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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17328/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Lepore-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] EMonaco [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, Oliva DiOliva [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, La [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] FratelliNumero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026Cartocci [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, Monaco E [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] IlCommercio [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FrancescoAnglani-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] 92 Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, Consoli E [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, Fallimento d'[OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] d'OlimpioE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DomenicoE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, FallimentoNumero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026Agrumfrutta [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 8364/2023depositata il 27/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) La Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio dopo la cassazione, haaccolto solo in parte le domande dei grossisti operanti nel [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (C.A.R.), dichiarando la nullità di alcune clausole deiregolamenti e dei contratti integrativi perché costituivano abuso diposizione dominante ai sensi della legge n. 287/1990.

La Corte ha inveceescluso l’abusività di altre clausole, ritenute giustificate da esigenzeorganizzative, di sicurezza o di gestione del mercato.In particolare, numerose società grossiste avevano citato il C.A.R.sostenendo che i regolamenti commerciale e immobiliare, imposti inoccasione del trasferimento al mercato di Guidonia, contenesseroNumero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026condizioni eccessivamente gravose e anticoncorrenziali.

In un primomomento la domanda era stata respinta; poi la Corte di Cassazione, consentenza n. 11564/2015, ha cassato con rinvio, chiedendo una concretadelimitazione del mercato rilevante e una verifica effettiva dell’eventualeabuso, anche mediante strumenti istruttori adeguati come la CTU.La Corte, recependo le conclusioni del CTU, ha ritenuto che il mercatorilevante coincidesse sostanzialmente con la struttura del C.A.R. nell’areadi Roma, perché si trattava di un sistema unico, non realmente sostituibileper ampiezza, articolazione dei servizi, concentrazione logistica didomanda e offerta e deperibilità dei prodotti trattati.

Uscire dal C.A.R.avrebbe comportato per i grossisti costi organizzativi elevati, perdita diclientela e peggioramento della rete commerciale.

Da ciò la Corte hadesunto la sussistenza di una posizione dominante del gestore.La Corte ha dichiarato nulle, in tutto o in parte, le clausole che.la facoltà di modificare unilateralmente in ogni tempo i regolamentirecepiti nei contratti;.l’obbligo di preventiva autorizzazione per alcune modifiche dellacompagine societaria o per cessione/affitto d’azienda;.la sanzione della restituzione immediata dei badge in ipotesi nongiustificate, con effetto impeditivo dell’accesso al mercato;.alcune clausole sanzionatorie troppo generiche (ad esempio quellecontro “il buon nome e il decoro del [OSCURATO:PERSONA]”) o che colpivano situazioninon adeguatamente tipizzate, come l’inattività prolungata non autorizzata;.la facoltà del gestore di determinare unilateralmente il pianomerceologico per i nuovi operatori senza possibilità di contestazione daparte dei grossisti già presenti;.le clausole che imponevano ai grossisti, per servizi non direttamentesvolti dal C.A.R., di rivolgersi a ditte indicate o gradite dal gestore, senzaNumero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026effettiva libertà di scelta e senza responsabilità del gestore per la qualitàdel servizio;.le clausole che consentivano al gestore di introdurre, modificare osopprimere unilateralmente servizi e costi con ricaduta economica suiconduttori, senza adeguata possibilità di interlocuzione.La Corte ha invece escluso l’abusività:.della mera predisposizione unilaterale dei regolamenti;.della previsione del comitato operativo con funzioni consultive;.dell’obbligo di trasmettere alcuni dati societari e statistici, sefunzionali a esigenze organizzative e trattati in forma anonima;.del sistema arbitrale in sé considerato, ritenuto assistito da sufficientigaranzie procedurali;.del maggior canone di locazione rispetto al precedente mercato di viaOstiense, perché non era stata dimostrata l’effettiva comparabilità dellestrutture e dei servizi;.del trattamento differenziato per i produttori, ritenuti non omogenei aigrossisti sotto il profilo organizzativo ed economico.La sentenza ribadisce che anche un soggetto che gestisce un serviziodi interesse generale o operi in un contesto monopolistico di fontenormativa non è esente dalle regole antitrust.

Per sottrarsi al divieto diabuso di posizione dominante, il gestore avrebbe dovuto dimostrare che leclausole contestate fossero necessarie e l’unico mezzo possibile perperseguire l’interesse economico generale affidatogli.

Questa prova,secondo la Corte, non è stata fornita dal C.A.R..La Corte d’Appello di Roma ha quindi dichiarato la nullità delle clausoleabusive nei limiti specificati in motivazione, compensando per il 50% lespese tra gli appellanti in riassunzione e il C.A.R. e ponendo le spese diCTU definitivamente a carico del C.A.R.Numero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/20262) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato lasentenza della Corte d’Appello di Roma n. 8364/2023, con ricorsonotificato il 12/3/2024.Secondo la ricorrente, la decisione è erronea perché i regolamenticontestati non avrebbero natura meramente contrattuale, ma normativa,essendo stati predisposti ai sensi della legge regionale Lazio n. 74/1984 eapprovati dalla [OSCURATO:PERSONA]; di conseguenza, il C.A.R. non avrebbeavuto libertà di determinarne autonomamente il contenuto.Con il ricorso si sostiene inoltre che il C.A.R. opera come soggetto aforte connotazione pubblicistica, incaricato della gestione di un servizio diinteresse generale, e che quindi la Corte d’Appello avrebbe trascurato ilquadro normativo regionale e pubblicistico entro cui si colloca l’attività delcentro.

La ricorrente contesta anche la definizione del mercato rilevante,ritenendo sbagliato limitarlo al solo C.A.R. o al territorio di Roma, poichéesisterebbero altri mercati agroalimentari nel Lazio idonei a offrirealternative ai grossisti.Infine, il ricorso censura la motivazione della sentenza impugnata peraver recepito in modo acritico le conclusioni della CTU, senzaadeguatamente considerare le difese della ricorrente e senza dimostrareuna concreta lesione della concorrenza.

Per queste ragioni, il C.A.R. chiedealla Suprema Corte di Cassazione di cassare la sentenza con rinvio adaltra sezione della Corte d’Appello di Roma.I grossisti resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., permancato deposito della notifica della sentenza.Nei propri atti la ricorrente dà atto che la sentenza è stata notificata(per cui non è applicabile l’art. 327 c.p.c.), ma non deposita la relata dinotifica, né dà atto di aver effettuato una tale produzione.Né la relata di notifica risulta prodotta dalla parte controricorrente.Numero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026Inoltre, la notifica del ricorso non supera la prova di resistenza(calcolando il termine ex art. 325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione dellasentenza).L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante di questaCorte.[OSCURATO:PERSONA]. civ., sez.

III, n. 24199 del 29/08/2025, “nel giudizio dicassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenzaimpugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine diventi giorni dalla notifica del ricorso- sicché è inammissibile ove effettuatounitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-“.Cass. civ., sez.

I, n. 23982 del 27/08/2025, ribadisce: “nel giudizio dilegittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazionedella sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.;nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente oimplicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata(nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dalcontroricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle partio del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e ilricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena diimprocedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenzaimpugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorsorisulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione delprovvedimento impugnato”.Si veda anche, per esempio: Cass. civ., sez.

II, n. 17014 del20/06/2024 (“In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenzaimpugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la solacopia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto diprocedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizioritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte dellacontroricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelNumero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo”; Cass.civ., sez.

III, n. 11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità delricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare,ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copiaautentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione soloove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo èstato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre,ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso dataluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di taleaffermazione, depositando la relata nel termine per il deposito delcontroricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con laconseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata latardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e nonimprocedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermarel'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione nonpotrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini dellavalutazione della tempestività del ricorso”); Cass. civ., sez.

II, n. 10676del 23/04/2025 (“Se il ricorrente non deposita copia autentica dellasentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall'art.369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistentedichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata”); Cass. civ.,sez.

I, sent., 22 gennaio 2026, n. 1389 (“La modifica dell’art. 372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art. 369 c.p.c. a carico della parte a pena di improcedibilità e nonconsente di sanare, oltre il termine in detta norma previsto, il mancatotempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relatadi notifica ove essa sia avvenuta”).Numero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/20262) Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivoPoiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente arimborsare alle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 7.500 oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 27/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Lepore-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] EMonaco [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, Oliva DiOliva [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, La [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] FratelliNumero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026Cartocci [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, Monaco E [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] IlCommercio [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FrancescoAnglani-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] 92 Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, Consoli E [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, Fallimento d'[OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] d'OlimpioE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DomenicoE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, FallimentoNumero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026Agrumfrutta [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 8364/2023depositata il 27/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) La Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio dopo la cassazione, haaccolto solo in parte le domande dei grossisti operanti nel [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (C.A.R.), dichiarando la nullità di alcune clausole deiregolamenti e dei contratti integrativi perché costituivano abuso diposizione dominante ai sensi della legge n. 287/1990. La Corte ha inveceescluso l’abusività di altre clausole, ritenute giustificate da esigenzeorganizzative, di sicurezza o di gestione del mercato.In particolare, numerose società grossiste avevano citato il C.A.R.sostenendo che i regolamenti commerciale e immobiliare, imposti inoccasione del trasferimento al mercato di Guidonia, contenesseroNumero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026condizioni eccessivamente gravose e anticoncorrenziali. In un primomomento la domanda era stata respinta; poi la Corte di Cassazione, consentenza n. 11564/2015, ha cassato con rinvio, chiedendo una concretadelimitazione del mercato rilevante e una verifica effettiva dell’eventualeabuso, anche mediante strumenti istruttori adeguati come la CTU.La Corte, recependo le conclusioni del CTU, ha ritenuto che il mercatorilevante coincidesse sostanzialmente con la struttura del C.A.R. nell’areadi Roma, perché si trattava di un sistema unico, non realmente sostituibileper ampiezza, articolazione dei servizi, concentrazione logistica didomanda e offerta e deperibilità dei prodotti trattati. Uscire dal C.A.R.avrebbe comportato per i grossisti costi organizzativi elevati, perdita diclientela e peggioramento della rete commerciale. Da ciò la Corte hadesunto la sussistenza di una posizione dominante del gestore.La Corte ha dichiarato nulle, in tutto o in parte, le clausole che.la facoltà di modificare unilateralmente in ogni tempo i regolamentirecepiti nei contratti;.l’obbligo di preventiva autorizzazione per alcune modifiche dellacompagine societaria o per cessione/affitto d’azienda;.la sanzione della restituzione immediata dei badge in ipotesi nongiustificate, con effetto impeditivo dell’accesso al mercato;.alcune clausole sanzionatorie troppo generiche (ad esempio quellecontro “il buon nome e il decoro del [OSCURATO:PERSONA]”) o che colpivano situazioninon adeguatamente tipizzate, come l’inattività prolungata non autorizzata;.la facoltà del gestore di determinare unilateralmente il pianomerceologico per i nuovi operatori senza possibilità di contestazione daparte dei grossisti già presenti;.le clausole che imponevano ai grossisti, per servizi non direttamentesvolti dal C.A.R., di rivolgersi a ditte indicate o gradite dal gestore, senzaNumero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026effettiva libertà di scelta e senza responsabilità del gestore per la qualitàdel servizio;.le clausole che consentivano al gestore di introdurre, modificare osopprimere unilateralmente servizi e costi con ricaduta economica suiconduttori, senza adeguata possibilità di interlocuzione.La Corte ha invece escluso l’abusività:.della mera predisposizione unilaterale dei regolamenti;.della previsione del comitato operativo con funzioni consultive;.dell’obbligo di trasmettere alcuni dati societari e statistici, sefunzionali a esigenze organizzative e trattati in forma anonima;.del sistema arbitrale in sé considerato, ritenuto assistito da sufficientigaranzie procedurali;.del maggior canone di locazione rispetto al precedente mercato di viaOstiense, perché non era stata dimostrata l’effettiva comparabilità dellestrutture e dei servizi;.del trattamento differenziato per i produttori, ritenuti non omogenei aigrossisti sotto il profilo organizzativo ed economico.La sentenza ribadisce che anche un soggetto che gestisce un serviziodi interesse generale o operi in un contesto monopolistico di fontenormativa non è esente dalle regole antitrust. Per sottrarsi al divieto diabuso di posizione dominante, il gestore avrebbe dovuto dimostrare che leclausole contestate fossero necessarie e l’unico mezzo possibile perperseguire l’interesse economico generale affidatogli. Questa prova,secondo la Corte, non è stata fornita dal C.A.R..La Corte d’Appello di Roma ha quindi dichiarato la nullità delle clausoleabusive nei limiti specificati in motivazione, compensando per il 50% lespese tra gli appellanti in riassunzione e il C.A.R. e ponendo le spese diCTU definitivamente a carico del C.A.R.Numero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/20262) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato lasentenza della Corte d’Appello di Roma n. 8364/2023, con ricorsonotificato il 12/3/2024.Secondo la ricorrente, la decisione è erronea perché i regolamenticontestati non avrebbero natura meramente contrattuale, ma normativa,essendo stati predisposti ai sensi della legge regionale Lazio n. 74/1984 eapprovati dalla [OSCURATO:PERSONA]; di conseguenza, il C.A.R. non avrebbeavuto libertà di determinarne autonomamente il contenuto.Con il ricorso si sostiene inoltre che il C.A.R. opera come soggetto aforte connotazione pubblicistica, incaricato della gestione di un servizio diinteresse generale, e che quindi la Corte d’Appello avrebbe trascurato ilquadro normativo regionale e pubblicistico entro cui si colloca l’attività delcentro. La ricorrente contesta anche la definizione del mercato rilevante,ritenendo sbagliato limitarlo al solo C.A.R. o al territorio di Roma, poichéesisterebbero altri mercati agroalimentari nel Lazio idonei a offrirealternative ai grossisti.Infine, il ricorso censura la motivazione della sentenza impugnata peraver recepito in modo acritico le conclusioni della CTU, senzaadeguatamente considerare le difese della ricorrente e senza dimostrareuna concreta lesione della concorrenza. Per queste ragioni, il C.A.R. chiedealla Suprema Corte di Cassazione di cassare la sentenza con rinvio adaltra sezione della Corte d’Appello di Roma.I grossisti resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., permancato deposito della notifica della sentenza.Nei propri atti la ricorrente dà atto che la sentenza è stata notificata(per cui non è applicabile l’art. 327 c.p.c.), ma non deposita la relata dinotifica, né dà atto di aver effettuato una tale produzione.Né la relata di notifica risulta prodotta dalla parte controricorrente.Numero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026Inoltre, la notifica del ricorso non supera la prova di resistenza(calcolando il termine ex art. 325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione dellasentenza).L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante di questaCorte.[OSCURATO:PERSONA]. civ., sez. III, n. 24199 del 29/08/2025, “nel giudizio dicassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenzaimpugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine diventi giorni dalla notifica del ricorso- sicché è inammissibile ove effettuatounitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-“.Cass. civ., sez. I, n. 23982 del 27/08/2025, ribadisce: “nel giudizio dilegittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazionedella sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.;nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente oimplicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata(nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dalcontroricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle partio del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e ilricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena diimprocedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenzaimpugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorsorisulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione delprovvedimento impugnato”.Si veda anche, per esempio: Cass. civ., sez. II, n. 17014 del20/06/2024 (“In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenzaimpugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la solacopia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto diprocedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizioritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte dellacontroricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelNumero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo”; Cass.civ., sez. III, n. 11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità delricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare,ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copiaautentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione soloove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo èstato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre,ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso dataluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di taleaffermazione, depositando la relata nel termine per il deposito delcontroricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con laconseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata latardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e nonimprocedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermarel'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione nonpotrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini dellavalutazione della tempestività del ricorso”); Cass. civ., sez. II, n. 10676del 23/04/2025 (“Se il ricorrente non deposita copia autentica dellasentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall'art.369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistentedichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata”); Cass. civ.,sez. I, sent., 22 gennaio 2026, n. 1389 (“La modifica dell’art. 372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art. 369 c.p.c. a carico della parte a pena di improcedibilità e nonconsente di sanare, oltre il termine in detta norma previsto, il mancatotempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relatadi notifica ove essa sia avvenuta”).Numero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/20262) Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivoPoiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente arimborsare alle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 7.500 oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 27/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17328/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris