Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02081/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento in cui è parte il Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen.

Paolo A.M.

Fiore che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorse, dell’Avvocature Generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona dell’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto depositato il 04/05/2021 [OSCURATO:PERSONA] esponeva: a. che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tri- bunale di Catanzaro nel procedimento penale n. 9444/2024 R.G.N.R. (c.d.

“Opera- zione [OSCURATO:PERSONA]”), per il reato di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 1),

56. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 e 6, 80 co.1 d .P.R. 309/1990, art. 7 L. 203/1991, art. 4 L. 146/2006, anche in relazione all'art. 7, comma 2 , L. n. 2 03/1991 [siccome contestato al capo E) dell'editto accusatorio]; b. che il 18/02/2017 aveva reso interrogatorio di garanzia, professandosi innocente; c. che, con la sentenza n. 202/2018 emessa il 24/07/2018, il GUP del Tribunale di Catanzaro lo aveva condannato per il reato ascrittogli alla pena di anni 8 e mesi 4 di reclusione e 36.000 eurodi multa; d. che l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catanzaro aveva revocato la misura cautelare in atto; e. che, con la sentenza n. 3678/2019, emessa il 26/11/2019 e divenuta irrevocabile dal 13.06.2020, la Corte di Appello di Catanzaro lo aveva assolto dal reato ascrittogli "per non aver commesso il fatto"; f. di avere sofferto, dunque, della ingiusta privazione della libertà personale oltre ad avere patito ulteriori con seguenze, in considerazione dello stato di incensuratezza e per "l'aggravarsi [del]la propria condizione patologica in ambito inframurario".

Chiedeva, chiedendo, pertanto, exart. 314 cod. proc. pen, il pagamento della somma ritenuta congruaper l’asserita ingiusta detenzione subita.

La Corte di Appello di Catanzaro, con l'ordinanza impugnata,ne ha rigettato la richiesta.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, il [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con il primo motivo si denuncia la violazione della legge processuale e la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata in relazione agli artt. 314 e 125, comma 3,cod. proc. pen.

Lamenta il difensore ricorrente che il giudice della riparazione a vrebbe adottato una motivazione assolutamente carente nei riguardi delproprio assistito, assolto dal giudice di merito da ogni contestazione, laddove la stessa Procura Generale aveva espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto causalmente rilevante e gravemente colpevole il complessivo comportamento del ricorrente nel provocare l'adozione del provvedimento restrittivo dallo stesso sofferto, pur in assenza di alcun concreto elemento probatorio di riscontro in tal senso utilizzabile, avuto par- ticolare riguardo all'insussistenza, nel comportamento ascritto all'istante, di alcuna forma di evidente e macroscopica imprudenza o trascuratezza, suscettibile di in- tegrare una causa ostativa al riconoscimento della riparazione invocata.

In particolare, ricorda il ricorrente che nei reati contestati in concorso, la con- dotta di chi abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti come indicativi di una sua contiguità all'attività criminale altrui, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo solo a condizione che l’agente fosse consapevole di detta attività illecita, e sempre che possa ravvisarsi un eventuale contributo.

Ciò posto,la Corte d'Appello muoverebbe da un'impostazione assolutamente illogica e censurabile, ritenendo che l'autonomia del giudizio in materia di ripara- zione consenta di valutare elementi di per sé ritenuti privi di qualsivoglia rilievo penale, in palese contrasto con la giurisprudenza conforme di legittimità.

Si richiamain ricorso il dictum di S ez. 4 n. 24296/2025 secondo cui il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acqui- sito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che sono stati esclusi dal giudice della cognizione.

Si dà conto che, nella vicenda scrutinata dalla Cassazione,la Corte territoriale aveva dapprima escluso il diritto alla riparazione per un soggetto assolto a cui erano state tuttavia contestate "frequentazioni ambigue, emerse grazie alle intercettazioni telefoniche nel corso delle indagini preliminari, dalle quali risultava che svolgesse le mansioni di autista", Dunque, per il ricorrente occorre ribadire il principio secondo il quale il giudice, pur in una propria sfera di autonomia, devesoggiacere al vincolo del giudicato assolutorio.

In proposito viene evidenziato che l'odierno ricorrente èstato assolto "per non aver commesso il fatto" escludendo così ogni diversa ipotetica condotta che potesse risultare semmai priva di aspetti intenzionali.

