CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 31525/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni Unite su questione rilevane nella specie; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], emessa all'esito di giudizio abbreviato, per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commessa il 13 novembre 2016 e avente a oggetto marijuana). 2. Avverso la sentenza d'appello la difesa dell'imputato ha proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri.), con il quale si deduce la nullità della sentenza di secondo grado per omessa vocatio in iudicium dell'imputato. L'error in procedendo, già dedotto alla prima udienza utile in sede d'appello, si sarebbe sostanziato nell'aver eseguito la notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello, ex art. 164, comma 4, cod. proc. pen, mediante consegna di copia al nuovo difensore d'ufficio, nominato dopo la cancellazione dall'ordine del precedente difensore d'ufficio, in ragione della ritenuta inidoneità del domicilio eletto presso il primo difensore d'ufficio in quanto cancellatosi dall'albo. 3. La Procura generale della Repubblica ha depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 2. Dagli atti processuali, ai quali la Suprema Corte ha accesso in ragione della natura dell'errore dedotto, emerge quanto segue. 3. [OSCURATO:PERSONA], arrestato in flagranza di reato il 13 gennaio 2016, è stato presentato (il giorno successivo) per la convalida e la celebrazione del giudizio direttissimo difeso d'ufficio, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso la quale ha eletto domicilio in sede di udienza. Celebrato (alla medesima udienza) il giudizio abbreviato, su richiesta dello stesso imputato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza appellata dal difensore [OSCURATO:PERSONA]. All'esito è stato emesso il decreto di citazione in appello previa sostituzione, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., del detto difensore (cancellatosi dall'albo) con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Errico; ne è conseguita la notificazione all'imputato del detto decreto mediante consegna di copia a tale ultimo difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in ragione dell'assunta inidoneità del domicilio eletto presso il precedente difensore sopravvenuta a causa della cancellazione dall'albo da parte di quest'ultimo. 4. Ricostruiti nei termini di cui innanzi i fatti processuali, emerge l'error in procedendo verificatosi nel giudizio d'appello, essendo stato notificato all'imputato il decreto di citazione in appello mediante consegna di copia al nuovo difensore nominato d'ufficio, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sull'assunta inidoneità (sopravvenuta) dell'elezione di domicilio presso il precedente difensore a causa della sua cancellazione dall'albo. Gli effetti dell'elezione del domicilio da parte dell'imputato presso il difensore, difatti, permangono anche se questi, successivamente, si sia cancellato dall'albo professionale, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l'abbia perduta, essendo tale atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore (Sez. 1, n. 48741 del 25/1172004, Horneac, Rv. 230518, proprio con specifico riferimento alla cancellazione dall'albo del difensore domiciliatario; nello stesso senso si vedano: Sez. 5, n. 23096 del 10/07/2020, Afzali, Rv. 279399, per il caso di sopravvenuta sospensione dell'avvocato - nella specie ex art. 29, comma 6, I. n. 247 del 2012 -; Sez. 6, n. 26287 del 28.05/2013, Abis, Rv. 256817, ancorché per l'ipotesi della sopravvenuta radiazione dall'albo dell'avvocato domiciliatario). 5. In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio, da celebrarsi previa effettiva integrazione del contraddittorio nei confronti dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di App