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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 34380/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari, che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona e altro, per i quali ha riportato in sede di appello la condanna alla pena di anni sei di reclusione.

Deduce:1.1.

"Censura per inosservanza della legge penale relativamente all'art. 34, 36 ss. c.p.p.".

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il collegio della Corte di appello che ha giudicato l'istanza di revoca era incompatibile perché aveva già deciso una precedente istanza cautelare.

1.2. "Censura per manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione.

1.3. "Censura per erronea applicazione della legge penale relativamente agli artt. 274 ss. c.p.p.".

Sotto queste intitolazioni la ricorrente lamenta che il tribunale non ha preso in considerazione gli argomenti in fatto e in diritto sviluppati dalla difesa.

A sostegno dell'assunto viene ripercorsa la vicenda cautelare di Simion e pone l'accento, in particolare, sul periodo trascorso agli arresti donniciliari, durante il corso del quale venivano rispettate le prescrizioni imposte con la misura cautelare.

Si assume anche l'assenza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto le ragioni di incompatibilità vanno fatte valere con lo strumento adibito dal legislatore a tale specifico fine, con lo strumento previsto e disciplinato dagli artt. 38 e ss., del codice di procedura penale.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, meramente reiterative di quelle esposte con l'appello e affrontate dai giudici della cautela, che hanno confermato l'adeguatezza della misura osservando, tra l'altro: la gravità dei fatti da cui emergeva lo spessore e l'intensità delle esigenze cautelari; la scarsa possibilità di riconoscere un credito fiduciario, avendo riguardo alla personalità dimostrata dalla donna; l'ininfluenza della condotta tenuta in regime di custodia domiciliare, in quanto circostanza già valutata dal tribunale del riesame e con ordinanza definitiva a seguito del rigetto della sua impugnazione in Cassazione.

A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria la ricorrente oppone una lettura delle emergenze procedimentali alternativa a quella dei giudici, così fondando il ricorso su questioni di merito la cui valutazione non è consentita in sede di legittimità.

Va ribadito che «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01).

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà della detenuta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp.

Att.

Cod.

Proc. Pen.

Così deciso in data 11 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari, che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona e altro, per i quali ha riportato in sede di appello la condanna alla pena di anni sei di reclusione. Deduce:1.1. "Censura per inosservanza della legge penale relativamente all'art. 34, 36 ss. c.p.p.". Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il collegio della Corte di appello che ha giudicato l'istanza di revoca era incompatibile perché aveva già deciso una precedente istanza cautelare. 1.2. "Censura per manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione. 1.3. "Censura per erronea applicazione della legge penale relativamente agli artt. 274 ss. c.p.p.". Sotto queste intitolazioni la ricorrente lamenta che il tribunale non ha preso in considerazione gli argomenti in fatto e in diritto sviluppati dalla difesa. A sostegno dell'assunto viene ripercorsa la vicenda cautelare di Simion e pone l'accento, in particolare, sul periodo trascorso agli arresti donniciliari, durante il corso del quale venivano rispettate le prescrizioni imposte con la misura cautelare. Si assume anche l'assenza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto le ragioni di incompatibilità vanno fatte valere con lo strumento adibito dal legislatore a tale specifico fine, con lo strumento previsto e disciplinato dagli artt. 38 e ss., del codice di procedura penale. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, meramente reiterative di quelle esposte con l'appello e affrontate dai giudici della cautela, che hanno confermato l'adeguatezza della misura osservando, tra l'altro: la gravità dei fatti da cui emergeva lo spessore e l'intensità delle esigenze cautelari; la scarsa possibilità di riconoscere un credito fiduciario, avendo riguardo alla personalità dimostrata dalla donna; l'ininfluenza della condotta tenuta in regime di custodia domiciliare, in quanto circostanza già valutata dal tribunale del riesame e con ordinanza definitiva a seguito del rigetto della sua impugnazione in Cassazione. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria la ricorrente oppone una lettura delle emergenze procedimentali alternativa a quella dei giudici, così fondando il ricorso su questioni di merito la cui valutazione non è consentita in sede di legittimità. Va ribadito che «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01). 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà della detenuta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso in data 11 magg