CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17392/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, in persona del legalerappresentante pro tempore, quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, in persona del legalerappresentante, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che si dichiara difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- resistente -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Bari, in persona del legalerappresentante, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 11/2024 resa dalla Corte d’appello di Perugia,depositata in data 10 gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5341/2024Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 17392/2026Data pubblicazione 02/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] stipulava un contratto di mutuo con [OSCURATO:PERSONA] nel2005. Con atto di precetto la [OSCURATO:PERSONA] di Bari (d’ora innanzi, Bancaprecettante), poi BdM Banca, chiedeva alla Sillani le somme ritenutedovute in relazione a tale mutuo e intraprendeva l’espropriazioneimmobiliare in suo danno. La mutuataria proponeva opposizione ai sensidell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deducendo, tra l’altro, lacarenza di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, in quantol’iniziativa esecutiva era fondata su un titolo esecutivo formatosi non insuo favore, ma in favore della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] dovuto munirsi di un titolo a proprio nome, oppure ottenerel’accertamento della propria assunta qualità di successore dell’altra banca,qualità che la Sillani contestava.Il primo giudice accoglieva l’opposizione, dichiarando la carenza dilegittimazione attiva della Banca precettante e quindi della Popolare BariNPLS (NPLS), intervenuta nel giudizio quale successore a titolo particolaredella Banca.La NPLS proponeva gravame, ma la Corte d’appello di Perugia respingeval’appello osservando che: a) la Sillani aveva contestato la cessione; b) eraonere della Banca dimostrare la propria qualità di creditrice per effettodella contestata cessione; c) la Banca non aveva mai provato tale qualità,limitandosi a produrre tardivamente in appello l’avviso di cessionepubblicato in G.U.; d) i documenti prodotti in sede di proprio intervento daNPLS riguardavano solo l’estratto della G.U. attinente peraltro solo lacessione intervenuta fra la stessa e la [OSCURATO:PERSONA] di Bari.Ricorre in cassazione la NPLS fondandosi su due mezzi; dal canto suo,BdM Banca, nell’epigrafata qualità, spiega ricorso incidentale adesivo,fondato (oltre che sui due motivi del ricorso principale) su un autonomomotivo di ricorso; resiste, invece, la stessa Sillani, quest’ultima a mezzo didue controricorsi, uno per ciascuno dei suddetti contraddittori.Numero registro generale 5341/2024Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 17392/2026Data pubblicazione 02/06/2026Da ultimo i difensori rispettivamente di Sillani e BdM hanno depositatomemorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni.MOTIVI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale, va premesso che non è presente, agli attilegittimamente accessibili al Collegio al momento della decisione, laprocura alle liti asseritamente rilasciata dall’intimata [OSCURATO:PERSONA] alproprio difensore.2. Il primo motivo del ricorso principale, nonché il primo motivo del ricorsoincidentale adesivo, denunciano nullità della sentenza per violazione degliartt. 77, 81, 182 e 345, cod. proc. civ., in quanto la titolarità del rapportoin capo alla [OSCURATO:PERSONA] era già desumibile dalla documentazioneprodotta fin dalla fase prodromica dell’esecuzione.In particolare, la documentazione attestante la cessione atteneva allalegittimazione processuale e quindi la relativa produzione, in base allasanabilità prevista dall’art. 182 cod. proc. civ., si sottraeva alle decadenzein tema di prove.2.1. Al riguardo, va rilevato che la Corte territoriale ha chiaramenteaccertato in fatto che la prova della cessione non è stata fornita né inprimo grado né in secondo grado e che in secondo grado la Banca hasemmai depositato gli avvisi di cessione sulla G.U.La Corte stessa ha poi distinto chiaramente, ed applicando lagiurisprudenza di questa Corte sul punto, tra legittimazione in sensoproprio, attinente ad una questione in rito, e titolarità del rapporto,involgente una questione di merito e quindi di fondatezza della domanda.Nella specie, ha inquadrato la carenza di prova in ordine alla cessione inuna questione di titolarità, che, in presenza di contestazione da partedell’altra parte, impone a chi allega di provare la relativa circostanza.Orbene, ribadita la correttezza della distinzione operata dalla Corteterritoriale, attenendo la legittimazione ad una questione in rito, rilevabileNumero registro generale 5341/2024Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 17392/2026Data pubblicazione 02/06/2026d’ufficio, relativa alla carenza di una condizione dell’azione, e riguardanteesclusivamente la prospettazione che chi agisce fa di sé come titolare delrapporto dedotto, mentre la titolarità del diritto prospettato attiene almerito della pretesa (da ultimo Cass. n. 10435/25), non risulta neppureindicato nel ricorso dove, quando e come la prova della cessione delcredito verso la Sillani sia stata dimostrata nel giudizio.Orbene, il motivo di ricorso non attinge minimamente la ratio delladecisione con cui la Corte territoriale, appunto, inquadra la questione traquelle attinenti al merito, concentrandosi invece sull’assunta“legittimazione processuale” della Banca, e per tale ragione allegando lapossibilità della relativa sanatoria ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., cheperò non riguarda né la legittimazione attiva, né la titolarità del dirittofatto valere.In ogni caso, il motivo si limita a riportare le allegazioni contenute nell’attodi precetto in relazione alla sussistenza della cessione, senza appuntoaffrontare la questione della prova della cessione stessa a fronte dellacontestazione della stessa da parte della Sillani.E, per concludere, non è ammessa deroga alle preclusioni istruttorie in uncaso, come quello per cui oggi è processo, in cui vi è stata da subitocontestazione della circostanza, non bastando al riguardo una meraindicazione di atti, come operata in precetto, e in difetto di riproduzionedegli atti, in tesi idonei a dare quella prova, della procedura esecutiva.3. Col secondo mezzo del ricorso principale, e con l’analogo mezzo diquello incidentale adesivo, si deduce omessa motivazione circa la ragioneper cui la documentazione prodotta in appello, costituita dall’avviso dellacessione pubblicato sulla G.U., non sia stato ritenuto indispensabile ai finidella decisione della controversia.3.1. Il motivo è manifestamente infondato.In sede d’appello, in base all’art. 345 cod. proc. civ., nel testo rationetemporis applicabile (controversie successive al 1° luglio 2009), èNumero registro generale 5341/2024Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 17392/2026Data pubblicazione 02/06/2026consentita solo la produzione di nuovi documenti (e la deduzione di nuoveprove) di cui la parte dimostri di non aver potuto disporre (o, nel secondocaso, proporre) nel giudizio di primo grado, per causa ad essa nonimputabile.Correttamente, quindi, la Corte distrettuale ha ritenuto la tardività dellaproduzione degli avvisi, che peraltro, a ben vedere, a fronte dellacontestazione della cessione, non sarebbero comunque stati neppuresufficienti a provare la stessa, ma solo, semmai, l’inclusione del singolorapporto nella dimostrata cessione in blocco (da ultimo, Cass. n.31457/25).4. Col terzo mezzo, proprio solo del ricorso incidentale adesivo, si deducevizio di ultrapetizione, in quanto la Corte territoriale avrebbe argomentatocome il primo giudice, non avvedendosi che mai era stata formulatal’eccezione di difetto di legittimazione attiva della Banca, avendo la partedebitrice avuto piuttosto intenzione di dedurre la carenza di formaesecutiva del mutuo, quale atto stragiudiziale, formatosi tra parti diverse.4.1. Il motivo è inammissibile, perché presuppone, ai sensi dell’art. 366cod. proc. civ., la riproduzione nel ricorso - invece, qui mancata - dell’attoo della parte dell’atto che conterrebbe una deduzione differente da comericostruita dalla sentenza impugnata, per consentire a questa Corte diverificare se effettivamente siffatta deduzione fosse stata erroneamentequalificata dal giudice del merito.Va, in proposito, rammentato che il ricorso è autosufficiente quando: i)riporta le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e leragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese edelle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria,dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque,delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata lasentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine,del tenore della sentenza impugnata (v. Cass. 12 gennaio 2024, n. 1352);Numero registro generale 5341/2024Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 17392/2026Data pubblicazione 02/06/2026ii) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; iii)ogni motivo - pur senza la necessità di integrale trascrizione - indica, sedel caso, l’atto, il documento, il contratto o accordo collettivo su cui sibasa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati;iv) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l’atto èstato creato o prodotto; v) il ricorso è accompagnato da un fascicolettoche contiene, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, idocumenti, i contratti o gli accordi collettivi cui si fa riferimento nel ricorso(Cass. n. 12481/22 e n. 8117/22, pure sulla conformità di detti requisitialla giurisprudenza sovranazionale della CEDU, riconosciutasostanzialmente anche da Cass. Sez. U., ord. n. 8950/22).Così interpretato, il requisito in parola non costituisce un formalismo fine asé stesso, ma uno strumento che garantisce chiarezza, completezza efunzionalità dell’atto introduttivo, evitando che la Corte sia costretta asupplire alle carenze del ricorrente, gravandola di attività ricostruttiveincompatibili con la sua funzione.5. Il ricorso principale e quello incidentale adesivo devono quindi essererigettati.6. Peraltro, nulla va disposto in ordine alle spese, poiché il difensore dellacontroricorrente, stando agli atti accessibili al Collegio al momento delladecisione, non risulta avere versato agli atti la procura speciale perresistere in questo giudizio; pertanto, gli atti in nome di lei formati sonoinammissibili e nessuna rituale attività, essendo stato il ricorso trattatocon rito camerale, può dirsi da lei essere stata espletata, né, così,remunerata, in questa sede.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va datoparte della ricorrente principale e incidentale, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 5341/2024Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 17392/2026Data pubblicazione 02/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale adesivo.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, in data 6maggio 2026Il Presidente