CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 1990
Cassazione n. 33367/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA]-n*0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 28/11/2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione appellata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen., 55, comma 5 lett. c) d.lgs n. 81/2008 e 16-20 d.lgs.n. 139/2006 e, per l'effetto condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 120,00 di ammenda; [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che a fronte della valutazione del giudice di merito, che ha ragionevolmente apprezzato come indimostrate e poco plausibili le giustificazioni addotte dall'imputato, la difesa ripropone ancora gli stessi argomenti di fatto, senza confrontarsi con il percorso logico seguito dalla Corte territoriale per disattenderlo; i giudici di merito hanno evidenziato tenendo conto dello stato dei luoghi, del quantitativo di Gpl presente nei depositi e del fabbisogno della società, che l'unica finalità perseguita dall'imputato era quella di acquistare quanto più carburante possibile per poi costituirne un deposito sul piazzale con tutte le controindicazioni che tale modalità di detenzione potevano comportare; che la censura inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. non si confronta con gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito che hanno sottolineato la rilevante offensività delle condotte per i rischi che comportavano per l'incolumità, e non occasionale, visto che era stata reiterata due volte in un limitato lasso di tempo; che del tutto generica e fondata su argomenti di mero dissenso è la censura in ordine al trattamento sanzionatorio, calibrato sui livelli minimi della forbice edittale e commisurato tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia concreto elemento giustificativo dell'attenuazione della pena; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e