CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29131/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 emessa dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del codifensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che, illustrati i motivi, ha chiesto di accogliere il ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, illustrati i motivi, ha chiesto di accogliere il ricorso;4» udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, illustrati i motivi, ha chiesto di accogliere il ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che, illustrati i motivi, ha chiesto di accogliere il ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che illustrati i motivi, ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha riformato solo in punto pena la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia ha condannato i ricorrenti, ritenuti responsabili della commissione di diversi reati contro la Pubblica amministrazione (corruzione, rivelazione di segreto di ufficio, favoreggiamento personale), oltre che dei reati di accesso abusivo a sistema informatico, di truffa aggravata, di collusione, ascritta ad operatori della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] con i soggetti sottoposti a controllo fiscale, per frodare la [OSCURATO:PERSONA] ex art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383. [OSCURATO:PERSONA] il conforme accertamento dei giudici di merito, gli operatori della Guardia di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero compiuto atti contrari ai doveri di ufficio (accessi abusivi a banche dati riservate, rivelazioni di segreto d'ufficio, favoreggiamento personale), ricevendo, in cambio, utilità da soggetti privati (in questo giudizio rilevano le posizioni dei privati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Il materiale probatorio valorizzato dai giudici di merito è composto da prove di natura dichiarativa e documentale; nell'economia delle motivazioni delle sentenze di merito un importante rilievo probatorio è stato attribuito agli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali e alle registrazioni effettuate per il tramite del captatore informatico inoculato nello smartphone in uso all'imputato D'[OSCURATO:PERSONA]. 2. I ricorrenti impugnano la sentenza indicata in epigrafe, proponendo articolati motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], amministratore di Iron s.r.I., condannato per il delitto di corruzione contestato al capo D), articola tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la mancanza di4. motivazione della sentenza impugnata, relativamente a diversi motivi di appello proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello - a fronte di un atto di appello che consta di oltre settanta pagine e compendiato dagli stessi giudici di secondo grado in ben 47 pagine di sentenza - avrebbe affrontato e risolto il tema della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] «in sole tre pagine», prive di una valutazione autonoma degli elementi di prova e consistenti in un mero rinvio per relationem alla decisione di primo grado, con impianto motivazionale che risulta elusivo del dovere di motivazione. Gli aspetti sui quali è incentrata la deduzione della mancanza di motivazione sono i seguenti: (i) sulla sussistenza di un accordo corruttivo, avente ad oggetto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio e, in particolare, la ricezione di un preavviso - da parte degli operatori della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del commercialista [OSCURATO:PERSONA] - di una imminente perquisizione presso la società amministrata da [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello non avrebbe indicato da quali comportamenti di [OSCURATO:PERSONA], successivi alla perquisizione, si potesse trarre prova del fatto che egli aveva avuto anticipatamente conoscenza dell'imminente compimento di tale atto di indagine; la Corte di appello avrebbe anche trascurato che non vi erano prove del fatto che [OSCURATO:PERSONA] - il presunto tramite tra i pubblici ufficiali e [OSCURATO:PERSONA] - avesse conoscenza della perquisizione; la Corte di appello avrebbe poi omesso di considerare che i co-imputati D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno negato di avere rivelato a [OSCURATO:PERSONA] l'imminente perquisizione; (li) sul pagamento del prezzo del reato: la Corte di appello ritiene provato che il corrispettivo per il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio (stimato in 10-15.000 euro, in contanti) sarebbe stato versato dal privato [OSCURATO:PERSONA] al commercialista [OSCURATO:PERSONA], che li avrebbe poi destinati in parte al pagamento dei pubblici ufficiali [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]; secondo la Corte di appello, la consegna del danaro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta nel giugno 2021, quando il primo è stato osservato dagli inquirenti entrare nello studio professionale del secondo con una borsa a tracolla che - nel postulato della Corte di appello - doveva contenere il prezzo della corruttela; tuttavia, la Corte di appello non si è confrontata con la spiegazione alternativa proposta dalla difesa del ricorrente, che aveva allegato che quella borsa a tracolla conteneva documenti necessari per esaminare un accertamento fiscale in corso e relativo all'anno di imposta 2016. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione delle sentenze di primo e secondo grado (censurate cumulativamente, in ragione dell'integrale e acritica condivisione della prima decisione che è stata operata dai giudici di appello). Sotto tale profilo, il ricorrente denuncia l'andamento congetturale delle 3 Jdecisioni di merito: (i) quanto alla conoscenza anticipata dell'imminente perquisizione, l'andamento congetturale della motivazione sarebbe dimostrato da alcuni passaggi della motivazione di primo grado, in cui si postula che siccome [OSCURATO:PERSONA] era il commercialista di [OSCURATO:PERSONA], allora appare difficile credere che il commercialista non abbia informato il suo cliente e in cui si assume che siccome il pubblico ufficiale D'[OSCURATO:PERSONA] ha rivelato al commercialista con il quale collaborava ([OSCURATO:PERSONA]) la notizia di una imminente perquisizione presso la società MIT, allora non vi è ragione di credere che non abbia rivelato analoga notizia con riferimento alla imminente perquisizione alla Iron s.r.I., amministrata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]; (ii) l'andamento congetturale del ragionamento seguito dai giudici di merito è denunciato sotto altro profilo: dalle perquisizioni, dal controllo del contenuto di smartphone e personal computer e dalle intercettazioni effettuate in quel lasso di tempo, gli inquirenti non hanno ricavato elementi significativi per le indagini; ora, tale dato di fatto, potenzialmente favorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è stato congetturalmente sovvertito dai giudici di merito, che - dall'esito delle perquisizioni - hanno tratto argomento di ordine logico per ritenere dimostrato che egli sia stato previamente avvisato dell'imminente perquisizione 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., per violazione del canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio". Il motivo - nella sostanza - reitera la censura effettuata nel primo motivo di ricorso, con riferimento al momento in cui - secondo i giudici di merito - [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato al commercialista [OSCURATO:PERSONA] il prezzo della corruzione. Se nel primo motivo si è censurata la mancata risposta allo specifico motivo di appello, nel terzo motivo lo stesso aspetto ([OSCURATO:PERSONA] consegnò a [OSCURATO:PERSONA] documentazione fiscale e non la tangente da consegnare ai pubblici ufficiali) è evidenziato per lamentare l'omessa considerazione di plausibili spiegazioni alternative, utili ad introdurre un ragionevole dubbio rispetto alla validità dell'ipotesi d'accusa. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], pubblico ufficiale condannato per i delitti di corruzione, favoreggiamento e rivelazione di segreto di ufficio (capo D) e di collusione dell'appartenente alla Guardia di [OSCURATO:PERSONA], per frodare l'Erario (capo M), articola quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge processuale (artt. 267 e 268, comma 1, cod. proc. pen.) e, comunque, mancanza e illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni effettuate con il captatore informatico nel registro RIT n. 354/2020. I vizi denunciati con il motivo di ricorso ora in esame sono plurimi emuovono dalle modalità con cui sono state effettuate le intercettazioni con il captatore informatico, di cui si lamenta l'attivazione "a singhiozzo", con attivazione del captatore a orari diversi nel corso e con intere giornate in cui non risulta registrata alcuna conversazione. 4.1.1. Tali modalità di espletamento delle captazioni rendono indispensabile che vi sia una concreta possibilità di sindacare le scelte discrezionali degli inquirenti, anche al fine di potere contestualizzare i risultati delle intercettazioni nel più ampio scenario in cui esse sono state captate. Tuttavia, nel caso concreto, il verbale delle operazioni di intercettazione è silente sugli aspetti sopra evidenziati. Il che determina una violazione dell'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. e, conseguentemente, dell'art. 268, comma 1, cod. proc. pen., che prevede, come sanzione, quella dell'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Inoltre, le modalità di attivazione ad intermittenza del captatore violerebbe il principio del contraddittorio nella fase genetica della prova. Su tali aspetti, la Corte di appello si è limitata ad evidenziare che la violazione dell'art. 89 disp.att. cod. proc. pen. non è presidiata da sanzioni di inutilizzabilità e che rientra tra i poteri del pubblico ministero quello di sospendere temporaneamente l'attività di intercettazione telefonica. Ma si tratta - secondo il ricorrente - di motivazioni non pertinenti, posto che svuotano di contenuto le garanzie previste dagli artt. 268, comma 1, cod. proc. pen. e 89 disp. att. cod. proc. pen. e considerato che confondono le sospensioni temporanee dell'intercettazione, dettate da ragioni tecniche, con quelle dettate da ragioni strategiche. Si censura, inoltre, il rigetto della richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria, non essendo stata accolta la richiesta di riesaminare un operatore di polizia giudiziaria che avrebbe potuto riferire sulle modalità di espletamento delle intercettazioni. 4.1.2. Le modalità di esecuzione "a singhiozzo" delle intercettazioni a mezzo di captatore informatico comportano altresì la violazione degli artt. 267, comma 1 e 271, comma 1, cod. proc. pen. L'art. 267, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. prevede che «il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone (...) i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono», fatta eccezione per il caso dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per il caso dei delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. In tali casi, la norma deve essere interpretata «nel senso che, se il giudice con il decreto diautorizzazione non ha individuato i luoghi e il tempo in cui il microfono può essere attivato, questo debba essere sempre mantenuto in funzione», poiché - nei casi di delitti contro la Pubblica amministrazione o di quelli considerati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater - la legge non consente di eseguire le intercettazioni in modalità selettiva. Ne discende la violazione dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. con conseguente inutilizzabilità dei risultati delle captazioni, ai sensi dell'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione della legge processuale (art. 267 cod. proc. pen.) e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 271, comma 1, cod. proc. pen. per superamento del termine di durate delle intercettazioni. Il ricorrente evidenzia che le attività di intercettazione hanno preso avvio in data 10 febbraio 2021. Sicché - essendo state le intercettazioni autorizzate per la durata di 40 giorni - il termine di scadenza dell'autorizzazione spirava in data 22 marzo 2021. Sennonché, le attività di intercettazione sarebbero perdurate anche oltre tale data. Il ricorrente contesta che possa essere escluso dal computo del termine di durata dell'autorizzazione il periodo di sospensione compreso tra il 14 marzo 2021 e il 25 marzo 2021, per due ragioni: da un lato, perché un operatore di polizia giudiziaria (il [OSCURATO:PERSONA]) ha riferito che, durante il periodo di sospensione delle captazioni, è stata però mantenuta la «rilevazione attiva degli IP del captatore»; dall'altro lato, perché il captatore ha acquisito anche un messaggio intercorso il 25 marzo 2021, tra l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ciò che dimostra che in quel periodo le intercettazioni non erano dunque sospese). Conseguentemente, al fine del controllo del rispetto del termine per cui erano autorizzate le intercettazioni, deve essere computato anche il periodo compreso tra il 14 e il 25 marzo 2021. Sicché, non vi è stata sospensione delle attività di captazione e, conseguentemente, le intercettazioni successive al 22 marzo 2021, sono inutilizzabili. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione al capo D), il ricorrente deduce, cumulativamente, la violazione e falsa applicazione delle fattispecie penali oggetto di contestazione, l'apoditticità della motivazione, il travisamento della prova e la mancata assunzione di prove decisive. Gli aspetti indicati nel ricorso - già devoluti alla cognizione della Corte di appello - hanno ricevuto repliche insufficienti, apodittiche o, comunque, fondate su materiale probatorio travisato o interpretato in modo illogico. 4.3.1. Si lamenta, anzitutto, il travisamento della prova e/o la mancata assunzione di una prova decisiva in ordine alla dimostrazione che parte della 64... tangente fosse destinata a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la ricostruzione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe portato il denaro in contanti presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA] (osservato dagli inquirenti); il fatto che parte di quella somma fosse destinata a [OSCURATO:PERSONA] si ricaverebbe da conversazioni cui quest'ultimo era estraneo e che sono state intercettate tra terze persone. In una di tali conversazioni sarebbe stato fatto riferimento al nome di battesimo di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]). Sennonché, su tale specifico punto, si registra un grave vizio di motivazione: il perito trascrittore non ha indicato il nome, perché non rilevabile; solo il consulente tecnico del Pubblico ministero riferisce di avere percepito il nominativo "[OSCURATO:PERSONA]". Ma la Corte di appello non ha fornito nessuna spiegazione sulla ragione per cui debba essere privilegiata la percezione del consulente tecnico del Pubblico ministero, in luogo di quella del perito. Inoltre, si postula che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto la tangente il 18 giugno 2021, ma le risultanze dell'attività di intercettazione telefonica - consentendo anche il positioning del dispositivo intercettato - dimostrano che, in quella data, l'utenza del ricorrente non ha agganciato celle telefoniche compatibili con quelle agganciate da D'[OSCURATO:PERSONA] (che sarebbe il tramite per la consegna della somma di danaro). Il riferimento ad altra intercettazione (la n. 1848), captata tra [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], nella quale emerge che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato "contentissimo", è collegato all'ipotizzata consegna della tangente sulla base di una mera supposizione. 4.3.2. Sotto altro profilo, secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata è viziata: in essa si assume che - in cambio della tangente - [OSCURATO:PERSONA] abbia rivelato l'imminenza della perquisizione e si sia adoperato per far sì che gli accertamenti in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si svolgessero in maniera blanda e poco invasiva, sì da consentirgli di lucrare la prescrizione. Tuttavia, i riferimenti valorizzati dalle sentenze di merito sono rappresentati da intercettazioni di conversazioni che hanno visto protagonisti terze persone e non [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte di appello avrebbe trascurato che la deposizione del teste Mazzone smentirebbe la tesi dell'atteggiamento dilatorio di [OSCURATO:PERSONA]. Anche tale testimonianza non è stata valutata dalla Corte di appello. 4.3.3. [OSCURATO:PERSONA] i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto "diversi pagamenti in contanti". Tuttavia, il ricorrente segnala che, ad essi, fanno riferimento terze persone, in conversazioni intercettate che non hanno visto la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, non si può escludere che simili riferimenti rappresentino millanterie, che, dunque, non dimostrano che il ricorrente abbia incamerato detti pagamenti. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce, cumulativamente, violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 323-bis, cod. pen. L'importo della tangente percepita da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe - nella peggiore delleipotesi - pari a quattromila euro, a fronte dei quali, il ricorrente ha corrisposto un assegno da ventimila euro al Ministero della giustizia a titolo risarcitorio. 5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che poi rinuncerà al mandato difensivo in data 12 marzo 2026), sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha articolato tre motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni valorizzate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, della conversazione n. 1536 del 21 aprile 2021, dalla quale i giudici di merito hanno tratto elementi di prova per ritenere dimostrata la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuta rivelazione del segreto di ufficio che costituirebbe la controprestazione del pagamento della tangente. Eliminando tale dato probatorio inutilizzabile, verrebbe meno la dimostrazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA], così superandosi la c.d. prova di resistenza. L'inutilizzabilità delle intercettazioni è dedotta sotto più profili, per lo più sovrapponibili a quelli di cui si è già dato conto esponendo altri motivi di ricorso e legati al fatto che l'attività di intercettazione mediante captatore informatico è stata effettuata in modo discontinuo. 