Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26648/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

i appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna dell’imputataper il delitto di furto pluriaggravato, in ragione della manomissione, all’internodel contatore dell’energia elettrica, della fase S, con conseguente sottomisurazione dell’energia consumata.2.

Avverso la richiamata sentenza la D’Amato propone ricorso percassazione affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a cinque motivi, diseguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione.2.1.

Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione perinosservanza dei criteri legali nella valutazione della prova e motivazionemeramente assertiva circa la riferibilità del contatore verificato all’utenza di essaricorrente.Evidenzia, in particolare, che il teste Altomonte, presente al controllo, avevadichiarato di aver trovato in laboratorio il contatore già fuori dalla busta, senzaassistere alla sua apertura e, inoltre, il teste [OSCURATO:PERSONA], autore della verificatecnica, aveva riferito di non sapere con certezza da dove provenisse il reperto edi non rinvenire in atti un verbale tecnico a sua firma attestante la verifica dellasotto misurazione.2.2.

Mediante il secondo motivo l’imputata lamenta violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della circostanzaaggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. e, di conseguenza,alla procedibilità di ufficio del reato.Al riguardo sottolinea che la vicenda non attiene all’allaccio abusivo aiterminali della rete pubblica ma alla presunta alterazione della misurazione deiconsumi del contatore relativo all’utenza del lido.

Deduce, di qui, che la meramanomissione del contatore da parte del singolo utente non integra lacircostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. perchéil contatore, destinato a misurare i consumi nell’interesse del somministrante edell’utente, non soddisfa direttamente un’esigenza generale della collettività.2.3.

Con il terzo motivo assume violazione di legge e manifesta illogicitàdella motivazione rispetto alla riconduzione della manomissione alla sua personae, comunque, alla sussistenza del dolo specifico.In proposito deduce che il contatore si trovava a circa cento metri dal suolido, vicino ad altri contatori, e che non vi era dunque alcuna prova della suaconsapevolezza dell’avvenuta manomissione, tale non potendo essere, comeaffermato dalla decisione censurata, il solo beneficio economico ritratto da essaricorrente dalla manomissione stessa.2.4.

Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione delprincipio di correlazione tra contestazione e decisione, con riguardo alla“deformazione” del fatto storico valorizzato ai fini della condanna, poiché ledecisioni di merito hanno ricostruito la sua condotta come allaccio abusivo direttoalla rete mediante rottura e apertura della cassetta di derivazione ENEL, mentregli elementi emersi comportavano un’asserita alterazione della fase “S”all’interno del contatore.2.5.

Mediante il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riguardoall’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen., argomentato solo per il lungo periodo della sottrazione, senza tener contodi una serie di elementi valorizzati dalla difesa, quali il pagamento delle fatture edei conguagli, la modesta entità economica del danno in rapporto alla durataipotizzata, l’omessa costituzione della parte civile e la mancata prova dellamanomissione del contatore da parte di essa ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché non si confronta con leargomentazioni con le quali la Corte di appello ha congruamente disattesol’analogo motivo di gravame, ponendo in rilievo che dal verbale di verifica sievince chiaramente che il contatore oggetto dell’alterazione era quellodell’utenza intestata alla ricorrente.Come ha rilevato la sentenza censurata, infatti, dal verbale risulta che ilpersonale dell’Enel, alla presenza del delegato Altomonte, si era recato in loco eaveva identificato il numero di presa e l’intestatario dell’utenza; inoltre, nelverbale era identificato il misuratore con il numero di matricola e la descrizionedell’ubicazione e, nella pagina successiva, indicato che l’apparecchio era statoasportato in un contenitore e chiuso nella busta reperti n.

BSTO188574, poianalizzata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva accertato che la manomissione con iltaglio della fase S aveva comportato la sotto misurazione dell’energia elettricaconsumata.2.

Il secondo motivo non è fondato.Come ribadito più volte anche nella recente giurisprudenza di questa Corte,in tema di furto di energia elettrica mediante sottrazione abusiva dalla rete didistribuzione dell'ente gestore, la circostanza aggravante della destinazione delbene a pubblico servizio è configurabile indipendentementedalla manomissione del contatore, in quanto ciò che rileva è la destinazionefinale dell'energia al pubblico servizio, dal quale viene distolta, e non già ildispositivo di commisurazione dei consumi della stessa (Sez. 5, n. 8122 del27/01/2026, Rv. 289689; in termini analoghi, rispetto all’alterazione dei dati del“chip” di misurazione del contatore elettrico, Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025,Rv. 288051).3.

Il terzo motivo non è fondato, poiché, in mancanza di un riscontroprocessuale della prospettazione alternativa dell’alterazione del contatore daparte di altri soggetti, questa è stata in modo congruo, e non meramentecongetturale, ricondotta alla ricorrente, la quale si è avvantaggiata della stessaper ridurre le somme dovute per il pagamento dell’energia elettrica.E, invero, giova rammentare, al riguardo, che la regola di giudizio dell'al dilà di ogni ragionevole dubbio, consente di pronunciare sentenza di condanna làdove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltantoricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamenteformulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettivarealizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontronelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cosee della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe einesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalitàpossibile, ma non individuato neppure in astratto (ex ceteris, Sez. 5, n. 22334del 10/03/2025, Rv. 288272; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv.275299).4.

Il quarto motivo è generico, atteso che non si confronta con quantostatuito, in maniera idonea, dalla Corte territoriale rispetto all’analogo motivo digravame, nel senso che non sussiste una diversità tra il fatto accertato e quellocontestato poiché, se è vero che nell’imputazione era stato fatto riferimento auna cassetta di derivazione Enel e non al contatore, i riferimenti al cavo diingresso dell’amperometrica fase S, allo stesso codice POD e al numero dicontatore, nonché ai medesimi consumi, rendono evidente che la contestazioneriguardava proprio la manomissione dell’apparecchiatura che serviva l’utenzadella ricorrente.Vale inoltre sottolineare che, in tema di correlazione tra imputazionecontestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre unatrasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concretanella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che siconfiguri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un realepregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertarela violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e meroconfronto puramente letterale fra contestazione e sentenza stante che,vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tuttoinsussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051).5.

L’ultimo motivo è manifestamente infondato.Giova osservare, invero, in termini generali, che, come chiarito da tempodalle Sezioni Unite di questa Corte, ai fini della configurabilità della causa diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio richiede una valutazione complessa e congiunta di tuttele peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133,primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezzada esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del25/02/2016, Rv. 266590).Ponendosi nel solco di tali principi, la Corte territoriale ha congruamenteindicato le ragioni per le quali il fatto non può ritenersi di particolare tenuità,osservando che il lungo periodo di sottrazione dell’energia elettrica è espressivodella rilevanza del danno arrecato e dell’intensità del dolo.5.

Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna dell’imputataper il delitto di furto pluriaggravato, in ragione della manomissione, all’internodel contatore dell’energia elettrica, della fase S, con conseguente sottomisurazione dell’energia consumata.2. Avverso la richiamata sentenza la D’Amato propone ricorso percassazione affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a cinque motivi, diseguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione perinosservanza dei criteri legali nella valutazione della prova e motivazionemeramente assertiva circa la riferibilità del contatore verificato all’utenza di essaricorrente.Evidenzia, in particolare, che il teste Altomonte, presente al controllo, avevadichiarato di aver trovato in laboratorio il contatore già fuori dalla busta, senzaassistere alla sua apertura e, inoltre, il teste [OSCURATO:PERSONA], autore della verificatecnica, aveva riferito di non sapere con certezza da dove provenisse il reperto edi non rinvenire in atti un verbale tecnico a sua firma attestante la verifica dellasotto misurazione.2.2. Mediante il secondo motivo l’imputata lamenta violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della circostanzaaggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. e, di conseguenza,alla procedibilità di ufficio del reato.Al riguardo sottolinea che la vicenda non attiene all’allaccio abusivo aiterminali della rete pubblica ma alla presunta alterazione della misurazione deiconsumi del contatore relativo all’utenza del lido. Deduce, di qui, che la meramanomissione del contatore da parte del singolo utente non integra lacircostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. perchéil contatore, destinato a misurare i consumi nell’interesse del somministrante edell’utente, non soddisfa direttamente un’esigenza generale della collettività.2.3. Con il terzo motivo assume violazione di legge e manifesta illogicitàdella motivazione rispetto alla riconduzione della manomissione alla sua personae, comunque, alla sussistenza del dolo specifico.In proposito deduce che il contatore si trovava a circa cento metri dal suolido, vicino ad altri contatori, e che non vi era dunque alcuna prova della suaconsapevolezza dell’avvenuta manomissione, tale non potendo essere, comeaffermato dalla decisione censurata, il solo beneficio economico ritratto da essaricorrente dalla manomissione stessa.2.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione delprincipio di correlazione tra contestazione e decisione, con riguardo alla“deformazione” del fatto storico valorizzato ai fini della condanna, poiché ledecisioni di merito hanno ricostruito la sua condotta come allaccio abusivo direttoalla rete mediante rottura e apertura della cassetta di derivazione ENEL, mentregli elementi emersi comportavano un’asserita alterazione della fase “S”all’interno del contatore.2.5. Mediante il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riguardoall’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen., argomentato solo per il lungo periodo della sottrazione, senza tener contodi una serie di elementi valorizzati dalla difesa, quali il pagamento delle fatture edei conguagli, la modesta entità economica del danno in rapporto alla durataipotizzata, l’omessa costituzione della parte civile e la mancata prova dellamanomissione del contatore da parte di essa ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché non si confronta con leargomentazioni con le quali la Corte di appello ha congruamente disattesol’analogo motivo di gravame, ponendo in rilievo che dal verbale di verifica sievince chiaramente che il contatore oggetto dell’alterazione era quellodell’utenza intestata alla ricorrente.Come ha rilevato la sentenza censurata, infatti, dal verbale risulta che ilpersonale dell’Enel, alla presenza del delegato Altomonte, si era recato in loco eaveva identificato il numero di presa e l’intestatario dell’utenza; inoltre, nelverbale era identificato il misuratore con il numero di matricola e la descrizionedell’ubicazione e, nella pagina successiva, indicato che l’apparecchio era statoasportato in un contenitore e chiuso nella busta reperti n. BSTO188574, poianalizzata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva accertato che la manomissione con iltaglio della fase S aveva comportato la sotto misurazione dell’energia elettricaconsumata.2. Il secondo motivo non è fondato.Come ribadito più volte anche nella recente giurisprudenza di questa Corte,in tema di furto di energia elettrica mediante sottrazione abusiva dalla rete didistribuzione dell'ente gestore, la circostanza aggravante della destinazione delbene a pubblico servizio è configurabile indipendentementedalla manomissione del contatore, in quanto ciò che rileva è la destinazionefinale dell'energia al pubblico servizio, dal quale viene distolta, e non già ildispositivo di commisurazione dei consumi della stessa (Sez. 5, n. 8122 del27/01/2026, Rv. 289689; in termini analoghi, rispetto all’alterazione dei dati del“chip” di misurazione del contatore elettrico, Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025,Rv. 288051).3. Il terzo motivo non è fondato, poiché, in mancanza di un riscontroprocessuale della prospettazione alternativa dell’alterazione del contatore daparte di altri soggetti, questa è stata in modo congruo, e non meramentecongetturale, ricondotta alla ricorrente, la quale si è avvantaggiata della stessaper ridurre le somme dovute per il pagamento dell’energia elettrica.E, invero, giova rammentare, al riguardo, che la regola di giudizio dell'al dilà di ogni ragionevole dubbio, consente di pronunciare sentenza di condanna làdove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltantoricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamenteformulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettivarealizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontronelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cosee della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe einesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalitàpossibile, ma non individuato neppure in astratto (ex ceteris, Sez. 5, n. 22334del 10/03/2025, Rv. 288272; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv.275299).4. Il quarto motivo è generico, atteso che non si confronta con quantostatuito, in maniera idonea, dalla Corte territoriale rispetto all’analogo motivo digravame, nel senso che non sussiste una diversità tra il fatto accertato e quellocontestato poiché, se è vero che nell’imputazione era stato fatto riferimento auna cassetta di derivazione Enel e non al contatore, i riferimenti al cavo diingresso dell’amperometrica fase S, allo stesso codice POD e al numero dicontatore, nonché ai medesimi consumi, rendono evidente che la contestazioneriguardava proprio la manomissione dell’apparecchiatura che serviva l’utenzadella ricorrente.Vale inoltre sottolineare che, in tema di correlazione tra imputazionecontestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre unatrasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concretanella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che siconfiguri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un realepregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertarela violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e meroconfronto puramente letterale fra contestazione e sentenza stante che,vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tuttoinsussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051).5. L’ultimo motivo è manifestamente infondato.Giova osservare, invero, in termini generali, che, come chiarito da tempodalle Sezioni Unite di questa Corte, ai fini della configurabilità della causa diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio richiede una valutazione complessa e congiunta di tuttele peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133,primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezzada esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del25/02/2016, Rv. 266590).Ponendosi nel solco di tali principi, la Corte territoriale ha congruamenteindicato le ragioni per le quali il fatto non può ritenersi di particolare tenuità,osservando che il lungo periodo di sottrazione dell’energia elettrica è espressivodella rilevanza del danno arrecato e dell’intensità del dolo.5. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26648/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris