CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso appare di puro merito e genericamente confutativo, limitandosi a reiterare, in ordine alla dosimetria della pena, censure già proposte dinanzi alla Corte territoriale, da quest'ultima compiutamente esaminate e all'esito disattese con ineccepibili argomentazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/