5.1.1. Sotto un primo profilo (sovrapponibile, anche negli argomenti, a quello dedotto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e sintetizzato al punto 4.1.1, che precede) si eccepisce l'inosservanza dell'art. 268, comma 1, cod. proc. pen. (per l'attivazione discontinua del captatore informatico e la mancata compilazione del registro delle operazioni di intercettazione, con violazione dell'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. che si riverbera in una violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. con conseguente inutilizzabilità dei risultati dell'attività di intercettazione). 5.1.2. Sotto un secondo profilo (sovrapponibile, anche negli argomenti, a quello dedotto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e sintetizzato al punto 4.1.2., che precede) si censura l'attivazione discontinua del captatore informatico che, a mente dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. - in materia di reati contro la Pubblica amministrazione, dovrebbe operare esclusivamente senza alcuna soluzione di continuità; sotto tale profilo, l'attivazione selettiva del captatore - al di fuori dell'effettivo controllo dell'autorità giudiziaria rende patologicamente inutilizzabile il risultato dell'attività di intercettazione. 5.1.3. Sotto un secondo profilo (sovrapponibile, anche negli argomenti, a quello dedotto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e sintetizzato al punto 4.2, che precede) si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate oltre il quarantesimo giorno dall'attivazione del captatore (cioè, quelle successive al 22 marzo 2021); ciò anche in ragione del fatto che emergono elementi indicativi del fatto che sono state captate informazioni anche durante il periodo in cui, secondo la prospettazione 8accusatoria, l'attività di intercettazione avrebbe dovuto essere sospesa (si allude ad un messaggio whatsapp del 25 marzo 2021). 5.1.4. Sotto un quarto profilo, si deduce l'inutilizzabilità patologica dei risultati dell'attività di intercettazione (quella contraddistinta dal registro RIT n. 354/2020) poiché avvenuta in violazione dell'art. 188 cod. proc. pen. L'inoculazione del c.d. trojan all'interno del dispositivo di D'[OSCURATO:PERSONA] è avvenuta con modalità fraudolenta (con invio di un link, che, una volta "cliccato" dall'inconsapevole destinatario, provoca l'installazione del malware nel dispositivo infettato). Tale modalità fraudolenta di installazione del trojan è qualificabile come "metodo o tecnica idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione" della fonte di prova. L'ordinamento «non può tollerare tecniche elusive del principio fondamentale di autodeterminazione, nemmeno laddove finalizzato ad acquisire elementi utili alle indagini». La portata di principio generale dell'art. 188 cod. proc. pen. troverebbe conferma in altre disposizioni dell'ordinamento, come, per esempio, quelle dettate dagli artt. 224-bis e 359-bis cod. proc. pen. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il travisamento della prova - e comunque l'omessa valutazione di motivi dedotti nell'atto di appello - oltre alla mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione ai delitti di corruzione e rivelazione di segreto di ufficio. 5.2.1 Sotto un primo profilo, si lamenta il travisamento della prova in relazione al fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia rivelato a [OSCURATO:PERSONA] l'imminente perquisizione presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], cui sarebbero stati assegnati gli imputati D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale risultato probatorio è ricavato dalla Corte di appello dalla conversazione n. 1536 e dal contenuto testimonianza del capitano della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], che, però, sarebbe stata travisata, posto che detto testimone ha affermato che gli imputati D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assegnati ad altra attività di indagine, sull' "obiettivo Iron". Inoltre, la Corte di appello non avrebbe offerto motivazione su molteplici aspetti della vicenda. Sarebbe stato trascurato: che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] si è avvalso della facoltà di non rispondere, rifiutando il confronto con [OSCURATO:PERSONA]; che la notizia dell'imminente perquisizione era attività nota non solo a [OSCURATO:PERSONA], ma a tutti gli appartenenti all'Ufficio della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto svolgere tale atto di indagine; che le conversazioni intercettate - in particolare la n. 1536 - è criptica; che la conversazione n. 1284 dimostra che D'[OSCURATO:PERSONA] informa [OSCURATO:PERSONA] dell'andamento di una perquisizione presso altra società (la MIT), alla quale non partecipava [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo, dunque, non poteva essere la fonte di D'[OSCURATO:PERSONA]). Per superare i chiari elementi indicativi dell'esistenza di persone che rivelavano segreti di ufficio non identificabili in [OSCURATO:PERSONA] - e dunque, dell'esistenza di ipotesi 9alternative, trascurate dalla Corte di appello - i giudici di secondo grado, con motivazione intrinsecamente contraddittoria, ipotizzano che la rivelazione dell'andamento della perquisizione possa essere identificata in Primerano (amministratore proprio della MIT), trascurando però l'evidente illogicità di una simile ipotesi (considerato che Primerano aveva denunciato [OSCURATO:PERSONA], risultando così illogico il ragionamento della Corte che ipotizza che proprio Primerano possa avere rivelato notizie proprio al predetto [OSCURATO:PERSONA]). 5.2.2. Sotto un secondo profilo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'identificazione in [OSCURATO:PERSONA] del pubblico ufficiale che avrebbe ricevuto parte della tangente pagata da [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è sovrapponibile a quello proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e sopra sintetizzato al punto 4.3.1. Non vi sarebbe prova del fatto che la tangente - suddivisa da D'[OSCURATO:PERSONA] in data 18 giugno 2021 - sia stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA] (considerato che essa è stata consegnata tra le 14.36 e le ore 15.47 di quello stesso giorno); né [OSCURATO:PERSONA] sarebbe identificabile dall'ascolto della conversazione n. 1734, considerato il fatto che - sulla percezione di un dato individualizzante per [OSCURATO:PERSONA] (l'evocazione del nome di "[OSCURATO:PERSONA]") - vi è un irrisolto contrasto tra le percezioni e le trascrizioni del perito rispetto a quelle del consulente tecnico del Pubblico ministero; il contrasto è irrisolto, né la Corte di appello spiega perché una delle due prospettazioni sia da privilegiare; né la Corte ha inteso disporre approfondimenti istruttori su tale aspetto decisivo. 5.2.3. Sarebbe poi insufficiente la motivazione della sentenza impugnata sulla mancata considerazione di elementi che contraddicono l'ipotesi d'accusa: molti altri appartenenti alla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] erano in possesso delle notizie la cui rivelazione è ascritta a [OSCURATO:PERSONA]; i destinatari della perquisizione erano già a conoscenza della pendenza di indagini, avendo già ricevuto i questionari con le richieste di informazioni; [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto contatti diretti con [OSCURATO:PERSONA] (cioè con la persona che si assume tramite della rivelazione del segreto di ufficio a beneficio di [OSCURATO:PERSONA]); esistono conversazioni tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emerge che [OSCURATO:PERSONA] non osa parlare a [OSCURATO:PERSONA]; la deposizione del capitano della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] smentisce che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto - come invece contestato - comportamenti dilatori; D'[OSCURATO:PERSONA] - parlando (nella conversazione n. 354) di una offerta di danaro per ottenere un qualche esito di favore - dice, riferendosi a [OSCURATO:PERSONA], che "questo non è il tipo". 5.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, avendo il giudice di appello valorizzato criteri non 10previsti dalla legge (quale la pluralità di beni giuridici offesi dalla condotta) e per la mancata valorizzazione della condotta riparatoria tenuta dal ricorrente. Ci si duole, inoltre, della mancata diminuzione di pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche sugli aumenti irrogati all'imputato per i reati satellite. 6. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - pubblico ufficiale della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di corruzione, accesso abusivo a sistema informatico, rivelazione di segreto di ufficio, favoreggiamento, truffa e collusione a lui contestati ai capi A), B), C), D), G), I) ed M) - deduce cinque motivi di ricorso. 6.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni, perché assunte in violazione di legge processuale e, in particolare, per la violazione dell'art. 188 cod. proc. pen., determinata dall'uso di modalità fraudolente per l'inoculazione del c.d. trojan nel dispositivo smartphone di D'[OSCURATO:PERSONA]. Gli argomenti spesi con tale motivo di ricorso sono sovrapponibili a quelli sviluppati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e sopra sintetizzati al punto 5.1.4. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni. Gli argomenti spesi con tale motivo di ricorso sono sovrapponibili a quelli sviluppati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e sopra sintetizzati al punto 4.1.1. L'espletamento dell'attività di intercettazione ad intermittenza, con attivazioni e sospensioni del funzionamento del captatore informatico, è frutto non di problemi tecnici, bensì di scelte effettuate dalla polizia giudiziaria, al di fuori del controllo dell'autorità giudiziaria, da questa non controllabili (come non sono controllabili dalla difesa), anche in ragione dell'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. in ordine alle modalità di compilazione dei verbali delle operazioni. Ciò determina la violazione dell'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. e, conseguentemente, dell'art. 268, comma 1, cod. proc. pen., la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni, poiché eseguite con modalità radicalmente diverse da quelle previste nel decreto autorizzativo, in violazione di legge processuale, ai sensi degli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen. . Si censura, più in particolare, la modalità di esecuzione delle captazioni con modalità selettive, anziché - come ritenuto doveroso dal ricorrente - in modalità continuativa, nulla prevedendo il decreto in senso contrario. Gli argomenti spesi con tale motivo di ricorso sono sovrapponibili a quelli sviluppati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e sopra sintetizzati al punto 4.1.2. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni captate successivamente al termine di quaranta giorni, computato 11dall'avvio delle operazioni. Sul punto, il ricorrente evidenzia che il decreto autorizzativo è stato emesso in data 25 novembre 2020; le intercettazioni telematiche passive hanno preso avviso in data 26 novembre 2020 (si richiama sul punto la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], all'udienza 11 ottobre 2022, ff. 76 e ss.); l'attività di intercettazione attiva ha avuto avvio in data 10 febbraio 2021. Il ricorrente deduce che l'attività di intercettazione telematica passiva è già attività di intercettazione; sicché, il giorno a partire dal quale computare il decorso del termine di quaranta giorni per cui l'attività di intercettazione è autorizzata deve essere individuato nel 26 novembre 2020, con conseguente inutilizzabilità di tutte le conversazioni captate oltre il quarantesimo giorno a partire da tale data. 6.5. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata: eliminati dal compendio probatorio le intercettazioni inutilizzabili, che hanno avuto un rilievo centrale nell'economia della decisione, la motivazione della sentenza impugnata si rivela del tutto insufficiente a giustificare l'affermazione di responsabilità. Sicché si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 7. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], deduce otto motivi di ricorso. 7.1. Con il primo motivo di ricorso, con riferimento al capo A), il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in relazione all'esistenza di uno stabile asservimento delle funzioni dell'imputato a beneficio degli interessi personali del privato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente evidenzia che l'originaria imputazione muoveva dall'ipotesi che - nel periodo compreso tra ottobre 2017 al novembre 2020 - il pubblico ufficiale D'[OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto utilità da [OSCURATO:PERSONA], in cambio di uno stabile asservimento delle funzioni agli interessi privati; l'asservimento si sarebbe concretizzato nell'esercizio di una verifica fiscale nel settembre-ottobre 2017, con modalità di favore e con la commissione di accessi abusivi e rivelazioni di segreti di ufficio al privato corruttore, avvenute nel mese di ottobre 2020. Sennonché, osserva il ricorrente, già i giudici di primo grado hanno escluso che vi siano prove di una modalità di conduzione illegittima della verifica fiscale del 2017. Conseguentemente, risulterebbe, al più, dimostrato il compimento di un unico atto contrario ai doveri di ufficio (gli accessi abusivi e le rivelazioni di segreto di ufficio del 27-28 ottobre 2020). Nonostante ciò, la Corte di appello ha ritenuto provato lo stabile asservimento del pubblico ufficiale, con una motivazione che, tuttavia, è insufficiente nella parte in cui avrebbe dovuto dare spiegazione delle ragioni per cui si ritiene sussistente una relazione sinallagmatica tra l'erogazione di utilità a decorrere dal 2017 e il 12compimento di un unico atto contrario ai doveri di ufficio di ottobre 2020. 7.2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione al capo A), il ricorrente deduce vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa, sotto il profilo della valutazione della prova. Stando all'imputazione, una delle utilità illecitamente percepite da D'[OSCURATO:PERSONA] in cambio del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio è individuata nell'omaggio di una serie di sedute di fisioterapia, per il controvalore di 482 euro, fatturate in data 17 ottobre 2020. Sennonché, la Corte di appello ha trascurato che vi sono chiari elementi indicativi del fatto che quella prestazione di fisioterapia non era un "omaggio", bensì era l'erogazione di un servizio, per cui era previsto un pagamento. In tal senso, la Corte di appello ha trascurato di considerare: (i) che le prestazioni di fisioterapia sono state fatturate (chiaro indice della volontà di ottenere il pagamento della prestazione); (ii) che il 17 dicembre 2020, il pubblico ufficiale ha prelevato una somma in contanti, compatibile con il pagamento della prestazione. Il ricorrente denuncia poi il carattere apparente della motivazione nella parte in cui avrebbe dovuto dare conto dell'esistenza di un legame sinallagmatico tra l'omaggio delle prestazioni fisioterapiche e il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, apoditticamente affermato sulla base della mera contiguità cronologica tra i due fatti. Il ricorrente denuncia, ancora, il difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui si ascrive al pubblico ufficiale D'[OSCURATO:PERSONA] una responsabilità concorsuale in relazione alle utilità percepite da altro pubblico ufficiale ([OSCURATO:PERSONA]). Viceversa, il contenuto di un'intercettazione tra i due pubblici ufficiali - la conversazione n. 433, apoditticamente ritenuta dai giudici di merito come conversazione tesa a concordare una linea difensiva - imporrebbe di ritenere che D'[OSCURATO:PERSONA] non fosse consapevole di eventuali regalie ricevute dall'altro pubblico ufficiale. 7.3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione al capo B), il ricorrente deduce vizio di motivazione, per manifesta illogicità. La motivazione della Corte di appello sarebbe illogica nell'avere ritenuto inverosimile la tesi difensiva proposta dall'imputato. Quest'ultimo - in un colloquio intercettato con il commercialista [OSCURATO:PERSONA] - aveva fatto riferimento alla necessità di dovere restituire la somma di 10.000 euro percepita da un privato sottoposto a verifica per non essere riuscito ad assicurare il promesso risultato illecito; la tesi difensiva intendeva evidenziare come una simile prospettazione fosse strumentale a dissimulare l'esistenza di un debito di gioco, nell'intenzione di ottenere da [OSCURATO:PERSONA] l'erogazione di un prestito per il pagamento del debito stesso. La Corte di appello ha ritenuto inverosimile che taluno possa autoaccusarsi di un delitto di corruzione per non ammettere l'esistenza di debiti di gioco. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente si tratta di ragionamento viziato, che attinge a massime 13di esperienza prive di solidità e che, peraltro, non si confronta con la stessa inverosimiglianza dell'ipotesi d'accusa (non esistendo massime di esperienza in base alle quali il corrotto sia in dovere di risarcire il privato corruttore, nel caso non assicuri il risultato illecito promesso). 7.4. Con il quarto motivo di ricorso, in relazione al capo C), il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Stando all'imputazione, il pubblico ufficiale D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto da un esponente della società [OSCURATO:PERSONA] la promessa di 20.000 euro, per l'esercizio distorto delle funzioni. Tuttavia, la motivazione relativa all'esistenza di una accettazione della promessa è viziata (e, anzi, la conversazione n. 297 dimostrerebbe che vi fu la promessa, ma non l'accettazione della stessa); e la mera esistenza di una promessa, non seguita da accettazione, non vale ad integrare gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 319 cod. pen., che pretende l'esistenza di una accettazione della promessa e non solo la mera esistenza di quest'ultima. 7.5. Con il quinto motivo di ricorso, con riferimento al capo D), il ricorrente deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. La motivazione dei giudici di merito si fonda essenzialmente sulle intercettazioni; tuttavia, la loro lettura offre risultati tutt'altro che univoci e non consente di individuare quali concrete condotte contrarie ai doveri di ufficio siano state poste in essere in favore del privato [OSCURATO:PERSONA] dal pubblico D'[OSCURATO:PERSONA] e dal suo collega [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione è, poi, assente sotto altro profilo: il pubblico ufficiale D'[OSCURATO:PERSONA] ha lavorato "in nero" presso il commercialista [OSCURATO:PERSONA]; non v'è motivazione adeguata capace di spiegare la ragione per cui la somma consegnata da [OSCURATO:PERSONA] a D'[OSCURATO:PERSONA] sia la tangente proveniente da [OSCURATO:PERSONA], anziché - come ritiene la difesa - il pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] per l'attività svolta da D'[OSCURATO:PERSONA]. 