CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14961/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'n. 40694/24 Palumbo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza della responsabilità per il reato contestato e le censure relative alla mancanza di un legittimo titolo di detenzione, di cui al primo motivo di ricorso, sono manifestamente infondate, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare pp. 3-4); Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso attinenti, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata disapplicazione della recidiva, sono privi specificità in quanto non si confrontano con le argomentazioni dei giudici di merito connotate da lineare e coerente logicità (v. pp. 6-7); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il