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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 28185/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano indicata in epigrafe; Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto personalmente dall'interessato e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione; Considerato inoltre, che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 6 ottobre 2021, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 5 novembre 2021, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso il 20 dicembre 2021; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 27 gennaio 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2 2 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano indicata in epigrafe; Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto personalmente dall'interessato e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione; Considerato inoltre, che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 6 ottobre 2021, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 5 novembre 2021, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso il 20 dicembre 2021; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 27 gennaio 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2 2 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28185/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris