012, n. 17492; v. pure Cass., ord., 15/11/2017, n.26959).

4. In conclusione, va accclup l'unico motivo del ricorso principale; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in u azione all'unico motivo del ricorso principale accolto.

5. Non essendo necessari z ccertamentí di fatto, la causa si presta ad essere decisa nel merito ey art. 384 c.p.c.; pertanto, in parziale riforma della sentenza impuc [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], sulla base delle ragioni espresse in particolar: nel § 1 che precede, e tenuto conto dell'esito del giudizio, i riconEnti incidentali vanno condannati alle spese del primo grado del giucizio, liquidate in base alla nota spese depositata nel giudizio di appE.,lio, testualmente riportata in ricorso e non contestata ex adversc, la quale, nel totale richiesto per compensi, rispetta i limiti mas mi delle vigenti tabelle.

6. Le spese del presert giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano corre in dispositivo.

7. Va dato atto della sussiltenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da rnrte dei ricorrenti incidentali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quate; d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co 3 r-na 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore imporle , a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso i -icidentale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., se! un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte accoglie l'unico '-notivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso mc.:-:ntale; cassa, in relazione all'unico motivo del ricorso principal: accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condari. a i ricorrenti incidentali al pagamento, Ric. 2019 n. 30305 sez.

M3 - ud. 26-05-20; l -6- in solido, in favore del ricorrente principale, delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in euro 4.682,92, di cui euro 142,92 per spese, oltre accessori di legge; condanna, altresì, i ricorrenti incidentali al pagamento, in solido, in favore del ricorrente principale, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 2-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema Ji Cassazione, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente 01 DINANZA sul ricorso 30305-2019 propo:; D da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliao in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] \ TIELLO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, PIAZZA .AVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rapi: esentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - coro oricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difesao dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] V'TIELLO; - controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 47,7/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FA rn [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1033/2014, depositata il 17 novembre 2014, il Tribunale di Trapani dicniarò inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] assare Viola avverso il d.i. n. 77/10 con il quale gli era stato ingiur di pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e a titolo di canoni di locazione non pagati, l'importo di euro 5.173,15, oltre interessi e spese. Avverso tale sentenza il Vicla propose appello. Rimasero contumaci in secondo grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio di primo graoo. La Corte di appello di l'alermo, con sentenza n. 407/2019, pubblicata il 28/02/2019, in él .:cog i mento del gravame proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliendo l'opposizione proposta dal Viola, revocò il d.i. opposto e confermò nel resto (compensazione delle spese) la sentenza impugnata, condannò gli appellati alle spese del secc, do grado del giudizio di merito con distrazione in favore del dife9sore dell'appellante, sul rilievo che era fondata la doglianza del Viola inerente alla circostanza che il Mirrione aveva già ottenuto altro d.,, per i medesimi canoni di locazione all'esito del procedimento di s i'atto. Ric. 2019 n. 30305 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente pure ricorso incidentale articolato in due motivi. La proposta del relato -e è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di f.ssazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo del ricorso principale, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli art. 91, 92 e 336 c.p.c. (art. 360, n° 3 c.p.c.)» il ricorrente, dopo ave; richiamato il disposto degli articoli del codice di rito richiamati in rub -ica, ha rappresentato di aver, con l'atto di appello, richiesto la riformz, in toto della sentenza impugnata e ha dedotto che, in ogni caso, anct,e in mancanza di espressa richiesta, la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado deve ritenersi caducata dalla integrale riforma nel merito del sentenza del Tribunale. Pertanto, la Corte di merito, pur riformando, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza di primo grado, avrebbe errato nel confermare la compensazione delle spese disposte dal primo Giudice sul rilievo della mancanza di specifico motivo di appello sul punto. 1.1. Il motivo è fondato, atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte dela sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre/ in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modifita dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della senterm abbia costituito oggetto di specifico Ric. 2019 n. 30305 sez. M3 - ud. 26-05-2OP. -3- motivo d'impugnazione (Cass., ord., 13/07/2020, n. 14916; Cass., ord., 24/01/2017, n. 1775; Cass., ord., 14/10/2013, n. 23226). 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia «Violazione ex art. 360, co.1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione della norma di diritto in relazione all'art. 100 c.p.c., nonché della inidoneità, all'epoca del giudizio, ai fini della iscrizione ipotecaria del decreto concesso ex art. 664 c.p.c.». I ricorrenti incidentali censurano la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto «non concretamente dimostrata dal creditore la necessità di munirsi di un secondo titolo (generica - e non dimostrata- risulta l'allegazione, contenuta negli atti difensivi di primo grado del Mirrione, in ordine alla difficoltà di iscrizione ipotecaria), di guisa che non è rinvenibile un apprezzabile interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.». Ad avviso dei ricorrenti incidentali, in tal modo la Corte di merito non avrebbe idoneamente con 3iderato le prassi applicative, all'epoca, delle Agenzie del Territorio, ,:he "sovente" rappresentavano gravi e fondati dubbi sull'idoneità del d.i. emesso ai sensi dell'art. 664 c.p.c. ad essere qualificato come titolo valido per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e che sul punto rrano silenti sia il legislatore che la giurisprudenza; sostengono, altresì, i ricorrenti incidentali che dall'esame della nota di iscrizione costituente l'ali. 4 del fascicolo Mirrione sarebbe stata facimente individuabile la sussistenza concreta ed attuale di un interesse ad agire. 2.1. Il motivo è inammi3sibile per difetto di specificità, non avendo i ricorrenti incidentaP indicato quando è stato precisamente depositato l'atto cui si fa riferimento a p. 4 del ricorso incidentale (nota iscrizione ipoteca), ess -idosi a tale riguardo i predetti limitati ad indicare dove esso è o -a reperibile ma non hanno neppure riportato nel motivo all'esame il contenuto di tale nota, con Ric. 2019 n. 30305 sez. M3 - ud. -4- conseguente violazione dell'a 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34469). Peraltro, la natura e gli effetti del d.i. emesso ai sensi dell'art. 664 c.p.c. e non opposto, come nel caso all'esame (v. sentenza impugnata p. 3), erano stati già oggetto di disamina da parte di questa Corte con la sentenza 15/07/1991, n. 7815, le cui argomentazioni sono sostanzialmente assimilabili a quelle poste alla base della giurisprudenza di merito successiva, pure citata dai ricorrenti incidentali (Trib. Torino, decreto, 7/06/2013). Infine, neppure è stato dedotto che nell'atto introduttivo del presente giudizio (ricorso per d.i.) fosse stato espressamente rappresentato che la domanda non fosse diretta ad una mera duplicazione del titolo già conseguito ma fosse volta ad ottenere un risultato ulteriore, per non aver ottenuto esaustiva tutela in base a tale titolo. 3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, rubricato «Violazione ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex art. 91 c.p.c. relativamente alle spese di II grado», i ricorrenti incidentali sostengono che in accoglimento di quanto dedotco nel loro atto difensivo in questa sede la sentenza della Corte territoriale meriterebbe di essere cassata per quanto attiene alla condanna alle spese di secondo grado 3.1. La censura all'esame inammissibile, trattandosi di un "non motivo" e, comunque, pur a vulerlo ritenere un vero e proprio motivo di ricorso, esso è, in ogni cas,:., inammissibile, atteso che, in realtà, con lo stesso si censura la <egolamentazione delle spese non con riferimento all'esito del giudizio di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cessazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese, laddove, peraltro, detta sentenza non risulta, per qulinto sopra evidenziato, censurata con Ric. 2019 n. 30305 sez. M3 - ud. 26-05-202 -5- esito positivo (Cass., ord., ..0/11/2020 n. 25278; Cass., ord., 15/05/2018, n. 11813; Cs. 31/05/2017, n. 13716; Cass.30/6/2015, n. 13314; Cass. :7/10/2012, n. 17492; v. pure Cass., ord., 15/11/2017, n.26959). 4. In conclusione, va accclup l'unico motivo del ricorso principale; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in u azione all'unico motivo del ricorso principale accolto. 5. Non essendo necessari z ccertamentí di fatto, la causa si presta ad essere decisa nel merito ey art. 384 c.p.c.; pertanto, in parziale riforma della sentenza impuc [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], sulla base delle ragioni espresse in particolar: nel § 1 che precede, e tenuto conto dell'esito del giudizio, i riconEnti incidentali vanno condannati alle spese del primo grado del giucizio, liquidate in base alla nota spese depositata nel giudizio di appE.,lio, testualmente riportata in ricorso e non contestata ex adversc, la quale, nel totale richiesto per compensi, rispetta i limiti mas mi delle vigenti tabelle. 6. Le spese del presert giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano corre in dispositivo. 7. Va dato atto della sussiltenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da rnrte dei ricorrenti incidentali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quate; d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co 3 r-na 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore imporle , a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso i -icidentale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., se! un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte accoglie l'unico '-notivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso mc.:-:ntale; cassa, in relazione all'unico motivo del ricorso principal: accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condari. a i ricorrenti incidentali al pagamento, Ric. 2019 n. 30305 sez. M3 - ud. 26-05-20; l -6- in solido, in favore del ricorrente principale, delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in euro 4.682,92, di cui euro 142,92 per spese, oltre accessori di legge; condanna, altresì, i ricorrenti incidentali al pagamento, in solido, in favore del ricorrente principale, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 2-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema Ji Cassazione, il