7.6. Con il sesto motivo di ricorso, in relazione al capo G), il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. Se non è contestata l'esistenza dell'accesso al sistema informatico da parte di D'[OSCURATO:PERSONA] per finalità estranee all'attività istituzionale, si contesta tuttavia l'esistenza della lesione al bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice, posto che - con le condotte descritte al capo G) - D'[OSCURATO:PERSONA] ha avuto accesso a informazioni non segrete. Di qui, l'assenza di offensività della condotta e, conseguentemente, l'erronea applicazione dell'art. 615-ter cod. pen. 7.7. Con il settimo motivo di ricorso, con riferimento al capo I), il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 131-bis 14cod. pen. L'imputazione è relativa alla truffa in danno dello Stato, ascritta a D'[OSCURATO:PERSONA] per essersi allontanato indebitamente dal luogo di lavoro in alcune occasioni. Sennonché, il "controvalore" economico di quelle assenze ingiustificate è quantificabile nella somma di 11 euro; il che dimostra in modo evidente l'irrilevanza sostanziale del danno procurato alla Pubblica amministrazione. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità codificata dall'art. 131- bis cod. pen. integra dunque una erronea applicazione della legge penale. 7.8. Con l'ottavo motivo di ricorso, con riferimento al capo M), il ricorrente deduce vizio di motivazione. Il capo M) censura - sotto il profilo della collusione con il soggetto verificato dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] - le medesime condotte considerate ai capi B) e D). Sicché, il ricorrente deduce - per il capo M) - i medesimi vizi di motivazione già sviluppati trattando delle predette imputazioni. 7.9. Con il nono motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata giustifica - in modo immotivato e apodittico - tale decisione con la mancanza di segni di resipiscenza da parte dell'imputato. La motivazione è viziata, perché la mancanza di segni di resipiscenza è giustificata dall'esercizio di un diritto, ossia la protesta di innocenza dell'imputato. In ogni caso, la sentenza trascura elementi potenzialmente valorizzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che erano stati specificamente dedotti alla attenzione della Corte di appello (si allude al positivo percorso professionale di D'[OSCURATO:PERSONA], che ha ricevuto nella sua carriera presso la Guardia di [OSCURATO:PERSONA] tre elogi e tre encomi solenni). 8. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - imprenditore, accusato al capo A) di essere il privato corruttore dei pubblici ufficiali D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - articola due motivi di ricorso. 8.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione (per manifesta illogicità e travisamento delle prove) con riferimento a più profili della fattispecie in contestazione. 8.1.1. In relazione allo stabile asservimento dei pubblici ufficiali agli interessi privatistici contestato al capo A), si deduce che le sentenze di merito hanno escluso l'esistenza di condotte di favore nell'ambito della verifica fiscale del 2017, sicché - a tutto concedere - assume rilievo unicamente l'accesso abusivo a sistema informatico avvenuto a ottobre 2020. Con riferimento a quest'ultimo, i giudici di merito hanno ritenuto che l'accesso abusivo sia stato commesso dal pubblico ufficiale D'[OSCURATO:PERSONA], su impulso del privato 15Paterlini, ricavando tale risultato probatorio dalla lettura di una conversazione (la n. 1054), il cui senso è stato però travisato. In essa, D'[OSCURATO:PERSONA] si mostra preoccupato per avere ricevuto richieste di informazioni relative «a tutti gli atti fatti a [OSCURATO:PERSONA]», menzionando anche le interrogazioni effettuate in banca dati. Da tale conversazione, i giudici di merito hanno tratto argomento per ritenere che le interrogazioni siano state fatte su impulso di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di lettura che travisa il senso dell'intercettazione: D'[OSCURATO:PERSONA] - nel riferirsi agli «atti fatti a [OSCURATO:PERSONA]» allude alla richiesta di informazioni relativa a ciò che egli fece nel corso della verifica fiscale del 2016-2017 (su cui, come detto, non sono emerse illiceità). Quel riferimento, dunque, non ha a che fare con gli accessi abusivi effettuati in data 27 e 28 dicembre 2020. Né la Corte di appello motiva - se non con un'affermazione apodittica - sulle ragioni per cui ritiene dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto aiuto a [OSCURATO:PERSONA] (il collega di D'[OSCURATO:PERSONA]) di effettuare gli accessi abusivi. Essendo insufficiente la motivazione relativa al fatto che detti accessi siano avvenuti su richiesta del privato [OSCURATO:PERSONA], difetta la prova del pactum sceleris, ossia dell'accordo che lega in relazione sinallagmatica l'erogazione di utilità e il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio. 8.1.2. La motivazione della sentenza impugnata è altresì viziata in relazione ad un altro aspetto: lo iato temporale tra l'erogazione delle utilità (che, in favore di [OSCURATO:PERSONA] sono iniziate nel 2017) e il compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio (gli accessi abusivi di fine ottobre 2020) dimostra l'assenza di sinallagma tra utilità ed esercizio distorto della pubblica funzione. La motivazione della Corte di appello - che allude genericamente ad una sorta di progressione criminosa, poi concretizzatasi con il compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio ad ottobre 2020 - è insufficiente per ritenere dimostrato che il pubblico ufficiale si sia "messo a disposizione" del privato corruttore. 8.1.3. La motivazione della sentenza impugnata è poi manifestamente illogica - e fondata anche su dati probatori travisati - sotto altro profilo: si postula l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra utilità e compimento degli atti contrari, muovendo dal presupposto che il privato corruttore ([OSCURATO:PERSONA]) avesse interesse ad ottenere le informazioni ottenute mediante gli accessi abusivi. Il ricorrente - sotto tale profilo - denuncia plurime lacune motivazionali: (i) si è trascurato che le informazioni di asserito interesse per il privato corruttore [OSCURATO:PERSONA], in realtà, non erano utili a quest'ultimo: in ipotesi d'accusa, si tratta di informazioni utili a verificare l'esistenza di potenziali creditori interessati a chiedere il fallimento dell'attività condotta da [OSCURATO:PERSONA], in prossimità della scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di concordato preventivo; sennonché - osserva il ricorrente - gli accessi abusivi sono stati effettuati successivamente alla 16scadenza di detto termine; (ii) si è trascurato che le informazioni ottenute mediante gli accessi abusivi erano di pubblico dominio, ottenibili con accessi a banche dati giuridiche e societarie, o, comunque, relative ad informazioni - come l'esistenza di procedure esecutive pendenti - che erano già necessariamente note a [OSCURATO:PERSONA]; (iii) si è trascurato che - se vi è prova degli accessi abusivi ascrivibili ai pubblici ufficiali - non vi è prova del fatto che i risultati delle interrogazioni siano stati poi rivelati a [OSCURATO:PERSONA], come evidente dalla assenza di motivazione sul punto; (iv) si è trascurato il fatto che gli accessi abusivi sono stati effettuati da D'[OSCURATO:PERSONA] non nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], bensì di quello dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che - pur essendo un professionista nominato proprio da [OSCURATO:PERSONA] - agiva perseguendo altri interessi (ossia quelli di altri imprenditori, interessati a rilevare l'attività di [OSCURATO:PERSONA]; di qui l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a comprendere quale fosse la reale condizione economica della società di [OSCURATO:PERSONA]); (v) si è attribuito rilievo probatorio ad una conversazione (a n. 612), captata tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concomitanza con la perquisizione da questi subita il 17 dicembre 2020; sennonché, in detta conversazione, D'[OSCURATO:PERSONA] non commette alcun atto contrario ai doveri di ufficio (tanto che non vi sono contestazioni sul punto), essendosi il pubblico ufficiale limitato a dare qualche consiglio e a rendersi disponibile a mettersi in contatto con il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (vale a dire, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], vicino di casa di D'[OSCURATO:PERSONA]); illogicamente, da tale conversazione, la Corte di appello ha tratto argomento per ritenere che il privato [OSCURATO:PERSONA] ritenesse che il pubblico ufficiale D'[OSCURATO:PERSONA] fosse a sua disposizione per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. Vi è poi una contraddittorietà delle motivazioni dei giudici di merito, nella parte relativa al giudizio espresso sulla consistenza delle utilità percepite dai pubblici ufficiali, qualificate come «non certamente modiche» (a pag. 225 della sentenza impugnata) e qualificate come «modiche dazioni» dai giudici di primo grado (sentenza di primo grado, pag. 94). 8.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. Pur a fronte di uno specifico motivo di impugnazione, la Corte di appello ha omesso qualsivoglia motivazione sul punto. 9. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] - pubblico ufficiale, in servizio presso la Guardia di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di corruzione, accesso abusivo e truffa, a lui contestati ai capi A), G) ed L) - articola cinque motivi di ricorso. 9.1. Con il primo motivo di ricorso, relativamente al capo A), il ricorrente deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - per apparenza, 17apoditticità e insufficienza della stessa - in relazione agli elementi costitutivi del reato. Il motivo di ricorso propone argomenti sovrapponibili a quelli espressi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo di ricorso (cfr. supra, punto 7.1) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo di ricorso (cfr. supra, punti 8.1.1.-8.1.2.). La motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata - con conseguente erronea applicazione della legge penale - nella parte in cui ritiene dimostrata l'esistenza di uno stabile asservimento delle funzioni esercitate da [OSCURATO:PERSONA] agli interessi di [OSCURATO:PERSONA], trascurando: (i) il fatto che è stato ritenuto dimostrato il compimento di un unico atto contrario ai doveri di ufficio, rappresentato dagli accessi abusivi a sistema informatico del mese di ottobre 2020 (e, dunque, non una pluralità di comportamenti di sviamento della funzione); (ii) l'esistenza di uno iato temporale tra l'erogazione delle utilità - che ha preso avvio nel 2017 - e il compimento dell'atto contrario, apoditticamente ritenuto dalla Corte di appello spiegabile con il fatto che si è in presenza di una progressione criminosa, concretizzatasi ad ottobre 2020; (iii) il difetto di motivazione circa il fatto che, allorché iniziò l'erogazione di utilità (nel 2017) vi fosse un accordo criminoso volto ad ottenere il compimento di atti (gli accessi abusivi del 2020), di cui - nel 2017 - nemmeno si profilava la necessità (posto che, in quell'anno, il concordato preventivo dell'attività di [OSCURATO:PERSONA] non era uno scenario ipotizzabile). Difetta dunque una motivazione su punti qualificanti come l'esistenza di un accordo illecito e l'esistenza di un sinallagma tra le utilità erogate dal privato e lo sviamento della funzione pubblica. 9.2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione al capo A), il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Il ricorrente denuncia l'illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene l'esistenza di un nesso sinallagmatico tra gli accessi abusivi ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] e le utilità erogate da [OSCURATO:PERSONA], considerato che: (i) la sentenza non affronta un tema cruciale, ossia che le informazioni cui ha avuto accesso il pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA] siano poi state effettivamente rivelate a [OSCURATO:PERSONA]; il che smentisce l'ipotesi dell'esistenza di un nesso sinallagmatico tra i due poli dell'ipotizzato accordo corruttivo; (il) la sentenza nemmeno motiva su un altro aspetto, trascurando di spiegare la ragione per cui sarebbe [OSCURATO:PERSONA] ad avere commissionato a [OSCURATO:PERSONA] gli accessi abusivi (difettando così una spiegazione in merito all'esistenza dell'accordo criminoso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti non possono essere valorizzati elementi, come la conversazione n. 1054, che è riferibile al solo pubblico ufficiale D'[OSCURATO:PERSONA]). 9.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione - per apoditticità e apparenza della stessa 18- in relazione al delitto di truffa contestato al capo L). Di fatto, in contrasto con la presunzione di innocenza, la Corte di appello - a fronte di un unico ed equivoco elemento indiziario potenzialmente a carico - ha ascritto all'imputato un onere probatorio di dimostrazione della propria innocenza, in contrasto con le chiare indicazioni costituzionali e convenzionali. 9.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione per avere ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche captate nel corso del procedimento, oggetto dei registri RIT nn. 319 e 354 del 2020. Il decreto autorizzativo genetico - quello del 2 novembre 2020 relativo al RIT n. 319/2020 - è stato prodotto nel giudizio di primo grado con modalità tali da impedire qualsiasi verifica sull'esistenza della motivazione. Il decreto consta di otto pagine: la prima e l'ultima pagina contengono l'intestazione e la firma del giudice, senza nemmeno l'indicazione del numero di procedimento penale e dei reati per cui si procede; le sei pagine centrali del decreto autorizzativo sono totalmente bianche perché coperte da "omissis". Il che impedisce qualsivoglia vaglio sull'esistenza di una motivazione da parte del giudice per le indagini preliminari sulla sussistenza dei presupposti per autorizzare l'attività di intercettazione. Le intercettazioni captate in forza del predetto decreto autorizzativo sono state utili ad autorizzare le successive attività di intercettazione. Sicché - in conseguenza di tale vizio originario - anche «i successivi decreti autorizzativi e di proroga emessi dal G.i.p. e fondati sulle risultanze ottenute in forza dell'autorizzazione del 2 novembre devono, quindi, a loro volta, ritenersi inutilizzabili». 9.5. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni sotto altro profilo, sollevando altresì questione di legittimità costituzionale della relativa disciplina. 9.5.1. Il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità delle intercettazioni, per essere state le stesse captate oltre il termine del quarantesimo giorno decorrente dalla data di deposito del relativo decreto autorizzativo. Le intercettazioni a mezzo di captatore informatico, autorizzate con decreto del 25 novembre 2020, hanno avuto materiale esecuzione - con ritardo non giustificato - solo in data 10 febbraio 2021. Tale procrastinazione dell'attività di intercettazione è illegittima, poiché comporta una «dilatazione incontrollabile dei margini temporali di captazione, sottraendo completamente l'attività inquirente al delicatissimo controllo di garanzia, cui il G.i.p. è preposto». Ove, aderendo alla giurisprudenza di legittimità valorizzata dalla Corte di appello per respingere la doglianza, si voglia ritenere che gli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. non prevedono un termine di inizio delle operazioni, sì da inferire la 19possibilità che esse possano iniziare con significativo ritardo, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 267 cod. proc. pen., in relazione all'art. 15 Cost., «nella parte in cui la norma non prevede che il [OSCURATO:PERSONA] determini il limite temporale, con espressa indicazione che tale termine debba computarsi dalla data di emissione». 9.5.2. L'inutilizzabilità delle intercettazioni è dedotta sotto altro profilo. Il ricorrente - dopo avere ricordato che l'intercettazione a mezzo captatore informatico, autorizzata per 40 giorni, ha avuto inizio in data 10 febbraio 2021 - evidenzia che, essendo al contempo in corso sul medesimo dispositivo anche un'attività di intercettazione telefonica, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha rigettato - con decreto dell' 1 marzo 2021 - la richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche su quel medesimo apparecchio. Sicché le intercettazioni successive al rigetto della richiesta di proroga delle intercettazioni sono inutilizzabili. La prosecuzione delle intercettazioni a mezzo captatore informatico sino al 12 maggio 2021 integra un'operazione vietata, effettuata in sostanziale aggiramento delle disposizioni in materia di intercettazioni. 10. Il giudizio di legittimità è stato fissato - con richiesta di trattazione in orale - alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026. All'esito della camera di consiglio svolta al termine di detta udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il rinvio del procedimento all'udienza del 18 marzo 2026, risultando necessario acquisire i decreti autorizzativi dell'attività di intercettazione disposti nel corso del procedimento (decreti non presenti nel fascicolo trasmesso a questa Corte, il cui esame risulta necessario per delibare sulle questioni di utilizzabilità delle intercettazioni sollevate dalle parti). I decreti di autorizzazione e di proroga dell'attività di intercettazione sono stati trasmessi a questa Corte; tuttavia, a causa dell'uscita dall'Ordine giudiziario, per ingresso in quiescenza, di uno dei componenti del [OSCURATO:PERSONA] originariamente designato, si è reso necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo del processo. Il processo è stato dunque rinviato, di fronte al presente [OSCURATO:PERSONA], individuato sulla scorta delle tabelle organizzative della Corte di cassazione, all'udienza del 28 maggio 2026. 11. Nelle more della celebrazione della pubblica udienza, il Pubblico ministero - in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato una memoria, datata 13 maggio 2026, nella quale - dopo avere preso posizione sulle questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni e sull'assenza dei vizi di motivazione dedotti - conclude per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsq, 20proposti da D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto di quelli proposti dagli altri ricorrenti. 12. In data 20 maggio 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha replicato agli argomenti del Pubblico ministero e - richiamati in sintesi quelli esposti nel ricorso introduttivo - ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 13. Alla pubblica udienza del 28 maggio 2026, le parti hanno illustrato gli argomenti a sostegno delle rispettive posizioni, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio esclusivamente con riferimento all'addebito di truffa contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo L) dell'imputazione, con conseguente rideterminazione della pena inflitta in sede di merito, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano, invece, infondati e devono essere rigettati. Posto che diversi motivi di ricorso sono comuni ai ricorrenti e considerato che essi possono essere - schematicamente - suddivisi in motivi di ricorso che hanno ad oggetto l'utilizzabilità delle intercettazioni captate durante il procedimento e motivi di ricorso con i quali si deducono vizi della sentenza impugnata che investono il merito della decisione, si rende opportuna una trattazione dei motivi di ricorso che segua tale scansione logica. Pertanto, si prenderanno in esame, anzitutto, i motivi di ricorso relativi alla legittimità e utilizzabilità delle intercettazioni, esaminandoli in ordine di priorità logica; ciò in ragione del fatto che la principale fonte di prova valorizzata nelle sentenze di merito è rappresentata proprio dagli esiti di tale attività di indagine. 2. Motivi di ricorso relativi alla legittimità e utilizzabilità delle intercettazioni Si premette che - essendo stati dedotti vizi in procedendo dei decreti autorizzativi o comunque relativi alla legittimità dell'attività di intercettazione in conseguenza di violazioni procedurali - questa Corte ha accesso diretto agli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). 2.1. Sull7nutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con il decreto RIT n. 354/2020 e con i successivi decreti autorizzativi. 212.1.1. Si rimanda, per gli argomenti a sostegno di tale motivo, alla sintesi del quarto motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, ritenuto in fatto 9.4). Qui, in sintesi, si può ricordare che si lamenta l'inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con decreto RIT n. 354/2020 (e con i successivi decreti), per essere stato il decreto "genetico": (a) depositato con indicazioni coperte da vari "omissis"; (b) motivato sulla scorta degli esiti dell'attività di intercettazione disposta in esecuzione del decreto autorizzativo RIT n. 319/2020, depositato in atti integralmente coperto da "omissis". Ciò impedisce di effettuare qualsivoglia verifica sull'esistenza della motivazione, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni. 2.1.2. Va premesso, in punto di "fatto processuale", che, effettivamente, il decreto RIT n. 319/2020 del 02/11/2020 è depositato in atti integralmente coperto da "omissis", essendo resa visibile solo l'intestazione e il dispositivo, risultando visibili unicamente i numeri di due utenze "bersaglio" (quelle attribuite in uso a D'[OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]), il numero del registro di intercettazioni ed essendo omissato anche il numero del registro delle notizie di reato. È non controverso che le attività di intercettazione svolte in esecuzione del decreto autorizzativo RIT n. 319/2020 siano state espletate in un procedimento penale distinto da quello che vede ora coinvolti D'[OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti (cfr. Tribunale di Brescia, ordinanza 31/05/2022; memoria del Pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia depositata in data 27/04/2022). Il decreto autorizzativo RIT n. 354/2020 del 25/11/2020, invece, è depositato in una veste grafica che è coperta da "omissis" solo in parte. Risultano visibili le utenze bersaglio (quelle attribuite in uso a [OSCURATO:PERSONA] e a D'[OSCURATO:PERSONA]), e diverse pagine di motivazione. Risulta coperta da "omissis" parte di pagina 2, parte di pagina 5, l'intera pagina 6. La restante parte del decreto autorizzativo, invece, è leggibile e - valorizzando il contenuto delle conversazioni captate in esecuzione del decreto RIT n. 319/2020, sopra citato - offre compiuta motivazione delle ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti gravi indizi di reato in relazione al possibile compimento di reati fiscali e contro la Pubblica amministrazione da parte dell'operatore della Guardia di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e il privato [OSCURATO:PERSONA], gerente di una farmacia sull'orlo del fallimento. La motivazione del decreto autorizzativo - la cui consistenza, in sé, non è contestata - offre anche adeguata motivazione in relazione alla necessità dell'attività di intercettazione telefonica, telematica e a mezzo trojan. 2.1.3. Alla luce di tali premesse, si deve ritenere l'infondatezza del motivo di ricorso ora in esame. Al riguardo, è sufficiente ribadire approdi sufficientemente 22consolidati nella giurisprudenza di questa Corte. Va anzitutto ricordato che il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali nella loro integralità, potendo oscurarne parte del contenuto con "omissis", onde garantire il segreto investigativo (Sez. 1, n. 49627 del 14/11/2023, Kasli, Rv. 285579-01, con principio affermato in tema di deposito dei decreti autorizzativi posti a sostegno dell'applicazione di misure cautelari). Tale principio vale ancor più, ovviamente, ove il segreto investigativo da tutelare sia quello che ha ad oggetto "altri" procedimenti penali. Sicché non si può ritenere illegittima la copertura con "omissis" degli elementi motivazionali del decreto RIT n. 319/2020, che avrebbero potuto nuocere ad altre indagini preliminari in atto. Va inoltre ribadito che - anche laddove si ritenesse l'inutilizzabilità a fini probatori dei risultati dell'attività di intercettazione captata in esecuzione del RIT n. 319/2020 per mancanza di motivazione del relativo decreto (poiché integralmente coperto da "omissis") - ciò non pregiudicherebbe comunque la possibilità di utilizzare i risultati di quell'attività di captazione per chiedere e ottenere l'autorizzazione ad avviare una diversa attività di intercettazione (nel caso in esame, quella autorizzata con decreto RIT n. 354/2020 e con successivi decreti). L'eventuale inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni captate nel procedimento RIT n. 319/2020 non preclude infatti la possibilità di condurre indagini ulteriori per l'accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, esplicitamente previsto per le nullità dall'art. 185 cod. proc. pen., della c.d. inutilizzabilità derivata (la cui mancata previsione espressa da parte del legislatore è stata ritenuta espressione di un esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 219 del 2019). La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente evidenziato che «ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili; ne consegue che il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile» (Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Ferminio, Rv. 266496 - 01; v. anche, in senso conforme, con espresso richiamo all'inesistenza della categoria della "inutilizzabilità derivata", Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 - 02). Tant'è che la giurisprudenza ha anche precisato che quando il contenuto di 23una captazione costituisca il presupposto di nuove ed autonome intercettazioni disposte in un diverso procedimento, per l'utilizzabilità degli esiti di queste ultime nemmeno risulta necessario il deposito dei decreti autorizzativi del procedimento "a quo", «le cui risultanze influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento "ad quem" come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi decreti solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei "gravi indizi di reato", richiesta dall'art.267, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 7781 del 27/10/2021, dep. 2022, Cordua, Rv. 282898 - 01; conf. Sez. 2, Sentenza n. 30815 del 26/04/2012, Rv. 253415 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 16277 del 14/03/2003, Rv. 224254 - 01). 2.1.4. Sulla scorta della premessa che precede, si deve escludere che il deposito del decreto autorizzativo RIT n. 319/2020 in forma integralmente coperta da "omissis" determini l'inutilizzabilità degli esiti di tali captazioni, ai fini dell'utilizzo delle stesse per corroborare la motivazione di altro autonomo decreto autorizzativo (nel caso qui in esame, il decreto autorizzativo RIT n. 354/2020 e i successivi decreti autorizzativi e di proroga). È il caso di ribadire, poi, che la parziale copertura con "omissis" di parti della motivazione del decreto autorizzativo RIT n. 354/2020 non impedisce di riscontrare la presenza di una motivazione adeguata di detto decreto con riferimento ai presupposti necessari per autorizzare l'attività di captazione. 2.1.5. Ne discende che il motivo di ricorso ora in esame risulta infondato. 2.2. Sull'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate a mezzo captatore informatico ai sensi dell'art. 188 cod. proc. pen. 2.2.1. Si è già dato conto degli argomenti spesi nel primo motivo del ricorso predisposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e nel primo motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, ritenuto in fatto nn. 5.1.4. e 6.1). Qui, in sintesi, si può dire che, secondo i ricorrenti, l'inoculazione del c.d. trojan all'interno del dispositivo di D'[OSCURATO:PERSONA] - avvenuta tramite invio di un link, che, una volta "cliccato" dall'inconsapevole destinatario, provoca l'installazione del malware nel dispositivo infettato - sarebbe qualificabile come "metodo o tecnica idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione" della fonte di prova, con conseguente inutilizzabilità del risultato probatorio ex art. 188 cod. proc. pen. 2.2.2. La tesi ha avuto anche qualche eco in dottrina; tuttavia, per quanto suggestiva, essa risulta infondata. 2.2.3. L'art. 188 cod. proc. pen. - nell'imporre il divieto di ricorrere a metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione della fonte di prova - intende tutelare, oltre alla sfera di dignità di quest'ultima, la genuinità e affidabilità del "risultato probatorio". Tant'è che il divieto probatorio è esplicitato 24anche laddove vi sia il consenso della persona che è fonte di prova: infatti, nella valutazione del legislatore, un eventuale consenso a sottoporsi a tecniche lesive della libertà di autodeterminazione - oltre ad essere potenzialmente irrilevante, ove abbia ad oggetto diritti indisponibili - non assicurerebbe comunque l'attendibilità del risultato probatorio. 2.2.4. L'attività di "ricerca della prova", viceversa, alle condizioni ammesse dalla legge, può anche prescindere dal consenso dell'interessato. Le perquisizioni avvengono "a prescindere" dal consenso del titolare della libertà costituzionale (personale o domiciliare) compromessa dall'atto di indagine; i sequestri - che incidono sul diritto di proprietà, anche di persone terze, rispetto a quelle sottoposte ad indagine - prescindono dal consenso e dalla autodeterminazione di chi ha la disponibilità di beni sottoposti a vincolo ablativo; persino sono ammessi il prelievo coattivo - contro il volere dell'interessato - di materiale biologico o il compimento di altri atti idonei ad incidere sulla libertà personale (art. 224-bis, cod. proc. pen.). Anche l'attività di intercettazione è, dunque, fisiologicamente concepita dal legislatore come attività di indagine destinata ad essere effettuata a prescindere dal consenso degli interlocutori (persino di quelli estranei all'attività di indagine). 2.2.5. In questo contesto - in cui si deve distinguere tra "risultato probatorio" e "mezzo di ricerca della prova" - si colloca la disciplina dell'attività di intercettazione a mezzo captatore informatico. Si deve evidenziare, in primo luogo, che, come per qualsiasi attività di intercettazione, non rileva, evidentemente, il consenso delle persone intercettate. In secondo luogo, si deve evidenziare che l'attività di captazione è possibile solo a seguito dell'"inserimento" in un dispositivo elettronico portatile del cd. "captatore informatico" (art. 267, comma 1, cod. proc. pen.). In terzo luogo, si deve evidenziare che è lo stesso legislatore a prevedere che tale "inserimento" avvenga con l'installazione di un "programma" sul dispositivo elettronico da intercettare (programma, evidentemente, destinato ad alternarne il normale funzionamento, sì da rendere possibile la captazione; v. art. 89, comma 1, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. pen.). Tutti i predetti dati normativi e la logica che governa nel suo insieme i "mezzi di ricerca della prova" portano a ritenere che l'inoculazione clandestina di un virus su un dispositivo portatile, ove avvenga alle condizioni di legge, è atto di indagine che il legislatore ha esplicitamente concepito come atto che prescinde dalla sfera di autodeterminazione del soggetto intercettato. 2.2.6. Va, infine, ribadito che l'interesse perseguito dal legislatore con l'art. 188 cod. proc. pen. è - oltre alla tutela della dignità della fonte di prova - l'affidabilità del risultato probatorio. Al riguardo, occorre allora considerare che l'inoculazione del virus su un dispositivo elettronico portatile prescinde dall'autodeterminazione della fonte di 25prova solo nel momento dell'installazione del programma informatico, ma non incide in alcun modo sulla genuinità e sulla affidabilità del risultato probatorio che le successive attività di captazione sono in grado di restituire agli inquirenti. In altri termini, il c.d. trojan horse non esercita alcuna pressione sulla libertà fisica e morale della persona, né altera l'apporto dichiarativo degli interlocutori, ma consente solo di documentare le libere comunicazioni intercorse tra terze persone, così come esse - nella loro libertà di espressione - le hanno formulate. È pertanto da escludere che l'inoculazione di un captatore informatico possa essere qualificato come metodo o tecnica idonea ad influire sulla libertà di autodeterminazione della fonte di prova, ai sensi dell'art. 188 cod. proc. pen. (in senso conforme, Sez. 5, n. 36061 del 09/10/2020, Balloi, non massimata). 2.3. Sull'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche successive al 40 0giorno successivo alla data di emissione del decreto di autorizzazione del 26/11/2020. Questione di legittimità costituzionale 2.3.1. Si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni captate oltre il termine del quarantesimo giorno decorrente dalla data di deposito del relativo decreto autorizzativo. Gli argomenti sono già stati sintetizzati, trattando del quinto motivo di ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., supra, ritenuto in fatto 9.5.1.). Si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni, per essere state le stesse captate oltre il termine del quarantesimo giorno decorrente dalla data di deposito del relativo decreto autorizzativo. Le intercettazioni a mezzo captatore informatico, autorizzate con decreto del 25 novembre 2020, hanno avuto materiale esecuzione - con ritardo non giustificato - solo in data 10 febbraio 2021. Tale procrastinazione dell'attività di intercettazione è illegittima, poiché comporta una «dilatazione incontrollabile dei margini temporali di captazione, sottraendo completamente l'attività inquirente al delicatissimo controllo di garanzia, cui il G.i.p. è preposto». 2.3.2. Ove si ritenga infondata tale prospettazione, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 267 cod. proc. pen., in relazione all'art. 15 Cost., «nella parte in cui la norma non prevede che il [OSCURATO:PERSONA] determini il limite temporale, con espressa indicazione che tale termine debba computarsi dalla data di emissione». 2.3.3. Si tratta di motivo infondato. L'attività di intercettazione - in quanto lesiva della segretezza delle comunicazioni protetta dall'art. 15 Cost. - è legittima ove avvenga per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. Gli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. hanno disegnato il perimetro di dette garanzie, prevedendo che l'autorizzazione debba promanare da un giudice e che le attività di intercettazione debbano avvenire sotto il controllo del pubblico 26ministero, magistrato che ne cura l'esecuzione. La compressione della segretezza delle comunicazioni è prevista per casi e limiti di durata stabiliti dalla legge (essendo il legislatore ad avere individuato il punto di equilibrio di "durata temporale" oltre il quale la compromissione della segretezza delle comunicazioni deve ritenersi lesiva dell'art. 15 Cost.). Il sistema processuale, viceversa, non contempla previsioni che regolamentano il termine iniziale di durata dell'attività di intercettazione. Ciò porta ad escludere che sussista la dedotta ipotesi di inutilizzabilità. Ove sia stato rispettato il dettato degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., l'avere iniziato le operazioni a distanza di tempo dall'emissione del decreto autorizzativo non determina l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni captate, per la semplice ragione che nessuna disposizione sancisce tale conseguenza, né esistono norme processuali che vietano di iniziare le intercettazioni a distanza di tempo. Sul tema, questa Corte ha, del resto, già avuto modo di chiarire che «l'esecuzione delle operazioni a notevole distanza di tempo dal decreto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto non si verte in tema di prove vietate e gli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. non prevedono un termine di inizio delle operazioni decorrente dall'autorizzazione» (Sez. 1, n. 35679 del 11/05/2023, Gemei, Rv. 285243 - 02; conf. Sez. U, Sentenza n. 6 del 23/02/2000, D'Amuri, Rv. 215842 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 21047 del 11/03/2011, Rv. 250416 - 01). Nel caso specifico, peraltro, esiste anche una ragione concreta capace di spiegare perché l'attività di intercettazione a mezzo di captatore informatico abbia preso avvio a distanza di circa due mesi dall'emissione del decreto autorizzativo. Dalla sentenza di primo grado, si apprende che tale spiegazione è rinvenibile nel fatto che gli inquirenti non riuscivano ad inoculare il captatore informatico all'interno del telefono di D'[OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza di primo grado, pag. 5, nota 7). 2.3.4. L'inesistenza di esplicite previsioni di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in caso di inizio dell'attività di captazione in data significativamente distante dal deposito del decreto autorizzativo risulterebbe, secondo il ricorrente, in contrasto con l'art. 15 Cost. (v. supra, 2.3.2.). Si tratta di questione di legittimità manifestamente infondata. Va, anzitutto, premesso che, nella conformazione degli istituti processuali, il legislatore gode di ampia discrezionalità, sindacabile nelle limitate ipotesi di esercizio manifestamente irragionevole della stessa (cfr., tra le altre, Corte costituzionale, sentenze n. 96 del 2024; 228 e n. 222 del 2023; n. 230, n. 203, n. 177, n. 143 e n. 13 del 2022; n. 148 e n. 128 del 2021). Ciò posto, occorre aggiungere che la mancata previsione di un termine di "inizio" dell'attività di intercettazione non determina alcun vulnus rispetto alle 27garanzie minime previste dall'art. 15 Cost.: le intercettazioni sono e restano autorizzate dall'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge; la loro durata temporale - ossia il punto di equilibrio fissato dal legislatore per ritenere costituzionalmente proporzionata l'invasione della riservatezza delle comunicazioni - è quello stabilito dalla legge; l'attività di intercettazione è sempre eseguita sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. Non vi è, viceversa, una "necessità costituzionale" che imponga di avviare le intercettazioni entro un termine precisamente predeterminato. Del resto, si deve osservare che la disciplina dei termini di durata delle indagini preliminari impone comunque all'autorità giudiziaria di concludere l'attività di intercettazione entro un orizzonte temporale predeterminato dalla legge. In questo contesto, la mancata previsione stigmatizzata dal ricorrente si presenta come scelta del legislatore non contrastante con l'art. 15 Cost., né affetta da profili di manifesta irragionevolezza. Ne discende la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale eccepita dal ricorrente. 2.4. Sull'inutilizzabilità delle intercettazioni, in conseguenza della loro esecuzione con modalità discontinua. 2.4.1. I ricorrenti deducono l'inutilizzabilità delle intercettazioni tramite captatore informatico, poiché effettuate con modalità discontinue, "a singhiozzo". [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti, l'art. 267, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. deve essere interpretato «nel senso che, se il giudice con il decreto di autorizzazione non ha individuato i luoghi e il tempo in cui il microfono può essere attivato, questo debba essere sempre mantenuto in funzione», poiché - nei casi di delitti contro la Pubblica amministrazione o di quelli considerati dall'art. 51, commi 3-bis e 3- quater - la legge non consente di eseguire le intercettazioni in modalità selettiva. L'attivazione e disattivazione selettiva del captatore finisce con il sottrarre al controllo dell'autorità giudiziaria l'attività di esecuzione delle intercettazioni e, per altro verso, rischia di determinare una selezione unilaterale del materiale probatorio, con evidente rischio di raccogliere elementi di prova del tutto decontestualizzati, se non di vera e propria dispersione di elementi di prova a discarico. In ogni caso, la modalità di attivazione discontinua e selettiva delle intercettazioni mediante captatore informatico, ove non analiticamente indicata nel registro delle operazioni e nei verbali previsti dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. determinerebbe una violazione dell'art. 268, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni (per tutti gli aspetti ora riepilogati, cfr. primo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], ritenuto in fatto, 4.1; primo motivo Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], ritenuto in fatto, 5.1.1.-5.1.2; secondo e terzo 28motivo ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] per D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto in fatto, 6.2-6.3). 2.4.2. I motivi di ricorso, nella parte relativa alla violazione dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., sono infondati. Va anzitutto ricordato che - a mente dell'art 191 cod. proc. pen. - l'inutilizzabilità di una prova è conseguenza di una esplicita previsione di legge o dell'essere la stessa acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge. Nel caso in esame, tale divieto - che determinerebbe l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, poiché captate in modo discontinuo - non sussiste. L'art. 267, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. prevede che «il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica (...) i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono», fatta eccezione per il caso dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per il caso dei delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Dal dettato normativo emerge, dunque, una chiara indicazione: è lo stesso legislatore a predicare, con previsione generale e astratta, la possibilità di procedere all'attività di intercettazione con modalità esecutive discontinue ("a singhiozzo"). La ratio di tale previsione è collegata alla necessità di circoscrivere il sacrificio imposto al bene, di rilievo costituzionale, della riservatezza degli interlocutori delle persone intercettate (tanto più, ove le conversazioni si tengano in luoghi di privata dimora). È questa la ragione per cui si impone al giudice che autorizza le captazioni di indicare luoghi, tempi e circostanze in cui è specificamente autorizzata l'intercettazione di conversazioni tra presenti tramite captatore: è necessaria una specifica motivazione a maggior tutela delle persone intercettate. Tale regime - che intende contenere l'invasività dello strumento di indagine - è derogato per alcune categorie di reati, tra i quali figurano i delitti contro la Pubblica amministrazione punibili con pene non inferiori nel massimo a cinque anni di reclusione. Per dette categorie di reati, la preventiva indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui è consentita l'attivazione del captatore informatico non è indispensabile. Ma i ricorrenti - dal regime derogatorio - intendono trarre due conseguenze che, tuttavia, il legislatore non ha affatto contemplato: (a) che - nel caso in cui si proceda per reati per i quali non si richiede una specifica indicazione delle circostanze in cui è consentita l'attivazione del captatore - esso debba essere sempre attivato; (b) che la violazione del "precetto" indicato al punto (a) che 29precede - e, dunque, l'attivazione discontinua del captatore - determini l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Si tratta di affermazioni infondate. Il legislatore non ha disposto che l'attivazione continua del captatore sia imposta per i reati soggetti a regime derogatorio; ha, viceversa, disposto che l'attivazione sia consentita anche senza preventiva indicazione delle circostanze di tempo e di luogo. Il fatto che l'intercettazione "continuativa" sia, in astratto, consentita, non significa tuttavia che essa sia imposta. I ricorrenti deducono che l'attivazione discontinua del captatore potrebbe comportare la decontestualizzazione delle conversazioni intercettate o, addirittura, la dispersione di prove a discarico. Al riguardo, si osserva che tale profilo di doglianza può, a tutto concedere, incidere sulla attitudine dimostrativa che ha una determinata intercettazione, potendo incidere, eventualmente, sulla affidabilità del risultato probatorio ottenuto tramite le intercettazioni; è tuttavia da escludere, in assenza di divieti di legge, che essa possa incidere sulla utilizzabilità delle intercettazioni effettuate in tal modo. Ne discende che, in caso di attivazione discontinua del captatore - per i reati soggetti al regime derogatorio previsto dall'art. 267, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen. - non si determina alcuna ipotesi di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. 2.4.3. I motivi di ricorso, nella parte relativa alla violazione dell'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. e dell'art. 268, comma 1, cod. proc. pen., sono infondati. L'art. 268, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che delle operazioni di intercettazione debba essere redatto il verbale. L'art. 89, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. cod. proc. pen. indica quale sia il contenuto prescritto per il verbale delle operazioni di intercettazione: esso deve contenere l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Nel caso di attività di intercettazione tramite captatore informatico è previsto che il verbale indichi il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni. Nel caso in esame, i verbali relativi alle attività di intercettazione sono stati redatti e sono agli atti, risultando indicati data e ora dell'inizio e della fine delle attività di intercettazione. Risultano pertanto soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. (ossia il precetto la cui violazione può determinare l'inutilizzabilità dei risultati dell'attività di intercettazione). L'eventuale incompletezza dei verbali delle operazioni - in relazione ai contenuti indicati dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., invece, non può 30determinare l'inutilizzabilità dei risultati dell'attività di captazione. Al riguardo, la giurisprudenza - cui il [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità - ha già avuto modo di evidenziare che «in tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, anche a mezzo di captatore informatico, non è causa di inutilizzabilità dei risultati di tali operazioni l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. del 29 dicembre 2017, n. 216, essendo tale sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 35010 del 30/09/2020, Monaco, Rv. 280398 - 02). Anche altre decisioni hanno evidenziato che «l'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. in tema di verbali e nastri registrati delle intercettazioni non determina l'inutilizzabilità degli esiti dell'attività captativa legittimamente disposta ed eseguita» (Sez. 1, n. 8836 del 02/12/2009, dep. 2010, Bragaglio, Rv. 246377 - 01). Ciò in ragione della tassatività delle cause di inutilizzabilità considerate dal 271 cod. proc. pen. (cfr., per esempio, a proposito della mancata indicazione delle generalità dell'interprete che ha prestato attività durante le operazioni di ascolto, cfr. Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Rv. 270570 - 01; Sez. 6, n. 5197 del 10/11/2017, dep. 2018, Rv. 272151 - 01; Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272863 - 01; Sez. 5, n. 7030 del 16/01/2020, Rv. 278659 - 01). Anche sotto tale profilo, dunque, i motivi di ricorso non sono fondati. 2.5. Sull' illegittimità della sospensione delle operazioni di captazione e sull'inutilizzabilità delle intercettazioni successive al 22 marzo 2021 2.5.1. I ricorrenti deducono l'inutilizzabilità delle intercettazioni successive al 22 marzo 2021, poiché in tale data veniva a scadere il termine di quaranta giorni dall'inizio delle operazioni. Nessun rilievo dovrebbe essere attribuito alla sospensione dell'attività di intercettazione, disposta per il periodo compreso tra il 14 marzo 2021 e il 25 marzo 2021. Inoltre, si contesta che le operazioni di intercettazione possano ritenersi effettivamente "sospese" (ammesso che una simile sospensione sia ammissibile), poiché - in quel lasso di tempo (e già in precedenza, addirittura dal 26 novembre 2020) - è stato comunque conservato il rilevamento dell'indirizzo IP e che gli inquirenti hanno prodotto agli atti del fascicolo un documento (una foto digitale) estrapolata da una chat del 25 marzo 2021 (il che dimostrerebbe che, in quel giorno, le operazioni non erano sospese). Tali elementi indicano che, alla data del 22 marzo 2021, le intercettazioni non potevano ritenersi sospese, con conseguente scadenza del loro termine di durata e, altrettanto conseguente, inutilizzabilità delle captazioni successive. Per una sintesi più articolata di tali motivi si rimanda alla relativa trattazione nel ritenuto in fatto (v. supra, secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], ritenuto in fatto 4.2; primo motivo Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], ritenuto in fatto 5.1.3; quarto motivo 31di ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] per D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto in fatto 6.4) 2.5.2. In punto di fatto processuale deve essere premesso che dai decreti autorizzativi, dai decreti di proroga dell'attività di intercettazione e dai verbali di inizio e fine operazioni di intercettazione risulta quanto segue: (i) l'intercettazione telematica passiva dell'utenza in uso a D'[OSCURATO:PERSONA] ha avuto inizio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e fine in data 07/11/2020; (ii) l'intercettazione telematica attiva - a mezzo captatore informatico - dell'utenza in uso a D'[OSCURATO:PERSONA] ha avuto inizio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; (iii) l'attività di intercettazione a mezzo captatore è risultata sospesa tra il 13/03/2021 e il 26/03/2021, in forza di decreto del Pubblico ministero, comunicato al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari che ne ha preso atto, e con relativa annotazione in apposito verbale della sospensione e della ripresa delle attività di captazione (iv) l'intercettazione telematica attiva - a mezzo captatore informatico - dell'utenza in uso a D'[OSCURATO:PERSONA] è stata oggetto di due decreti di proroga (decreti emessi in data 01/04/2021 e 19/04/2021); (v) l'attività di intercettazione a mezzo di captatore ha avuto termine - come risulta dal verbale di fine operazioni - in data 12/05/2021. 2.5.3. Va, anzitutto, premesso che l'intercettazione telematica passiva e quella effettuata a mezzo di captatore informatico sono mezzi di ricerca della prova assolutamente diversi, quanto a tecniche, ad oggetto, a livelli di intrusione nella sfera di riservatezza. L'intercettazione passiva consente solo di accertare che i dispositivi in uso all'indagato sono effettivamente utilizzati», senza accedere ai contenuti intercettati (Sez. 2, Sentenza n. 1025 del 10/12/2025, dep. 2026, Laurendi, non mass.). Sicché si deve escludere che possa cumularsi - ai fini del computo del termine di durata delle operazioni - il periodo in cui vi è stata intercettazione telematica passiva del dispositivo di D'[OSCURATO:PERSONA] e le operazioni di intercettazione a mezzo di captatore informatico. Parimenti è da escludere che la conservazione della possibilità di rilevazione dell'indirizzo IP del dispositivo di D'[OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui le attività di captazione a mezzo trojan horse erano sospese (tra il 13/03/2021 e il 26/03/2021) dimostri l'assenza di una effettiva sospensione delle attività di captazione. In quel periodo - coerentemente con il decreto di sospensione delle attività disposto dal Pubblico ministero - non è stato intercettato alcun flusso di comunicazioni. La conservazione della possibilità di rilevazione dell'indirizzo IP è solo funzionale a consentire la possibilità di comunicazione tra gli inquirenti e il programma informatico inoculato nel dispositivo portatile di D'[OSCURATO:PERSONA], onde consentire - alla ripresa delle attività di captazione - la riattivazione del programma malware. Del resto, si osserva che la possibilità di individuare il bersaglio da intercettare rientra tra le prestazioni che i gestori dei servizi di rete 32devono assicurare all'autorità giudiziaria per l'esecuzione dell'attività di intercettazione. Lo si ricava dal decreto ministeriale 28 dicembre 2017 (Disposizione di riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all'art. 96 del d.lgs. n. 259 del 2003); tale decreto - come detto - disciplina le prestazioni che i gestori dei servizi di rete debbono garantire; l'art. 4, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale citato dispone che «nell'esecuzione delle prestazioni obbligatorie, gli operatori di telecomunicazioni assicurano: (...) (d) la trasmissione delle informazioni anagrafiche e di localizzazione relative alle identità di rete dei soggetti coinvolti nella comunicazione», laddove - per «identità di rete» - si deve intendere l'«attributo tecnico, anche denominato bersaglio, che identifica univocamente l'oggetto del provvedimento dell'Autorità giudiziaria ovvero l'origine o la destinazione di una qualunque comunicazione, normalmente associata all'utente di un servizio di comunicazione elettronica» (art. 1, comma 1, lett. e), decreto ministeriale cit.). Ne discende che conservare la possibilità di rilevazione dell'indirizzo IP - e dunque, la possibilità di individuare, quando necessario, il "bersaglio" da intercettare - non costituisce attività di intercettazione telematica attiva, ma unicamente il presupposto per poterla effettuare. Ne discende l'infondatezza delle doglianze sviluppate sul tema dai ricorrenti. 2.5.4. Né assume rilievo - per corroborare l'ipotesi dei ricorrenti, che assume che le attività di intercettazione non siano state sospese, come invece aveva disposto il Pubblico ministero - il fatto che sia stato versato in atti un documento (un sms estrapolato da una chat) cronologicamente databile 25/03/2021 (ossia una data in cui le operazioni avrebbero dovuto essere sospese). Sul punto, la Corte territoriale - e ancor prima il giudice di primo grado - hanno offerto una spiegazione del tutto logica (e non confutata dai ricorrenti), evidenziando come - sulla scorta della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] - il citato messaggio del 25/03/2021 - che non era stato cancellato da D'[OSCURATO:PERSONA] - è stato rinvenuto all'interno del dispositivo della persona intercettata, una volta riattivata l'attività di intercettazione a mezzo di captatore informatico (che, come è noto, consente di avere accesso anche ai contenuti del dispositivo infettato con il programma in esso inoculato; cfr. sentenza impugnata, pag. 5 e pag. 221 della motivazione). 2.5.5. Risultano infine infondate le censure che deducono l'inutilizzabilità delle intercettazioni successive al 22 marzo 2021, dovendosi escludere - in tesi difensiva - la possibilità di sospendere le operazioni di intercettazione. Il legislatore non ha esplicitamente preso posizione - né per affermarla, né per escluderla - sulla possibilità di sospendere l'attività di intercettazione per poi 33riprendere le operazioni. Il sistema processuale allude solo alla «durata delle operazioni», che non può essere superiore ad un determinato numero di giorni (quindici o quaranta, a seconda dei casi) e alla possibilità di disporre la proroga delle attività (per ulteriori quindici o venti giorni, a seconda dei casi). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la mancata esplicita previsione della possibilità di sospendere l'attività di intercettazione non indichi che tale sospensione sia vietata dal legislatore. Del resto, questa Corte ha già ripetutamente evidenziato che «il termine di durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni decorre dal momento di effettivo inizio delle operazioni e non da quello di emissione del provvedimento autorizzativo, atteso che le modalità ed i tempi delle stesse, una volta autorizzate, sono rimesse al pubblico ministero il quale può legittimamente sospendere detto termine per apprezzabili ragioni funzionali alle indagini (nella specie, si trattava di motivi tecnici dovuti alla sostituzione dell'apparecchiatura con altra più moderna), riprendendo lo stesso a decorrere, una volta cessata la causa di sospensione, dalla riattivazione della captazione, senza necessità, in costanza dei presupposti di legge, di una nuova richiesta di autorizzazione all'intercettazione» (Sez. 1, n. 31828 del 20/06/2018, dep. 2019, Pg, in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276719 - 01; Sez. 6, n. 11682 del 18/11/2010, dep. 2011, Pg in proc. Puddu, Rv. 249724 - 01; in senso conforme si collocano diverse decisioni non massimate: Sez. 2, n. 30446 del 29/05/2024, Albanese e altri, non mass.; Sez. 4, n. 21049 del 19/04/2024, Massa e altri, non mass.; Sez. 3, n. 12124 del 05/02/2021, Annatelli, non mass.; Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo e altri, non mass. sul punto; Sez. 6, Sentenza n. 29909 del 14/05/2019, Cancemi, non mass.; Sez. 2, n. 10881 del 01/03/2005, Gatto e altri, non mass., in cui la sospensione fu disposta per rimuovere il dispositivo e così impedire il ritrovamento dello stesso durante una "bonifica" programmata dalle persone sottoposte ad indagini). 2.5.6. [OSCURATO:PERSONA] condivide tale orientamento giurisprudenziale, che ritiene legittima la temporanea sospensione dell'attività di intercettazione, «per apprezzabili ragioni funzionali alle indagini», con le precisazioni di seguito sviluppate. Come già evidenziato, la disciplina delle intercettazioni intende individuare punti di equilibrio tra esigenze di rilievo costituzionale potenzialmente confliggenti: da un lato, il dovere di accertamento dei reati, in prospettiva di tutela di altri beni di rilievo costituzionale e di osservanza del principio di obbligatorietà dell'azione penale; dall'altro lato, la riservatezza delle comunicazioni. La disciplina dettata dal legislatore - riguardo ai casi in cui le intercettazioni sono possibili; ai luoghi ove esse sono effettuabili; alle tecniche utilizzabili; alla durata delle operazioni - mira a individuare, in nome del principio di proporzione, 34i punti di equilibrio tra detti interessi potenzialmente confliggenti. Venendo alla questione della durata delle operazioni di intercettazione, ciò che dunque assume rilievo è il fatto che il sacrificio imposto alla segretezza delle conversazioni non sia superiore alla "durata" prevista dal legislatore (intesa come "misura" del sacrificio che è lecito imporre alla riservatezza). Ma tale "misura" - commisurata in un certo numero di giorni - non impone che l'attività di intercettazione sia svolta in giorni consecutivi. Al contrario, risulta del tutto coerente con le esigenze di proporzione - oltre che non impedito dal dato legislativo - astenersi temporaneamente dalla compromissione del diritto alla riservatezza, quando tale sacrificio non risulti necessario. La sospensione dell'attività di intercettazione non priva la persona intercettata di alcuna garanzia (nel senso che la «durata» del sacrificio alla riservatezza è comunque circoscritta nei limiti tratteggiati dal legislatore) e, anzi, evita di compromettere la riservatezza delle comunicazioni in un momento in cui tale sacrificio non risulta indispensabile, essendo preventivamente e ragionevolmente pronosticabile che non emergeranno elementi necessari per l'attività di indagine in atto. Ciò che, in definitiva, assume rilievo - per il rispetto delle garanzie processuali di rilievo costituzionale - è che l'autorizzazione "copra" la "durata concreta" delle operazioni di intercettazione (per usare l'efficace immagine di Sez. 2, n. 10881 del 01/03/2005, Gatto, cit.). 2.5.7. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si deve ritenere che la sospensione dell'attività di intercettazione sia legittima, in quanto non vietata dalla legge. È tuttavia indispensabile che la previsione della possibilità di sospendere l'attività di intercettazione sia disposta con modalità tali da impedire che vengano frustrate le garanzie predisposte dagli artt. 267 e ss. cod. proc. pen. È pertanto necessario che la sospensione avvenga sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, posto che, a mente dell'art. 267, comma 3, cod. proc. pen. è il pubblico ministero, con un proprio decreto, ad indicare «le modalità e la durata delle operazioni». È altresì necessario - ove si sospendano le operazioni per uno o più giorni - che la sospensione risulti "tracciabile", con un verbale che dia conto della sospensione dell'attività e della successiva riattivazione, posto che la formalizzazione di tali adempimenti è indispensabile per consentire all'autorità giudiziaria e alle parti di verificare l'osservanza dei termini di durata per cui le intercettazioni sono autorizzate. Nel caso di specie, come visto, tali garanzie sono soddisfatte, essendo stato il Pubblico ministero a decretare il periodo in cui era necessario sospendere le 35operazioni di intercettazione (dandone peraltro comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, che ne ha preso atto). Sicché il motivo di ricorso risulta infondato. 2.6. Sull'inutilizzabilità delle intercettazioni successive all'i marzo 2021 2.6.1. Il quinto motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni successive all'i marzo 2021. Ciò in conseguenza del fatto che le intercettazioni effettuate a mezzo di captatore informatico sarebbero state effettuate dopo che - in data 1 marzo 2021 - il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva rigettato una richiesta di proroga dell'attività di intercettazione telefonica avanzata dal Pubblico ministero in relazione alla medesima utenza (cfr. supra ritenuto in fatto 9.5.2). 2.6.2. Il motivo è infondato. Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di proroga dell'attività di intercettazione telefonica avanzata in relazione al medesimo apparecchio che era sottoposto ad altra tipologia di intercettazione (tramite captatore) non determina la conseguenza che ne trae il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di proroga dell'attività di intercettazione telefonica non per essere venuti meno i presupposti per intercettare D'[OSCURATO:PERSONA] (per esempio, per un mutamento del quadro indiziario); al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha rifiutato di prorogare l'attività di intercettazione telefonica perché - da essa - non stavano emergendo elementi rilevanti ai fini delle indagini; il che metteva in discussione la "necessità" di proseguire ad utilizzare un metodo di indagine che, lesivo della riservatezza di D'[OSCURATO:PERSONA], non rispondeva, in concreto, ad un interesse di pari rango. Ma tale determinazione del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari - riferita all'attività di intercettazione telefonica - non necessariamente riverbera effetto sull'autorizzazione tramite captatore informatico. Si tratta di una diversa tipologia di intercettazione, che capta altro genere di conversazioni e consente l'acquisizione di ulteriori e diverse informazioni che l'attività di intercettazione telefonica, da sola, non può soddisfare. Sicché è da escludere che la concomitante interruzione dell'attività di intercettazione telefonica possa riverberare effetto sulla legittimità della captazione a mezzo trojan (ove essa avvenga, come nel caso di specie, in forza di decreti autorizzativi e di proroga la cui motivazione e legittimità non è posta in discussione). Sicché la dedotta inutilizzabilità non sussiste e il motivo di ricorso risulta infondato. 363. Motivi di ricorso sulle imputazioni. I ricorrenti propongono anche diversi motivi di ricorso con i quali lamentano vizi di motivazione (per mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione), travisamento delle prove, mancata assunzione di prove decisive, cui conseguirebbe l'erronea applicazione della legge penale. Per i ricorrenti chiamati a rispondere di una medesima imputazione, spesso le censure sono sovrapponibili. Il dettaglio analitico dei motivi di ricorso è stato esposto nel ritenuto in fatto e, a quella esposizione, si può fare in questa sede rinvio. 3.1. Alcune premesse Prima di procedere alla disamina delle motivazioni della sentenza impugnata relativa alle singole imputazioni - per verificare se essa sia o meno affetta dai vizi dedotti - è tuttavia opportuno introdurre alcune premesse generali, utili ad evitare eccessive ripetizioni. Va anzitutto premesso, quanto alla completezza della motivazione, che - su tutti i capi e punti della sentenza in cui è dato registrare un conforme accertamento da parte dei giudici di primo e secondo grado (ossia, nel caso di specie, su tutte le imputazioni, fatta eccezione per il capo L) - valgono gli approdi giurisprudenziali in materia di c.d. doppia conforme. Laddove i giudici di merito abbiano ricostruito i fatti oggetto di giudizio proponendo una conforme ricostruzione storica, con argomenti - in fatto e in diritto - coerenti tra loro, è possibile ritenere che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso diversi richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove. Ne discende che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Va inoltre ribadito il risalente insegnamento giurisprudenziale secondo il quale è legittima la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale quando esso: «1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di 37controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01). Nel caso in esame, la sentenza di appello (che si è lungamente diffusa nella sintesi e nei richiami alla sentenza di primo grado), come si vedrà, soddisfa tali presupposti. Va ancora evidenziato - come premessa necessaria per saggiare i motivi di ricorso che lamentano una mancata replica alle questioni dedotte in appello - che il giudice dell'impugnazione «non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01). Con riferimento alle doglianze relative alla mancata assunzione di prove, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene debba essere data continuità all'orientamento secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01). Essendo stati dedotti anche dei travisamenti di prova, è poi utile precisare che «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01); ciò in ragione della persistente «preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Con riferimento ai dedotti vizi di motivazione, giova richiamare - per la loro chiarezza esplicativa - alcuni passaggi di una decisione delle Sezioni unite che ha affermato che il vizio della "contraddittorietà della motivazione" «consiste nel 38concorso di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa»; e che il vizio della "illogicità manifesta" «consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, non massimata sul punto; conf. Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636 - 01; v. anche Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 - 01; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903 - 01). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che diverse censure si appuntano sul significato attribuito ai risultati dell'attività di intercettazione, si ritiene di dovere dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). Si deve infine ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3.2. Il capo A). I motivi di ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 3.2.1. Si è dato conto nel ritenuto in fatto dei vizi di motivazione o di ritenuto travisamento dei fatti - che si rifletterebbero in erronea applicazione della legge penale - che i ricorrenti D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto nei rispettivi ricorsi (cfr. supra, ritenuto in fatto punti 7.1-7.2; 8.1.1.-8.1.3.; 9.1.-9.2). Qui, in sintesi, si può riassuntivamente ricordare che i ricorrenti lamentano l'illogicità della motivazione, deducendo, l'implausibilità di un accordo corruttivo che ha esordio nel 2017, per giungere al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio solo nel 2020; l'assenza di elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia istigato i pubblici ufficiali ad accedere alle banche dati e che, dopo tali accessi, questi ultimi abbiano effettivamente rivelato quanto appreso a [OSCURATO:PERSONA]; l'assenza di elementi 39per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia erogato utilità a D'[OSCURATO:PERSONA] (che ha ricevuto una mera prestazione di fisioterapia, regolarmente fatturata e verosimilmente pagata in contanti); l'assenza di elementi per ritenere che vi sia stato un nesso sinallagmatico tra le utilità eventualmente corrisposte da [OSCURATO:PERSONA] e l'attività d'ufficio degli operatori della Guardia di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.2. Richiamate le premesse generali sviluppate al punto 3.1, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che si tratti di motivi infondati. Le due sentenze di merito - sul punto si tratta di una c.d. "doppia conforme" - ricostruiscono il quadro in modo non illogico (sentenza di appello pp. 222-226; sentenza di primo grado, pp. 7-23) e si possono schematizzare come segue: - [OSCURATO:PERSONA] subisce una verifica fiscale nel 2017; ad essa partecipano gli operatori della Guardia di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - pur non risultando dimostrato che si sia trattato di una verifica fiscale "ammorbidita" - i giudici di merito lo escludono, così smentendo l'originaria ipotesi accusatoria - è un dato di fatto che, a partire da quel periodo, il privato [OSCURATO:PERSONA] dà disposizioni ai propri dipendenti, perché siano fatti omaggi al pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], allorché questi si reca nella sua farmacia (per un controvalore che le sentenze di merito quantificano in circa 4000 euro); - le sentenze di merito riportano poi che, nel 2020, l'attività di [OSCURATO:PERSONA] entra in crisi, al punto da avanzare una domanda di concordato; - tale contingenza rende ancor meno comprensibile - nella valutazione dei giudici di merito - la prassi di elargire omaggi: si trattava infatti di elargizioni che risultavano incoerenti con la situazione di crisi in cui versava l'attività di [OSCURATO:PERSONA]; - le sentenze di merito annotano che - nel contesto della procedura di concordato - [OSCURATO:PERSONA] aveva interesse a capire se vi fossero persone interessate a chiedere il fallimento della sua attività; - secondo la ricostruzione dei giudici di merito, gli accessi abusivi alle banche dati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] e da D'[OSCURATO:PERSONA] - la cui sussistenza è comprovata in modo documentale e che sono stati ammessi dagli stessi imputati - erano funzionali proprio a comprendere se qualcuno dei creditori avesse o meno avviato iniziative per chiedere il fallimento, risultando peraltro irrilevante che dette notizie fossero o meno coperte da segreto o altrimenti reperibili da [OSCURATO:PERSONA]; - le sentenze di merito si confrontano con uno dei temi proposti dai ricorrenti, in merito all'assenza di prove dirette circa la rivelazione di tali notizie a [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, la Corte territoriale evidenzia che tali notizie non potevano che essere ricercate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; - in tale prospettiva, i giudici di merito rilevano che, non casualmente, D'[OSCURATO:PERSONA] parla delle notizie apprese con gli accessi abusivi all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che è il legale di [OSCURATO:PERSONA]; 40- il ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] propone nel proprio ricorso una tesi alternativa per spiegare queste rivelazioni all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cioè, che costui - pur legale di [OSCURATO:PERSONA] - agisse, in realtà, per conto di altri imprenditori, interessati a rivelarne l'attività); tuttavia tale tesi, che nemmeno è certo essere stata dedotta nei motivi di appello (non allegati al ricorso), è giudicata dalla Corte territoriale assolutamente implausibile. In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto, nel corso degli anni (a partire dalla verifica fiscale del 2017 e sino al 2020), i citati "omaggi" (anomali, per valore e frequenza); D'[OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto prestazioni fisioterapiche per un controvalore di 482 euro (prestazione fatturata in data 17.10.2020). I ricorrenti contestano che si sia trattato di utilità elargite dal privato ai due pubblici ufficiali e pongono comunque in discussione l'esistenza di un nesso sinallagmatico tra utilità (che cominciano ad essere corrisposte nel 2017) e il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. Anche in relazione a tali profili, le sentenze di merito offrono una risposta congrua. Le sentenze di merito danno conto del fatto che gli omaggi di cui beneficiava [OSCURATO:PERSONA] erano "diversi" dai consueti omaggi che [OSCURATO:PERSONA] era solito fare ad amici, clienti, enti benefici gravitanti sul territorio; si trattava di omaggi "diversi" per la tipologia di beneficiario; per la consistenza del valore dei singoli omaggi (anche 200 euro per volta); alcuni dipendenti esaminati in sede di merito hanno riferito di tali "diversità", precisando, inoltre, che, ad altri operatori di Polizia, non venivano elargiti analoghi omaggi. Le sentenze di merito ritengono altresì che la prestazione fisioterapica di cui ha beneficiato D'[OSCURATO:PERSONA] sia un'indebita utilità e che non si tratti di una prestazione regolarmente fatturata e pagata. Le sentenze annotano che la prestazione, fatturata al 17/10/2020, non risulta, sulla base delle scritture contabili, essere stata pagata e ritengono indimostrato che essa possa essere stata pagata in contanti. Quanto al fatto che risulta un prelievo al bancomat di 500 euro da parte di D'[OSCURATO:PERSONA], in tesi compatibile con il pagamento della prestazione, la Corte, con argomentazioni non manifestamente illogiche, ritiene tale circostanza non indicativa del fatto che D'[OSCURATO:PERSONA] abbia regolarmente pagato un servizio di cui aveva beneficiato come "normale cliente": al riguardo, la Corte territoriale ha logicamente osservato che detto prelievo avviene circa due mesi dopo (il 17/12, peraltro, proprio in concomitanza con l'emersione dell'attività di indagine in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) e che non risulta annotato sul registro di cassa dell'attività commerciale condotta da [OSCURATO:PERSONA]. A corroborare il quadro dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i due pubblici ufficiali, secondo la Corte territoriale, vale poi la considerazione del fatto che, allorché 41subisce la perquisizione, [OSCURATO:PERSONA] chiama proprio D'[OSCURATO:PERSONA] per chiedere consigli e indicazioni e chiedendogli di contattare l'avvocato (tel. 612, p. 15 sentenza di primo grado); vero che - come osserva la Corte - in quella conversazione non emergono comportamenti illeciti di D'[OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, essa rappresenta una conferma che [OSCURATO:PERSONA] riteneva D'[OSCURATO:PERSONA] "a disposizione". I giudici di merito, poi, valorizzano - per trarre conferma della natura dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro lato - alcune conversazioni intercettate. In una conversazione, avvenuta in data 09/06/2021, D'[OSCURATO:PERSONA] - parlando con il commercialista [OSCURATO:PERSONA] (presso il quale lavorava in nero) - lamenta di essere nei guai per gli «atti fatti a [OSCURATO:PERSONA]» e allude ad interrogazioni effettuate (domandandosi, significativamente, «per che cosa? Per un pugno di dollari, per un pugno di cazzi...»). In altra conversazione (la n. 433 del 26 marzo 2021), D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - a giudizio dei giudici di merito - «concordano la versione per giustificare le dazioni, che sanno essere indebite, preoccupandosi di quello che possa avere detto il farmacista». I ricorrenti deducono un travisamento del significato di tali conversazioni. Al riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che non di travisamento in senso tecnico si può parlare (da intendere come travisamento del "significante"), ma, a tutto concedere, di vizio di motivazione, per illogica interpretazione del significato di dette conversazioni. Alla luce di tutti gli elementi e le argomentazioni appena riassunte, la Corte territoriale ritiene univocamente dimostrata l'esistenza di utilità elargite dal privato ai pubblici ufficiali; il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio da parte di questi ultimi (gli accessi abusivi); l'esistenza di una relazione sinallagmatica tra le dazioni di utilità e il compimento di atti di ufficio. L'esistenza di tale relazione sinallagmatica - maggiormente evidente con riferimento a D'[OSCURATO:PERSONA], che riceve l'utilità ad ottobre 2020, in concomitanza cronologica con il compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio - è ritenuta sussistente dai giudici di merito anche con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (che comincia a ricevere utilità già negli anni precedenti). Si è detto che le utilità ricevute da [OSCURATO:PERSONA] erano - secondo la ragionevole valutazione dei giudici di merito - "diverse" dalle regalie che [OSCURATO:PERSONA] era solito elargire; e si è detto che esse hanno cominciato ad essere erogate proprio in concomitanza con la verifica fiscale del 2017. Tali circostanze portano - con giudizio non illogico - i giudici di merito a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia cominciato ad elargire utilità a [OSCURATO:PERSONA], onde acquisirne l'apertura a "mettersi a disposizione" allorché se ne presentasse la necessità; cosa che - secondo la coerente 42ricostruzione dei giudici di merito - è avvenuta nell'autunno 2020, in occasione del compimento dei fatti descritti al capo A). In modo non illogico, la Corte territoriale ha fatto riferimento ad una sorta di progressione criminosa che - a fronte della precedente e sistematica elargizione di utilità, corrisposte da [OSCURATO:PERSONA] in favore dei pubblici ufficiali e per il semplice fatto che costoro erano operatori della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] - al momento del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio (gli accessi abusivi perpetrati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) evolve sino a rivelare il perfezionamento per facta concludentia dell'accordo corruttivo, concretizzatosi nel compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. La ricostruzione dei giudici di merito segue un percorso coerente e lineare, sottraendosi alle censure formulabili in sede di legittimità (v., supra, le premesse svolte al punto 3.1.). Altrettanto corretta è la sussunzione dei fatti - come non illogicamente ricostruiti - nel perimetro delle fattispecie di reato contestate al capo A). Sono pertanto infondati i motivi di ricorso formulati da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo A). 3.3. Il capo 8). Il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] I giudici di merito hanno ritenuto sussistenti - a carico di D'[OSCURATO:PERSONA] - i reati di favoreggiamento, rivelazione di segreto di ufficio e corruzione propria, per il compimento - da parte di D'[OSCURATO:PERSONA] - di atti contrari ai doveri di ufficio nel corso di accertamenti tributari in corso sulle società "Stel-MA" e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". In cambio del compimento di atti contrari, secondo i giudici di merito, D'[OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la somma di 10.000 euro. 3.3.1. Come illustrato, sintetizzando il terzo motivo di ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, ritenuto in fatto 7.3), il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione, che avrebbe ingiustificatamente trascurato la tesi difensiva. 3.3.2. Si tratta di un motivo infondato. La vicenda è ricostruita nella sentenza di appello, alle pag. 227-228, e nella sentenza di primo grado, alle pag. 24-39. Valorizzando il contenuto delle intercettazioni, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che D'[OSCURATO:PERSONA], nel corso di una verifica fiscale ad una società "cartiera", si sia adoperato per non fare emergere alcune illiceità penali tributarie e si sia speso per far figurare l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché per operazioni oggettivamente inesistenti. Inoltre, secondo la ricostruzione svolta in sede di merito, D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivelato agli esponenti della compagine sottoposta a verifica il contenuto di alcuni colloqui investigativi intercorsi tra lui, alcuni suoi superiori e il Pubblico ministero. Va anche detto che - contrariamente alle prospettazioni formulate da 43D'[OSCURATO:PERSONA] - la società sottoposta a verifica non ebbe poi il trattamento di favore auspicato, posto che la verifica fiscale si concluse con contestazioni relative alla più grave ipotesi di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Su tali aspetti della ricostruzione svolta in sede di merito non vengono sollevate contestazioni. La prova che il compimento di tali atti contrari sia avvenuto in cambio di una tangente è ricavata dai giudici di merito da una conversazione intercettata tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso di tale conversazione (la n. 652), D'[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla necessità di restituire agli esponenti della società "cartiera" la somma di 10.000 euro, per la brutta figura fatta (ossia, secondo i giudici di merito, per non essere riuscito ad assicurare il risultato promesso). Per il Tribunale e la Corte di appello, in questa conversazione, vi è la prova dell'avvenuto pagamento della tangente. Quello appena considerato è l'unico elemento aggredito dal ricorso. La motivazione della Corte di appello sarebbe illogica nell'avere ritenuto inverosimile la tesi difensiva proposta dall'imputato, secondo cui - in tale conversazione - D'[OSCURATO:PERSONA] intendeva semplicemente dissimulare l'esistenza di un debito di gioco, nella speranza di ottenere da [OSCURATO:PERSONA] l'erogazione di un prestito per il pagamento del debito stesso. In disparte il fatto che è la stessa prospettazione difensiva - genericamente formulata e non corroborata da elementi ulteriori - a risultare illogica, ci si limita qui ad evidenziare che la Corte di appello ha ritenuto del tutto inverosimile che taluno possa autoaccusarsi di un delitto di corruzione per non ammettere l'esistenza di debiti di gioco. Viceversa, la natura dei rapporti con gli esponenti delle società sottoposte a verifica, le prospettazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] tese a garantire a queste ultime un trattamento di favore, il mancato realizzarsi di tale "risultato", il compimento di rivelazioni di segreti di ufficio, l'univoco riferimento di D'[OSCURATO:PERSONA] alla necessità di restituire denaro a costoro per la brutta figura fatta, accreditano come congrua e tutt'altro che illogica la motivazione della sentenza impugnata (che, dunque, è sottratta al sindacato di legittimità). Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato. 3.4. Il capo C). Il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale, D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe accettato la promessa di 20.000 euro per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, in favore della società "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." sottoposta a verifica fiscale. La prova del reato è ricavata dai giudici di merito dal contenuto di una conversazione intercettata. 3.4.1. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente (quarto motivo, cfr. supra, ritenuto in fatto, punto 7.4), la motivazione è viziata, con conseguente erronea applicazione della legge 44penale, perché la conversazione valorizzata dai giudici di merito rivela, al più, l'esistenza di una promessa, e non già l'accettazione della stessa; la mera esistenza di una promessa, non seguita da accettazione, non vale ad integrare gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 319 cod. pen. 3.4.2. La vicenda è ricostruita dalla sentenza di secondo grado, alle pagine 26-28 e 228-229. La conversazione valorizzata in sede di merito è la n. 297; in essa, D'[OSCURATO:PERSONA] - parlando con [OSCURATO:PERSONA] - fa esplicito riferimento ad un accordo corruttivo: questa la frase riportata nella sentenza di merito: «perché questi [gli esponenti di [OSCURATO:PERSONA]; n.d.e.] hanno ricevuto dalla banca l'informazione che c'erano quelli della finanza per gli accertamenti bancari. Per i finanziamenti, fatture e cazzate (...). No, se riesco a dare qualche informazione, gli ho chiesto ventimila euro (inc.). Anzi, li hanno promessi loro. Almeno ci mettiamo un po' una pezza a tutti quelli che abbiamo perso, no?». Tale frase è formulata - annotano le sentenze di merito - nel contesto di un discorso in cui D'[OSCURATO:PERSONA] sta sollecitando [OSCURATO:PERSONA] proprio a raccogliere informazioni su una determinata società. Tali elementi probatori hanno indotto la Corte territoriale a ritenere che vi sia stato un accordo corruttivo consumato. La tesi difensiva della mera promessa del privato, non seguita dall'accettazione del pubblico ufficiale D'[OSCURATO:PERSONA] è, da un lato, smentita dallo stesso contenuto dell'intercettazione (in cui è D'[OSCURATO:PERSONA] ad affermare «gli ho chiesto ventimila euro»); dall'altro lato, anche a volere ritenere che vi sia stata una "spontanea" promessa del privato, comunque infondata. L'infondatezza della prospettazione difensiva si rivela in modo evidente per il fatto che - proprio mentre D'[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla promessa che gli è stata rivolta - egli si sta adoperando fattivamente per raccogliere le informazioni potenzialmente utili a "meritare" il pagamento della tangente. Posto che l'accettazione della promessa corruttiva non necessariamente si deve esplicare in una dichiarazione recettizia, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il comportamento di D'[OSCURATO:PERSONA] dimostri - per facta concludentia - che egli ha accettato la promessa corruttiva e che il regolare svolgimento della funzione pubblica da lui esercitata è già messo concretamente a repentaglio. Sicché, con congrua motivazione, la Corte territoriale ha ritenuto che il delitto di corruzione propria contestato al capo C) si sia consumato. Il motivo di ricorso è dunque infondato. 3.5. Il capo D). I motivi di ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 3.5.1. Si è dato conto nel ritenuto in fatto dei vizi di motivazione o di ritenuto travisamento dei fatti - che si rifletterebbero in erronea applicazione della legge 45penale - che i ricorrenti D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto nei rispettivi ricorsi (cfr., supra, ritenuto in fatto punti 3.1-3.2-3.3; 4.3.; 7.5). Qui, in sintesi, si può riassuntivamente ricordare che i ricorrenti lamentano l'illogicità della motivazione, lamentando: l'assenza di elementi per ritenere che sia stato stipulato un patto corruttivo; l'assenza di elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia consegnato il prezzo del reato a D'[OSCURATO:PERSONA] e che questi lo abbia spartito con [OSCURATO:PERSONA]; l'assenza di elementi per ritenere che D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano compiuto atti contrari ai doveri di ufficio (rivelando l'imminente perquisizione e adoperandosi per effettuare una verifica fiscale "ammorbidita"). Si lamenta, da parte di [OSCURATO:PERSONA], anche l'assenza di motivazione in relazione ad un riferimento - effettuato in una conversazione intercettata - ad una persona (che i giudici di merito identificano, sulla base del nome di battesimo - "[OSCURATO:PERSONA]" - proprio in [OSCURATO:PERSONA], ma che il perito del Tribunale ha ritenuto non percepibile dalle registrazioni). 3.5.2. Richiamate, in esordio, le premesse generali sviluppate al punto 3.1, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che si tratti di motivi infondati. I fatti sono ricostruiti nelle due sentenze di merito in modo articolato (sentenza di primo grado, pag. 39-79; sentenza di secondo grado, pag. 229-236). La Corte territoriale richiama, in premessa, la condanna irrevocabile riportata da [OSCURATO:PERSONA] - il commercialista presso il quale lavorava in nero D'[OSCURATO:PERSONA] - irrevocabilmente condannato, in quanto ritenuto intermediario tra il corruttore [OSCURATO:PERSONA] e i pubblici ufficiali D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia favorito lo stabile asservimento delle funzioni dei pubblici ufficiali agli interessi della società [OSCURATO:SOCIETA]. e della cliente Iron seri, quest'ultima amministrata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza impugnata si ritiene provato il compimento - da parte di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di atti contrari ai doveri d'ufficio: da un lato, si menziona l'impegno profuso da questi a far apparire gli illeciti fiscali riferibili all'attività di [OSCURATO:PERSONA] come relativi a fatture soggettivamente inesistenti, anziché oggettivamente inesistenti (sì da lucrare un trattamento più favorevole per il contribuente); dall'altro lato, emergerebbe poi la rivelazione da [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] - per il tramite del commercialista [OSCURATO:PERSONA] - di un segreto d'ufficio (consistente nella comunicazione anticipata dell'imminente perquisizione della Guardia di [OSCURATO:PERSONA]). Per giungere a tale risultato probatorio, la Corte territoriale valorizza una pluralità di elementi, congruamente ritenuti convergenti. Si valorizzano alcuni passaggi di una deposizione del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di [OSCURATO:PERSONA]: la Corte territoriale evidenzia che - incrociando la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] con altre risultanze di indagine - si appura che D'[OSCURATO:PERSONA] era in possesso di informazioni, di interesse per [OSCURATO:PERSONA], relative ad attività di 46• ufficio in cui il pubblico ufficiale non era coinvolto, a differenza di [OSCURATO:PERSONA]; analogamente, la Corte rileva che, nei giorni precedenti la perquisizione, i decreti emessi dal Pubblico ministero furono consegnati a [OSCURATO:PERSONA]; già il giorno successivo, D'[OSCURATO:PERSONA] ne leggeva il contenuto al commercialista [OSCURATO:PERSONA], che, poi, l'aveva rivelata a Primerano (altro soggetto coinvolto in una verifica fiscale, in atto nei confronti della società MIT); [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche rivelato che - sull' "obiettivo Iron", cioè la società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] - avrebbero dovuto operare D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cosa, inizialmente, effettivamente programmata, che, poi, non si realizzò, per iniziativa del [OSCURATO:PERSONA]). Sulla scorta di tali elementi, i giudici di merito hanno ritenuto che - per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] - i pubblici ufficiali D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano rivelato la notizia dell'imminente perquisizione e si siano adoperati per far figurare che la società di [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso illeciti fiscali meno gravi di quelli effettivamente perpetrati. La sequenza logica descritta dai giudici di merito che muove dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], da questi a D'[OSCURATO:PERSONA] e, da questi, a [OSCURATO:PERSONA] è ricostruita in modo del tutto logico. La razionalità della costruzione non è messa in discussione dall'argomento difensivo - non privo di elementi congetturali - che ipotizza l'eventualità che altri pubblici ufficiali infedeli possano avere rivelato tali notizie. Del resto, la Corte territoriale e i giudici di primo grado valorizzano anche alcune conversazioni intercettate tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei giorni successivi alla perquisizione (in particolare la conversazione n. 1536), nella quale i due commentano le vicende di interesse di [OSCURATO:PERSONA], osservando che «non mi sembra che non gli abbiamo dato una mano» e che era importante fare figurare le fatture come soggettivamente inesistenti (anziché come oggettivamente inesistenti). Né si può ritenere - come lamentato da [OSCURATO:PERSONA] - che non vi sia prova della successiva rivelazione del segreto in suo favore. Ad escludere la plausibilità razionale di tale ipotesi, secondo i giudici di merito, valgono tanto argomenti logici, quanto concreti elementi di prova. In particolare, la Corte territoriale valorizza l'esistenza di conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il commercialista [OSCURATO:PERSONA] (presso cui lavorava in nero D'[OSCURATO:PERSONA]) sullo stato degli accertamenti; tra le più significative, viene valorizzata una conversazione (n. 451) tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui i due interlocutori parlano dello scambio di "qualcosina"; nello stesso discorso, [OSCURATO:PERSONA] domanda cosa stiano facendo i finanzieri, aggiungendo che "quando hanno chiesto, gliel'ho dato"; riferimento che, non illogicamente, la Corte territoriale valuta come riferimento alla consegna di somme di danaro. Da altre conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emergono espliciti riferimenti a [OSCURATO:PERSONA] ed emerge altresì conferma del chiaro interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere una contestazione meno grave, relativa a fatture soggettivamente inesistenti (con discorsi che si pongono 47in linea di coerenza con quelli intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]). Sulla scorta di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata l'esistenza di un accordo tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - dal lato dei privati - e D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal lato dei pubblici ufficiali, perché questi ultimi compissero gli atti contrari ai doveri di ufficio sopra descritti. I giudici di merito, valorizzando le risultanze dell'attività di intercettazione e i servizi di osservazione (e alcuni dati logici), hanno altresì ritenuto provato che, in cambio del compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio, [OSCURATO:PERSONA] abbia consegnato somme di danaro a [OSCURATO:PERSONA], che, poi, le ha date a D'[OSCURATO:PERSONA] che le ha poi divise con [OSCURATO:PERSONA]. Si menziona, anzitutto, una visita di [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], in data 18 giugno 2021; dall'intercettazione ambientale 1719, i giudici di merito traggono - in modo argomentato - la conclusione che, in quell'occasione, [OSCURATO:PERSONA] abbia rassicurato [OSCURATO:PERSONA] sull'indagine in atto e sul contegno dei pubblici ufficiali che la stavano seguendo; dopo poco, l'intercettazione permette di comprendere che [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] si spartiscono qualcosa che i giudici di merito - sempre in modo argomentato - ritengono essere denaro. Che quel denaro debba essere spartito con qualcuno è circostanza che i giudici di merito ricavano da riferimenti operati in alcune conversazioni alla "divisione dei pani e dei pesci" che D'[OSCURATO:PERSONA] deve fare a beneficio di altri (nella conversazione n. 1548) e al fatto che, a domanda di [OSCURATO:PERSONA] (se quella persona fosse rimasta contenta), D'[OSCURATO:PERSONA] abbia risposto positivamente («è stato contentissimó»; conv. n. 1848). La Corte territoriale - in replica ad una contestazione difensiva - osserva che non assume rilievo il fatto che D'[OSCURATO:PERSONA] non abbia incontrato [OSCURATO:PERSONA] il giorno in cui ha ricevuto la tangente. Al riguardo, ragionevolmente, la Corte territoriale osserva che D'[OSCURATO:PERSONA] possa avere spartito con [OSCURATO:PERSONA] la tangente nei giorni successivi. Che il destinatario di quella somma sia [OSCURATO:PERSONA] e non un'altra persona è circostanza che, secondo la Corte, si ricava da vari elementi. La Corte territoriale valorizza il fatto che il consulente tecnico del Pubblico ministero abbia percepito nella conversazione n. 1734 un riferimento ad "[OSCURATO:PERSONA]" (come [OSCURATO:PERSONA]) per individuare il destinatario della somma di danaro; si tratta di dato controverso, posto che, viceversa, il perito del Tribunale ha ritenuto non chiaramente individuabile tale nome nella registrazione; al riguardo, effettivamente, la Corte territoriale presta credito alla versione del consulente tecnico del Pubblico ministero senza esplicitarne le ragioni. Sicché tale dato non può essere valorizzato oltre misura. Resta il fatto che ad individuare [OSCURATO:PERSONA] come destinatario di parte della somma versata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per la corruzione di pubblici ufficiali (D'[OSCURATO:PERSONA] e, 48• appunto, [OSCURATO:PERSONA]) valgono gli altri argomenti valorizzati dalla Corte territoriale, che convergono univocamente - e in modo non illogico - a supporto dell'ipotesi d'accusa, ritenuta confermata dai giudici di merito: il protratto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] - in contatto con D'[OSCURATO:PERSONA] - nelle attività che interessavano [OSCURATO:PERSONA]; la condivisione tra i due del programma per tentare di ridurre i danni per [OSCURATO:PERSONA] in occasione della verifica fiscale; la condivisione del progetto delittuoso di rivelare la notizia dell'imminente perquisizione; inoltre la Corte territoriale valorizza le conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] si interessa circa il comportamento dei finanzieri e un'altra conversazione in particolare (del 29.6.2021), nella quale [OSCURATO:PERSONA] - parlando con [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] - si lamenta di avere «pagato per niente» un altro finanziere, commentando la diversità di comportamento e, rivolgendosi a D'[OSCURATO:PERSONA], parlando però al plurale, ha chiosato: «perché se io pago e lui non mi dice... come siete sempre stati corretti voi, "facciamo quello che si può fare" e me l'avete dimostrato di fare qualcosa. Ma questo qui ha voluto e non ha fatto un cazzo» (conv. del 29.6.2021, citata a pag. 37 della sentenza impugnata). Quest'ultima conversazione, peraltro, rende evidente la fragilità della tesi alternativa proposta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (che, negando di avere corrisposto alcunché a [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], sostiene di avere consegnato solo documenti, nell'occasione in cui fu visto entrare nell'ufficio del commercialista con una borsa). La ricostruzione dei giudici di merito - valorizzando elementi non travisati - ha dunque ricostruito la vicenda in modo non manifestamente illogico, ritenendo provato, con congrua valutazione, che [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] abbiano - per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] - rivelato un'imminente perquisizione a [OSCURATO:PERSONA]; abbiano tentato di ammorbidire gli esiti di una verifica fiscale in atto; abbiano ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], somme di danaro. La ricostruzione è condotta in modo logico e, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità, esulando - come evidenziato alla premessa al punto 3.1. - dai poteri di questa Corte la rilettura di elementi di fatto, onde coltivare scenari alternativi diversi da quelli congruamente ricostruiti dai giudici di merito. I motivi di ricorso proposti in relazione al capo D) sono dunque infondati. 3.6. Il capo G). Il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] tratta di una contestazione relativa ad accessi abusivi a sistema informatico. 3.6.1. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione dell'art. 615-ter cod. pen. (cfr. supra, ritenuto in fatto, 7.6); pur non essendo in contestazione la consumazione di accessi al sistema informatico da parte di D'[OSCURATO:PERSONA] per finalità estranee all'attività istituzionale, si contesta tuttavia l'esistenza della lesione al bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice, posto che - con le condotte descritte al capo G) - D'[OSCURATO:PERSONA] ha avuto accesso a 49aí informazioni non segrete. Di qui, l'assenza di offensività della condotta e, conseguentemente, l'erronea applicazione dell'art. 615-ter cod. pen. 3.6.2. Si tratta di motivo manifestamente infondato. Nella struttura della fattispecie codificata dall'art. 615-ter cod. pen. è estraneo il tema della segretezza o del carattere riservato delle informazioni custodite nel sistema informatico. Tant'è che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il reato sia configurabile anche nel caso in cui - ad introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico protetto - sia un pubblico ufficiale che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 - 01). Né è condivisibile la tesi dell'assenza di offensività proposta nel ricorso. La fattispecie in esame protegge la inviolabilità del domicilio (informatico e telematico). E tale bene giuridico è stato compromesso dalla condotta di D'[OSCURATO:PERSONA], consistita in accessi abusivi alle banche dati in uso alla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] (Serpico, SDI) e a quelle dell'Anagrafe tributaria, a prescindere dal fatto che le informazioni apprese a seguito dell'intrusione fossero o meno segrete; si tratta di condotte che, come detto, risultano chiaramente sussumibili nel perimetro della fattispecie prevista dall'art. 615-ter cod. pen. Il motivo in esame è dunque infondato. 3.7. Il capo I). Il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] 3.7.1. Con riferimento al capo I), il ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] si duole della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., segnalando che si tratta di un addebito di truffa per un allontanamento indebito dal luogo di lavoro, che ha cagionato alla Pubblica amministrazione un danno patrimoniale quantificabile in 11 euro. 3.7.2. Si tratta di un motivo infondato. La Corte territoriale (pag. 237-238) ha motivatamente escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità in parola, valorizzando elementi ostativi che hanno rilievo nelle valutazioni richieste dall'art. 131-bis cod. pen. La Corte ha osservato, anzitutto, che gli episodi di truffa in contestazione sono due, in continuazione tra loro; in secondo luogo, la Corte ha negativamente valorizzato il fatto che dette condotte - lesive degli interessi patrimoniali della Pubblica amministrazione - si collocano in un contesto processuale che ha permesso di rivelare l'esistenza di molte altre condotte rivelatrici della propensione di D'[OSCURATO:PERSONA] a pretermettere gli interessi della Pubblica amministrazione a vantaggio dei propri privati interessi; infine, la sentenza ha evidenziato che D'[OSCURATO:PERSONA] ha riportato una 50precedente sentenza di condanna, per la commissione di due truffe (oltre ad altri reati, tra cui peculato e falsità ideologica). Valutando complessivamente tali fatti, i giudici di merito hanno ritenuto l'abitualità del comportamento di D'[OSCURATO:PERSONA], escludendo che potesse trovare applicazione la causa di non punibilità codificata dall'art. 131-bis cod. pen. Si tratta di una motivazione non viziata, che si conforma alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento o l'esclusione della causa di non punibilità in parola richiede «una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). 3.8. Il capo L). Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] tratta di un addebito per truffa, per un allontanamento ingiustificato dal servizio. Si evidenzia che - in relazione a tale episodio - la ricostruzione dei giudici di primo e secondo grado è fondata su presupposti diversi, sicché non si versa in un caso di c.d. "doppia conforme". 3.8.1. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione - per apoditticità e apparenza della stessa - in relazione al delitto di truffa contestato al capo L) (cfr. supra, ritenuto in fatto, 9.3). 3.8.2. Il motivo è fondato. L'addebito di truffa, secondo la Corte di appello (che offre sul punto una spiegazione profondamente diversa da quella del giudice di primo grado, che era incorso in un travisamento del fatto), è giustificato dal fatto che, in base al c.d. foglio presenze, [OSCURATO:PERSONA] risultava essere in servizio alle ore 18.00 del 26 novembre 2020, mentre l'autovettura a lui in uso - sottoposta a monitoraggio elettronico - risultava essere nei pressi dell'abitazione del pubblico ufficiale già alle ore 17.00. [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale, questo unico elemento probatorio dimostra la fondatezza dell'ipotesi d'accusa. Ciò anche in ragione del fatto che manca la prova che l'auto fosse in uso ad altre persone e in considerazione dell'irragionevolezza della prospettazione difensiva (secondo cui il ricorrente quel giorno aveva lasciato 51l'auto alla moglie); ma, secondo la Corte di appello, si tratta di prospettazione irragionevole, posto che non è dato comprendere «con quale mezzo avrebbe il [OSCURATO:PERSONA] fatto rientro a casa, vista la distanza tra la caserma posta (...) nel comune di Brescia e l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], sita nel comune di Roncadelle». Si tratta di un ragionamento viziato. La Corte trae argomento di conferma dell'ipotesi d'accusa da un unico elemento: l'auto normalmente in uso a [OSCURATO:PERSONA] si trovava a casa, in un orario in cui - stando al foglio presenze - il ricorrente si sarebbe dovuto trovare in ufficio. Si tratta di elemento che "prova troppo", considerato che non è possibile escludere che - come allegato dal ricorrente - quel giorno l'auto fosse stata lasciata in uso alla moglie o che [OSCURATO:PERSONA] avesse programmato altrimenti la propria serata e il proprio rientro a casa. Del resto, gli inquirenti avrebbero potuto altrimenti corroborare l'ipotesi d'accusa (con la localizzazione del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] tramite celle telefoniche, per esempio). Ma tali approfondimenti non sono stati effettuati (e oramai non sono più effettuabili). Ne discende che l'unico elemento valorizzato dalla Corte territoriale si rivela fortemente ambiguo e incapace di giustificare una affermazione di responsabilità penale. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo L), perché non vi è prova che il fatto sussista. Non emergendo la possibilità di ulteriori approfondimenti istruttori ed essendo inadeguati quelli valorizzati dalla Corte territoriale, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'annullamento debba essere disposto senza rinvio. 3.9. Il capo M). Il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] capo M) censura - sotto il profilo della collusione tra il pubblico ufficiale e il soggetto verificato dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA], al fine di frodare la [OSCURATO:PERSONA] (art. 3 legge n. 1383/1941) - le medesime condotte considerate ai capi B) e D). Con l'ottavo motivo di ricorso (cfr., supra, ritenuto in fatto 7.8), il ricorrente deduce - per il capo M) - i medesimi vizi di motivazione già sviluppati trattando delle predette imputazioni. Il motivo di ricorso è infondato, posto che a tale censura - peraltro, genericamente sviluppata - si debbono opporre le considerazioni sopra svolte rigettando i motivi di ricorso relativi ai capi B) e D). 4. Motivi relativi al trattamento sanzionatorio Restano da trattare i motivi di ricorso proposti da alcuni ricorrenti relativamente al trattamento sanzionatorio. 52• 4.1. Il nono motivo di ricorso nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] il nono motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. È stata stigmatizzata impropriamente l'assenza di resipiscenza - giustificata dalla protesta di innocenza dell'imputato - e sono stati trascurati elementi positivi (come il pregresso curriculum professionale di D'[OSCURATO:PERSONA], cui la Guardia di [OSCURATO:PERSONA] ha in passato conferito tre elogi e tre encomi solenni). Si tratta di un motivo infondato. La Corte territoriale ha offerto una motivazione pertinente e adeguata sul punto: non solo facendo riferimento all'assenza di segni di resipiscenza, ma valorizzando la pluralità e plurioffensività delle condotte illecite tenute e l'esistenza di un precedente specifico (essendo D'[OSCURATO:PERSONA] già stato condannato in passato per peculato, falso e truffa). Quest'ultimo elemento - la precedente condanna - è valorizzato dalla Corte territoriale per affermare come, nonostante la funzione pubblica esercitata, D'[OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato di essere impermeabile al monito derivante dalla precedente esperienza giudiziaria. Si osserva, peraltro, che il medesimo precedente penale si pone come elemento che neutralizza la valenza positiva degli encomi e degli elogi invocati dal ricorrente a sostegno della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato. 4.2. Il secondo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale non ha omesso la motivazione (pag. 241 della sentenza impugnata), osservando che l'entità complessiva delle dazioni elargite da [OSCURATO:PERSONA] ai due pubblici ufficiali è non irrisoria (venendo indicata in sentenza in misura pari ad euro 1900 per [OSCURATO:PERSONA], cui aggiungere il valore di altri omaggi, catalogati sotto la voce "omaggio G.d.F." e in misura di 482 euro per D'[OSCURATO:PERSONA]). Si tratta di motivazione non assente, né manifestamente illogica. Essa dunque è sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte, cui non competono giudizi di fatto. 4.3. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.3.1. Con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 323-bis cod. pen. La Corte territoriale ha negato l'applicazione di tale circostanza negando che il valore della tangente sia in sé modico sotto il profilo economico; a tale considerazione si deve poi aggiungere la negativa valutazione della Corte sulla 53complessiva gravità dei fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA], che hanno determinato interferenze su indagini in corso e sono stati caratterizzati dalla commissione di altri reati (accesso abusivo a sistema informatico; rivelazione di segreto di ufficio; favoreggiamento personale). Si tratta di motivazione non assente, che valorizza in modo non manifestamente illogico elementi pertinenti alla valutazione richiesta dall'art. 323- bis cod. pen.. Anche in questo caso, dunque, si deve concludere che si tratti di motivazione sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte. 4.3.2. Il terzo motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la mancata applicazione della relativa diminuzione anche sugli aumenti di pena applicati per i reati satellite. Sotto il primo profilo, si osserva che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01). A tale indicazione si è conformata la sentenza di merito (v. motivazione a pag. 240). Sotto il secondo profilo, la censura è inammissibile per genericità, posto che - a fronte di aumenti sanzionatori di entità contenuta - il ricorrente non oppone specifiche censure utili a comprendere la ragione per cui la misura degli aumenti dovrebbe essere ulteriormente ridotta. 5. Conclusioni I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] debbono pertanto essere rigettati, con la conseguente condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo L) impone di rideterminare la pena. Avendo il giudice di merito stabilito in modo analitico la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per ciascun capo di imputazione, è possibile rideterminare la pena in questa sede, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., eliminando l'aumento di pena irrogato dalla Corte territoriale per il capo L) (determinato in 54misura di quindici giorni di reclusione), con rideterminazione della pena finale irrogata al predetto imputato in misura pari ad anni cinque e mesi tre di reclusione. P.Q.M' [OSCURATO:PERSONA] 3 1 LUG 2026 FLTN I [OSCURATO:PERSONA] ' 3 Do ss G e, .ina Cirimele 55