Viene rimarcato, richiamando il dictum di Sez. 4 n. 39726/2023 che, secondo una valutazione da effettuarsi ex ante(dunque al momento dell'adozione del titolo cautelare) il mero dato intercettivo, in mancanza di elementi a riscontro,avrebbe dovuto essere ritenuto irrilevante ai fini di un giudizio in punto cli gravità indiziaria.

Alla luce di tali principi si ribadisce in ricorso che gli scarni contenuti intercettivi (inopinatamente "rivalutati" in sede di riparazione) non eranoab ori - gine sufficienti a giustificare l'applicazione di una misura cautelare e la contestazione anche solo provvisoria di una ipotesi di reato.

Sul punto viene segnala to che nel provvedimento impugnato veng o no richiamate solo due conversa zioni telefoniche che riguarderebbero il ri corrente , intercorse in data 3 e 21 marzo 2016,a fronte di una estesa attività investigativa durata anni.

In ordine alla qualificazione della condotta colposa grave,peraltro, si ricorda che Sez. 4 n. 29168/2024 ha stabilito che la colpa grave, ostativa al riconosci- mento dell'indennizzo, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva a condizione che l'agente "risulti aver oggettivamente raffor- zato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perse- guire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente", requisito dunque già pretermesso dal giudice penale che ha radicalmente escluso qualsivoglia contributo anche solo agevolatore da parte del ricorrente.

Dunque, l’illogicità della motivazione avversata risiederebbe nell'avereattribuito rilievo ad una mera ed ipotetica conoscenza di altrui condotte delittuose, in difetto di qualsivoglia contributo agevolatore (aspetto escluso dalla Corte d'Appello di Catanzaro nella sentenza di assoluzione di cui peraltro si dà atto a pag. 4dell'ordinanza).

Ancora, per il ricorrentei giudici, in sede di riparazione, procedendo ad una completa rivisitazione della vicenda de qua, avrebbero dovuto altresì rilevare che le scarne interlocuzioni del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero inserite comunque in una vicenda nel suo complesso addirittura lontana dalla soglia del mero tentativo (il richiamo è a pag. 793 della sentenza di assoluzione).

In definitiva l'ordinanza impugnata (pagg. 4 e 5) si presterebbe ad evidenti censure nella misura in cui il giudice della riparazione ha ritenuto irrilevante l'ac- certamento sulla sussistenza o meno di un contributo agevolatore ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA]; al contrario i giudici di merito avrebbero dovuto complessivamente rivalutare lo spunto investigativo acclarandone l'inidoneità rispetto all'emissione di un titolo custodiale.

Pertanto, nel caso di specie, le argomentazioni indicate dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto della domanda di riparazione avanzata dal ricorrente devono ritenersi per il ricorrente del tutto inadeguate sul piano logico-giuridico e dunque meritevoli di ferma censura.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello.

3. Il P.G,l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Difesa hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Ed invero, il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostan- ziata sui motivi del rigetto.

L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza ditale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipententemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa -e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. -non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole evolontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U n 43 del 13/12/1995 dep 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa e data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod.proc. pen, quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/1012008, Maisano, Rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U., n 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

E, ancora, più recentemente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacche, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che e alla base dell'istituto (così Sez.

Unite, n 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui e stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni).

3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimomateriale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti .

Ciò perché e prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti nonnella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.

È pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art 314 cod. proc pen e al fine della valutazione dell' an debeatur,occorre prendere in considerazione , in modo autonomo e completo , tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, così da valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o viola- zione di leggi o regolamenti.A tale fine è necessario che venga esaminata la con - dotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà perso- nale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez.

U n 32383/2010), onde verificare, con va- lutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del pro- cesso di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che ha ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rap- porto di "causa ad effetto" (cfr.anche la precedente Sez.

U. 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA] - nedictis).

E a tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extra-processuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. Sez. 4, n 45418/2010).

La colpa dell'istante èostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n 1710/2014 e da Sez. 4, n 1422/2014 «non potendo l'or- dinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere lasussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volonta- ria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque acciditsecondo le regole di esperienza comunemente ac- cettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso inter- vento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa e data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla ripa- razione quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso». 4.Nel caso di specie la Corte territoriale ha provveduto ad enucleare chiara- mente e logicamente le ragioni che hanno portato all'esclusione del ristoro equi- tativo,evidenziando gli stretti rapporti tra il ricorrente e i componenti del gruppo criminale dedito all'importazione di sostanze stupefacentidall’estero dei quali è stato coimputato, contiguità e consapevolezza dei traffici che avevano convinto il giudice di primo grado a dichiarare il Villìresponsabile del delitto ascritto.

Nel provvedimento impugnato e stato congruamente e logicamente posto in evidenza come la stessa Corte di Appello di Catanzaro, pur assolvendo il ricorrente, aveva accertato e ritenuto la piena consapevolezza del Villìin ordine al carattere illecito degli affari in corso (si legge nella sentenza di assoluzione che«[OSCURATO:PERSONA] era consapevole delle attività illecite in corso di svolgimento»), pronunciando tuttavia una sentenza assolutoria in ragione del fatto che non sia rimasto provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il [OSCURATO:PERSONA] «abbia pre stato uno specifico e concreto contributo al sodalizio".

Ricorda il giudice della riparazione che la vicenda in esame si inserisce in un ampio procedimento penale avente ad oggetto una diffusa e consistente attività di detenzione, spaccio e offerta in vendita di sostanze stupefacenti (del tipo cocaina, eroina emarijuana) posta in essere da un'apposita associazione per delinquere, attiva anche all'estero (la c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]”).

Nello specifico, la condotta contestata all'odierno ricorrente [di cui al capo E) della rubrica] riguardava un tentativo di importazione dì sostanza stupefacente, segnatamente di oltre un chilo di cocaina,dalla Colombia e di 800 grammi dalla Spagna e dall'Olanda.

Le indagini avevano consentito di delineare il modus operandidell'organizza- zione;in particolare, emergeva l'invio da parte dei colombiani di un emissario, individuato nella persona di [OSCURATO:PERSONA], nel novembre 2015, dopo essere stato in Calabria, si era recato dapprima a Milano, città in cui dimorava [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto coinvolto nella medesima operazione e, successivamente (il 16/12/2015), ad Altopascio (LU) in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], altro sodale, per incontrare [OSCURATO:PERSONA] consegnargli una prima tranche di denaro. - Il 23/12/2015 il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si recavano e Roma eil [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi, il [OSCURATO:PERSONA] si trasferiva a Foppolo (BG),alloggiando presso la struttura alberghiera della famiglia [OSCURATO:PERSONA].

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ancora, l'emissario colombiano si recava in Calabria, il 03/04/2016 partiva per la Spagna, il 06/06/2016 si recava in Colombia e nel dicembre 2016 faceva ritorno in Calabria.

Gli elementi di accusa a carico del Villìsi basavano essenzialmente su due intercettazioni telefoniche - del 03/03/2016 e del 21 /03/2016 - intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA].

P roprio nel marzo 2016, quando il [OSCURATO:PERSONA] era impegnato negli spostamenti tra l'Italia, la Spagna e la Colombia, il Villìchiedeva al [OSCURATO:PERSONA]: "[OSCURATO:PERSONA] è là o se ne è andato?", e il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva: "È là"; quindi il [OSCURATO:PERSONA] incalzava ( "Disse che doveva partire" ) ed ancora: "Comunque mi dice [OSCURATO:PERSONA] di stare attenti perché sembra che è puntato" aggiungendo "Qua pure ... troppe telefonate... quattro mesi che ... inc... troppo movimento..." (il richiamo è alla conversazione del 03/03/2016).

Nella conversazione successiva era invece il [OSCURATO:PERSONA] a chiedere al [OSCURATO:PERSONA]:"vedi se quel porco ha intenzione di scendere?... parla con mio cugino".

E il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva: "e lui disse che non deve scendere ora" (conversazione del 21/03/2016).

Da tali conversazioni gli inquirenti deducevano il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione in esame.

Come detto, il GUP del Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 24/07/2018, riteneva colpevole [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli, rilevando, in motivazione che «L'utilizzo del linguaggio criptico ("cugino", per riferirsi a [OSCURATO:PERSONA]), in uno con l'attività di ausilio logistico e di aiuto nella gestione del soggiorno del colom- biano delineano la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo E)" (vedasi lasentenza del GUP del Tribunale di Catanzaro n 202/2018, a pag. 181).

La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza ni. 3678/2019 emessa il 26/11/2019 e divenuta irrevocabile dal 13/06/2020 assolveva l'odierno ricorrente con la seguente motivazione: «L'avvertimento di fare attenzione, dato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], e la considerazione di [OSCURATO:PERSONA],attestano che Villìera consape vole delle attività illecite in corso di svolgimento.Tale consapevolezza non dimostra tuttavia che il [OSCURATO:PERSONA] abbia prestato uno specifico e concreto contributo al sodalizio per l'importazione dello stupefacente.

L'insufficienza degli elementi probatori acquisiti consente, pertanto, di ritenere che VillìMichele debba essere assolto» (così a pag. 794 della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, citata).

5. Del tutto logico,e coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità,è, allora che il giudice della riparazione abbia ritenuto che gli ele- menti d'accusa appena menzionati, benché ritenuti insufficienti a fondare, la re- sponsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli, appai a no, all'evidenza, comunque idonei a disvelare la condotta gravemente colposa del ricorrente e a ingenerare nell'autorità giudiziaria un'apparenza di colpevolezza.

Ciòperché le sopracitate conversazioni lasciano trasparire che l'odierno ricor- rente avesse piena contezza dei traffici in corso e dei soggetti coinvolti, informan- dosi degli spostamenti di "[OSCURATO:PERSONA]" con frasi brevi e concise, senza necessitàdi ulte- riori specificazioni, e venendo sempre compreso dal proprio interlocutore.

I dialoghi sono estremamente stringati e laconici, con il sistematico uso di un linguaggio criptico.

Particolare importanza, inoltre, riveste il monito del [OSCURATO:PERSONA] riportato dal [OSCURATO:PERSONA] ("dice [OSCURATO:PERSONA] di stare attenti perché dice che e puntato"… "troppe telefonate..."), con evidenti riferimenti alle forze dell'ordine.

Simili rilievi e simili cautele lasciano presumere che le conversazioni abbiano finalità illecite e riguardino attività di natura illecita.

E infatti la Corte di Appello di Catanzaro, pur assolvendo l'odierno ricorrente, ha accertato e ritenuto la piena consapevolezza del Villìin ordine al carattere illecito degli affari in corso («[OSCURATO:PERSONA] era consapevole delle attività illecite in corso di svolgimento»), pronunciando tuttavia una sentenza assolutoria in ragione del fatto che non fosse stato provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse « pre stato uno specifico e concreto contributo al sodalizio», Corretto appare il rilievo che si legge nell'ordinanza impugnata secondo cui, contrariamente a quanto opina il ricorrente, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia o meno effettivamente prestato uno specifico e concreto contributo al sodalizio è un ac- certamento che esula dal presente giudizio, finalizzato, invece, a verificare se sus- sistano la verosimile configurabilità del fatto contestatoe un'apparenza di colpe- volezza alla stregua del contegno colposo tenuto dall'indagato unitamente agli altri elementi raccolti.

In tal senso, del resto, è stato logicamente ritenuto che deponga la conte- stualità temporale delle conversazioni con le operazioni effettuate dal sodalizio italo-colombiano: le telefonate vengono intercettate nel periodo iii cui [OSCURATO:PERSONA]- vatore aveva iniziato a sollecitare [OSCURATO:PERSONA] affinché convincesse [OSCURATO:PERSONA] a non risiedere più a Foppolo e a scendere in Calabria per dare un impulso alle attività organizzative finalizzate a far arrivare il nuovo carico di stupefacente.

6. Sul punto, pertanto, il provvedimento impugnato opera un buon governo del principio secondo cui la condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, rappresentata dall'aver dato causa, da parte del richiedente, all'ingiusta detenzione, deve concretarsi in comportamenti del soggetto colpito da misura cautelare, che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, ma non anche a quelli verificatisi ed in relazione ai quali la riparazione può attribuire valenza diversa da quella ritenuta dai giudice della cognizione" (cfr. ex multisSez. 4, n. 34656 del 3/6/2010, Davoli, Rv. 248074 e Sez. 3, n. 20128 del 26/3/2004, Clericò, Rv. 228883).

E di quello per cui tra gli elementi suscettibili di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, rientra la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità agli autori del reato (cfr. Sez. 4, n. 13604 del 25/03/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 7956 del 20110/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; conf.

Sez. 4, n, 4612 del 12/01/2023, Bakadialy, non mass.; Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010; Carere, Rv. 249237).

7. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali.

Viceversa, ritiene il [OSCURATO:PERSONA], conformemente al dictum di Sez.

Un., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio, affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello che ci occupa; vedasi anche Sez.

Un., n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264) che, tenut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento in cui è parte il Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. Paolo A.M. Fiore che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorse, dell’Avvocature Generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona dell’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto depositato il 04/05/2021 [OSCURATO:PERSONA] esponeva: a. che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tri- bunale di Catanzaro nel procedimento penale n. 9444/2024 R.G.N.R. (c.d. “Opera- zione [OSCURATO:PERSONA]”), per il reato di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 1), 56. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 e 6, 80 co.1 d .P.R. 309/1990, art. 7 L. 203/1991, art. 4 L. 146/2006, anche in relazione all'art. 7, comma 2 , L. n. 2 03/1991 [siccome contestato al capo E) dell'editto accusatorio]; b. che il 18/02/2017 aveva reso interrogatorio di garanzia, professandosi innocente; c. che, con la sentenza n. 202/2018 emessa il 24/07/2018, il GUP del Tribunale di Catanzaro lo aveva condannato per il reato ascrittogli alla pena di anni 8 e mesi 4 di reclusione e 36.000 eurodi multa; d. che l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catanzaro aveva revocato la misura cautelare in atto; e. che, con la sentenza n. 3678/2019, emessa il 26/11/2019 e divenuta irrevocabile dal 13.06.2020, la Corte di Appello di Catanzaro lo aveva assolto dal reato ascrittogli "per non aver commesso il fatto"; f. di avere sofferto, dunque, della ingiusta privazione della libertà personale oltre ad avere patito ulteriori con seguenze, in considerazione dello stato di incensuratezza e per "l'aggravarsi [del]la propria condizione patologica in ambito inframurario". Chiedeva, chiedendo, pertanto, exart. 314 cod. proc. pen, il pagamento della somma ritenuta congruaper l’asserita ingiusta detenzione subita. La Corte di Appello di Catanzaro, con l'ordinanza impugnata,ne ha rigettato la richiesta. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, il [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo si denuncia la violazione della legge processuale e la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata in relazione agli artt. 314 e 125, comma 3,cod. proc. pen. Lamenta il difensore ricorrente che il giudice della riparazione a vrebbe adottato una motivazione assolutamente carente nei riguardi delproprio assistito, assolto dal giudice di merito da ogni contestazione, laddove la stessa Procura Generale aveva espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto causalmente rilevante e gravemente colpevole il complessivo comportamento del ricorrente nel provocare l'adozione del provvedimento restrittivo dallo stesso sofferto, pur in assenza di alcun concreto elemento probatorio di riscontro in tal senso utilizzabile, avuto par- ticolare riguardo all'insussistenza, nel comportamento ascritto all'istante, di alcuna forma di evidente e macroscopica imprudenza o trascuratezza, suscettibile di in- tegrare una causa ostativa al riconoscimento della riparazione invocata. In particolare, ricorda il ricorrente che nei reati contestati in concorso, la con- dotta di chi abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti come indicativi di una sua contiguità all'attività criminale altrui, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo solo a condizione che l’agente fosse consapevole di detta attività illecita, e sempre che possa ravvisarsi un eventuale contributo. Ciò posto,la Corte d'Appello muoverebbe da un'impostazione assolutamente illogica e censurabile, ritenendo che l'autonomia del giudizio in materia di ripara- zione consenta di valutare elementi di per sé ritenuti privi di qualsivoglia rilievo penale, in palese contrasto con la giurisprudenza conforme di legittimità. Si richiamain ricorso il dictum di S ez. 4 n. 24296/2025 secondo cui il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acqui- sito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che sono stati esclusi dal giudice della cognizione. Si dà conto che, nella vicenda scrutinata dalla Cassazione,la Corte territoriale aveva dapprima escluso il diritto alla riparazione per un soggetto assolto a cui erano state tuttavia contestate "frequentazioni ambigue, emerse grazie alle intercettazioni telefoniche nel corso delle indagini preliminari, dalle quali risultava che svolgesse le mansioni di autista", Dunque, per il ricorrente occorre ribadire il principio secondo il quale il giudice, pur in una propria sfera di autonomia, devesoggiacere al vincolo del giudicato assolutorio. In proposito viene evidenziato che l'odierno ricorrente èstato assolto "per non aver commesso il fatto" escludendo così ogni diversa ipotetica condotta che potesse risultare semmai priva di aspetti intenzionali. Viene rimarcato, richiamando il dictum di Sez. 4 n. 39726/2023 che, secondo una valutazione da effettuarsi ex ante(dunque al momento dell'adozione del titolo cautelare) il mero dato intercettivo, in mancanza di elementi a riscontro,avrebbe dovuto essere ritenuto irrilevante ai fini di un giudizio in punto cli gravità indiziaria. Alla luce di tali principi si ribadisce in ricorso che gli scarni contenuti intercettivi (inopinatamente "rivalutati" in sede di riparazione) non eranoab ori - gine sufficienti a giustificare l'applicazione di una misura cautelare e la contestazione anche solo provvisoria di una ipotesi di reato. Sul punto viene segnala to che nel provvedimento impugnato veng o no richiamate solo due conversa zioni telefoniche che riguarderebbero il ri corrente , intercorse in data 3 e 21 marzo 2016,a fronte di una estesa attività investigativa durata anni. In ordine alla qualificazione della condotta colposa grave,peraltro, si ricorda che Sez. 4 n. 29168/2024 ha stabilito che la colpa grave, ostativa al riconosci- mento dell'indennizzo, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva a condizione che l'agente "risulti aver oggettivamente raffor- zato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perse- guire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente", requisito dunque già pretermesso dal giudice penale che ha radicalmente escluso qualsivoglia contributo anche solo agevolatore da parte del ricorrente. Dunque, l’illogicità della motivazione avversata risiederebbe nell'avereattribuito rilievo ad una mera ed ipotetica conoscenza di altrui condotte delittuose, in difetto di qualsivoglia contributo agevolatore (aspetto escluso dalla Corte d'Appello di Catanzaro nella sentenza di assoluzione di cui peraltro si dà atto a pag. 4dell'ordinanza). Ancora, per il ricorrentei giudici, in sede di riparazione, procedendo ad una completa rivisitazione della vicenda de qua, avrebbero dovuto altresì rilevare che le scarne interlocuzioni del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero inserite comunque in una vicenda nel suo complesso addirittura lontana dalla soglia del mero tentativo (il richiamo è a pag. 793 della sentenza di assoluzione). In definitiva l'ordinanza impugnata (pagg. 4 e 5) si presterebbe ad evidenti censure nella misura in cui il giudice della riparazione ha ritenuto irrilevante l'ac- certamento sulla sussistenza o meno di un contributo agevolatore ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA]; al contrario i giudici di merito avrebbero dovuto complessivamente rivalutare lo spunto investigativo acclarandone l'inidoneità rispetto all'emissione di un titolo custodiale. Pertanto, nel caso di specie, le argomentazioni indicate dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto della domanda di riparazione avanzata dal ricorrente devono ritenersi per il ricorrente del tutto inadeguate sul piano logico-giuridico e dunque meritevoli di ferma censura. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello. 3. Il P.G,l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Difesa hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Ed invero, il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostan- ziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza ditale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipententemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa -e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. -non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole evolontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U n 43 del 13/12/1995 dep 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa e data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod.proc. pen, quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/1012008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U., n 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacche, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che e alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui e stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimomateriale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti . Ciò perché e prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti nonnella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. È pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art 314 cod. proc pen e al fine della valutazione dell' an debeatur,occorre prendere in considerazione , in modo autonomo e completo , tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, così da valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o viola- zione di leggi o regolamenti.A tale fine è necessario che venga esaminata la con - dotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà perso- nale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. U n 32383/2010), onde verificare, con va- lutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del pro- cesso di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che ha ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rap- porto di "causa ad effetto" (cfr.anche la precedente Sez. U. 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA] - nedictis). E a tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extra-processuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. Sez. 4, n 45418/2010). La colpa dell'istante èostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n 1710/2014 e da Sez. 4, n 1422/2014 «non potendo l'or- dinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere lasussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volonta- ria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque acciditsecondo le regole di esperienza comunemente ac- cettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso inter- vento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa e data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla ripa- razione quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso». 4.Nel caso di specie la Corte territoriale ha provveduto ad enucleare chiara- mente e logicamente le ragioni che hanno portato all'esclusione del ristoro equi- tativo,evidenziando gli stretti rapporti tra il ricorrente e i componenti del gruppo criminale dedito all'importazione di sostanze stupefacentidall’estero dei quali è stato coimputato, contiguità e consapevolezza dei traffici che avevano convinto il giudice di primo grado a dichiarare il Villìresponsabile del delitto ascritto. Nel provvedimento impugnato e stato congruamente e logicamente posto in evidenza come la stessa Corte di Appello di Catanzaro, pur assolvendo il ricorrente, aveva accertato e ritenuto la piena consapevolezza del Villìin ordine al carattere illecito degli affari in corso (si legge nella sentenza di assoluzione che«[OSCURATO:PERSONA] era consapevole delle attività illecite in corso di svolgimento»), pronunciando tuttavia una sentenza assolutoria in ragione del fatto che non sia rimasto provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il [OSCURATO:PERSONA] «abbia pre stato uno specifico e concreto contributo al sodalizio". Ricorda il giudice della riparazione che la vicenda in esame si inserisce in un ampio procedimento penale avente ad oggetto una diffusa e consistente attività di detenzione, spaccio e offerta in vendita di sostanze stupefacenti (del tipo cocaina, eroina emarijuana) posta in essere da un'apposita associazione per delinquere, attiva anche all'estero (la c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”). Nello specifico, la condotta contestata all'odierno ricorrente [di cui al capo E) della rubrica] riguardava un tentativo di importazione dì sostanza stupefacente, segnatamente di oltre un chilo di cocaina,dalla Colombia e di 800 grammi dalla Spagna e dall'Olanda. Le indagini avevano consentito di delineare il modus operandidell'organizza- zione;in particolare, emergeva l'invio da parte dei colombiani di un emissario, individuato nella persona di [OSCURATO:PERSONA], nel novembre 2015, dopo essere stato in Calabria, si era recato dapprima a Milano, città in cui dimorava [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto coinvolto nella medesima operazione e, successivamente (il 16/12/2015), ad Altopascio (LU) in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], altro sodale, per incontrare [OSCURATO:PERSONA] consegnargli una prima tranche di denaro. - Il 23/12/2015 il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si recavano e Roma eil [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi, il [OSCURATO:PERSONA] si trasferiva a Foppolo (BG),alloggiando presso la struttura alberghiera della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ancora, l'emissario colombiano si recava in Calabria, il 03/04/2016 partiva per la Spagna, il 06/06/2016 si recava in Colombia e nel dicembre 2016 faceva ritorno in Calabria. Gli elementi di accusa a carico del Villìsi basavano essenzialmente su due intercettazioni telefoniche - del 03/03/2016 e del 21 /03/2016 - intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA]. P roprio nel marzo 2016, quando il [OSCURATO:PERSONA] era impegnato negli spostamenti tra l'Italia, la Spagna e la Colombia, il Villìchiedeva al [OSCURATO:PERSONA]: "[OSCURATO:PERSONA] è là o se ne è andato?", e il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva: "È là"; quindi il [OSCURATO:PERSONA] incalzava ( "Disse che doveva partire" ) ed ancora: "Comunque mi dice [OSCURATO:PERSONA] di stare attenti perché sembra che è puntato" aggiungendo "Qua pure ... troppe telefonate... quattro mesi che ... inc... troppo movimento..." (il richiamo è alla conversazione del 03/03/2016). Nella conversazione successiva era invece il [OSCURATO:PERSONA] a chiedere al [OSCURATO:PERSONA]:"vedi se quel porco ha intenzione di scendere?... parla con mio cugino". E il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva: "e lui disse che non deve scendere ora" (conversazione del 21/03/2016). Da tali conversazioni gli inquirenti deducevano il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione in esame. Come detto, il GUP del Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 24/07/2018, riteneva colpevole [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli, rilevando, in motivazione che «L'utilizzo del linguaggio criptico ("cugino", per riferirsi a [OSCURATO:PERSONA]), in uno con l'attività di ausilio logistico e di aiuto nella gestione del soggiorno del colom- biano delineano la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo E)" (vedasi lasentenza del GUP del Tribunale di Catanzaro n 202/2018, a pag. 181). La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza ni. 3678/2019 emessa il 26/11/2019 e divenuta irrevocabile dal 13/06/2020 assolveva l'odierno ricorrente con la seguente motivazione: «L'avvertimento di fare attenzione, dato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], e la considerazione di [OSCURATO:PERSONA],attestano che Villìera consape vole delle attività illecite in corso di svolgimento.Tale consapevolezza non dimostra tuttavia che il [OSCURATO:PERSONA] abbia prestato uno specifico e concreto contributo al sodalizio per l'importazione dello stupefacente. L'insufficienza degli elementi probatori acquisiti consente, pertanto, di ritenere che VillìMichele debba essere assolto» (così a pag. 794 della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, citata). 5. Del tutto logico,e coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità,è, allora che il giudice della riparazione abbia ritenuto che gli ele- menti d'accusa appena menzionati, benché ritenuti insufficienti a fondare, la re- sponsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli, appai a no, all'evidenza, comunque idonei a disvelare la condotta gravemente colposa del ricorrente e a ingenerare nell'autorità giudiziaria un'apparenza di colpevolezza. Ciòperché le sopracitate conversazioni lasciano trasparire che l'odierno ricor- rente avesse piena contezza dei traffici in corso e dei soggetti coinvolti, informan- dosi degli spostamenti di "[OSCURATO:PERSONA]" con frasi brevi e concise, senza necessitàdi ulte- riori specificazioni, e venendo sempre compreso dal proprio interlocutore. I dialoghi sono estremamente stringati e laconici, con il sistematico uso di un linguaggio criptico. Particolare importanza, inoltre, riveste il monito del [OSCURATO:PERSONA] riportato dal [OSCURATO:PERSONA] ("dice [OSCURATO:PERSONA] di stare attenti perché dice che e puntato"… "troppe telefonate..."), con evidenti riferimenti alle forze dell'ordine. Simili rilievi e simili cautele lasciano presumere che le conversazioni abbiano finalità illecite e riguardino attività di natura illecita. E infatti la Corte di Appello di Catanzaro, pur assolvendo l'odierno ricorrente, ha accertato e ritenuto la piena consapevolezza del Villìin ordine al carattere illecito degli affari in corso («[OSCURATO:PERSONA] era consapevole delle attività illecite in corso di svolgimento»), pronunciando tuttavia una sentenza assolutoria in ragione del fatto che non fosse stato provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse « pre stato uno specifico e concreto contributo al sodalizio», Corretto appare il rilievo che si legge nell'ordinanza impugnata secondo cui, contrariamente a quanto opina il ricorrente, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia o meno effettivamente prestato uno specifico e concreto contributo al sodalizio è un ac- certamento che esula dal presente giudizio, finalizzato, invece, a verificare se sus- sistano la verosimile configurabilità del fatto contestatoe un'apparenza di colpe- volezza alla stregua del contegno colposo tenuto dall'indagato unitamente agli altri elementi raccolti. In tal senso, del resto, è stato logicamente ritenuto che deponga la conte- stualità temporale delle conversazioni con le operazioni effettuate dal sodalizio italo-colombiano: le telefonate vengono intercettate nel periodo iii cui [OSCURATO:PERSONA]- vatore aveva iniziato a sollecitare [OSCURATO:PERSONA] affinché convincesse [OSCURATO:PERSONA] a non risiedere più a Foppolo e a scendere in Calabria per dare un impulso alle attività organizzative finalizzate a far arrivare il nuovo carico di stupefacente. 6. Sul punto, pertanto, il provvedimento impugnato opera un buon governo del principio secondo cui la condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, rappresentata dall'aver dato causa, da parte del richiedente, all'ingiusta detenzione, deve concretarsi in comportamenti del soggetto colpito da misura cautelare, che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, ma non anche a quelli verificatisi ed in relazione ai quali la riparazione può attribuire valenza diversa da quella ritenuta dai giudice della cognizione" (cfr. ex multisSez. 4, n. 34656 del 3/6/2010, Davoli, Rv. 248074 e Sez. 3, n. 20128 del 26/3/2004, Clericò, Rv. 228883). E di quello per cui tra gli elementi suscettibili di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, rientra la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità agli autori del reato (cfr. Sez. 4, n. 13604 del 25/03/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 7956 del 20110/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; conf. Sez. 4, n, 4612 del 12/01/2023, Bakadialy, non mass.; Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010; Carere, Rv. 249237). 7. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali. Viceversa, ritiene il [OSCURATO:PERSONA], conformemente al dictum di Sez. Un., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio, affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello che ci occupa; vedasi anche Sez. Un., n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264) che, tenut
Sentenza Cassazione n. 02081/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris