CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04965/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1324/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso per procura in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente- avverso la sentenza d ella C ommissione T ributaria R egionale del le Marchen.691/2/20 21 , depositata i l giorno 11 / 06 /20 21 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: nella controversia traente origine dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento con cui veniva rettificato il reddito, ai sensi dell’art.38, commi 4 e 5, del d.P.R. n.600 del 1973, per l’anno di imposta 200 9 , la Commissione tributaria regionale delle Marche, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente. In particolare, il Giudice di appello rilevava che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente omesso di considerare …le somme conseguite dal Gaspari a titolo di provento del delitto da appropriazione indebita le quali concorrono indubbiamente a formare il reddito imponibile. Il contribuente, infatti, ha fornito ampia dimostrazione della realizzazione della condotta illecita e, quindi, di una capacità di spesa compatibile con il reddito dichiarato. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale ilcontroricorrente ha depositato memoria. Considerato che: va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata in controricorso di improcedibilità del ricorso per violazione dell’art.369, secondo comma cod. proc. civ. qualora la copia della sentenza impugnata fosse stata depositata priva delle attestazioni di conformità all’originale; l’eccezione è manifestamente infondata atteso la copia della sentenza impugnata versata in atti ha in calce attestazione di conformità mentre la circostanza, prospettata in controricorso, che in realtà la sentenza fosse stata depositata in formato cartaceo è rimasta mera asserzione ipotetica priva di riscontro alcuno; in memoria il controricorrente solleva altra e diversa eccezione di improcedibilità del ricorso per essere stato quest’ultimo atto notificato in semplice copia analogica priva dell’attestazione di conformità; anche tale eccezione è manifestamente infondata in quanto il ricorso risulta corredato da attestazione di conformità firmata digitalmente dall’Avvocato dello Stato; con l’unico motivo di ricorso - rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 38 , comma 4 , del d.p.r. n.600/1973, art.14 comma 4 legge n.537/1993 ed art.2697 cc, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cpc- l’Agenzia delle entrate deduce l’evidente errore in diritto commesso dalla C.T.R. laddove aveva ritenuto che la percezione di proventi di derivazione illecita da reato di appropriazione indebita fosseidonea a giustificare il reddito; la censura, ammissibile contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, è fondata; per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte in tema di imposte sui redditi, l'accertamento del reddito con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr., tra le altre, Cass. 19.10.2016 n.21142; Cass.24.04.2018 n.10037); ai sensi dell’art.14, quarto comma, della legge n.537 del 1993 i proventi illeciti, lungi da costituire redditi esenti, costituiscono redditi che vanno dichiarati e sui quali vanno pagate le imposte; ne consegue l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto che l’appropriazione indebita di somme considerevoli da parte del contribuente costituisse prova idonea ai sensi del citato articolo 38; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio al Giudice di merito affinché provveda al riesame , in applicazione dei principi esposti,e regoli le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese